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Pubbl. Ven, 29 Apr 2022

La Cassazione sulla distinzione tra truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario e l´abuso della credulità popolare

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Francesco Martin



Il presente articolo analizza, alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. II, 02.03.2022, n. 7513), i tratti essenziali del reato truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2) c.p. e della disposizione di cui all´art. 661 c.p. che punisce l´abuso della credulità popolare. In particolare si evidenzieranno i fondamentali tratti distintivi che hanno portato la Suprema Corte a ritenere sussistente il più grave reato di truffa aggravata, e non l´abuso della credulità popolare, ora depenalizzato a seguito dell´entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.


ENG This article analyzes, following a recent ruling by the Court of Cassation (Cass. Pen., Sez. II, 02.03.2022, n. 7513), the essential features of the aggravated fraud crime pursuant to art. 640, paragraph 2, n. 2) c.p. and the provision of art. 661 c.p. which punishes the abuse of popular credulity. In particular, will be illustrated the fundamental distinctive features that led the Supreme Court to consider the most serious crime of aggravated fraud instead of the abuse of popular credulity, now decriminalized following the entry into force of Legislative Decree 15 January 2016, n. 8.

Sommario: 1. Sul reato di truffa;  2. Sull'abuso della credulità popolare; 3. Il più recente orientamento della giuripsrudenza di legittimità; 4. Brevi conclusioni.

1. Sul reato di truffa

Disciplinato dall’art. 640 c.p., il reato di truffa è un delitto contro il patrimonio che si consuma mediante la necessaria cooperazione della vittima; la condotta del soggetto agente, difatti, consiste in una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui realizzata attraverso l’inganno che induce la vittima a concorrere alla produzione dello stesso, in ragione dell’errore derivante dall’azione perpetrata dal reo[1].

Trattandosi di un reato comune e non proprio, il soggetto attivo può essere chiunque, così come il soggetto passivo, cioè colui che a seguito della condotta ingannatoria subisce il nocumento patrimoniale. L’integrazione del delitto di truffa non implica tuttavia la necessaria identità tra la persona indotta in errore e la persona offesa, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata verso un soggetto diverso dal titolare del patrimonio.

Il legislatore ha strutturato tale delitto a forma vincolata, che si manifesta mediante artifici o raggiri, induzione in errore, atto dispositivo, danno patrimoniale e profitto ingiusto.

Per quanto concerne l’elemento materiale, gli artifizi e i raggiri costituiscono requisiti fondamentali della fattispecie in esame. Nello specifico per artifizio[2] si intende una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione ed un camuffamento della realtà esterna. Il termine raggiro[3] è, invece, interpretato come avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere il soggetto passivo, orientando altresì in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni; per essere penalmente rilevante tale elemento deve essere valutato in concreto, con particolare riguardo alle modalità esecutive dello stesso. Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere. In tal senso infatti il comportamento dell’agente non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente[4].

Si esclude invece che la mera menzogna, integrata da una falsa rappresentazione della realtà non accompagnata da ragionamenti atti a convalidarla, possa costituire un artificio o un raggiro punibile, in quanto, in tal caso, deficiterebbe l’opera di persuasione che deve caratterizzare la nozione di raggiro.

Il successivo elemento necessario affinché possa dirsi integrato il delitto di cui all’art. 640 c.p., è l'induzione in errore per il conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno. Orbene l'induzione in errore provoca il primo evento del delitto in questione, ossia uno stato di errore del soggetto passivo, il quale pone in essere il successivo evento, cioè l'atto di disposizione patrimoniale dal quale deriva, infine, l'evento finale, costituito dal danno patrimoniale.

Per quanto attinte l’elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato.

In merito poi al momento consumativo, la truffa è delitto istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la conseguenza nocumentale del soggetto passivo. Da ciò deriva che il delitto in parola si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto passivo.

Il reato di truffa prevede poi alcune circostanze aggravanti elencante al secondo comma.

In particolare, rilevante ai fini del presente commento, risulta quella prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2) c.p., cioè l’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità.

Per la sussistenza di tale circostanza il pericolo immaginario riguarda un nocumento inesistente che viene fatto percepire come reale alla persona offesa: è sufficiente che l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso connesso all'azione di forze occulte che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale.

La Corte di Cassazione[5], in merito al rapporto tra truffa aggravata e il reato di estorsione, ha specificato che: «Il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà. Al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile».

2. Sull’abuso della credulità popolare

L’art. 661 c.p. disciplina l’abuso della credulità popolare, ora abrogato e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito dell’introduzione del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Originariamente si trattava di una contravvenzione il cui bene giuridico tutelato era l'ordine pubblico, con particolare riferimento alla tranquillità pubblica; si trattava inoltre di un reato d'evento a forma vincolata. Il concetto di abusare della credulità popolare e di trarne vantaggio concerne la condotta di colui che nell'esercizio, anche occasionale, di un'attività violi o ignori le regole che la disciplinano, al fine di aggirare o inibire le normali istanze critiche del pubblico cui si rivolge[6]. Per verificare l'effettiva sussistenza dell'abuso, è necessario fare riferimento alle regole che governano l'esercizio dell'attività svolta nel caso di specie, accertando una deviazione dalle stesse, in quanto l'idoneità ad abusare della credulità popolare non è una caratteristica dell’attività, quanto un modo in cui viene esercitata.

