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Pubbl. Mar, 8 Mar 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

La giustizia penale militare in Francia

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Alessandro Arlotto



Questo breve articolo si pone l’obiettivo di analizzare sistema della giustizia penale militare in Francia, oggetto di un lungo processo di riforma che ha portato alla definitiva abolizione delle Corti competenti a conoscere, in tempo di pace, dei reati commessi dal personale appartenente alle Forze Armate.


ENG This short paper aims to analyze the military criminal justice system in France, subject of a long process of reform, which has led to the definitive abolition of the Courts to judge, in peacetime, crimes committed by personnel belonging to the Armed Forces.

Sommario: 1. Le fonti del diritto: dal percorso storico alle norme in vigore; 2. La giurisdizione penale militare in tempo di pace; 3. La giurisdizione penale militare in tempo di guerra; 4. I reati militari; 5. Conclusioni.

1. Le fonti del diritto: dal percorso storico alle norme in vigore

Il sistema della giustizia penale militare francese ha subito, dalla metà del 20° secolo, una serie di vicissitudini che hanno condotto il Paese alla scelta di non dotarsi più, in tempo di pace, di tribunali competenti a conoscere e giudicare i reati militari e quelli commessi dal personale militare e ad esso assimilato. Ciò è accaduto a causa di due opposte tensioni: la prima pretendeva di ricondurre il diritto militare nell’ambito del diritto “comune”, mentre la seconda, in ragione dei peculiari tratti dell’ordinamento militare, tendeva a ribadirne l’autonomia[1].

Il primo intervento in materia, nel secondo dopoguerra, da parte del legislatore francese, fu l’unificazione dei vari codici militari delle Forze Armate della Repubblica Francese in un unico codice, nel 1965: a soli pochi anni dall’azione di codificazione unitaria, tuttavia, fu varata la riforma “epocale” del 1982, con la quale furono soppressi sia l’Haut Tribunal Pérmanent des Armées[2] sia i tribunali militari sul territorio francese in tempo di pace, riconducendo la giurisdizione militare sotto il controllo dei tribunali ordinari[3]. La riforma in parola fu ispirata dall’azione governativa, che considerava l’esistenza delle giurisdizioni penali militari, il cui carattere particolare risultava principalmente dall'inizio dell'azione pubblica da parte dell'autorità militare e della presenza di giudici militari nella composizione del Tribunale, contraria ai principi fondanti della Repubblica, quali l’unitarietà del diritto e l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge[4].

Di primo acchito, pertanto, pareva che le spinte tendenti alla confusione della giurisdizione penale militare avessero trovato consacrazione con tale riforma, ma la stessa introduceva nell’ordinamento giuridico il Tribunal aux Armées[5] de Paris, composta da magistrati ordinari ma designati, per tale funzione, dal Ministro della Difesa e distaccati presso tale dicastero, che, pur applicando la normativa processuale ordinaria, era competente a conoscere degli “affaires pénales militaires[6]. Si manteneva, ovvero, all’interno dell’ordinamento un residuo di giurisdizione speciale, benché per i soli reati commessi all’estero in tempo di pace dai militari, in ragione della particolarità del diritto penale militare[7].

Gli anni ’90, in Francia, furono caratterizzati da un grande impulso innovatore nel campo della penalistica: questi afflati riformisti consegnarono alla nazione il nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° settembre del 1990, nonché la “grande riforma” nel 1993[8], del codice di procedura penale. Per quanto attiene al diritto militare, sulla scia dell’ormai consolidato processo di demilitarizzazione della giustizia, fu necessario attendere fino al 1999[9], quando fu riformato il sistema delle sanzioni commesse dal militare all’estero, demandando la competenza nel giudicarle al Tribunal aux Armées.

Benché l’art. 66 della legge del 10 novembre 1999 avesse previsto l’entrata in vigore di un nuovo codice di giustizia militare entro il 31 dicembre 2002, il grande processo di riforma si concluse solo nel 2006, allorquando la Francia si è dotata del nuovo codice, con l’Ordinanza[10] del 1 giugno 2006, che ha espressamente abrogato[11] il codice di giustizia militare nella sua redazione prima della pubblicazione della presente ordinanza, la Legge 21 luglio 1982, n. 82-621, relativa all'accertamento e al giudizio dei reati in materia militare e alla sicurezza dello Stato e recante modifica dei codici di procedura penale e di giustizia militare, ad eccezione degli articoli 11 e 12 e la Legge n° 99-929 del 10 novembre 1999 di riforma del codice di giustizia militare e del codice di procedura penale.

