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Pubbl. Lun, 26 Set 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

L´Unione Europea tra il diritto energetico e il diritto ambientale

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Fabio Tarantini



Nelle società attuali il fabbisogno di energia appare in costante crescita e si è legato, ormai da qualche decennio, a emergenze ambientali e climatiche. Le prospettive di crescita della popolazione mondiale, e l’impatto che ciò avrà sul Pianeta anche in termini di fabbisogno energetico, coniugate con l’esaurimento delle fonti di energia tradizionale, i rischi ecologici e l’impatto ambientale derivanti da uno sfruttamento inconsulto delle energie fossili, hanno costretto i legislatori europei, ma non solo, a individuare norme in grado di regolare la produzione di energia a livello nazionale e sovranazionale.


ENG

The European Union between energy law and environmental law

In today´s societies, the need for energy appears to be constantly growing and has been linked, for some decades now, to environmental and climatic emergencies. The growth prospects of the world population, and the impact this will have on the planet also in terms of energy needs, combined with the exhaustion of traditional energy sources, the ecological risks and the environmental impact deriving from the reckless exploitation of energy fossils, have forced the European legislators, but not only, to identify rules capable of regulating the production of energy at national and supranational level.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il Diritto dell’Energia da una prospettiva comparata; 3. Il Diritto Energetico e la sua relazione con il Diritto Ambientale; 4. Dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico all’Accordo di Parigi; 5. European Green Deal, Fit for 55 e CEEAG: l’UE tra energia, ambiente e diritto; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

L’uso dell’energia in rapporto all’evolversi delle società è un fenomeno che può essere letto da diverse prospettive. Da un punto di vista antropologico la nozione di energia si è evoluta con l’umanità e questo ha reso necessario analizzare separatamente il concetto di energia e di società visto che, con il passare del tempo e lo sviluppo della tecnologia, anche il loro significato si è trasformato.

Richard Baldwin ha parlato dell’epoca attuale in termini di globalizzazione 4.0, tema del forum di Davos del 2019[1], un’era in cui, tra l’altro, un Paese sarà più ricco maggiore sarà la sua preoccupazione per gli aspetti energetici e l’attenzione verso le modalità con cui saranno garantiti i suoi consumi[2]. Attualmente, tuttavia, esistono realtà dove l’energia continua a rappresentare un problema e non ancora un diritto, come pure la questione delle energie rinnovabili o del diritto all’ambiente restano, ancora, lettera muta. Eppure è chiaro che, nel prossimo futuro, l’energia sarà uno dei settori sui quali si giocheranno le sorti del mondo, la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico.

La parola chiave del settore energetico sarà trasformazione, non solo intesa come il passaggio alle fonti rinnovabili, ma anche rispetto ai progressi negli storage ovvero i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, agli avanzamenti nell’elettrificazione[3], al decentramento della produzione e alla digitalizzazione delle reti di distribuzione. Questi sono tutti strumenti che contribuiranno insieme a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera, dunque a tutelare l’ambiente e il clima, obiettivo, questo, di numerose disposizioni legislative dell’UE[4]

Obiettivo del Diritto dell’Energia è quello di rendere accessibile l’energia a tutti a un costo ragionevole, mentre il Diritto Ambientale, in materia energetica, si concentra sull’evitare che s’inquini durante la produzione, la messa a disposizione e il consumo di energia. Da un certo punto di vista si tratta di due diritti confliggenti e questo in virtù del fatto che l’essere umano non può né vivere né svilupparsi senza utilizzare l’energia, tuttavia è possibile, e auspicabile, trovare un punto d’incontro per un futuro sostenibile.

Nel tentativo di analizzare il complesso rapporto tra Diritto dell’Energia e Diritto Ambientale il presente articolo dedica una parte iniziale al Diritto Energetico in una prospettiva comparata, in modo da raggiungere una comprensione complessiva del concetto; all’interno di questa definizione globale si evidenzieranno i rami principali del Diritto Energetico, e la complessità che risulta dalla sua definizione internazionale, per poi analizzare in modo più approfondito i rapporti con il Diritto Ambientale.

Del Diritto Ambientale saranno esaminati alcuni aspetti e dedicato un focus ad alcuni accordi internazionali, che hanno giocato nel passato un ruolo fondamentale, partendo dalla Convenzione Quadro dell’Onu fino alle più recenti Linee Guida dell’UE in tema di energia, ambiente e clima. Una riflessione conclusiva tenterà di fare il punto sugli aspetti meramente giuridici di una materia costantemente in fieri.

