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Pubbl. Lun, 30 Mag 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

Violenza intrafamiliare e processo penale

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Marco Grande
Dottore di ricercaUniversità degli Studi di Torino



Il concetto di famiglia nell’evoluzione storico-normativa è profondamente cambiato, ricomprendendo oggi diverse formazioni sociali a carattere familiare. In esse potrebbero crearsi delle vicende penalmente rilevanti che necessitano di tutela. Le persone offese da delitti di violenza intrafamiliare sono vittime vulnerabili proprio a causa delle conseguenze degli illeciti subiti. L´ordinamento appresta per esse una pluralità di forme di tutela per proteggerle tanto dall´indagato, quanto dallo stress da esposizione al processo. Nel presente lavoro, individuando i contesti ed i soggetti da tutelare, l’Autore cerca di analizzare come si articolano queste forme di salvaguardia, con una particolare considerazione rivolta alla effettività degli strumenti congegnati in favore delle vittime.


ENG The concept of family in the historical-normative evolution has profoundly changed, now encompassing different social formations of a family feature. Criminally relevant events could arise in them that require protection. The people offended by crimes of domestic violence are vulnerable victims precisely because of the consequences of the crimes they have suffered. In this work, identifying the contexts and subjects to be protected, the Author tries to analyze how these forms of safeguarding are articulated, with particular consideration given to the effectiveness of the tools devised in favor of the victims.

Sommario: 1. Premessa; 2. La “famiglia”, le “persone offese”, le “vittime” e le “vittime vulnerabili” nei casi di violenza intrafamiliare; 3. Le forme di tutela delle “vittime vulnerabili” nelle fasi del processo penale; 3.1. Tramite informazioni da fornire già in fase pre-procedimentale; 3.2. Tramite l’assistenza difensiva gratuita e la tutela a contenuto patrimoniale; 3.3. Tramite misure cautelari. La tutela “fisica”; 3.4. Tramite ulteriori avvisi in fase cautelare e nelle indagini preliminari; 3.5. Durante l’assunzione di informazioni; 3.6. Nell’incidente probatorio; 3.7. Nella fase dibattimentale; 4. I più recenti sviluppi normativi. Il c.d. “codice rosso” e la c.d. “riforma Cartabia”; 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Quanto alle forme di tutela riservate ad alcune categorie di “soggetti vulnerabili”, tra cui ricomprendere le “vittime” di violenza nelle relazioni familiari[1], può subito rilevarsi come l’ambito operativo di esse, abbracci ontologicamente gli aspetti più disparati, spaziando tra diverse interconnessioni disciplinari.

Esse si estendono dal sistema penale lato sensu inteso (Diritto e Procedura penale, Criminologia) a quello civile (si pensi alle dinamiche sottese allo scioglimento del matrimonio o, indipendentemente dal vincolo coniugale, al mantenimento dei figli, al regime di responsabilità genitoriale), a quello psicologico e sociologico.

Sia pure tenendo conto delle indefinite varianti che potrebbero presentarsi nei diversi contesti domestici, la famiglia quale formazione sociale potrebbe, in determinate e peculiari circostanze, rappresentare uno di due possibili scenari, di segno diametralmente opposto.

Nell’un caso un “rifugio incolume” presso cui approdare, considerando fisicamente la casa familiare quale luogo in cui si svolge in modo continuo e prevalente la convivenza domestica, che costituisce quel sereno centro di aggregazione della dimensione familiare durante la coabitazione, connotata da caratteri di stabilità e continuità[2].

Una seconda ipotesi potrebbe, di contro, far vivere alcuni componenti del nucleo familiare nella stessa condizione dei “detenuti”[3], in una situazione carceraria sia pure ideale ma non meno drammatica ed afflittiva, con l’inevitabile desiderio di voler “legittimamente evadere”, o comunque di ricevere una qual forma di “difesa”, di “tutela” per una “pena ingiusta”, che non dovrebbe essere espiata.

Ed in questa seconda, triste e purtroppo non infrequente eventualità occorre analizzare, senza pretesa di completezza, come l’ordinamento processuale penale si occupi di apprestare delle forme di tutela nei riguardi dei soggetti passivi di condotte criminose la cui realizzazione avviene nel contesto familiare.

2. La “famiglia”, le “persone offese”, le “vittime” e le “vittime vulnerabili” nei casi di violenza intrafamiliare

Per circoscrivere il campo di indagine, occorre preliminarmente individuare il concetto di «famiglia», quale formazione sociale in cui operano quelle “misure di salvaguardia” previste dal nostro sistema processuale penale. Esse sono specificamente concepite per la tutela di soggetti vulnerabili da proteggere in quel peculiare contesto di relazioni affettive.

Parrebbe utile partire dalla celebre definizione di un insigne giurista che considerava la famiglia come un’«isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto»[4].

Famiglia e processo penale. Due elementi con una propria rilevanza ed una propria identità che richiedono, in ottica di tutela, una complessa e costante operazione di bilanciamento.

Si tratta di apprestare, da un lato, una qual forma di salvaguardia ai diritti del “privato” con un sacrificio della “ragion di Stato”[5]. Sotto altro versante, di consentire una intromissione dell’ordinamento nella sfera familiare, giustificata dalle esigenze di difesa sociale delle vittime. Un contemperamento che incontra una serie di difficoltà già sotto un profilo teorico, prima che pratico, per la stessa polivalenza del significato che assume la nozione di famiglia.

Invero, il concetto di famiglia «come società naturale fondata sul matrimonio» ai sensi dell’art. 29 Cost. ha nel corso del tempo ceduto il passo ad una “pluralità di forme di famiglia” e ad una consequenziale, se non inevitabile, “pluralità nelle scelte” di aggregazione familiare, anche alla luce di principi sovranazionali.

L’idea di famiglia, pertanto, non può essere vista soltanto come quella elaborata nel periodo post-bellico e prevista dal Costituente, perché ciò sarebbe limitativo e si collocherebbe al di fuori dell’evoluzione sociale che si registra. Sarebbero infatti escluse dalla tutela tutte le altre formazioni sociali a “carattere familiare” nelle quali l’ordinamento potrebbe apprestare una qual forma di tutela.

Il concetto di “vita familiare”, si è infatti sempre più “allargato”, tanto da racchiudere al suo interno anche quelle situazioni di comunione affettiva di persone non legate da un vincolo giuridico (come, ad esempio, la convivenza more uxorio o l’unione di fatto di coppie dello stesso sesso), rilevando, comunque, sempre e ad ogni modo l’esistenza di legami personali effettivi, ovvero l’esistenza di una concreta condivisione della vita in comune.

Del resto, l’idea di famiglia non può restringersi all’ipotesi, per così dire, “meccanicistica” della sola convivenza[6] e/o della mera coabitazione.

Occorrerebbe, inoltre, sia pure ancora in via preliminare, individuare chi siano, in concreto, le “persone offese” nei fenomeni di violenza intrafamiliare.

Senza dubbio esse possono essere identificate come gli individui che, facenti parte di un contesto di convivenza, subiscono le conseguenze di determinate fattispecie delittuose commesse con violenza alla persona (fisica, morale o psicologica che sia)[7].

È fondamentale poi precisare che nonostante talora i termini “persona offesa” dal reato e “vittima” del reato vengano usati indifferentemente, quasi in maniera sinonimica, in effetti, il termine vittima è di derivazione prevalentemente sovranazionale, e, di fatto, almeno fino a qualche tempo fa, piuttosto estraneo al diritto interno[8].

La persona offesa dal reato, peraltro, attesa l’assenza, nel nostro ordinamento, di una sua precisa definizione normativa, viene, come è noto, indicata dalla dottrina come il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che si assume violata[9].

Mentre in ambito europeo – e ormai, sia pure in via “programmatica”, anche nazionale, per un recente intervento novellistico[10] –, la vittima riceve una puntuale definizione normativa: essa, infatti, viene indicata dall’art. 2 della direttiva 29/2012/UE del Parlamento e del Consiglio come «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» ovvero «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

Comunque, al di là delle differenze sul piano definitorio, pare opportuno rilevare come la vittima in ambito europeo, rispetto alla persona offesa del sistema processuale interno, risulta essere titolare di un ruolo particolarmente qualificato, che le consente di partecipare pienamente al procedimento – alla stessa maniera dell’imputato – e di tutelare i suoi diritti e le sue facoltà, godendo di piena autonomia rispetto all’attività del pubblico ministero.