Tale innovazione legislativa si proponeva due obiettivi principali[12]: migliorare la chiarezza e l'accessibilità del diritto penale di guerra, integrando nel nuovo codice di giustizia militare tutte le disposizioni applicabili in tempo di guerra, prima disperse, in un unico corpus giuridico coerente e autonomo; adeguare la giustizia militare alle esigenze dello Stato di diritto, estendendo anche in tempo di guerra le fondamentali garanzie di diritto e di procedura penale applicabili in materia militare in tempo di pace (quali la nomina di magistrati istruttori nelle forze armate effettuata previo assenso del Consiglio Superiore della Magistratura, la custodia cautelare disposta, salvo casi di impossibilità, dal solo giudice istruttore, estensione dei diritti della difesa).

Secondo parte della dottrina[13], l’intervento riformatore, benché a livello declamatorio[14] riconduca il procedimento penale militare nell’alveo delle disposizioni processuali comuni, non può ignorare la specificità del diritto penale militare, dedicando a questo addirittura un unico corpus normativo, a dimostrazione che “non è ancora il momento della scomparsa del diritto penale militare. Nonostante un restringimento del divario tra diritto penale militare e diritto comune, la specializzazione del primo non scompare”.

Il nuovo Codice di giustizia militare è un testo coerente e autonomo, dettato per rispondere agli imperativi di leggibilità e comprensione che è lecito attendersi da un corpus legislativo applicabile in particolare in tempo di crisi.

Più in dettaglio, tale codice comprende, dopo un titolo preliminare che ricorda che la giustizia militare è resa sempre sotto il controllo della Corte di Cassazione, quattro libri:

I. - Organizzazione e competenza della giustizia militare;

II. - Procedimenti penali militari;

III. - Sanzioni applicabili dai tribunali delle forze armate e reati militari;

IV. - Prevosti e tribunali preposti.

Il titolo preliminare si compone di due articoli e costituisce una vera e propria ripetizione delle disposizioni già vigenti.

Il libro I, relativo all'organizzazione e alla competenza della giustizia militare, definisce le regole di organizzazione, competenza e funzionamento dei tribunali militari che sono, in tempo di guerra, i tribunali territoriali delle forze armate costituiti nell'ambito della giurisdizione di una o più regioni militari, precisando che i tribunali militari alle forze armate possono essere stabiliti presso la sede. In tempo di pace, il code prevedeva che fosse il Tribunale delle Forze Armate di Parigi competente a giudicare i reati commessi al di fuori del territorio della Repubblica. Quest'ultimo organo giudicante era tuttavia soggetto, come si è detto, alle norme di procedura del diritto comune: si vedrà nel prosieguo della ricerca che, tuttavia, tale tribunale è stato recentemente soppresso.

Il libro II riguarda la procedura penale militare. Rispetto alla procedura comune, la procedura penale militare presenta alcune specificità, quali le regole stabilite in tema di fermo di polizia, che non sono soggette al diritto ordinario: in particolare, benché la durata del fermo ordinario sia di quarantotto ore con possibilità di proroga di ventiquattro ore, con notifica al Commissario di Governo, in materia di reati contro gli interessi fondamentali della nazione commessi in tempo di guerra è consentito prorogare tali termini. Il procedimento dell'udienza di giudizio segue un formalismo simile a quello di una Corte d'Assise, che consente di rispettare i diritti della difesa. Ora è espressamente previsto che le sentenze siano motivate[15]. Infine, l'esecuzione della pena inflitta può essere sospesa con decisione dell'autorità militare che ha emanato l'ordine di procedere. Il condannato che ottiene il beneficio di questa misura si considera scontata la pena per tutto il tempo in cui resta in servizio dopo la condanna.

In termini di recepimento, sono state reintrodotte le disposizioni di diritto comune antecedenti alla riforma del 1993, relative in particolare alle inchieste, al procedimento istruttorio e alle perizie.

Il libro III è dedicato alle pene applicabili dai tribunali delle forze armate e ai reati di natura militare.