2. Il Diritto dell’Energia da una prospettiva comparata

In genere si ritiene che il Diritto dell’Energia sia quella branca del diritto che si focalizza principalmente sulla gestione delle risorse energetiche. Si tratta, tuttavia, di una definizione troppo sintetica in virtù del fatto che è una delle branche più complesse del diritto, considerando che la sua comprensione richiede, in una certa misura, di muoversi con disinvoltura in altre e diverse aree come quella economica, politica, geografia, ambientalistica e ingegneristica[5]

Allo stesso modo, Velázquez Elizarrarás ha ricordato che il Diritto Internazionale dell’Energia è quella branca del diritto internazionale che mira a ordinare e regolare nel suo ampio spettro, e in tutte le sue manifestazioni, l’attività e il commercio internazionale di energia, a causa della complessità e dell'ampia varietà del suo oggetto di regolamentazione, il diritto internazionale dell'energia copre campi e aspetti del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale privato, nonché del diritto internazionale economico, commerciale, amministrativo e fiscale e, naturalmente, del diritto costituzionale internazionale o del diritto delle organizzazioni internazionali[6]

Se è vero che il Diritto dell’Energia non vanta la stessa quantità di riferimenti accademici di altri rami del diritto, è anche vero che non si tratta di una branca del diritto nuova e questo perché, già nell’Ottocento e all’inizio del Novecento, esisteva una legislazione applicabile in materia di fonti energetiche fossili che, all’epoca, erano principalmente carbone e petrolio. In seguito, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà in alcuni Paesi, come l’Italia, anche prima[7], si iniziò a legiferare sulle energie alternative e rinnovabili. 

Il Diritto dell’Energia, oggi, svolge un ruolo fondamentale nel processo decisionale all’interno della società e questo poiché l’effetto concreto che ne risulta si manifesta, ad esempio, nell’economia, che subisce dei contraccolpi a seconda che il livello mondiale dei combustibili fossili cresca o si riduca, il che, a sua volta, influenza le decisioni nelle scelte politiche. 

Le stesse basi dell’Unione Europea affondano in due trattati di Diritto dell’Energia, il Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e il Trattato Euratom[8], il cui obiettivo era quello di gestire le risorse naturali e le risorse energetiche degli Stati membri. I Trattati europei in materia sono l’espressione lampante del legame tra politica energetica e diritto; come ha sostenuto Raphael Heffron e colleghi, riferendosi al "rilemma" energetico, questo dovrebbe mettere in relazione la sicurezza, l'accessibilità e la sostenibilità secondo principi di giustizia ed equità, piuttosto che di efficienza economica[9]

Oggi, a Terzo Millennio inoltrato, una legge sull’energia efficace ed efficiente non può essere sostenuta che da una buona politica energetica, conditio sine qua non per raggiungere il giusto equilibrio tra sicurezza, equità e sostenibilià. Dovrebbe, inoltre, necessariamente articolarsi su tre livelli legislativi: internazionale, nazionale e locale all’interno del quale si sta è ad tempo riconosciuta a livello giuridico la correlazione della salute e dei diritti umani, del diritto a vivere in un ambiente salubre, non minacciato nel futuro dagli effetti del cambiamento climatico e del diritto di tutti ad avere accesso all’energia[10].

Il diritto internazionale dell’energia viene regolato da una serie di Trattati creati da istituzioni internazionali, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale per l’Energia Atomica, ognuna delle quali si occupa di diversi aspetti del diritto energetico[11].L’ONU, in particolare, ha sempre mostrato un dichiarato interesse sulle questioni ambientali, contribuendo al cambiamento nel settore energetico, in particolare in termini di responsabilità degli accordi internazionali sui cambiamenti climatici. La divisione nota come Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, responsabile per le questioni ambientali, ha recentemente ampliato la sua portata per includere le questioni energetiche[12].

Allo stesso modo, la Banca Mondiale ha approvato e inizialmente finanziato l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)[13], un accordo internazionale in base al quale i Paesi aderenti registravano quanto le aziende pagavano ai loro governi per il diritto di estrarre risorse energetiche. La Banca Mondiale svolge un ruolo importante nel settore energetico internazionale, trattandosi di un’istituzione interessata a sviluppare il commercio e a consentire ai Paesi meno sviluppati di far crescere le loro economie. In molti casi, è la Banca Mondiale che fornisce prestiti ai Paesi meno sviluppati per costruire le loro infrastrutture energetiche; inoltre, sostiene, non senza fatica[14], i Paesi che stanno creando e rinnovando la loro legge sull’energia per accogliere le nuove infrastrutture energetiche e la riforma del loro settore energetico.