Sempre nel settore sovranazionale, di poi, particolare interesse viene segnatamente dimostrato per la tutela della c.d. “vittima vulnerabile”, specialmente nei casi in cui la vulnerabilità derivi dell’aver essa subìto le conseguenze di determinate tipologie di reato.

Con la riforma operata dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212[11], in attuazione della direttiva 2012/29/UE, si è perseguito dunque il ben apprezzabile intento di recepire nel nostro ordinamento processuale penale una serie di «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione per le vittime di reato». Si è proceduto così a rafforzare i diritti e le garanzie della persona offesa, in specie nei confronti di quella ritenuta particolarmente vulnerabile, e si sono attuati specifici strumenti a sua tutela.

Il provvedimento legislativo in questione, oltre al resto, interpolando il codice di rito con l’introduzione di un nuovo art. 90 quater c.p.p., ha fornito attraverso il suo contenuto una serie di criteri dai quali desumere la «condizione di particolare vulnerabilità» della persona offesa «agli effetti delle disposizioni del [...] codice» stesso.

Tra questi criteri occorre intanto tener conto dell’«età» e dello «stato di infermità o di deficienza psichica» della persona offesa stessa ma anche tener conto del «tipo di reato» e delle «modalità e circostanze del fatto per cui si procede» (art. 90 quater, comma 1, primo periodo).

Specificandosi, altresì, che «per la valutazione della condizione» di particolare vulnerabilità, si deve anche considerare «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona» «o con odio razziale», «se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani», «se si caratterizza per finalità di discriminazione», e «se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato» (art. 90 quater, comma 1, secondo periodo).

Pare possibile ritenere che nelle categorie in parola rientrino sicuramente le persone offese da reati commessi in ambito di violenza personale familiare, dove la ratio della particolare vulnerabilità della persona offesa deriva, invero, dal rilevante pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Spesso, invero, gli eventi di violenza domestica non si interrompono dopo il singolo episodio, ma sono caratterizzati da un progressivo aumento, una escalation, di vessazioni perpetrate da un individuo che si trova in posizione, per così dire, di autorità e di egemonia, nei confronti di familiari più deboli. E gli atti di violenza possono avere natura fisica, psicologica, sessuale o economica (cfr. art. 3, lett. b, «Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», fatta a Istanbul l’11 maggio 2011).

3. Le forme di tutela delle “vittime vulnerabili” nelle fasi del processo penale

Dopo aver cercato, almeno per sommi capi e senza alcuna pretesa di completezza, di individuare il contesto di operatività della tutela e i soggetti destinatari della stessa, parrebbe opportuno accingersi a prendere in esame – sotto un profilo dinamico – come l’ordinamento processuale penale si occupi di salvaguardare le vittime all’interno delle relazioni familiari nelle diverse fasi del procedimento.

Il connotato di particolare vulnerabilità delle persone offese in ambito familiare, lo si è sopra accennato, deriva dal fatto che gli episodi di violenza in loro danno si realizzano – quasi sempre in forma reiterata – proprio nel contesto in cui le stesse vorrebbero invece sentirsi, come è normale che sia, in un certo qual senso, “avviluppate”, “protette”.

Ed è per queste ragioni che il sistema processuale penale, in determinate e peculiari circostanze, con appositi strumenti di disciplina normativa, congegna delle forme di tutela che creano una sorta di “cortina protettiva” nei riguardi delle vittime, a volte anche tramite “accorgimenti” che derogano la fisionomia stessa del processo, costituendo delle vere e proprie eccezioni ai connotati del sistema accusatorio[12]

Peraltro, può subito mettersi in luce che mentre, tendenzialmente, nel codice penale è possibile notare delle forme di tutela “indiretta”[13]  per queste categorie di soggetti in quanto si cerca di assicurare loro una salvaguardia tramite una funzione, per così dire, dissuasiva, rectius con la previsione di pene severe; nel codice di rito penale, invece, pare potersi intravedere delle forme di tutela “diretta” nei riguardi delle vittime vulnerabili, di immediata applicazione. Occorre allora accingersi ad analizzarle più approfonditamente.

3.1 Tramite informazioni da fornire già in fase pre-procedimentale

È opportuno precisare che i contenuti concreti dei meccanismi normativi di tutela predisposti per queste categorie di persone offese, considerate, così, ex lege, in condizione di particolare vulnerabilità sono rinvenibili già nell’art. 90 bis c.p.p.

Esso, prevede a favore della persona offesa tout court considerata l’obbligo di informarla sui di lei diritti, sulle di lei facoltà, ed altro, in una lingua comprensibile, «sin dal primo contatto con l’autorità procedente» (quindi, già in fase pre-procedimentale). Chiaramente la norma in parola trova campo operativo anche con specifico riguardo alle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, vittime di reati endofamiliari.

Tra le informazioni in parola occorre richiamare senz’altro quella che riguarda la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato (lett. d); quella che riguarda le modalità di esercizio del diritto alla interpretazione ed alla traduzione di atti del procedimento (lett. e); quella che riguarda le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in loro favore (lett. f); quella che riguarda le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio (lett. p).

Senza trascurare l’informazione in ordine alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che la persona offesa assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto di ricevere notifica della sentenza, anche per estratto (lett. a); con riguardo alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335, commi 1, 2 e 3 ter (lett. b, sostituita dalla l. 23 giugno 2017, n. 103); con riferimento alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione (lett. c); sui diritti riconosciuti dalla legge nei casi in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato (lett. g); sulle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti (lett. h); in ordine alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento (lett. i); sulle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale (lett. l); sulla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni  derivanti  da  reato  (lett. m);  sul  fatto  che  il  procedimento  possa  essere definito con remissione di querela di cui all’art. 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione (lett. n)[14]; con riferimento alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (lett. e).

Va peraltro rilevato, rimanendo nel contesto della fase pre-procedimentale, che il sistema penale aveva già in precedenza previsto alcune forme di tutela per la persona offesa da determinate tipologie di delitti, e perciò stesso ritenuta vulnerabile, attuate con riferimento al regime concernente la procedibilità.

Basti pensare, ad esempio, ai delitti di violenza sessuale[15] (art. 609 bis, con le aggravanti di cui all’art. 609 ter c.p.), per i quali, ai sensi dell’art. 609 septies, comma 2 c.p.[16], è previsto un termine di proposizione della querela pari a dodici mesi, in luogo del termine ordinario di tre mesi stabilito in genere dall’art. 124, comma 1, c.p.

Così come avviene anche a proposito del delitto di atti persecutori, in cui il termine per proporre querela è esteso a sei mesi (art. 612 bis, comma 4, c.p.).

3.2 Tramite l’assistenza difensiva gratuita e la tutela a contenuto patrimoniale

A favore della persona offesa vulnerabile, in quanto soggetto passivo di alcune tipologie delittuose, ovvero in quanto minore soggetto passivo di altre fattispecie di reato, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») predispone – cfr. art. 76, comma 4 ter – una ulteriore e particolare forma di tutela, che si sostanzia nella possibilità di essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti dallo stesso art. 76[17].

Si tratta di una forma di tutela, per così dire, “rinvigorita”, ulteriore e complementare, a favore della persona offesa da peculiari tipologie criminose, che si affianca alle altre forme di salvaguardia quasi come se, non solo idealmente, lo Stato si “sedesse a fianco” della persona offesa, accompagnandola – tramite l’assistenza difensiva – durante il percorso processuale che la riguarda.

Tra le fattispecie previste, la prima nell’ordine presente nella disposizione de qua, per quanto qui di nostro segnato interesse, è proprio quella di cui all’art. 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), in cui il bene giuridico tutelato è senz’altro rinvenibile nell’interesse dello Stato alla tutela delle relazioni familiari.

Ciò nondimeno, sono previste anche altre fattispecie delittuose la cui realizzazione potrebbe – tristemente, almeno per alcune di esse – avvenire anche in ambito familiare.

Sono infatti ivi previste le ipotesi delittuose di cui agli artt. 583 bis («Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»), 609 bis («Violenza sessuale»), 609 quater («Atti sessuali con minorenne»), 609 octies («Violenza sessuale di gruppo») e 612 bis («Atti persecutori»), nonché, «ove commessi in danno di minori», quelle di cui agli artt. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 bis («Prostituzione minorile»), 600 ter («Pornografia minorile»), 600 quinquies («Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 quinquies («Corruzione di minorenne») e 609 undecies («Adescamento di minorenni») del codice penale.

