Pubbl. Lun, 28 Mar 2022
Per la Corte costituzionale tutti i bambini adottati hanno diritto ad un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
La Corte costituzionale con la sentenza del 28 marzo 2022, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, c.c. prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
La Corte costituzionale, con la sentenza del 28 marzo 2022, n. 79 ha dichiarato illegittimo, con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU, l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, secondo comma, c.c. per l’adozione dei maggiorenni.
Nello specifico, la Corte costituzionale ha ritenuto che il minore adottato nell’ipotesi delle adozioni in casi particolari abbia lo status di figlio e non possa essere privato dei legami parentali, tenuto conto che privarlo di quest’ultimi equivale a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano.
Infatti, nel comunicato si legge che:
«La tutela dell’interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione. Il minore adottato - nelle ipotesi conosciute come “adozione in casi particolari” - ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni».
Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano.
È quanto si legge nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 79 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), anticipata con il comunicato stampa del 24 febbraio 2022. La Corte ha dichiarato illegittimo – con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU – l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, secondo comma, del Codice civile per l’adozione dei maggiorenni.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che un profilo tanto rilevante «per la crescita e per la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è «plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie».
L’intervento della Corte ha inteso, dunque, rendere effettiva – in conformità ai principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo – la tutela offerta dall’adozione in casi particolari a tanti minori: bambini orfani o orfani con disabilità; bambini abbandonati o semi-abbandonati, non adottabili con l’adozione legittimante; minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore biologico; minori cui si riconosce l’interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del genitore biologico».