Oltre all’Unione Europea che ha un ruolo importante nel settore energetico internazionale, in quanto sviluppa le proprie leggi e politiche in materia focalizzando su sicurezza, ambiente e concorrenza per i suoi Stati membri e molti Paesi, in tutto il mondo, la prendono a esempio per la creazione delle proprie leggi e politiche energetiche[15], altre istituzioni internazionali, tra cui l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), svolgono un ruolo fondamentale nel settore energetico[16].

Anche i governi nazionali, da parte loro, possono giocare un ruolo chiave in fatto di politica energetica interna, anche se non tutti vantano una stessa posizione e, infatti, quelli economicamente più deboli possono essere facilmente influenzati su questioni politiche e commerciali internazionali e anche energetiche. A livello locale, invece, sono le aziende private che sviluppano progetti energetici di cui si avvalgono i legislatori locali per trarne vantaggio. Sulle politiche interne, comunque, soprattutto per quanto riguarda i Paesi dell’UE, le istituzioni comunitarie condizionano in modo significativo le scelte nazionali e le azioni poste in essere, a cascata, hanno anche un impatto locale[17].

Il Diritto dell’Energia, dunque, da un punto di vista comparato è un diritto in continua evoluzione, capace di influenzare il settore economico e la geopolitica internazionale. Si tratta di un diritto che si relaziona, e si rafforza, attraverso il confronto con altre materie che finiscono per completarlo come il cambiamento climatico, la realizzazione di infrastrutture per produrre energia, la ricerca di investimenti, la creazione e l’adozione di tecnologie connesse alla produzione energetica. Tutti questi aspetti concorrono alla creazione di un’entità complessa che mira a regolare il quadro internazionale, nazionale e locale delle azioni realizzate all’interno del settore.

Il Diritto dell’Energia, oggi, è presente in tutte le principali agende internazionali e nella pratica legale, come nelle aule accademiche, è diventato tema sempre più centrale. Per tale motivo da più parti si auspicano future cooperazioni a livello nazionale e internazionale per garantire una politica energetica globale a lungo termine. 

3. Il Diritto Energetico e la sua relazione con il Diritto Ambientale

Negli ultimi decenni il Diritto dell’Energia, così come la politica energetica, sono stati al centro di un acceso dibattito istituzionale, politico, accademico e pubblico innescando un cambiamento nella narrazione politica nazionale e industriale. Secondo Patricia Park, le questioni energetiche, e quindi ambientali, sono ormai all’ordine del giorno nelle agende della maggior parte dei governi[18], anche se non mancano casi, come quello statunitense e brasiliano, il cui le politiche sembrano andare in direzione opposta[19]

È un dato di fatto che il settore energetico svolga un ruolo importante nella crescita economica, oltre che nella creazione di posti di lavoro, dal che ne consegue la necessità di muoversi nella direzione di un diritto dell’energia in grado di sostenere una crescita energetica e tutela ambientale. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso l’elaborazione di una normativa ad hoc capace di coniugare energia e ambiente, di promuovere e incentivare investimenti industriali che contribuiscano alla crescita economica ma anche alla mitigazione del cambiamento climatico[20].

Il Diritto Energetico e il Diritto Ambientale, di fatto, hanno caratteristiche simili ma anche elementi che li differenziano. Entrambi, ad esempio, si occupano di legiferare sulla gestione efficace delle risorse naturali. Tuttavia mentre il primo si occupa delle risorse naturali che permettono la produzione diretta di energia, indipendentemente che sia da fonti fossili o rinnovabili, il secondo si focalizza sulla tutela della silvicoltura o della fauna selvatica, aspetti, questi, cui il diritto all’energia è del tutto estraneo[21]

A detta di Park il legame tra i due diritti è imprescindibile dato che per creare energia si deve intervenire sugli ecosistemi naturali, sfruttandone le risorse e inquinando i luoghi. Si tratta di due ambiti il cui corpus normativo permette di gestire le risorse naturali di un Paese e il suo potenziale per cambiare il comportamento umano in modo da ridurre l’inquinamento prodotto dall’azione antropica nella produzione di energia[22]. Un’altra caratteristica comune ai due diritti è quella di sostenere la formulazione di politiche contrarie a favore della tutela del clima attraverso l’uso di energie sostenibili.