Si tratta di un principio di carattere eccezionale, indubbiamente indicativo dell’ottica volta alla tutela indiscriminata delle vittime di tali esecrabili reati, indirizzata alla salvaguardia del soggetto vulnerabile, anche abbiente, che ricopra la specifica veste di persona offesa dai peculiari delitti previsti nell’art. 76, comma 4 ter, del d.p.R 115/2002[18].

Ancora sul versante di tutela patrimoniale, non può sottacersi che nello specifico caso in cui venga applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare[19] il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere all’imputato il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto della misura cautelare disposta rimangano prive di mezzi adeguati. Determinando la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilendo le modalità ed i termini del versamento. Egli può peraltro ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. E l’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo (art. 282 bis, comma 3, c.p.p.).

La caratteristica dell’accessorietà propria della misura patrimoniale in questione implica che essa possa essere applicata successivamente al provvedimento “principale” di allontanamento dalla casa familiare e che perda efficacia qualora quest’ultimo venga revocato dal giudice o comunque perda altrimenti efficacia (art. 282 bis, comma 4).

Le disposizioni di tutela patrimoniale in parola, a favore di soggetti vulnerabili risultano comunque soggette ad applicazione generalizzata: esse possono affiancarsi a qualsiasi altra misura cautelare, ai sensi dell’art. 291, comma 2 bis, c.p.p.

Un cenno merita poi la disposizione contenuta nel comma 1 bis all’art. 316 c.p.p. secondo cui quando il pubblico ministero procede per un delitto di omicidio, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime[20].

3.3 Tramite misure cautelari. La tutela “fisica”

L’ordinamento si preoccupa anche di concepire una vera e propria orchestrazione volta alla tutela, per così dire, anche “fisica”, della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. Eventualità, questa, che potrebbe verificarsi proprio nei casi di delitti commessi in danno di un familiare.

In questa logica, infatti, è prescritto che nei procedimenti «per delitti commessi con violenza alla persona», sono immediatamente comunicati, con l’ausilio della polizia giudiziaria, alla persona offesa, che ne faccia richiesta, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva ed è altresì data tempestiva notizia dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva (art. 90 ter c.p.p.)[21]. Il tutto in linea con quanto previsto dall’art. 6, par. 5, della direttiva 2012/29/UE, e in collegamento sistematico e rafforzativo di quanto disposto nell’art. 299 c.p.p., di cui qui di seguito meglio si dirà.

La “tutela fisica” della persona offesa vulnerabile, in quanto soggetto passivo di peculiari condotte criminose violente, rientranti nelle tipologie indicate dall’art. 3 della sopra citata Convenzione di Istanbul e riconducibili alla «violenza nei confronti delle donne», alla «violenza domestica» ed alla «violenza di genere», risulta altresì perseguita anche attraverso il ricorso ai meccanismi della disciplina delle misure cautelari e precautelari.

Alcune tipologie di misure, invero, appaiono subito come ideate e strutturate proprio ad hoc. Basti pensare all’«allontanamento dalla casa familiare» (art. 282 bis c.p.p.) e al «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art. 282 ter c.p.p.), seppur misure comunque dotate pur sempre di applicabilità generale, che però ben si attagliano alla salvaguardia delle persone offese in ambito familiare. Le due misure sono coeve nella genesi e partecipi dell’identica finalità di protezione della vittima[22]. L’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis c.p.p., inoltre, si ispira all’order of protection conosciuto nelle legislazioni di common law[23].

La prima delle due misure, in specie, predispone strumenti mirati a proteggere prevalentemente e specificamente le vittime nelle relazioni familiari, estrinsecandosi sostanzialmente in un obbligo, in capo all’imputato, di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede (art. 282 bis, comma 1).

E, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti può inoltre essere prescritto all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti (art. 282 bis, comma 2).

Fermo restando che, qualora si proceda per uno dei delitti previsti dal comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p., commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta – e qui è percepibile la sua fondamentale essenza – anche al di fuori dei limiti di pena ordinariamente previsti dall’art. 280 c.p.p., quale condizione di applicabilità in genere delle misure cautelari coercitive.

Con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, poi, il sistema penale ha voluto introdurre una misura coercitiva che restringe la libertà di circolazione dell’imputato, per esigenze di tutela, al fine di evitare contatti con la persona offesa, ma anche con i prossimi congiunti della persona offesa o con persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva e vietando all’imputato stesso di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa[24].

La tutela nei riguardi della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, in specie nei casi di reati commessi in ambito familiare, risulta ulteriormente rafforzata anche per mezzo della l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha dato vita alla misura precautelare contenuta nell’art. 384 bis c.p.p. rubricato «Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare».
Detta disposizione legittima invero gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero (scritta, oppure anche resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica) l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, comma 6, c.p.p., «ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa»[25].

E, sempre nell’ambito cautelare, merita ancora di essere rammentata anche la disposizione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 284 c.p.p., il quale impone esplicitamente al giudice di disporre il luogo degli arresti domiciliari «in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato»[26].

3.4 Tramite ulteriori avvisi in fase cautelare e nelle indagini preliminari

Alla tutela fisica della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità mira, per altro profilo, anche l’obbligo informativo contenuto nell’art. 299, comma 2 bis, c.p.p. Esso, da intendersi in chiara connessione ordinamentale con l’obbligo di informazione previsto in epoca successiva dall’art. 90 ter c.p.p. riguardante le «comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione», di cui si è sopra detto, impone invero l’obbligo di comunicare immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto «delitti commessi con violenza alla persona».

Fermo restando che ai sensi dell’art. 299, comma 3, c.p.p., in momento ancor più anteriore, anche la richiesta al giudice del pubblico ministero e dell’imputato, di revoca o di sostituzione delle suddette misure applicate nei sopra indicati procedimenti, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Potendo, così, il difensore e la persona offesa, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.[27]

Negli stessi termini, deve altresì essere pure notificata la richiesta dell’imputato di revoca o di sostituzione delle richiamate misure, avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari (art. 299, comma 4 bis, c.p.p.).

Analoghi obblighi informativi, a tutela della persona offesa nei procedimenti commessi con violenza alla persona, trovano applicazione anche in tema di archiviazione e di avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Sul primo versante, invero, l’art. 408, comma 3 bis, c.p.p. dispone esplicitamente che, per i già menzionati delitti, l’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia «in ogni caso» notificato, a cura dello stesso pubblico ministero, alla persona offesa. Elevandosi altresì a trenta giorni il termine, a favore di quest’ultima, per prendere visione degli atti e presentare opposizione. E sancendosi, altresì, la nullità del decreto di archiviazione, se emesso in «mancanza» del predetto avviso (cfr. comma 1 dell’art. 410 bis c.p.p.).

Laddove, in punto, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, precisa che la formula legislativa «delitti commessi con violenza alla persona» utilizzata nella norma de qua è riferibile anche ai reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli artt. 572 e 612 bis c.p., perché l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. Di guisa che essa deve essere inquadrata in un ampio contesto comprensivo non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche[28].

Sul secondo versante, quello, cioè, afferente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’art. 415 bis, comma 1, c.p.p., prevedendo in genere l’obbligo, per il pubblico ministero, di far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore il predetto avviso, estende, quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., la portata dell’obbligo stesso, anche a favore del difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

3.5 Durante l’assunzione di informazioni

Il sistema processuale penale si occupa della tutela della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità pure con riguardo al momento in cui la polizia giudiziaria o il pubblico ministero debbano da essa assumere sommarie informazioni, estendendosi[29], ai casi de quibus, la stessa normativa già prevista per i minori[30].

Pertanto, nei procedimenti per i delitti specificamente indicati negli artt. 351, comma 1 ter e 362, comma 1 bis, c.p.p. – nel cui ambito, in effetti, sono previsti delitti (quale, ad esempio quello di «Atti sessuali con minorenne» di cui all’art. 609 quater c.p.) rispetto ai quali è da escludersi che l’adulto possa esserne offeso –, le autorità procedenti, nell’assumere sommarie informazioni da queste persone offese, sono tenute ad avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria nominato dal pubblico ministero.

