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Pubbl. Mar, 19 Apr 2022

La Corte di cassazione sull´adozione in casi particolari e stato di bisogno del genitore biologico

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte di cassazione, con l’ordinanza 5 aprile 2022, n. 10989, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022, ha ritenuto che non costituisce ostacolo all’adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico.


ENG The Court of Cassation, with the order of 5 April 2022, n. 10989, in accordance with the sentence of the Constitutional Court n. 79/2022, held that it does not constitute an obstacle to the adoption of the minor, pursuant to art. 44, paragraph 1, lett. b), of the l. n. 184 of 1983, by the spouse of one of the parents living with him, the circumstance that the minor still maintains relations with the other parent, unable to cope with maintenance, since, indeed, in these cases, the adoption fully achieves the interest of the child, who is perfectly inserted in the new family environment and sees the parental ties with the adopter´s family recognized, without excluding those with the family of the biological parent.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 5 aprile 2022, n. 10989, ha accolto il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di rigetto dell’istanza, per l’adozione in casi particolari, ex art. 44, c.1, lett. b), I. n. 184/83, di una minore, figlia della moglie, osservando che non ne sussistevano i presupposti in quanto non garantiva l’interesse della minore, la quale conviveva con la madre e il suo nuovo marito, mantenendo un buon rapporto con il padre.

Infatti, la Corte d’appello ha escluso i presupposti dell’adozione ex art. 44, c.1, lett. b) ritenendo che non sussistesse lo stato di abbandono della minore, tenuto conto che i rapporti con il padre biologico la minore persistessero.

Tuttavia, tale motivazione è in contrasto con la recente sentenza dalla Corte Costituzionale del 28 marzo 2022, n. 79 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, c.c. prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Più precisamente, tale sentenza richiamata si fonda sul presupposto che il minore, i cui genitori biologici siano impossibilitati permanentemente a garantire l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, usufruisca dell’adozione in casi particolari proprio in ragione dell’impossibilità di accedere all’adozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), mancando, infatti, un abbandono in senso stretto da parte dei genitori biologici.

Infatti, la Corte costituzionale ha stabilito che in ragione del fatto che l’adozione in casi particolari si fonda sulla realizzazione del «preminente interesse del minore», nell’accertamento giudiziale il minore si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell’ambiente familiare che il giudice è chiamato a valutare al fine di deliberare in merito all’adozione.

Infatti, la norma censurata nega al minore tutta la rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni.

Pertanto, la Corte di cassazione, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022, ha ritenuto che nel caso concreto «non costituisce ostacolo all’adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico».


Note e riferimenti bibliografici