In passato il Diritto Ambientale Internazionale si occupava esclusivamente della conservazione della flora e della fauna, anche in base alle indicazioni dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura[23]. In seguito la materia si è estesa fino a ricomprendere l’inquinamento dei fiumi e dei mari, i trasporti transfrontalieri e la gestione dei rifiuti, nonché le emissioni industriali e dei trasporti nell’atmosfera, tutti elementi di particolare rilevanza per il settore energetico.

Come ha sostenuto Brañez il Diritto Ambientale, oggi, andrebbe inteso come quell’insieme di norme giuridiche che, regolando quei comportamenti umani che possono influenzare in modo rilevante sull’ambiente, producono degli effetti in grado di modificarli in modo significativo. Considerando che obiettivo della legge è regolare le attività umane, la normativa ambientale ha il compito di imporre dei limiti alle attività produttive, o all’utilizzo delle risorse, in modo da non causare danni agli ecosistemi e al clima.

È ormai chiaro, da tempo, che ambiente ed energia si condizionano reciprocamente e ciò ha imposto ad attori politici e istituzionali di livello sovranazionale/globale d’individuare schemi regolativi e norme per gestire le risorse energetiche in modo da garantire sviluppo economico, tutela dell’ambiente e del clima[24]

4. Dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico all’Accordo di Parigi

Il 23 ottobre 1994 la Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo dell’ONU anche nota come "Summit della Terra", che si tenne a Rio de Janeiro, produsse la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, un accordo ambientale internazionale che sarebbe entrato in vigore nel marzo di quello stesso anno, nel quale si partiva dall’assunto che i cambiamenti di clima del pianeta e relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano[25]. In seguito la convenzione fu ratificata da circa duecento Paesi.

Sebbene, all’epoca, non ci fossero particolari evidenze scientifiche sul tema del cambiamento climatico, l’UNFCCC si rifece al Protocollo di Montreal del 1987[26] nel quale si sosteneva che era obbligo degli Stati membri agire nell’interesse della sicurezza umana anche di fronte all’incertezza scientifica. L’obiettivo della Convenzione Quadro, dunque, fu quello di ridurre le concentrazioni di gas serra a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche sul sistema climatico[27]

L’idea iniziale era che la responsabilità dovesse ricadere sui Paesi industrializzati, essendo causa della maggior parte delle emissioni di gas serra, ma che anche i Paesi in via di sviluppo facessero, in proporzione, la loro parte grazie ai fondi messi a loro disposizione per sostenere attività legate alla tutela dell’ambiente e del clima. A tale proposito fu creato il Global Environment Facility un Fondo mondiale per l’ambiente per gestire i finanziamenti volti a proteggere la biodiversità, l’inquinamento delle acque, il degrado del suolo o il riscaldamento globale[28]

A distanza di qualche anno, per rafforzare il meccanismo e dare sostanza agli accordi di Rio de Janeiro, fu realizzato il Protocollo di Kyoto, approvato l’11 dicembre 1997, entrato in vigore solo 16 febbraio 2005[29], che obbligava giuridicamente i Paesi firmatari a ridurre le loro quote di emissioni, individuando come periodi il 2008-2012 e poi il 2013-2020[30]. Il Protocollo imponeva un onere maggiore ai Paesi sviluppati, in virtù del principio di responsabilità comune, un livello di responsabilità differenziato a seconda delle diverse capacità degli altri Paesi aderenti e un rigoroso sistema di monitoraggio, revisione e verifica[31]

Più recentemente, il 12 dicembre 2015, è stato siglato l’Accordo di Parigi e, nell’ambito della ventunesima Conferenza delle Parti della UNFCCC[32], è stato raggiunto un accordo storico per combattere i cambiamenti climatici e accelerare e intensificare le azioni e gli investimenti necessari per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio. Il raggiungimento di tali obiettivi ha richiesto la creazione, anche a livello nazionale, di un nuovo quadro tecnologico e giuridico[33].

L’Accordo di Parigi è stato un primo tassello di quel meccanismo che ha legato energia, tutela dell’ambiente e clima. L’anno successivo, infatti, il Consiglio Europeo, attraverso le sue diplomazie, non solo focalizzò gli sforzi sull’attuazione dell’Accordo e sulla sicurezza climatica, ma anche sulla diversificazione energetica, fissando una serie di obiettivi entro il 2017[34], anno a partire dal quale si sarebbe dovuto cominciare a legare il problema del cambiamento climatico alla transizione mondiale verso l’energia pulita[35]

Nel 2018, a Katowice, è stata ribadita la necessità di monitorare le azioni a tutela dell’ambiente e a favore delle energie rinnovabili[36], essendo ormai chiaro che Il tema dei cambiamenti climatici è strettamente connesso a quello dell’energia e dello sviluppo sostenibile[37]. Nel 2021, a conclusione della conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici (COP-26) è stata ribadita la necessità di intensificare i finanziamenti per il clima, di adottare una dichiarazione sull’ambiente e adottare un impegno globale per ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030[38].

