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Pubbl. Lun, 18 Apr 2022

L´errore sull´età della persona offesa in una recente pronuncia della Cassazione

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Dalila Mara Schirò
Ricercatore (TDA)Università degli Studi di Palermo



Lo scritto si sofferma sulla sentenza n. 47293 del 2021, con la quale la Corte di cassazione torna ad occuparsi del tema dell´errore sull´età della persona offesa nel delicato settore dei delitti contro la sfera sessuale.


ENG The paper focuses on the Decision No 47293 of 2021, with which the Court of Cassation returns to deal with the issue of the error on the age of the offended person in the delicate sector of crimes against the sexual sphere.

Sommario: 1. Il caso; 2. La questione giuridica centrale; 3. La soluzione della Corte di cassazione; 4. Brevi osservazioni conclusive.

1. Il caso

Con sentenza del 28 ottobre 2021, n. 47293, la Corte di cassazione torna ad occuparsi del tema dell’errore sull’età della persona offesa nel delicato settore dei delitti contro la sfera sessuale[1]. Ad offrirne l’occasione è il ricorso presentato da tre imputati, per mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), emessa dal Tribunale di Napoli nord, riformandola parzialmente soltanto in relazione alla determinazione del quantum di pena.

Vari sono i motivi di ricorso prospettati dagli imputati. Secondo i ricorrenti, infatti, i giudici di merito: non avrebbero assunto una prova decisiva; avrebbero violato la legge con riferimento all’art. 192 c.p.p., quanto alla valutazione della attendibilità della persona offesa; non avrebbero applicato l’art. 609-sexies c.p., né la circostanza attenuante della minore gravità del fatto, di cui all’art. 609-quater c.p., e neppure le circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis c.p.; non avrebbero ravvisato la incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ord. penit., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la disposizione non sottrae al meccanismo dell’ostatività la fattispecie attenuata di atti sessuali con minorenne, prevista dall’art. 609-quater c.p.

Ora, ognuno di tali profili potrebbe formare oggetto di uno specifico approfondimento. Ma, poiché la questione giuridica centrale, intorno alla quale gli altri quesiti gravitano, è quella attinente alla possibile applicazione della disciplina contenuta nell’art. 609-sexies c.p., in tale sede ci si occuperà in via pressoché esclusiva di essa.

2. La questione giuridica centrale

Nell’affrontare la questione, la Corte di cassazione opta per una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento, arricchendolo di riferimenti al sentiero percorso dalla giurisprudenza. Conviene, allora, richiamare i passaggi più significativi dell’iter seguito dalla Cassazione, con l’aggiunta di ulteriori elementi utili per inquadrare meglio il tema, ove necessario.

Occorre, anzitutto, ricordare che l’art. 609-sexies c.p., rubricato «Ignoranza dell’età della persona offesa», è stato inserito dall’art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, nella Sezione II, «Dei delitti contro la libertà personale», del Capo III, «Dei delitti contro la libertà individuale», del Titolo XII, «Dei delitti contro la persona», del Libro II.

Nella sua originaria formulazione, l’art. 609-sexies c.p. stabiliva che, quando i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p., fossero commessi in danno di un minore degli anni quattordici, nonché nei casi di cui all’art. 609-quinquies c.p., il colpevole non potesse invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa. Dunque, la disposizione riproduceva la medesima disciplina prima racchiusa nell’abrogato art. 539 c.p., riproponendone gli stessi dubbi di legittimità costituzionale[2].

Nel 2007, la Consulta, chiamata a valutarne la compatibilità rispetto all’art. 27, commi 1 e 3, Cost., dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-sexies c.p. [3] E, dopo avere richiamato la propria precedente giurisprudenza sui rapporti tra l’art. 539 c.p. ed il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all’art. 27 Cost.[4], suggeriva una interpretazione della disposizione secundum constitutionem[5]. Ad avviso della Consulta, «il giudizio di inevitabilità dell’errore postula in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, ben possono risultare mendaci. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età - maggiore o minore dei quattordici anni - del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un presupposto del fatto) - lungi dall’integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile - equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale»[6].

Benché nella sentenza in commento non se ne faccia menzione, è il caso di segnalare che sulla via tracciata dalla Corte costituzionale si muoveva poco dopo la Cassazione affermando che, in materia di reati contro la libertà sessuale del minorenne infraquattordicenne, l’ignoranza, da parte del soggetto attivo, sull’età della persona offesa scrimina la condotta laddove risulti inevitabile, in ragione della necessità di interpretare l’art. 609-sexies c.p. in aderenza, appunto, al principio della personalità della responsabilità penale. E chiariva che detta ignoranza inevitabile non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere una età superiore a quella effettiva, essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un “impegno” conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco[7].

