Pubbl. Ven, 22 Apr 2022
Alcoltest e avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
Modifica paginaSecondo la Quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione, il consenso del soggetto sottoposto ad alcoltest non è necessario quando ad eseguire l´accertamento è il personale medico-sanitario. Nota a Cass., Sez. IV, 14 dicembre 2021, sent. n. 46400.
Sommario: 1. La questione e gli orientamenti. 2. Conclusioni.
1. La questione e gli orientamenti
Con la sentenza del 14 dicembre 2021, n. 46400, la Quarta sezione della Suprema Corte ritorna sull’annosa questione del prelievo di campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza anche in assenza del consenso da parte dell'imputato.
La Cassazione, con una sentenza “minimale”, aderisce a quel filone[1] secondo cui:
«la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo di campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 c.d.s. non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni».
La pronuncia ritiene, infatti, che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. diviene obbligatorio esclusivamente nel caso in cui siano gli operatori di polizia giudiziaria a procedere all'esame etilometrico[2].
Solo questa tipologia di accertamento rientrerebbe, infatti, fra quelli cd. «urgenti» previsti dall’art. 354 c.p.p.[3], nel compimento dei quali, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., si deve avvertire il soggetto passivo dell’accertamento che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato.
Secondo questo indirizzo[4], infatti, a caratterizzare e giustificare l’avviso sono il momento in cui lo stesso viene dato e la sua finalità: l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. è previsto nell'ambito del procedimento funzionale a verificare la presenza dello stato di ebbrezza; l’eventuale presenza del difensore garantisce che il compimento delle operazioni, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Prima di questo momento, ed al di là di quelle finalità, non vi sarebbe alcuna avvertenza da dare e nessuna garanzia da attuare[5].
È per tali ragioni che il prelievo effettuato da un medico presso una struttura ospedaliera non può essere qualificato come atto di cui all’art. 354 c.p.p, ma rientrerebbe esclusivamente nella semplice attività di diagnostica che non può prevedere alcun obbligo di avviso in capo al medico che effettua l'esame.
È opportuno, tuttavia, ricordare come tale orientamento si contrapponga ad un altro indirizzo esegetico[6] che considera invece necessario, al fine di non incorrere in una nullità intermedia dell’atto, formulare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., non solo, quando l’alcoltest avvenga per mano dei sanitari; ma, inoltre, in tutti i casi in cui l’accertamento viene disposto anche sul prelievo ematico già operato autonomamente dai dipendenti del nosocomio.
Secondo questa linea interpretativa, infatti, la difesa tecnica va in ogni caso privilegiata, essendo principio generale del sistema processuale penale.
L’unico caso in cui non si ritiene obbligatorio formulare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. è quello in cui l’accertamento viene effettuato di propria iniziativa dai medici quando sussistono ragioni squisitamente sanitarie (ad esempio nel caso di traumi dovuti ad incidenti stradali); in questo caso, infatti, l’urgenza terapeutica assorbirebbe il dato consensuale al prelievo da reputarsi, quindi, non necessario[7].
Non a caso la Cassazione sul punto si esprime nei seguenti termini: “ai fini dell'applicazione dell'art. 186, comma 5, c.d.s la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento”[8].
2. Conclusioni
Alla luce di quanto sin qui detto, appare evidente come la Cassazione (ed in particolare la Quarta sezione) non individui una precisa “via” da seguire, alternando provvedimenti che, talvolta comprimono le facoltà difensive del soggetto sottoposto ad accertamento, ad altri che, invece, consentono una partecipazione difensiva “attiva”.
Il problema, per lo meno ad avviso di chi scrive, parrebbe risiedere, come spesso accade, nell’ambiguità normativa (in questo caso dell’art. 186, comma 5, c.d.s.) che lascia dei margini di discrezionalità troppo ampi al giudicante.
Al fine di evitare inutili discriminazioni trattamentali, sarebbe dunque auspicabile un intervento del legislatore volto a chiarire, una volta e per tutte, se anche nel caso di alcooltest effettuato dal personale sanitario sia necessario formulare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.
[1] Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2013, n. 1522, www.iusexplorer.it; Cass. pen., sez. IV 15 novembre 2012, n. 10605 www.iusexplorer.it; Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 8041, www.iusexplorer.it; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 43217, www.iusexplorer.it ; Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2020, n. 27107, www.iusexplorer.it.
[2] Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2003, n. 20271. Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2006, n. 2584; Cass. pen., sez. V, 1 settembre 1999, n. 102178.
[3] Sull’accertamento etilometrico, quale atto di indagine indifferibile e urgente della p.g., es.: T. ALESCI, Le modalità di accertamento del tasso alcolemico e il rispetto delle garanzie difensive, in Giur. it., 2016, 2504; D. CURTOTTI, Rilievi e accertamenti tecnici, Padova, 2013, 215-222; F. GIUNCHEDI, Accertamenti tecnici, in Dig. Disc. Pen., Agg., Vol. V, Torino, 2010, 4 e L. LUDOVICI, Alcooltest: profili processuali, ivi, Agg., Vol. IX, Torino, 2016, 68.
[4] Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 48496 www.iusexplorer.it; Cass. pen., sez. IV, del 13 maggio 2016, n. 34470 www.iusexplorer.it; Cass., sez. IV, del 26 settembre 2014, n. 43845 www.iusexplorer.it.
[5] Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2018, n.29081 www.iusexplorer.it.
[6] Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 24087, www.iusexplorer.it; Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4405 www.iusexplorer.it; Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 17 ottobre 2018, n. 352, in www.iusexplorer.it.
[7] Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2017, n. 13527, in www.iusexplorer.it.
[8] Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2012, n.10605, in www.iusexplorer.it.