Certo è che per diventare la prima economia a impatto climatico zero entro il 2050, l’UE dovrà trovare il modo affinché gli interventi su energia, ambiente e clima vadano tutti nella stessa direzione. Obiettivo, questo, che potrà essere raggiunto solo se si comincerà a ragionare su un diritto energetico ambientale.

5. European Green Deal, Fit for 55 e CEEAG: l’UE tra energia, ambiente e diritto

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines (CEEAG) che stabilisce quali investimenti green possono ricevere incentivi statali, in quanto compatibili con gli obiettivi climatici e strumentali alla transizione verso un’economia circolare[39]. Le Linee Guida arrivano otto anni dopo il 2014, anno della Convenzione Quadro dell’ONU sul cambiamento climatico, espressione dell’acquista consapevolezza, a livello europeo, dell’urgente esigenza di una rivoluzione verde euro unitaria.

Negli ultimi anni, di fatto, si è assistito a una serie di profonde modificazioni nella politica energetica e climatica dell’UE grazie, soprattutto, all’evoluzione tecnologica che ha richiesto una pronta traduzione in termini giuridici[40]. Nel 2016con il Clean Energy Package[41], e, più recentemente, con il pacchetto Fit for 55[42], infatti, la Commissione europea ha adottato misure finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a rivedere l’intero quadro climatico ed energetico dell’Unione entro il 2030, in linea con gli obiettivi di carbon neutrality previsti dall’European Green Deal per il 2050[43].

Le recenti Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines[44], pur sostituendo le precedenti Linee Guida del 2014, mantengono gli obblighi di notifica e la preventiva approvazione da parte della Commissione, mirando a individuare i principi in base ai quali gli aiuti concessi dagli Stati membri a determinati progetti o settori possano essere considerati compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’obiettivo, pertanto, è quello di sostenere gli Stati membri nel conseguire le finalità del Green Deal in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi, agevolando, altresì, la transizione verso l’energia pulita[45].

Rispetto alla disciplina previgente, le CEEAG hanno specificato, e considerevolmente ampliato, le categorie che potranno beneficiare dei finanziamenti pubblici, rendendo incentivabile non più solo il settore della produzione energetica da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ma estendendo la platea a quasi tutti i campi dello sviluppo sostenibile, comprendendo mobilità green, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità nonché misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico[46].

La nuova disciplina, tra l’altro, non solo amplia le categorie d’investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono supportare ma dedica anche particolare attenzione a quelle misure che sostengono la decarbonizzazione di diversi settori dell’economia, attraverso investimenti nei campi delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica dei processi di produzione in linea con la normativa europea sul clima. Oltre a coprire fino al 100% del deficit di finanziamento, la disciplina introduce nuovi strumenti di aiuto, come i carbon contracts for difference[47] e modifica le norme sugli sgravi fiscali legati al settore energia.

Aumentando la flessibilità, razionalizzando le norme esistenti e snellendo le procedure, le nuove Linee Guida incoraggiano gli investimenti, eliminando i lunghi e macchinosi iter legislativi e le procedure di valutazione europea sugli aiuti. Tale percorso preferenziale, che inizialmente escludeva gas e nucleare, sembra destinato a subire delle modifiche. Già in una bozza del 2021, infatti, la Commissione Europea ha chiesto di inserire gas e nucleare nella tassonomia degli investimenti sostenibili[48] e, recentemente, il Parlamento Europeo ha espresso parere positivo a riguardo, sollevando, tuttavia, non poche reazioni negative[49].

Nelle Linee Guida, inoltre, la Commissione Europea ha chiarito che, nell’erogazione degli aiuti, gli Stati dovranno basarsi su alcuni criteri, come quelli inclusi nel Regolamento Tassonomia 2020/852[50], incluso il principio ivi contenuto di "non causare danni significativi" (art. 2 bis). Pertanto, per i combustibili fossili più inquinanti è assai improbabile che possano venire erogati degli aiuti, mentre per gas naturale o nucleare bisognerà, prima, attendere la loro eventuale introduzione nella tassonomia e, poi, i chiarimenti della Commissione.