In un contesto così delineato dalla giurisprudenza è intervenuto il legislatore. Con l’art. 4, comma 1, lett. t), legge 1° ottobre 2012, n. 172, infatti, l’art. 609-sexies c.p. è stato integralmente sostituito e dispone oggi quanto segue: «quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

Quindi, rispetto al passato, è possibile notare tre modifiche: anzitutto, la disciplina è stata estesa anche al delitto di adescamento di minorenne, previsto dall’art. 609-undecies c.p.; inoltre, il riferimento è adesso al minore degli anni diciotto, e non più al minore degli anni quattordici; infine, anche sulla scia delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, è stato aggiunto l’inciso «salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»[8]. È stato così garantito il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale poiché, quanto all’elemento soggettivo dei delitti indicati dall’art. 609-sexies c.p., al dolo è stata affiancata la colpa in relazione alla conoscenza di uno degli elementi costitutivi del reato: appunto, l’età della vittima.

3. La soluzione della Corte di cassazione

Sulla scorta delle superiori considerazioni, la Corte di cassazione ritiene manifestamente infondati i ricorsi nella parte in cui richiedono l’applicazione della disciplina di cui all’art. 609-sexies c.p.

Ponendo particolare attenzione alle peculiarità del caso di specie, infatti, la Suprema Corte tiene a sottolineare che la manifesta infondatezza si ricava dalla omessa indicazione dei diligenti e dei dovuti accertamenti che gli imputati avrebbero compiuto per verificare l’età della persona offesa. Ed inoltre, secondo la Cassazione, a rendere il ricorso manifestamente inammissibile sarebbe anche la situazione del tutto contraddittoria rappresentata dagli imputati, i quali negano di avere avuto rapporti di natura sessuale con la minorenne, ma affermano che detti rapporti si sono verificati per l’ignoranza inevitabile sull’età della vittima. Ed invece, è evidente che a poter richiedere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 609-sexies c.p. è soltanto colui il quale ammette di avere compiuto atti sessuali con un minore.

Anche gli ulteriori motivi di ricorso vengono respinti dalla Cassazione.

4. Brevi osservazioni conclusive

A ben vedere, l’esito cui la Cassazione è pervenuta non può certo dirsi imprevedibile. La sentenza in commento si inserisce, infatti, in un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato secondo il quale l’ignoranza o il dubbio circa l’età della vittima scriminano soltanto qualora valutati con diligenza dall’imputato[9].

E il medesimo orientamento può considerarsi granitico anche con riferimento ai delitti previsti dalla Sezione I, «Dei delitti contro la personalità individuale», del Capo III, «Dei delitti contro la libertà individuale», del già richiamato Titolo XII del Libro II, a seguito della introduzione dell’art. 602-quater c.p., per effetto dell’art. 4, comma 1, lett. p), legge 1° ottobre 2012, n. 172[10]. Ad avviso della Cassazione, infatti, anche nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale, la scusante della ignoranza inevitabile sull’età della persona offesa si configura solo se all’agente non può muoversi nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, per avere egli realizzato quanto possibile al fine di uniformarsi ai doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psichico e fisico del minore[11].


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2021 (30 dicembre 2021), n. 47293, in Pluris.

[2] Così B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 6a ed., Giuffrè, Milano, 2016, 295.

[3] Corte cost., 19 giugno 2007 (24 luglio 2007), n. 322, in www.cortecostituzionale.it. Sulla sentenza, cfr.: P. Pittaro, La Consulta introduce nei reati sessuali l’ignoranza inevitabile dell’età del minore, in Famiglia e dir., 2007, 983; G. Ariolli, L’ignoranza dell’età della vittima nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell’intangibilità sessuale dei soggetti deboli, in Cass. pen., 2008, 21; L. Delli Priscoli-F. Fiorentin, L’ignoranza dell’età del minore nei reati sessuali e le “nuove” sentenze interpretative, in Giur. cost., 2008, 472.

[4] Si vedano, in particolare: Corte cost., 12 aprile 1983 (6 luglio 1983), n. 2093, in Giust. pen., 1983, I, 2651, e Corte cost., 9 dicembre 1970 (17 febbraio 1971), n. 20, in Giust. pen., 1971, I, 214.

[5] Corte cost., 19 giugno 2007 (24 luglio 2007), n. 322, cit.

[6] Corte cost., 19 giugno 2007 (24 luglio 2007), n. 322, cit.

[7] Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2007 (7 agosto 2007), n. 32235, in C.E.D. Cass., n. 237654.

[8] B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., 294.

[9] Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2019 (23 aprile 2019), n. 17370, in Pluris; Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017 (11 gennaio 2018), n. 775, in C.E.D. Cass., n. 271862.

[10] Per comodità del lettore si riporta il testo dell’art. 602-quater c.p., rubricato «Ignoranza dell’età della persona offesa»: «Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

[11] Tra le altre: Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2021 (12 gennaio 2022), n. 502, in Pluris; Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2017 (24 luglio 2017), n. 36606, in Famiglia e dir., 2017, 1139; Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2015 (24 marzo 2016), n. 12475, in C.E.D. Cass., n. 266484; Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2015 (12 giugno 2015), n. 24820, in C.E.D. Cass., n. 263734; Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2013 (27 gennaio 2014), n. 3651, in C.E.D. Cass., n. 259089.