Sommario: 1. Premessa generale; 2. I recenti interventi della Corte costituzionale; 3. Conclusioni.
1. Premessa generale
L’Ufficio stampa della Corte costituzionale, con il Comunicato del 27 aprile 2022, ha fatto sapere che la stessa è tornata ad occuparsi delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, dichiarandone l’illegittimità per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e nella parte in cui prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori.
La questione è un’ulteriore conferma di come negli ultimi decenni il diritto di famiglia stia attraversando «un intenso processo di trasformazione che ne ha profondamente mutato la fisionomia tradizionale»[1].
E proprio sulla forza persuasiva del patronimico, si sono appuntate recentemente una schiera di decisioni del giudice delle leggi che fotografano una realtà che, da ormai diverso tempo, è paradigmatica dell’esigenza di una «rielaborazione del secolare patrimonio teorico e normativo»[2].
Dietro gli argomenti della Consulta ha evidentemente giocato un ruolo determinante l’idea che le regole di attribuzione del patronimico conservano il retaggio di disparità di trattamento tra i genitori in tema di trasmissione del cognome. D’altro canto l’armamentario normativo riflette ancora un ruolo predominante del genitore maschio all’interno della famiglia e una preminenza del marito rispetto alla moglie.
Una situazione che, evidentemente, è incompatibile già ictu oculi con i valori fondamentali accolti dal nostro ordinamento (uno per tutti il principio di uguaglianza) e con la cornice legislativa del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151) che intendeva far fronte proprio alla mutata dinamica sociogiuridica[3]. Debole sarebbe apparso, pertanto, il contributo di chi avesse tentato di rintracciare una plausibile ragione per «giustificare la conservazione di un simile privilegio»[4].
Chiunque si accinga ad esaminare la decisione è, pertanto, chiamato a riflettere sul perché una regola di tal guisa sia stata vigente per così lungo tempo, quantunque si discostasse dai valori ordinamentali.
Questa sede non consente certo di esplorare con la dovuta profondità tale tematica, alla quale si farà solo qualche accenno.
Il patronimico si è verosimilmente tramandato ai figli matrimoniali in forza di una norma implicita[5] della cui valenza imperativa - osservavano senza riserve i giudici di legittimità - «non è lecito dubitare»[6].
Una regola che, desunta dalla lettura congiunta di un ventaglio di prescrizioni, si è poi ben radicata nel costume sociale[7], quantunque non abbia mai assunto le sembianze di una consuetudine[8] essendo orfana dell’elemento della opinio iuris ac necessitatis.
2. Recenti interventi della Corte costituzionale
A dirla tutta, non era ben chiaro come si potesse ipotizzare che l’automatismo del patronimico assumeva la valenza di una norma giuridica vincolante se, a tutto concedere, una simile norma sarebbe apparsa in conflitto con tutto il sistema[9].
Probabilmente l’unica plausibile giustificazione poteva trarsi dal fatto che si trattava di una valenza normativa più apparente che reale[10], ma questa è un’altra storia.
Di certo vi è che il patronimico si è trasmesso per via della tradizione, nell’ottica di soddisfare un duplice interesse: individuale al proprio appellativo e pubblico alla certezza delle denominazioni ed all’identificazione delle persone.
Fino a qualche anno fa, peraltro, il criterio della prevalenza del cognome paterno resisteva finanche alla volontà contraria dei genitori. Fu decisiva, in tal senso, la Corte costituzionale[11] nel momento in cui ebbe l’opportunità di accogliere la questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Genova, nell’ambito di un procedimento di opposizione al provvedimento dell’ufficiale di stato di civile che si era rifiutato di assegnare ad un neonato, su richiesta di entrambi i coniugi, il cognome materno[12].
A differenza del passato[13], la Consulta non si era limitata a invocare l’intervento del legislatore, riuscendo ad incidere profondamente sul tessuto normativo «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princípi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna»[14].
Pur tuttavia, il fatto di aver circoscritto la declaratoria di illegittimità a tale porzione di norma, aveva quale conseguenza una molteplicità di profili applicativi incerti, ai quali soltanto il legislatore, proseguendo sul medesimo binario assiologico, avrebbe potuto rispondere.
Apprezzabile era certamente il fatto che i coniugi fossero ormai liberi di accordarsi sul cognome da tramandare alla figliolanza, condividendo una scelta per certi versi «pienamente rispettosa dei princípi e valori primari dell’ordinamento»[15].
La questione era peraltro legata a doppio filo con la circostanza che la Corte di Strasburgo aveva già condannato l’Italia «ad adottare riforme legislative o di altra natura», finalizzate a tramandare alla figliolanza anche il cognome materno, a fronte di quella che ammoniva come la «défaillance du système juridique italien»[16].
3. Conclusioni
Può essere indicativo, anche al fine di cogliere l’importanza dell’emanando provvedimento da parte della Consulta, che il governo aveva prontamente presentato un disegno di legge[17] - poi confluito nel ddl unificato n. 1628 - il cui destino fu segnato dal sopravvenuto scioglimento delle Camere.
Nel salutare con favore il comunicato da parte dell’Ufficio stampa della Corte delle leggi è già evidente, prima di leggere le pagine della pronuncianda sentenza che nelle prossime settimane sarà pubblicata, come la regola attuale è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, spetterà al giudice decidere in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico (si veda, ad esempio, quanto prevede l’art. 145 c.c. in caso di disaccordo tra genitori).
In considerazione degli interessi coinvolti, il comunicato ha ovviamente avuto molto clamore nell’opinione pubblica ed è stato già oggetto di attenzione da parte di vari commentatori, che non hanno esitato ad esprimere riserve sulle problematiche che persisteranno, ancorché lo scrivente crede che ogni valutazione in merito sia necessariamente legata agli argomenti che la Corte Costituzionale addurrà nell’emananda decisione.