In conclusione, la posizione che la Commissione ha assunto con le nuove Linee Guida sugli aiuti di Stato a supporto di clima, energia e ambiente costituisce espressione significativa di una rinnovata, più ampia e comprensiva sensibilità europea sugli impegni green, nonché un punto di approdo coerente con i principi e gli obiettivi introdotti dal Green Deal e dal Fit for 55. Il sistema e il meccanismo che è stato attivato, tuttavia, dovrà scontrarsi contro le normative nazionali e la mancanza di un diritto energetico ambientale.

È chiaro, tuttavia, che, affinché il New Green Deal europeo possa realizzare i proprio obiettivi, ossia rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, saranno necessari una serie di cambiamenti e di azioni non solo a livello finanziario, economico, energetico e produttivo ma anche culturale e sociale[51]. Le sorti del cambiamento climatico e della tutela dell’ambiente, infatti, sono strettamente legate alle politiche energetiche e alle norme che le regolano perché è da quelle che dipende la riduzione delle emissioni, dagli investimenti in tecnologie verdi e in norme che rendano possibile la transizione green.

Allo stato attuale, si rende necessario un approccio legislativo che, partendo dal diritto ambientale comunitario, si estenda ad ambiti come quello climatico e quello energetico. L’obiettivo di diventare una realtà a impatto climatico zero, infatti, e la realizzazione stessa del New Green Deal europeo, potrà realizzarsi solo se diritto ambientale e diritto energetico riusciranno a dialogare.

6. Conclusioni

L’ambiente, il clima, lo sviluppo economico e l’energia sono strettamente connessi poiché i problemi ambientali e climatici sono anche problemi di sviluppo. Obiettivo dello sviluppo sostenibile dovrebbe essere quello di conciliare la crescita economica con la rinnovabilità delle risorse, un processo che implica cambiamenti politici, economici, fiscali, industriali e di gestione delle risorse naturali, biotiche ed energetiche.

Partendo dal presupposto che l’energia intrattiene un rapporto bi-causale nei confronti dell’ambiente e dello sviluppo economico, e questo in virtù del fatto che i problemi ambientali sono legati allo sviluppo e alla crescita illimitata, ne discende che l’obiettivo dell’UE deve essere quello di trovare un modo per garantire la crescita economica presente e futura ma anche, contemporaneamente, la rinnovabilità delle risorse.

È noto che la crescita economica richiede un maggior consumo energetico. Di fronte ai problemi energetici, come la scarsità o l’insicurezza circa la somministrazione di energia, l’insostenibilità del sistema e le problematiche ambientali, le fonti rinnovabili appaiono come una soluzione efficace ed efficiente. 

La situazione ambientale, tuttavia, non dovrebbe costituire un problema per l’attività energetica ma, anzi, ambiente ed energia dovrebbero collaborare e generare un diritto energetico-ambientale-climatico come nuova disciplina autonoma, all’interno dell’ordinamento giuridico, creata sul presupposto della connessione inscindibile tra ambiente e sviluppo economico. La questione, tuttavia, è ancora a uno stato embrionale e diversi interrogativi, come, ad esempio, quali dovrebbero essere gli elementi per la costruzione di una legge energetica ambientale come una nuova disciplina autonoma, restano ancora senza risposta. 

L’energia è il motore fondamentale dello sviluppo economico ed è noto che quella generata dai combustibili fossili influenza in maniera negativa l’ambiente e il clima attraverso la contaminazione atmosferica e delle falde acquifere, producendo riscaldamento globale e accelerando il cambiamento climatico. È evidente, dunque, che il tema energetico non possa essere sconnesso giuridicamente da quello ambientale/climatico e che l’obiettivo debba essere quello di elaborare un diritto energetico coerente e articolato da un punto di vista ambientale. 

Il problema energetico, così come quello ambientale, è una delle grandi sfide del Terzo Millennio. L’esaurimento dei combustibili fossili, il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono temi che, in un’economia globalizzata, richiedono interventi mirati che soddisfino la richiesta crescente di energia e le istanze di tutela dell’ambiente. È chiaro che le energie rinnovabili possano giocare un ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente e nella salvaguardia del clima, ma anche nel consolidamento di un diritto energetico ambientale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] World Economic Forum, Davos 2019. Globalization 4.0, 2019, in www.weforum.org

[2] R. BALDWIN, Rivoluzione globotica. Globalizzazione, robotica e futuro del lavoro, il Mulino, Bologna, 2020.