Occorre comunque assicurare che la persona offesa stessa, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

Si potrebbe operare un collegamento sistematico con l’art. 134, comma 4, c.p.p.[31], il quale statuisce che la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità. La norma consente così una cristallizzazione delle dichiarazioni da essa rese a futura memoria.

Il difensore che nel contesto delle investigazioni difensive debba assumere informazioni da persone minori – nei casi di delitti previsti dall’art. 351, comma 1 ter, c.p.p. – si avvale anche esso dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, ai sensi dell’art. 391 bis, comma 5 bis, c.p.p.

3.6 Nell’incidente probatorio

Pure sotto l’ulteriore profilo riguardante l’acquisizione anticipata della prova, la tutela originariamente riservata ai minori, risulta ora estesa alla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Così accade ai sensi dell’art. 392, comma 1 bis, primo periodo, c.p.p. nei procedimenti per i delitti ivi previsti, per l’assunzione della testimonianza in incidente probatorio, indipendentemente dalle ipotesi di non rinviabilità della prova in dibattimento, con riguardo alla persona offesa, in genere, da uno di tali delitti.

La stessa norma prevede che «in ogni caso» venga utilizzato questo strumento processuale per l’assunzione della testimonianza della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, a richiesta del pubblico ministero o della stessa vittima (art. 392, comma 1 bis, secondo periodo).

A tutela della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, trovano applicazione – ai sensi dell’art. 398, comma 5 ter, c.p.p. – le disposizioni in tema di c.d. “audizione protetta”, che consentono al giudice di stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, già previste per i minori dall’art. 398, comma 5 bis, c.p.p.

Ed ulteriormente – art. 398, comma 5 quater, c.p.p. – si applicano le disposizioni di cui all’articolo 498, comma 4 quater, c.p.p., consentendosi in tal modo l’adozione delle modalità protette previste per l’esame in dibattimento.

3.7 Nella fase dibattimentale

Anche la disciplina di tutela predisposta in tema di richiesta di esame riguardante un testimone minore, contenuta nell’art. 190 bis, comma 1 bis, c.p.p., viene sostanzialmente ora prevista anche in favore della persona in condizione di particolare vulnerabilità.

«In ogni caso», infatti, in cui venga richiesto l’esame testimoniale di questa persona offesa e qualora essa abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238 c.p.p., l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze (art. 190 bis, comma 1 bis, ultimo inciso, c.p.p.).

Per quanto concerne i meccanismi di tutela congegnati nella fase dibattimentale, da intendersi lato sensu, si segnala in primis che l’art. 132 bis disp. att. c.p.p. mira ad assicurare, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione, la priorità assoluta ai processi relativi ai delitti previsti «dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis» c.p. (lett. a-bis).

Inoltre, occorre sottolineare che il dibattimento relativo ai procedimenti per i delitti indicati nel comma 3 bis, primo periodo, dell’art. 472 c.p.p., si svolge a porte aperte, pur potendo, la persona offesa maggiorenne, con un’evidente eccezione alla regola della pubblicità, chiedere che il dibattimento si svolga a porte chiuse anche solo per una parte di esso[32].

Laddove si procede sempre a porte chiuse quando «la parte offesa» è minorenne (art. 472, comma 3 bis, secondo periodo)[33].

In tali procedimenti, peraltro, non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (art. 472, comma 3 bis, terzo periodo).

Quando si procede per i reati indicati nell’art. 498, comma 4 ter, c.p.p., l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato, al pari di quello del minore, viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Per l’esame della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa stessa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette, ai sensi dell’art. 498, comma 4 quater, c.p.p., che è applicabile – come supra già segnalato – anche durante l’incidente probatorio.

4. I più recenti sviluppi normativi. Il c.d. “codice rosso” e la c.d. “riforma Cartabia”

Come è noto, il legislatore ha iniziato una tendenza riformistica in favore delle vittime vulnerabili, anche sotto la spinta di sollecitazioni sovranazionali, fin degli anni Novanta[34]. Da allora, con intervalli più o meno regolari, si segnalano diversi interventi normativi, verificatisi nel 2001[35], nel 2009[36], nel 2013[37], nel 2015[38] e nel 2017[39].

Più di recente, il legislatore si è occupato con due riforme, a distanza di 823 giorni l’una dall’altra[40], sia di inasprire il trattamento sanzionatorio nei fenomeni di violenza domestica e di genere, sia di introdurre ulteriori disposizioni processuali di tutela delle vittime vulnerabili.

A questi fini la l. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. «codice rosso», ha innovato il codice penale, il codice di procedura penale, il c.d. codice antimafia e l’ordinamento penitenziario.

Per quanto qui di nostro segnato interesse e senza alcuna pretesa di esaustività, con riferimento alle sole modifiche e interpolazioni che riguardano il sistema processuale penale, e nell’ambito del presente lavoro, corre d’obbligo segnalare in primo luogo che a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, la riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta (art. 347, comma 3, c.p.p.).

Il pubblico ministero, dal canto suo, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale ultimo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa (art. 362, nuovo comma 1 ter, c.p.p.).

Inoltre, in questi casi la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e pone, sempre senza ritardo, a disposizione dello stesso la documentazione delle attività svolte (art. 370, nuovo comma 2 bis, c.p.p.).

Viene inoltre prevista una modifica alla disciplina della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico, art. 282 ter, comma 1, c.p.p.).

La riforma del 2019 prevede poi una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da reati di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o di sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato (art. 90 ter, nuovo comma 1 bis, c.p.p.).

In epoca ancor più recente il legislatore si è occupato con l. 134/2021[41] – in un innovativo disegno di innovazione organica del processo penale, attuato con la c.d. “riforma Cartabia” – di proseguire nel solco tracciato dalla precedente legge del 2019, includendo tra le ipotesi procedimentali in cui è necessario predisporre determinate tutele per le vittime dei reati di crimini domestici, anche il tentato omicidio.

Basti pensare alla modifica dell’art. 90 ter, comma 1 bis c.p.p., sulle comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’evasione dell’imputato effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (art. 2, comma 11, lett. a).

La riforma del 2021 ha pure previsto una interpolazione all’art. 362, comma 1 ter c.p.p., poc’anzi citato[42], aggiungendo ancora il tentato omicidio nella peculiare procedura di assunzione “urgente” di informazioni entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato (art. 2, comma 11, lett. b).

Il tentato omicidio viene inserito anche nell’art. 370, comma 2 bis[43] c.p.p., quale categoria procedimentale che impone alla polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (art. 2, comma 11, lett. c).

È inoltre prevista una modifica per la fase esecutiva.

Come è noto, la l. 69/2019, in collegamento sistematico e rinvigorente con gli artt. 90 ter e 299 c.p.p.[44], aveva previsto una modifica all’art. 659 c.p.p., aggiungendo un comma 1 bis. L’interpolazione, in chiara ottica di tutela “fisica” delle vittime vulnerabili, impone una immediata comunicazione a cura del pubblico ministero alla persona offesa, tramite la polizia giudiziaria, quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti, consumati o tentati, commessi con violenza alla persona[45]. Anche in questa circostanza la riforma del 2021 ha aggiunto il tentato omicidio tra le fattispecie appena indicate (art. 2, comma 11, lett. d).

Inoltre, ancora ad opera della “riforma Cartabia”, quando si procede, oltre che nelle ipotesi riguardanti gli altri  - già previsti - delitti commessi con violenza alla persona, anche per le ipotesi di tentato omicidio, il giudice penale deve trasmettere al suo omologo che stia trattando procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, ai fini della decisione, i provvedimenti cautelari, di chiusura indagini o le sentenze che riguardino una delle parti coinvolte (art. 64 bis disp. att.)[46].

5. Considerazioni conclusive

E così, giungendo ormai alla conclusione, dalle succinte considerazioni sopra effettuate, pare potersi sostenere che la tutela delle persone offese nei fenomeni di violenza intrafamiliare avvenga indipendentemente dalla fase del procedimento o dal momento del procedimento in cui esse si trovino. Ma non può sottacersi come gli sforzi del legislatore volti a rendere sempre più compiute le forme di protezione delle vittime di violenza spesso si traducano però in dei “meri vessilli”, in delle “norme bandiera” di difficile, se non poco probabile realizzazione.

