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Pubbl. Ven, 6 Mag 2022

Concorso DSGA 2022: il Consiglio di Stato esprime parere favorevole, ma chiede una modifica sul punteggio dei titoli

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La sezione Consultiva del Consiglio di Stato, con il parere n. 801 del 2022, si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto per il concorso DSGA, ma ha rilevato che la maggior parte dei titoli richiesti per l´ attribuzione del punteggio, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o di seconda fascia e altri, hanno un carattere generale e non risultano legati a profili dell’attività dei DSGA.


La Sezione consultiva del Consiglio di Stato si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto concernente il Regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il contenuto dello schema di decreto corrisponde all’ambito individuato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tuttavia, il decreto-legge in questione si limitava a disporre l’adozione di un decreto non avente natura regolamentare.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, l’Amministrazione, in base all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, avrebbe potuto adottare un decreto di natura non regolamentare. Inoltre, viene rilevato che il decreto in esame avrebbe dovuto essere adottato, secondo le indicazioni del legislatore, entro l’8 gennaio 2021, invece, è stato trasmesso al Consiglio di Stato solamente il 13 aprile 2022.

Si evidenzia, infatti, che la procedura in esame appare alquanto urgente visto che alla data del 1° settembre 2021 risultavano vacanti e disponibili, sull’intero territorio nazionale, approssimativamente 1800 posti di DSGA e, nel successivo triennio, tali posti sono destinati ad aumentare sino a circa 3.000/3.100 vacanze.

La stessa AIR (Analisi di impatto della regolazione) sottolinea come gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche tentino di sopperire a tali carenze con il conferimento di incarichi di supplenza annuale e quando tale soluzione risulta impraticabile, la sostituzione del DSGA spetta all’Assistente amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica o, in sua assenza, all’omologo Assistente titolare della prima posizione economica.

Come si evince dal parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il frequente ricorso a tali sostituzioni ha determinato negli anni un’aspettativa alla stabilizzazione nel ruolo di DSGA da parte degli Assistenti amministrativi facenti funzione. Per tali motivi, il legislatore ha previsto un concorso ad essi riservato con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Il CSPI ha chiesto nel parere di far svolgere tale concorso prima di quello previsto dallo schema di decreto in esame e di renderlo accessibile anche agli Assistenti amministrativi facenti funzione privi del titolo di studio specifico.

La Sezione consultiva del Consiglio di Stato evidenzia, quindi, che si è in presenza di un caso, «come noto non isolato in materia di istruzione, dove l’inerzia o comunque i ritardi dell’amministrazione nello svolgimento dei pubblici concorsi determinano la moltiplicazione di incarichi a tempo determinato e la creazione di fenomeni di precariato che inevitabilmente sfociano in richieste di stabilizzazione. Ciò a detrimento dei principi di buon andamento e di efficienza nonché della regola del pubblico concorso che deve presiedere all’accesso nelle pubbliche amministrazioni».

Con riferimento alle modalità di svolgimento del concorso, nel parere si evidenzia che l’Amministrazione non si sia voluta avvalere della facoltà di procedere ad una preselezione, prevista dalla direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica.

Infatti, l’articolo 3 prevede che la procedura concorsuale si articoli in una prova scritta e in una prova orale e in una successiva fase di valutazione dei titoli. La prova scritta che consisterà in 60 quesiti da svolgere in 120 minuti verrà effettuata in sedi decentrate mediante strumenti informatici.

Pertanto, nonostante si stimi che le domande di partecipazione al prossimo concorso possano raggiungere le 140 mila unità e i partecipanti alla prova scritta essere almeno 80 mila, e quindi un numero di candidati ammessi alla prova scritta ben superiore rispetto a quello del precedente concorso, «la rinuncia a prevedere una prova preselettiva appare giustificato dal carattere della prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, contenuto tipico delle prove preselettive. A questo punto, prevedere una prova preselettiva, alla quale far seguire una prova scritta, avrebbe verosimilmente comportato una maggiore durata delle procedure concorsuali». 

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato in merito all’attribuzione del punteggio ai titoli che quelli elencati nello schema di decreto abbiano un carattere generale e siano scollegati all’attività del DSGA. Per tali motivi, la sezione consultiva chiede una modifica per attribuire un punteggio ai titoli di studio conseguite nelle materie previste nel concorso, oppure riconoscere a quest’ultimi un punteggio più elevato.

Infatti, si legge che «la maggior parte di tali titoli - laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o di seconda fascia e altri - hanno un carattere generale e non risultano legate a profili dell’attività dei DSGA. Si fa presente che, in coerenza con la logica di semplificazione e di snellimento delle procedure concorsuali e utilizzando una possibilità prevista dal punto 3 della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica, sembrerebbe opportuno attribuire un punteggio alle lauree, ai dottorati di ricerca e agli altri titoli di studio limitatamente a quelli conseguiti nelle materie oggetto di esame di cui all’allegato B, ovvero riconoscendo a questi ultimi un punteggio più elevato».

Inoltre, quanto riguarda la prova orale, la Sezione ha rilevato altresì che nulla viene detto in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla stessa.


Note e riferimenti bibliografici