[3] P. SORKNAES, R. M. JOHANSENN, A. D. KORBERG, T. B. NIELSEN, U. R. PETERSEN., B. V. MATHIENES, Electrification of the industrial sector in 100% renewable energy scenarios, in “Energy”, 254. 2022, pp. 1-12.

[4] A. CIERVO, Un altro mondo (non) è possibile. Diritto costituzionale, ambiente e Climate Justice, in “Parolechiave”, 2, 2021, pp. 65-76.

[5] R. J. HEFFRON, D. MCCAULEY, B. K. SOVACOOL, Resolving Society’s Energy Trilemma through the Energy Justice Matrix, in “Energy Policy”, vol. 87, Issue C, 2015, pp. 168-176.

[6] J. C. VELASQUEZ, El nuevo derecho internacional de la energía a través del estudio de sus fuentes y el ordenamiento del mercado mundial del petróleo en un contexto geopolítico-especulativo, in “Anunario Mexicano de Derecho Internacional”, vol. IX, 2009, p. 635.

[7] SALVI C., Frammenti di storia dell’energia solare in Italia prima del 1955, in www.gses.it

[8] Rileva ricordare che, per anni, «la disciplina sovranazionale in materia di energia ha trovato il proprio fondamento giuridico nell’art. 235 del Trattato CEE (poi divenuto art. 308 del Trattato CE e oggi, da ultimo, art. 352 TFUE) che, com’è noto, riconosce(va) alla Comunità i poteri (c.d. “impliciti”) di adottare le disposizioni necessarie per realizzare uno degli scopi istituzionali, ove il Trattato non abbia esplicitamente previsto i poteri di azione a tal fine richiesti o, ancora, nel caso in cui tali poteri siano effettivamente individuati, ma risultino nondimeno insufficienti per il perseguimento dello scopo prefissato». V. Troise Mangoni, I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in M. De Focatiis, A. Maestroni (a cura di9, le Dialoghi sul diritto dell’energia, vol. I, Le concessioni idroelettriche, Giappichelli, Torino, 2014, p. 165.

[9] R. J. HEFFRON, D. MCCAULEY, B. K. SOVACOOL, Resolving Society’s Energy Trilemma through the Energy Justice Matrix, cit., pp. 168-169.

[10] E. PROIETTI, Energie rinnovabili & diritti umani: verso un nuovo futuro, Editorial Dykinson, Milano, 2020.

[11] R. J. HEFFRON, L’energia attraverso il diritto, trad. it. a cura di L. M. Pepe, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 15.

[12] D. KANIARIU, The role of Unep in the development of environmental-law, in “Revista de Direito Ambiental”, vol. 27, 2002, pp. 9-25. 

[13] Eiti Progress Report, 2022 in www.eiti.org

[14] Iea, Irena, Onu, the World Bank, Tracking sdg27. The Energy progress Report 2022, International Bank for Reconstruction and Development, Washington, 2022.

[15] M. R. MAURO, La lotta ai cambiamenti climatici e il Trattato sulla Carta dell’Energia: alcune considerazioni in merito al ruolo dell’Unione Europea, in “Annali”, vol. 21, 2020, pp. 191-212.

[16] Iaea, Iaea Tools and Methodologies for Energy System Planning and Nuclear Energy System Assessments. Sustainable Energy for the 21stCentury, IAEA, Vienna, 2009.

[17] D. POLETTI, Le politiche europee: il caso di studio dell’energia, tra centro e territori, in F. Raspadori (a cura di), L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 31-56.

[18] P. PARK, International Law for Energy and the Environment, CRC Press, Boca Raton, 2013, p. 12.

[19] L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’attuale presidente del Brasile, Jai Bolsonaro, hanno contrastato l’accordo internazionale di Parigi contro il cambiamento climatico (A. Cherian, Air Pollution, Clean Energy and Climate Change, Wiley & Sons, New Jersey, 2022). Diversa, invece, la politica dell’attuale amministrazione Biden che ha deciso di modificare la sezione 401 del Clean Water Act per aumentare il livello di protezione sulle risorse idriche (A. De Girolamo, La svolta di Biden sulla lotta al cambiamento climatico, 6 giugno 2022 in www.huffingtonpost.it

[20] C. PETRUTTI, Diritto dell’ambiente e dell’energia. Profili di comparazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

[21] F. SCALIA, Energia sostenibile e cambiamento climatico. Profili giuridici della transizione energetica, Giappichelli, Torino, 2020.

[22] P. PARK, International Law for Energy and the Environment, CRC Press, Boca, 2013.