Sul punto la Corte di Cassazione[7] ha ritenuto difatti che: “L'idoneità ad abusare della credulità popolare non si pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di attività dell'agente, quanto al modo in cui viene esercitata. Con l'impostura l'agente deve, quindi, cercare di approfittare della credulità popolare, vale a dire della corrività delle persone a prestare fede, derivante da mancanza di cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazione superstiziosa”.

La credulità popolare viene definita come la propensione delle persone a prestar fede in modo acritico, ove per “popolare” si intende che il soggetto passivo può essere solo un numero indeterminato di persone, e non già i singoli individui.

Il fatto deve poi essere commesso pubblicamente, vale a dire nei luoghi o con le modalità descritte all'art. 266, comma 4, c.p. ed era punito a titolo di dolo, senza la necessità di un fine di lucro.

3. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione si è spesso pronunciata sul discrimen tra il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2), c.p. e l’illecito amministrativo di abuso della credulità popolare di cui all’art. 661 c.p., da ultimo con una recente sentenza[8].

La decisione origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la pronuncia della Corte d’Appello, la quale aveva confermato quella resa dal Tribunale di primo grado che aveva sancito la penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa aggravata con la contestata recidiva.

Il gravame si fondava sulla supposta violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti che rientrerebbero nell'ipotesi di abuso della credulità popolare di cui all'art. 661 c.p., alla mancata udizione di un testimone e, infine, in relazione alla quantificazione del danno patito dalla costituita parte civile.

Nel ritenere il ricorso inammissibile la Corte rileva che: «Quanto al primo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, integra il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 e non la fattispecie di abuso della credulità popolare - depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004 - 01). Correttamente, pertanto, nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto di qualificare i fatti ex art. 640 c.p. avuto riguardo all'assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed ai specifici pericoli che il ricorrente aveva rappresentato alle persone offese che attenevano persino al rischio di morte, convincendo così la vittima a versare somme di denaro».

In merito al motivo inerente la mancata assunzione di un teste ex art. 507 c.p.p., i giudici affermano che la motivazione adotta sul punto dalla Corte d’Appello appare priva di censure,  non sussitendo alcuna violazione di legge né illogicità, tanto più manifesta. Non è stato ritenuto meritevole di accoglimento nemmeno il terzo motivo, in quanto la quantificazione dei danni è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni, congrue e prive di contraddittorietà, della persona offesa circa gli importi versati in favore dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e oltreché di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

4. Brevi conclusioni

Quello affrontato dalla Corte di Cassazione è un tema che a prima vista può sembrare semplice, ma che in realtà è foriero di varie distinzioni, di cui una in particolare.

Se le condotte dell’art. 640, comma 2, n. 2), c.p. e dell’art. 661 c.p. sembrano poter essere assimilabili in quanto sfruttano un elemento di debolezza psichica o cognitiva della persona offesa, in realtà presentano delle differenze sostanziali.

L’art. 661 c.p. difatti prevede come elemento costitutivo il turbamento dell'ordine pubblico e che l’azione sia rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone; viceversa è per la sussistenza del reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2), c.p. è sufficiente che vi sia un solo soggetto passivo e che lo stesso sia convinto, dall’autore del reato mediante artifici o raggiri, dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di lui o sui familiari.

La ratio dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2), c.p. ed il conseguente aumento di pena risiede nel fatto che il legislatore ha inteso punire in maniera più netta e marcata l’agire di colui che non solo utilizzi artifici o raggiri - già di per se penalmente rilevanti e nocumentali -, ma che anche ingeneri nella persona offesa il timore (quindi una situazione psichica di particolare asservimento e prostrazione tale da vincere anche le ultime resistenze) di un pericolo per l’incolumità propria o di quella di una persona legata da vincoli di parentela, affetto o coniugo.

Nel caso de quo quindi la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il più grave delitto di truffa aggravata in ragione dell'assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed alla prospettazione, da parte del soggetto agente, di specifici pericoli, anche del bene vita, che avevano determinato la vittima a versare cospicue somme di denaro.

[1] G.P. Demuro, La sequenza causale nella truffa, in E. Dolcini, G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, F. Sgubbi (a cura di), Itinerari di diritto penale, Torino, 2021.

[2] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, a cura di C.F. Grosso, vol. I., Milano, 2016.

[3] R. Bartoli, I delitti contro il patrimonio, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara (a cura di), Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Torino 2021

[4] A. Larussa, Truffa, in Altalex, 24.08.2017.

[5] Cass. Pen., Sez. VI, 03.03.2020, n. 13720.

[6] F. Basile, Commento all’art. 661, in E. Dolcini, G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2021.

[7] Cass. Pen., Sez. I, 14.10.2014, 50092.

[8] Cass. Pen., Sez. II, 02.03.2022, n. 7513.


Note e riferimenti bibliografici