Si pensi alla disposizione che prevede che il pubblico ministero debba assumere informazioni da chi ha denunciato episodi di violenza entro tre giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato[47].

Così come pare davvero di ardua realizzazione l’utilizzo dei braccialetti elettronici – già impiegabili per i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari –, per il controllo del rispetto della misura del divieto di avvicinamento[48].

Sotto altro fronte, lo si è visto, ben apprezzabilmente, il “codice rosso” ma anche la “riforma Cartabia”  hanno rafforzato le forme di tutela delle vittime mediante avvisi di tutte le vicende fisiologiche (es. scadenza dei termini della misura cautelare) o patologiche (es. evasione o sottrazione volontaria alla misura) che riguardano la libertà personale del presunto autore del reato o il condannato, includendo il difensore della persona offesa, o finanche il giudice civile, quali destinatari di questi obblighi informativi.

Di certo, l’emanazione di una normativa non è di per sé bastevole alla realizzazione delle sue finalità: è necessaria un’opera fattiva da parte di chi concretamente è chiamato quotidianamente ad agire sul campo. E, specularmente, gli operatori stessi devono essere posti nelle condizioni di poter realizzare le finalità normative, tramite idonei strumenti di politica del diritto. Ciò che allo stato dell’arte può comunque constatarsi è che lodevolmente, con riferimento a tutte le vittime di violenza domestica, l’ordinamento processuale penale attua due tipologie di tutela.

Una tutela «nel procedimento» quale forma di tutela fisica e/o psicologica dall’indagato, quasi come se, con l’ausilio degli strumenti processuali per essa congegnati, la vittima fosse riparata da una sorta di “scudo protettivo”.  

È anche presente però una seconda tipologia di tutela «dal procedimento»[49], intesa, come una forma ancor più ampia di salvaguardia della vittima vulnerabile, finalizzata ad impedire che il suo ingresso e la sua permanenza nel circuito penale divengano fonte di una ancor più traumatica esperienza, capace di provocarle quei fenomeni di c.d. “vittimizzazione secondaria”, id est quella sofferenza ulteriore e ripetuta derivante dalla partecipazione attiva al procedimento penale che inevitabilmente le rievochi il dolore[50] del delitto subìto.


Note e riferimenti bibliografici

[1] In argomento, di recente, v. A. MARANDOLA, Violenza sulle donne. Le prime forme di protezione: il c.d. “Codice rosso”, in La fragilità della persona e processo penale, a cura di G. Spangher e A. Marandola, Torino, 2021, 455 ss. Per una ricostruzione, anche in prospettiva comparatistica, sulla vittima del reato v. L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo, 2012, 67 ss. Sulle problematiche riguardanti i profili sostanziali dei reati commessi in ambito familiare, v. L. MONTICELLI – C. PARMIGGIANI, Delitti contro l’assistenza familiare, in Diritto penale, diretto da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Tomo secondo, Milano, 2022, 4788 ss. Per una panoramica sul versante della tutela dei soggetti vulnerabili nel procedimento cautelare, siano essi “vittime vulnerabili” (specie in ambito familiare), da un lato, ovvero indagati o imputati (con richiami alla fase esecutiva per i condannati), dall’altro lato, volendo, M. GRANDE, Soggetti vulnerabili e sistema cautelare, in Ind. pen., fasc. 3, 2017, 881 ss.

[2] Cfr. gli interessanti spunti contenuti in una risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità in campo civile: Cass. civ., 23 giugno 1980, n. 3934, in Giur. it., 1981, 544 ss.

[3] Sul punto v. M. P. TURIELLO, La famiglia: un porto sicuro o una prigione? Compendio di criminologia, Roma, 2021, passim.

[4] A. C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania, VIII, Napoli, 1949, 57.

[5] Su questi profili, M. PISANI, La tutela penale della “riservatezza”: aspetti processuali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1967, 787; per una visione di più ampio respiro, V. RIGAUX, La liberté de la vie privée: de l'éclosion à l'explosion, in AA.VV., La vie privée. Une liberté parmi les autres?, Bruxelles, 1992, 1 ss.; v. anche H. L. PACKER, I limiti della sanzione penale, Milano, 1978, 184; cui adde M. BONETTI, Famiglia e processo penale, in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di P. Corso – F. Peroni, Milano, 2010, 73 ss.

[6] Col risultato che il termine «società naturale» deve essere inteso solo nel senso che la famiglia costituisce una formazione sociale intermedia tra l’individuo e lo Stato, entro la quale si forma e si afferma la persona umana, sia come singolo che come membro di una comunità. È una formazione «sociale» perché non cristallizzata in schemi fissi, ma aperta alle trasformazioni culturali e valoriali della società. Pertanto, il riferimento ai diritti della famiglia non ha il significato del riconoscimento di suoi diritti autonomi, quale entità distinta dai suoi membri, ma solo quello di concessione ad essa di una sfera di autonomia, che le consente di organizzarsi e sulla quale lo Stato non ha poteri di interferenza, se non per imporre il rispetto dei principi fondamentali cui l’ordinamento intende conformarsi. In questa prospettiva, d’altro canto, la Corte costituzionale è ferma nel ritenere che la nozione di “formazione sociale”, nel cui ambito l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, deve intendersi riferita a ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione di un modello pluralistico (cfr. Corte cost., 18 giugno 2019, n. 221, in Guida dir., 2020, fasc. 2, 36; Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost., 2010, fasc. 2, 604). Il che consente di ritenere che le formazioni sociali, tra cui la famiglia, non si prestano ad essere “ingessate”, ma che esse, come la stessa evoluzione della giurisprudenza dimostra in questa materia, sono inevitabilmente soggette alle trasformazioni della società (Cass., Sez. III, 11 giugno 2021, n. 23104, in www.italgiure.giustizia.it/). Nel contesto sovranazionale la direttiva 29/2012/UE definisce il «familiare» come «il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima». Questa definizione viene oggi integralmente riportata nell’art. 1, comma 18, lett. b, della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

[7] Da ultimo, sul concetto di “violenza alla persona”, nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., Sez. V, 12 febbraio 2021, n. 14029, in www.italgiure.giustizia.it/, nonché Cass. Sez. VI, 22 marzo 2019, in C.E.D. Cass., Rv. n. 276077. Ma in epoca ancor più anteriore, secondo il Supremo collegio nella sua massima composizione, l’espressione de qua doveva essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. Conformemente a tali ultime disposizioni, pertanto, secondo le Sezioni Unite l’espressione “violenza alla persona” deve quindi essere inquadrata in un ampio contesto comprensivo non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche (Cass., S.U., 16 marzo 2016, in C.E.D. Cass., Rv. n. 265893).

[8] In questi termini v. C. PANSINI, voce Persona offesa dal reato, in Dig. pen., (I agg.), Torino, 2011, 411. L’interesse per lo studio e la tutela delle vittime vulnerabili ebbe inizio in ambito sovranazionale nel principio degli anni ’80. Per una ricostruzione delle linee di sviluppo dell’argomento, v. E. ROSI, Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili, dattiloscritto, 13 giugno 2006, in www.giustizia.lazio.it., passim.

[9] Così, per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2000, 186.

[10] Art. 1, comma 18, lett. b, l. 27 settembre 2021, n. 134 cit.

[11] Per alcune prime riflessioni sulla riforma attuata con la normativa in questione, v. M. TROGLIA – S. PONTEDURO, La portata delle nuove disposizioni in tema di tutela della persona offesa: panoramica e prime osservazioni critiche alla luce del decreto legislativo 212 del 2015, in Ind. pen., 2016, 628. Sulla tutela della vittima alla luce della riforma del 2015 v. pure E. N. LA ROCCA, La tutela della vittima, in AA. VV., Regole europee e processo penale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Padova, 2016, 105 ss.

[12] Basti pensare, a titolo eminentemente esemplificativo, alla disciplina delle sommarie informazioni contenuta negli artt. 351, comma 1 ter e 362, comma 1 ter, c.p.p. in cui si cerca di cristallizzare tramite verbali le dichiarazioni delle vittime evitando, salvi i casi di assoluta necessità, che vengano sentite più volte, ove pare intravedersi una deroga al principio dell’oralità (v. infra, par. 3.5). Può anche menzionarsi l’ipotesi del dibattimento a porte chiuse, quale deroga alla regola della pubblicità, nei casi di esame della persona offesa minorenne, anche indipendentemente dalla tipologia di reato per cui si procede, ai sensi dell’art. 472, comma 4, c.p.p. (v. infra, par. 3.7).

