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Pubbl. Lun, 26 Ott 2015

Il ruolo del termine nella procedimentalizzazione del contratto PRST2ELQWA7KYF3

Ludovica Di Masi


Seguirà un veloce excursus sul ruolo del termine nella proposta irrevocabile, nella conclusione mediante inizio d´esecuzione, nel contratto con obbligazioni a carico del solo proponente , nel contratto preliminare e per concludere nel patto di prelazione.


Introduzione (*)

Introduzione (*)

L´art. 1326 c.c.al primo e secondo comma rende uno schema chiaro in tema di conclusione del contratto e termine della proposta: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell´affare o secondo gli usi."

Eppure, vi sono delle situazioni che sembrano derogare a questo schema; in alcuni casi il termine assume ruoli diversi.

Proposta irrevocabile

Nell'ambito dell'art. 1329 c.c. due sono i temi che affronterò :

a) pretermissione del termine; b) scadenza del termine senza accettazione da parte dell'oblato.

a) Cosa accade se le parti non hanno stabilito un termine?

Per cominciare, bisogna precisare che sul punto due sono le dottrine maggioritarie: la teoria unitaria e la teoria della doppia dichiarazione. Per i fautori della teoria unitaria se il proponente non fissa un termine, il negozio unilaterale dovrebbe considerarsi nullo, poichè il termine è elemento essenziale.

Diversamente, i fautori della teoria della doppia dichiarazione che vedono nella proposta irrevocabile la sintesi tra la proposta semplice ( art.1326 c.c.) e la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, ritengono che non necessariamente la proposta irrevocabile sarà caducata. Infatti, si potrà distinguere un termine di efficacia della proposta (inteso come termine entro cui la proposta deve essere accettata) da un termine di irrevocabilità(entro il quale la proposta non potrà essere revocata):il termine di irrevocabilità riguarda la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, cosicchè se il proponente non fissa il termine la rinuncia è nulla e la proposta sarà revocabile. In altre parole, la proposta sarà da considerarsi semplice e normalmente revocabile secondo lo schema previsto dall'art. 1326 c.c.

b) Cosa accade se scade il termine senza che l'oblato abbia accettato?

Facciamo un esempio: il proponente intende vendere la sua villa e decide di tener ferma la sua proposta fino al 31 dicembre 2014.L'accettazione arriva il 3 gennaio 2015.Il contratto potrà ritenersi concluso?

Secondo i fautori della teoria unitaria ,siccome l'unico termine sarà sia di irrevocabilità che di efficacia, la proposta cadrebbe in ogni caso.

Secondo i fautori della teoria della doppia dichiarazione ,invece, siccome bisogna distinguere tra termine di efficacia e termine di irrevocabilità, non è detto che la proposta cada in ogni caso. Infatti, può accadere che per volontà del proponente, il termine di efficacia non corrisponda al termine di irrevocabiltà e che il contratto possa ritenersi concluso se per la natura degli affari o degli usi ex art. 1326,2 c.c. il termine di efficacia possa ritenersi ancora non scaduto. Ad esempio: il proponente si obbliga a tenere ferma la proposta per un mese ma per la natura degli affari o degli usi la proposta si potrà ritenere ancora valida per un altro mese. In quest'ultimo mese la proposta sarà una proposta semplice e dunque revocabile; in altre parole ,il proponente si "riappropria" del suo potere di revocare la proposta.

Contratto concluso mediante inizio d'esecuzione

Ai sensi dell'art. 1327 c.c., il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione, quindi poca rilevanza sembrano avere i primi due commi dell'art. 1326 c.c. , o meglio ad essi il 1327 cc. si atteggia da eccezione.

La dottrina s'interroga sulla natura giuridica dell'atto con cui si inizia l'esecuzione: alcuni autori ritengo si tratti di un negozio di attuazione oppure un comportamento legalmente tipico perchè ritengono che alla base dell'art. 1327c.c. non ci sia un contratto ma un negozio unilaterale a rilievo bilaterale .

Altri autori ,invece, ritengono che sia un'accettazione tacita, recuperando con una fictio, la bilateralità non solo nella funzione ma già nella struttura.

Contratto con obbligazioni a solo carico del proponente

Nel contratto con obbligazioni a solo carico del proponente (art. 1333c.c.) , invece, abbiamo una proposta , con obbligazioni a solo carico del proponente, che diviene irrevocabile quando viene a conoscenza dell'oblato e il contratto si conclude quando l'oblato non rifiuta. Anche qui il termine della proposta non sembra avere lo stesso spessore che ha nella generalità dei casi .Il mancato rifiuto è stato inteso, da parte della dottrina come accettazione tacita da altra dottrina come negozio unilaterale a rilievo bilaterale.

Contratto preliminare

Cosa accade se il contratto preliminare non specifica il termine entro il quale stipulare il definitivo?

Sul punto il professore Francesco Gazzoni ha precisato che il termine nel caso del contratto preliminare non è elemento essenziale per il perfezionamento del preliminare ma soltanto per il suo adempimento. Dunque, nel caso in cui non siano state le parti del preliminare a stabilire il termine della stipula del definitivo e questo non lo si può evincere dalla natura dell'affare, potrà farsi ricorso al giudice perchè lo determini ai sensi dell'art. 1183 c.c.

Patto di prelazione

Nel patto di prelazione bisogna distinguere tra un termine di efficacia e un termine di risposta.

Per termine di efficacia deve intendersi il termine entro il quale il soggetto prelazionario può eseguire la preferenza che gli è stata accordata.

Il termine di risposta, invece, è il termine entro il quale, effettuata la denuntiatio, il prelazionario deve manifestare la volontà di accettare o meno di essere preferito nella conclusione di un determinato contratto.

Il prof. Gazzoni sottolinea quanto sia importante tenere distinti questi due termini perchè mentre la determinazione del termine di efficacia può anche mancare, in quanto se non specificato potrà essere fissato avendo riguardo alla natura dell'affare o degli usi, non può mai mancare la determinazione del termine di risposta, cioè del termine entro il quale il prelazionario potrà accettare o rifiutare la preferenza.(1)

 

Note e riferimenti bibliografici

(*) il presente articolo è frutto di studio, sintesi e rielaborazione del testo  Obbligazioni e contratti, ult. ed., Napoli, - ( parte IX, Il contratto in generale) di Francesco Gazzoni .

(1) tra le fonti è mio dovere citare le lezioni del Corso di Diritto Civile tenutesi all'Università degli Studi di Salerno dal prof. Loris Lonardo e i relativi Seminari tenuti dalla dott.ssa Roberta Landi.

In copertina "Il tempo che scorre", matita,Ludovica Di Masi,2015.