[23] Si tratta di un gruppo composto da agenzie governative e organizzazioni della società civili. P. N. Nemetz, Unsustainable World: Are We Losing the Battle to Save Our Planet?, Routledge, Oxon, 2022.

[24] C. PETTERUTI, Diritto dell’ambiente e dell’energia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

[25] ONU, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in “Gazzetta Ufficiale”, n. L 33 del 7 febbraio 1994.

[26] Protocollo di Montreal relative a sostanze che riducono lo strato di ozono. Dichiarazione della Comunità economica europea, in “Gazzetta Ufficiale”, n. L 297 del 31 ottobre 1988.

[27] M. E. GRASSO, Il mutamento climatico e il diritto alla salute, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 45 e ss.

[28] H. Sjöberg, From Idea to Reality. The Creation of the Global Environment Facility, The Facility, Washington D.C., 1994.

[29] A. MATTEOLI, L’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, in “Economia e ambiente”, vol. 24, fasc. 1/2, 2005, pp. 10-12.

[30] V. SPINI, F. GRASSI, Ambiente ed energia nella prospettiva dell’Unione Europea: aspetti storico-istituzionali, in M. Ciani Scarnicci, A. Marcelli, P. Pinelli, A. Romani, R. Russo, (a cura di) Economia, Ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 126-159.

[31] P. PARK, International Law for Energy and the Environment, cit., p. 56.

[32] E. PROIETTI, Energie rinnovabili & diritti umani, cit., p. 64.

[33] F. SCALIA, Energia sostenibile e cambiamento climatico, Giappichelli, Torino, 2020, p. 100 e ss. 

[34] Council of the European Union, Implementing the EU Global strategy-strengthening synergies between EU climate and energy diplomacies and elements for priorities for 2017 – Council conclusions (6 March 2017), Brussels, 6 Marzo 2017.

[35] European Council, European Council conclusions on the Paris Agreement on climate change, 22 june 2017, in www.consilium.europa.eu

[36] F. SCALIA, Energia sostenibile e cambiamento climatico, cit., p. 370.

[37] Senato Della Repubblica-Camera Dei Deputati, XVIIII Legislature, Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climaticiCOP24 di Katowice, 3-14 dicembre 2018, Dossier n. 87, 5 dicembre 2018, p. 7 in www.documenti.camera.it

[38] Consiglio Europeo, Vertice sui cambiamenti climatici COP26, 2021, in www.consilium.europa.eu

[39] Commissione Europea, Comunicazione della Commissione. Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, 2022/C 80/01, in “GUUE”, 18 febbraio 2022.

[40] S. QUADRI, Alcune considerazioni sul valore dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente e dell’energia: il “Clean Energy Package”, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, vol.34, fasc. 3, 2019, pp. 533-570.

[41] R. SCHUMAN, A. Nouicer, L. Meeus, The EU Clean Energy Package, European University Institute, 2020, in www.data.europa.eu

[42] L’UE, all’interno del Green Deal, si è impegnata a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. A. Tilche, Sette lezioni sulla transizione climatica: scienza, politica, Dedalo, Roma, 2022, p. 80 e ss.

[43] M. M. Sokolowski, Energy Transition of the Electricity Sectors in the European Union and Japan. Regulatory Models and Legislative Solutions, Palgrave McMillan, New York, 2022.

[44] European Commission, Guidelines on State for climate, environmental protection and energy 2022, 2022/C 80/01, in “Official Journal of the European Commission”, 18 febbraio 2022.

[45] D. BEVILACQUA , From sustainable development to Green New Deal, in “Ius Publicum Network review”, fasc. 1, 2021, pp. 1-34.

[46] E. BRUTI LIBERATI, ‘Green Deal’, ‘green industrial policy’ e settore dell’energia, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, vol. 36, fasc. 1, 2021, pp. 129-144.

[47] M. COCCONI, The trajectory of the circular economy under the European Green New Deal, in “Ius Publicum Network Review”, fasc. 2, 2020, pp. 1-22.

[48] European Commission, Commission Delegated Regulation (EU)…/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities (Text with EEA relevance). Draft in www.int.nyt.com

[49] Parlamento Europeo, Tassonomia: sì all’inclusione di attività dei settori del gas e del nucleare, 6 luglio 2022, in www.europarl.europa.eu

[50] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, in GUUE, 22 giugno 2020.

[51] A. Vihma, What’s next for UN climate negotiations? The UNFCC in the era of populism and multipolar, FIIA Briefing Paper 257, marzo 2019, in www.fiia.fi