[13] Senza trascurare, però, a puro titolo esemplificativo, l’art. 609 decies c.p. che presuppone una comunicazione al Tribunale per i minorenni nei casi in cui il minore sia vittima (o “spettatore” di reati commessi da parte di un genitore nei riguardi dell’altro genitore) di delitti lato sensu sessuali, di maltrattamenti o di atti persecutori per garantire i provvedimenti di tutela previsti dal codice civile, l’assistenza affettiva e psicologica e le altre misure di supporto alle vittime stesse, assicurate, tra gli altri, da gruppi, fondazioni, associazioni nonché dai servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.

[14] Molto critica è stata la dottrina in argomento, rilevando che la lettera in parola, fa riferimento all’istituto della mediazione che è estraneo al sistema penale italiano, tanto più come meccanismo di definizione del processo, al di là dei casi della remissione di querela. Sul punto si è osservato che una informativa finalizzata ad accedere a percorsi alternativi ha ben poco senso se non viene accompagnata dalla istituzione di concreti sistemi di giustizia riparativa (cfr. F. DEL VECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 11 aprile 2016, 18). Del resto, basti pensare al dato secondo cui l’Italia non ha attuato la decisione quadro del 15 marzo 2001/220/GAI – né tantomeno ha accolto le precedenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa, e così non ha creato strutturati spazi all’interno della nostra giustizia penale per significative esperienze di giustizia riparativa, che altrove, invece, hanno riscosso discreto successo; così, L. LUPARIA, L’Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale, in L’integrazione europea attraverso il diritto processuale penale), a cura di R. Mastroianni – D. Savy, Napoli, 2013, 91 ss.

[15] Sul delicato tema dei delitti di violenza sessuale, nel tracciato del diritto sostanziale, si segnala il recentissimo lavoro di A. DE LIA, Violenza sessuale: la dignità umana come bene giuridico tutelato, in Cass. pen., fasc. 3, 2022, 1069 ss., che focalizza l’attenzione sul valore tutelato e, conseguentemente, sull’offensività di condotte realizzate senza scopo libidinoso, sviluppando una prospettiva comparatistica d’ampio respiro, esaminando la disciplina della violenza sessuale in Spagna, Germania, Francia e Stati Uniti d’America.

[16] Modificato dall’art. 13, comma 4, lett. a) della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in Gazz. Uff., 25 luglio 2019, n. 173. Sulle prime riflessioni, anche per risvolti pratici, in punto si rinvia a V. CASALNUOVO – S. COLELLA, Il codice rosso. Guida operativa alla l. 69/2019, Piacenza, 2019, passim; nonché Prime linee guida per l’applicazione della legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), Prot. N° 1229/19 del 31 luglio 2019, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, passim.

[17] Il quale stabilisce, al comma 1, il limite di reddito imponibile per l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. In base all’ultimo aggiornamento il d.m. 23 luglio 2020 (in Gazz. Uff. 30 gennaio 2021, n. 24) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che «L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.746,68».

[18] Sul punto, volendo, M. GRANDE, Processo penale e determinazione dei criteri per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in Questa Rivista, fasc. 3, 2022, 4.

[19] Su cui infra, nel successivo paragrafo.

[20] Il comma è stato inserito dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 4. Sotto altra e speculare angolatura, dal luglio 2020 è in vigore il regolamento (decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71) che rende operative le norme che prevedono benefici in favore degli orfani di crimini domestici e della violenza di genere e delle famiglie affidatarie. Hanno diritto di accedere al Fondo gli orfani di crimini domestici e violenza di genere minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto diciotto anni alla data del 1° gennaio 2020.

[21] Le comunicazioni di cui all’art. 90 ter riguardano i soli procedimenti «per delitti con violenza alla persona». Si è posto, dunque, il problema in dottrina di individuare il corretto ambito applicativo della disciplina. Sul punto, la norma si discosta dalle indicazioni contenute nella direttiva europea che si affida ad un metodo di tipo casistico, di verifica in concreto, dell’esistenza di una situazione di pericolo per la vittima: pericolo che in parte può effettivamente desumersi dalla tipologia di reato (perché sono esclusi in radice i reati minori e perché comunque sulla valutazione dell’esistenza del pericolo incide anche la natura e la gravità del reato), ma che in parte può derivare anche dalla situazione personale della vittima e dal tipo di rapporti che questa ha con il presunto autore del reato, dal momento che è attribuito rilievo anche al “rischio di ritorsioni”. Il sistema processuale ha quindi optato per una metodologia “più astratta”, non includendo delitti non commessi con violenza alla persona. In argomento: A. CIAVOLA, sub art. 90 ter, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, 3a ed., Padova, 2020, 313; V. BONINI, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Padova, 2018, p. 363; S. CIAMPI, Il diritto di difesa e all’informazione, in Vittime di reato e sistema penale, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino, 2017, 294.

[22] A. PRESUTTI, Ordine di protezione e ricorso ex art. 111 comma 7 cost.: una preclusione davvero giustificata?, in Fam. e dir., 2007, 573.

[23] P. BIONDOLILLO, sub art. 282 bis, in Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Padova, 2015, 1134. In argomento, v. inoltre, M. T. STURLA, sub art. 282 bis, in Codice di famiglia minori soggetti deboli, a cura di G. F. Basini – G. Bonilini – M. Confortini, Volume II, Torino, 2014, 3924 ss.

[24] A norma dell’art. 282 quater c.p.p., poi, i provvedimenti di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla «parte» offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2, c.p.p. (comma 1). Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo (comma 1 bis). Normativa, questa, che, insieme a quella prevista dagli artt. 8 e 11 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, è inquadrabile nelle scelte di politica legislativa che presuppongono l’operatività di misure di polizia e di strategia sociale a tutela delle persone offese vulnerabili.

[25] In argomento, v. A. TRINCI – V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e rito direttissimo, in Dir. pen. contemp., 5 dicembre 2013, 1 ss. In ogni caso, si segnala una recente sentenza della Corte di Strasburgo del 7 aprile 2022 (Landi c. Italia 10929/19) che ha condannato l’Italia per non aver saputo difendere le vittime di violenza domestica. I fatti risalgono al settembre del 2018 a Scarperia (Firenze), quando un uomo uccise a coltellate il figlio di un anno, ferendo in modo grave anche la convivente e cercando di uccidere l’altra figlia. La sentenza ha stabilito che «i procuratori sono rimasti passivi di fronte ai gravi rischi che correva la donna e con la loro inazione hanno permesso al compagno di continuare a minacciarla e aggredirla». Per una panoramica della vicenda v. L. SERRANO’, Uccise il figlio a Scarperia, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per non aver difeso la famiglia, in www.firenze.repubblica.it. Del resto, già in un recente passato, la Corte stessa, con sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, aveva già condannato il nostro Paese per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito che hanno portato all’assassinio del ragazzo e al tentato omicidio della moglie, affermandosi segnatamente che «non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

[26] Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013; cfr. Codice RossoLe norme a tutela delle vittime di violenze domestiche e discriminazioni di genere dopo la L. 19 luglio 2019, n. 69, a cura di V. de Gioia e G. E. Gassani, Piacenza, 2019, 198 s.

[27] È noto come la persona offesa dal reato possa produrre memorie in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 90 c.p.p. È altresì noto come essa trovi un “interlocutore privilegiato” nel pubblico ministero durante lo svolgersi del procedimento. La facoltà concessale durante il procedimento cautelare è ancor più specifica in quanto può instaurare un vero e proprio contraddittorio cartolare che viene vagliato in via “diretta ed immediata” dall’organo giudicante, senza che vi sia il filtro del magistrato requirente. Del resto, l'art. 121, richiamato dall'art. 299, prevede che le sole «parti» (e i loro difensori) possano presentare memorie al giudice, è noto come la persona offesa sia soggetto e non parte del procedimento. Essa, tuttavia, in queste peculiari ipotesi, viene coinvolta nel procedimento in quanto destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari. In particolare, la parte che chiede la modifica dello stato cautelare deve, a pena di inammissibilità dell’istanza, notificare la richiesta al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha chiarito che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive diverse dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 299, comma quarto bis, c.p.p., si estende anche al caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive, e dunque anche il mutamento del luogo di detenzione domiciliare (Cass., Sez. II, 23 giugno 2017, Cosentino, n. 37187, in www.italgiure.giustizia.it/; Cass. Sez. V, 24 febbraio 2016, in C.E.D. Cass., Rv. 266524; Cass., Sez. VI, 16 giugno 2016, in C.E.D. Cass., Rv. 267131). In dottrina v. N. ROMBI, sub art. 299, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 5a ed., Tomo I, Milano, 2017, 3164 s.; R. CAPITELLI, sub art. 299, in AA. VV., Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2019, 986; G. SPANGHER, La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima ex art. 282 ter c.p.p., in Giur. it., 2015, 730, nonché, volendo, M. GRANDE, Soggetti vulnerabili e sistema cautelare cit., 908.

