Pubbl. Mar, 19 Ago 2025
Il principio del risultato quale chiave di volta dell´azione amministrativa
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Andrea Levrino

Il principio del risultato dell’attività amministrativa nei contratti pubblici non può esser considerato esclusivamente rispetto alla rapidità ed economicità della gara ma anche rispetto alla qualità della prestazione attesa.
Sommario: 1. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 5217 del 16 giugno 2025; 2. Giurisprudenza di riferimento; 3. Dettato normativo art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.; 4. La discrezionalità valutativa; 5. Conclusioni.
1. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 5217 del 16 giugno 2025
Il Consiglio di Stato, sezione terza, tramite il pronunciamento n. 5217 del 16 giungo 20251 sottolinea il metodo non-formalistico del principio del risultato di cui all’articolo 1 del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. La Corte sottolinea che il risultato, primo principio dell’attività amministrativa nei contratti pubblici, non possa riguardare unicamente la rapidità ed economicità della gare ma anche, e soprattutto, la qualità della prestazione.
2. Giurisprudenza di riferimento
La sentenza esamina il contenzioso sorto nell’ambito di un accordo quadro bandito dalla centrale di committenza regionale del Piemonte in merito all’affidamento della fornitura di dispositivi rientranti nell’elenco di cui al D.P.C.M. sanitario. Nel merito l’appellante eccepiva l’esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in un complesso scenario di ricorsi e controricorsi tali da evidenziare, tra i molti aspetti, anche un venire contra factum proprium. Tra i tanti richiami effettuati in diritto, per quanto di nostro esame, possiamo evidenziare che la Corte ha considerato il principio del risultato di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. evidenziando come l’eventuale maggiore economicità per una stazione appaltante della fornitura non possa avere alcuna rilevanza sul piano del risultato atteso.
Quale fondamento di tale assunto la Corte evidenzia come nella valutazione della gara “l’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione”2 infatti “il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è “l’effettivo e tempestivo” svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione)”3.
In conclusione di sentenza il Consiglio giudicante sottolinea come “il significato attribuito alla nozione di risultato dal d. lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii. «non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione», «la “migliore offerta” è dunque quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti»4.
3. Dettato normativo art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
L’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. enuncia il principio del risultato. Esso rappresenta il primo principio e si pone come elemento sovraordinato rispetto agli ulteriori principi quale diretta attuazione del buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
Il risultato consiste nel raggiungimento di un contratto di appalto e nella sua corretta esecuzione “con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza e trasparenza”5. Il primo comma consente di evidenziare che il risultato non sia limitato alla sola fase di affidamento, valutativa, dell’azione ad evidenza pubblica bensì sia esteso anche alla fase esecutiva del contratto, esecuzione, ponendosi come base dell’azione amministrativa immanente per tutta la durata del rapporto negoziale. Esso si palesa in due distinti elementi: il tempo e la qualità dell’affidamento.
La “tempestività” della procedura di gara si pone come espressione del risultato da perseguire e costituisce un obbligo giuridico nel rispetto dei termini indicati proprio dal Codice, allegato I.3 . Il “miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo” allude alla concorrenza tra gli operatori economici in termini non esclusivamente economici ritenendo la qualità vero e proprio elemento qualificante del risultato. Il medesimo richiamo nel comma 2 al criterio della “semplicità”, come naturale antagonista della complessità fisiologica della normativa che regola i contratti pubblici conseguenza del sovrapporsi di norme europee e nazionali, atti regolatori (A.N.AC., MIT) e orientamenti giurisprudenziali rappresenta un evidente intento di chiarezza da parte del legislatore.
Il principio del risultato risulta pertanto criterio prioritario nell’esercizio del potere discrezionale e nella determinazione della regola per il caso concreto.
4. La discrezionalità valutativa
La discrezionalità nella valutazione del caso concreto deve tendere al perseguimento del risultato e la valutazione del suo corretto esercizio non potrà prescindere dal conseguimento degli obiettivi prefissati.
Proprio in tale eccezione è possibile notare un rinnovamento della discrezionalità amministrativa nelle procedure di gara nell’individuazione dei criteri di autovincolo e nella individuazione della regola del caso concreto.
In definitiva è possibile affermare che il risultato quale principio primo che regge l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici6 costituisce diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto orienta l’azione delle stazioni appaltanti affinché si realizzi «il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.).
5. Conclusioni
Il principio del risultato, principio immanente del nostro ordinamento e recentemente codificato nel Codice dei contratti pubblici, rappresenta la chiave di volta fondamentale dell’azione amministrativa. Esso “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario”7.
Fine del principio è quello di porre il risultato in un sinergico rapporto con gli altri principi generali del nostro ordinamento. Non per nulla il principio del risultato costituisce criterio prioritario per la valutazione della responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e di converso è elemento valutativo per l’attribuzione degli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva8.
1https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202502354&nomeFile=202505217_11.html&subDir=Provvedimenti
2 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2866/2024
3 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024
4 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11322/2023
5Art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6 Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2024
7Art. 1, comma 1, Legge 241, 7 agosto 1990
8Art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.