[28] Cfr. Cass., S.U., 16 marzo 2016, in C.E.D. Cass., Rv. n. 265893 cit., v. pure la precedente nota n. 7.

[29] Quale effetto del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha inciso sugli artt. 351 e 362 c.p.p.

[30] Si tratta di procedimenti per i reati di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari o conviventi»), 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 bis («Prostituzione minorile»), 600 ter («Pornografia minorile), 600 quater («Detenzione di materiale pornografico»), 600 quater.1 («Pornografia virtuale»), 600 quinquies («Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 bis («Violenza sessuale»), 609 quater («Atti sessuali con minorenne»), 609 quinquies («Corruzione di minorenne»), 609 octies («Violenza sessuale di gruppo»), 609 undecies («Adescamento di minorenni») e 612 bis («Atti persecutori») c.p., nei quali nel compimento dell’atto occorre avvalersi dell’assistenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. I commi 1 ter dell’art. 351 e 1 bis dell’art. 362, come accennato nella precedente nota, sono stati interpolati dal d.lgs. 212/2015 il quale ha esteso (cfr., rispettivamente, comma 1 ter, secondo periodo, art. 351 e comma 1 bis, secondo periodo, art. 362) questa specifica forma di tutela prevista per i minori, alla persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, creando peraltro fondate perplessità in ordine alla previsione dell’assistenza dell’esperto in psicologia o in psichiatria infantile nell’assunzione di informazioni da parte di persona maggiorenne: cfr. L. FILIPPI, Il difficile equilibrio fra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il D.lgs. n. 212/2015, in Dir. pen. e proc., 2016, 848.

[31] L’art. 1 comma 1 lett. c del d.lgs. 212/2015 ha aggiunto un periodo all’art. 134 comma 4. La riforma ha ampliato la possibilità di ricorso alla riproduzione audiovisiva ammettendola anche al di là delle ipotesi di assoluta indispensabilità, peraltro nei soli casi in cui si tratti di documentare le dichiarazioni della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità; sul punto v. P. PAULESU, Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti e tutele), in Vittime di reato e sistema penale cit., 154. Sotto un profilo soggettivo la norma si applica solo ed esclusivamente alle dichiarazioni della persona offesa. Perciò, secondo una parte della dottrina, la previsione non è riferibile alle dichiarazioni dei testimoni che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità (F. TRIBISONNA, L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale, Padova, 2017, 86). Le norme di cui agli artt. 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis, 392 comma 1 bis, 398 comma 5 quater, 498 comma 4 quater, insieme all’ultimo periodo dell’art. 134 contribuiscono a creare uno “scudo normativo” per la persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. Sotto un profilo oggettivo, attraverso la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni si contribuirà a “scolpire” le stesse ad futuram memoriam. La norma stabilisce che nel caso di dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità la riproduzione audiovisiva «è in ogni caso consentita», ma non fissa alcuna sanzione processuale per l’ipotesi in cui non si ricorra a tale riproduzione audiovisiva; sul punto v. i rilievi critici di S. SIGNORATO, sub art. 134, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale cit., 483.

[32] La norma in parola, in coerenza con una logica di tutela della dignità dei soggetti coinvolti, lesi da questo genere di delitti, prevede che il dibattimento, o una parte di esso, si svolga a porte chiuse qualora ne faccia richiesta la persona offesa. Secondo la dottrina ciò potrebbe avvenire anche se quest’ultima non sia costituita parte civile e/o non sia chiamata a testimoniare, anzi, posto che la norma non richiede ulteriori presupposti parrebbe che il provvedimento giudiziale di accoglimento dell’istanza costituirebbe una sorta di automatismo (A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, 10a ed., Milano, 2007, 511). In senso contrario, O. MAZZA, Giudizio di primo grado nel diritto processuale penale, in Dig. pen., Torino, 2000, 366, secondo cui «il giudice potrebbe anche ritenere, sia pure in casi del tutto particolari, prevalente l’interesse pubblico, o dell’imputato, alla pubblicità, magari respingendo un’istanza di totale “oscuramento” del dibattimento e limitando il divieto di pubblicità solo ad alcuni atti più delicati».

[33] La regola della pubblicità è derogata ipso iure quando la persona offesa è minorenne, imponendosi nel qual caso la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (così, A. FAMIGLIETTI, Dibattimento, principi teorici, Dig. pen., Torino, 2005, 349). Sulla stessa lunghezza d’onda, in motivazione, v. Cass., Sez. III, 5 marzo 2009, in C.E.D. Cass., Rv. n. 243408-01), secondo cui la decisione di procedere a porte chiuse deve essere adottata sulla base dell’età evincibile dalla lettura dei capi di imputazione, non potendosi pretendere dal giudice una valutazione anticipata sulla effettiva età della persona offesa e, quindi, sulla configurabilità delle ipotesi criminose contestate, al solo scopo di determinare la sussistenza delle condizioni per derogare alla pubblicità del dibattimento. Pare comunque potersi ritenere che la deroga è ispirata dall’esigenza di tutelare la dignità e la riservatezza delle vittime vulnerabili, evitando loro il trauma aggiuntivo dello stress da esposizione al processo. Detta deroga opera indipendentemente dall’eventuale diversa volontà della persona offesa (K. LA REGINA, Le disposizioni generali sul dibattimento, in Trattato di diritto processuale penale, a cura di G. Spangher, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Volume II, Torino, 2009, 70).

[34] Si pensi alla legge 3 agosto 1998, n. 369 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù». Basterebbe scorrere le pagine (in specie: le note in calce agli articoli delle norme qui di nostro interesse) del Codice penale e di Procedura penale, a cura di L. Alibrandi e P. Corso, 62a ed., Piacenza, 2022, passim, per avere contezza della densissima stratificazione normativa che ha riguardato le vittime vulnerabili. 

[35] Si pensi alla legge 4 aprile 2001. n.154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» che ha previsto, tra le altre disposizioni, l’allontanamento dalla casa familiare, di cui all’art. 282 bis c.p.p.

[36] Ci si riferisce al c.d. “pacchetto sicurezza”, previsto con legge 23 aprile 2009, n. 38, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», che ha introdotto, tra l’altro, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 282 ter c.p.p.

[37] Si vuole richiamare la legge 15 ottobre 2013, n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che ha introdotto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, di cui all’art. 384 bis c.p.p.

[38] Si tratta del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI», che ha dato una nuova linfa ai diritti ed alle facoltà della persona offesa dal reato, fornendo all’interprete degli indici maggiormente certi per poter individuare le persone offese vulnerabili.

[39] Si allude alla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario» che ha modificato, tra l’altro, alcuni aspetti della chiusura delle indagini concedendo alla persona offesa dal reato più ampie facoltà: si pensi all’elevazione del termine per presentare la richiesta di archiviazione a trenta giorni per i delitti commessi con violenza alla persona (art. 408 c.p.p.) oppure alla possibilità della stessa di proporre reclamo per chiedere la nullità del decreto di archiviazione, nei casi in cui non sia stata avvisata della richiesta di archiviazione (art. 410 bis c.p.p.). 

[40] Ci si riferisce alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice rosso”) ed alla legge 19 ottobre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”).

[41] Se ne è già fatto cenno supra, par. 2. Tra i primi commenti si segnalano, ex multis, i contributi di G. SPANGHER, Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale, in Penale Dir. e Proc., 22 luglio 2021, 1 ss.; G. CANZIO, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sistema pen., 25 agosto 2021, 1 ss.; G. L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Sistema pen., 15 ottobre 2021, 1 ss.

[42] Il comma in parola era già stato aggiunto con l. 69/2019.

[43] Oggetto di inserimento anche esso grazie alla l. 69/2019.

[44] V. supra, par. 3.3.

[45] Le ipotesi procedimentali alle quali è stato aggiunto il tentato omicidio sono previste in maniera identica nell’art. 90 ter, comma 1 bis, nell’art. 362, comma 1 ter, nell’art. 370, comma 2 bis, nell’art. 659, comma 1 bis c.p.p. e nell’art. 64 bis disp. att. Esse riguardano i delitti previsti dagli articoli: 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), 609 bis («Violenza sessuale»), 609 ter («Circostanze aggravanti» per i delitti di violenza sessuale) 609 quater («Atti sessuali con minorenne»), 609 quinqiues («Corruzione di minorenne») 609 octies («Violenza sessuale di gruppo») e 612 bis («Atti persecutori»), nonché, quelle di cui agli artt. 582 («Lesione personale»), 583 quinquies («Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso»)  del codice penale aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5, 5.1 e 577, primo comma, n.1 e secondo comma, del codice penale.

[46] Articolo introdotto con l. 69/2019.

[47] Sul punto, già all’indomani della riforma del c.d. “codice rosso” non mancarono i primi rilievi critici proprio da parte della magistratura requirente che “opera sul campo”: cfr. Prime linee guida per l’applicazione della legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), Prot. N° 1229/19 del 31 luglio 2019, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, 27, in cui è testualmente dato leggersi: «Del resto, prevedere deleghe per tutti i procedimenti è praticamente impossibile nei tre giorni. I numeri elevatissimi della Procura di Tivoli (così come di ogni altra) consentirebbero, forse, di assicurare una tempestiva iscrizione, un tempestivo esame della notizia di reato da parte del PM, ma poi occorrerebbe: - predisporre una delega articolata e poi trasmetterla al comando di polizia giudiziaria; - il comando a sua volta dovrebbe ricevere la delega, leggerla, convocare la persona e ascoltarla, con la certezza di non potervi provvedere nei tre giorni».

[48]  In Italia erano presenti 900 dispositivi in dotazione fino all’aprile 2020, con un programma di incremento di ulteriori 4700 pezzi, cfr. F. GRIGNETTI, Carceri e virus, con 4700 braccialetti elettronici si spera di ridurre il sovraffollamento nelle celle, in www.lastampa.it, 14 aprile 2020. Ma successivamente nonostante ci sia stato un leggero incremento dei dispositivi l’utilizzo appare ancora incerto, cfr. Anonimo, Stalker, adesso controllarli si può: arrivano i braccialetti elettronici - Milano, dal Tribunale la lettera a procura e giudici: adesso ci sono, usateli. Allo studio un protocollo, 21 dicembre 2021, in www.ilgiorno.it.

[49] Cfr. T. RAFARACI, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, a cura di G. Canzio, T. Rafaraci, S. Recchione, in Criminalia, 2010, 259.

[50] Tornano alla mente le parole di P. Calamandrei, in un discorso tenuto davanti al primo presidente (Vincenzo Galizia) ed al Procuratore generale (Ernesto Eula) della Corte di cassazione, il 19 gennaio 1953: «Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità, e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta comune contro il dolore: infatti, il processo, e non solo quello penale, di per sé è una pena, che giudici e avvocati debbono abbreviare rendendo giustizia». Cfr. P. BARILE, in P. CALAMANDREI, Introduzione, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 10a rist., Milano, 2013, XII.

Bibliografia

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2000.

BARILE P., in CALAMANDREI P., Introduzione, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 10a rist., Milano, 2013.

BIONDOLILLO P., sub art. 282 bis, in Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Padova, 2015.

BONETTI M., Famiglia e processo penale, in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di P. Corso – F. Peroni, Milano, 2010.

BONINI V., Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Padova, 2018.

CANZIO G., Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sistema pen., 25 agosto 2021.

CAPITELLI R., sub art. 299, in AA. VV., Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2019.

CASALNUOVO V.  –COLELLA S., Il codice rosso. Guida operativa alla l. 69/2019, Piacenza, 2019.

CIAMPI S., Il diritto di difesa e all’informazione, in Vittime di reato e sistema penale, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino, 2017.

CIAVOLA A., sub art. 90 ter, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, 3a ed., Padova, 2020.

CORDERO F., Procedura penale, 9a ed., Milano, 2012.

DE LIA A., Violenza sessuale: la dignità umana come bene giuridico tutelato, in Cass. pen., fasc. 3, 2022.

DEL VECCHIO F., La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 11 aprile 2016.

FAMIGLIETTI A., Dibattimento, principi teorici, Dig. pen., Torino, 2005.

FILIPPI L., Il difficile equilibrio fra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il D.lgs. n. 212/2015, in Dir. pen. e proc., 2016.

GATTA G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Sistema pen., 15 ottobre 2021.

GRANDE M., Soggetti vulnerabili e sistema cautelare, in Ind. pen., fasc. 3, 2017.

GRANDE M., Processo penale e determinazione dei criteri per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in Questa Rivista, fasc. 3, 2022.

JEMOLO A. C., La famiglia e il diritto, in Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania, VIII, Napoli, 1949.

LA REGINA K., Le disposizioni generali sul dibattimento, in Trattato di diritto processuale penale, a cura di G. Spangher, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Volume II, Torino, 2009.

LA ROCCA E. N., La tutela della vittima, in AA. VV., Regole europee e processo penale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Padova, 2016.

LUPARIA L., L’Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale, in L’integrazione europea attraverso il diritto processuale penale), a cura di R. Mastroianni – D. Savy, Napoli, 2013.

MARANDOLA A., Violenza sulle donne. Le prime forme di protezione: il c.d. “Codice rosso”, in La fragilità della persona e processo penale, a cura di G. Spangher e A. Marandola, Torino, 2021.

MAZZA O., Giudizio di primo grado nel diritto processuale penale, in Dig. pen., Torino, 2000.

MONTICELLI L.  –PARMIGGIANI C., Delitti contro l’assistenza familiare, in Diritto penale, diretto da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Tomo secondo, Milano, 2022.

NAPPI A., Guida al codice di procedura penale, 10a ed., Milano, 2007.

PACKER H. L., I limiti della sanzione penale, Milano, 1978.

PANSINI C., voce Persona offesa dal reato, in Dig. pen., (I agg.), Torino, 2011.

PARLATO L., Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo, 2012.

PAULESU P., Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti e tutele), in Vittime di reato e sistema penale, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino, 2017.

PRESUTTI A., Ordine di protezione e ricorso ex art. 111 comma 7 cost.: una preclusione davvero giustificata?, in Fam. e dir., 2007.

SIGNORATO S., sub art. 134, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, 3a ed., Padova, 2020.

STURLA M. T., sub art. 282 bis, in Codice di famiglia minori soggetti deboli, a cura di G. F. Basini – G. Bonilini – M. Confortini, Volume II, Torino, 2014.

TONINI P.  –CONTI C., Manuale di Procedura penale, 22a ed., Milano, 2021.

TRIBISONNA F., L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale, Padova, 2017.

PISANI M., La tutela penale della “riservatezza”: aspetti processuali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1967.

RAFARACI T., La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, a cura di G. Canzio, T. Rafaraci, S. Recchione, in Criminalia, 2010.

RIGAUX V., La liberté de la vie privée: de l'éclosion à l'explosion, in AA.VV., La vie privée. Une liberté parmi les autres?, Bruxelles, 1992.

ROMBI N., sub art. 299, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 5a ed., Tomo I, Milano, 2017,

ROSI E., Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili, dattiloscritto, 13 giugno 2006, in www.giustizia.lazio.it.

SPANGHER G., La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima ex art. 282 ter c.p.p., in Giur. it., 2015.

SPANGHER G., Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale, in Penale Dir. e Proc., 22 luglio 2021.

TRINCI A.  –VENTURA V., Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e rito direttissimo, in Dir. pen. contemp., 5 dicembre 2013.

TROGLIA M.  –PONTEDURO S., La portata delle nuove disposizioni in tema di tutela della persona offesa: panoramica e prime osservazioni critiche alla luce del decreto legislativo 212 del 2015, in Ind. pen., 2016.

TURIELLO M. P., La famiglia: un porto sicuro o una prigione? Compendio di criminologia, Roma, 2021.