Il libro IV definisce l'organizzazione e la competenza dei tribunali preposti che giudicano i reati di polizia diversi dalle contravvenzioni di quinta classe commessi da qualsiasi soggetto sottoposto ai tribunali alle forze armate.

Infine, come sopra accentato, occorre rilevare che il citato Tribunal aux Armées è stato soppresso dalla Legge n. 2011-1862 del 13 dicembre 2011, e le cui relative attribuzioni nel giudicare i reati commessi dal militare all’estero sono devoluti alle Corti ordinarie.

2. La giurisdizione penale militare in tempo di pace

Al fine di meglio definire l’oggetto della ricerca, pare opportuno delimitarne l’ambito, fornendo una definizione di “giurisdizione militare”. Essa corrisponde all’insieme delle Corti, composte da magistrati (civili, in tempo di pace o anche militari, in tempo di guerra) che sono competenti a conoscere, i reati commessi dai militari o assimilati a questi, ivi compresi i civili, se tali reati siano riconducibili, per natura, alla specie dei reati militari ovvero se gli stessi rientrino nel diritto penale “comune” ma, in ragione della qualità dell’autore, la loro punibilità sia demandata al giudice militare[16].

Dobbiamo pertanto ricomprendere nell’alveo di tale funzione giurisdizionale, nell’ordinamento francese, sia le “juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire[17] (JDCS)” [18], sia le “juridictions militaires en temps de guerre[19][20].

Ciò premesso, è opportuno primariamente esaminare la giurisdizione penale militare in tempo di pace: essa si differenzia, a seconda che il reato venga commesso sul territorio della Repubblica o al di fuori di esso.

Nel caso di reato commesso dal militare in tempo pace sul territorio della Repubblica francese, l’art. L111-1 del Codice di giustizia militare stabilisce che “Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service[21]. Con chiara previsione legislativa, pertanto, tutti i reati commessi dal personale militare[22] in servizio[23] sono di competenza delle sezioni specializzate degli organi di giustizia ordinari, ai sensi dell’art. 697 del codice di procedura penale: nell’ambito del distretto di una o più Corti d’Appello, recita il disposto di tale articolo, i Tribunali ordinari sono competenti per le indagini ed il giudizio relativo ai delitti, mentre è la Corte d’Assise competente nel giudicare i crimini. A tale previsione, si aggiunge poi l’art. 700 del c.p.p., che stabilisce che anche i reati contro gli interessi fondamentali dello Stato, commessi in tempo di pace, sono giudicati dalle Corti specializzate di diritto comune, e secondo le norme del codice di procedura penale.

Occorre notare, pertanto, che il procedimento a carico di un militare, per reati commessi in tempo di pace all’interno del territorio della Repubblica[24], segue le regole dettate per la procedura ordinaria: ciò è puntualmente sancito dall’art. 698 del codice di procedura penale, secondo il quale “Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées (…) sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code[25]”.

In particolare, nell’ambito di tali specificità, si segnala che l’esercizio dell’azione penale è promossa dal Pubblico Ministero territorialmente competente[26] a seguito di denuncia dei fatti pervenuta dal Ministro della Difesa o dall’Autorità militare da questi delegata: in mancanza di ciò, a pena di nullità, il Pubblico Ministero deve chiedere “parere” al Ministro, che deve giungere, in caso d’urgenza, entro un mese[27]. Inoltre, ai sensi dell’art. 698-7 c.p.p., nel caso di reato comune commesso dal militare in servizio, sono dettate alcune eccezioni in tema di composizione del collegio giudicante, se vi è il rischio di divulgazione di un segreto inerente alla difesa nazionale, nonché che le udienze si svolgano a porte chiuse, ai sensi dell’art. 698-9 c.p.p..

Si rileva, poi, che è il giudice penale a poter pronunciare le sanzioni della “destitution” e della “perte du grade[28], ai sensi dell’art. 698-9 c.p.p..

Nel caso, invece, di reato commesso dal militare all’estero in tempo di pace, si è già visto poc’anzi come, fino a pochi anni fa, fosse competente il Tribunal aux Armées di Parigi. A seguito della sua soppressione, ora la competenza è devoluta, ai sensi del comma 2 dell’art. L111-1, alle sezioni specializzate in materia militare istituite presso le corti ordinarie che hanno sede in Parigi.

In particolare, ai sensi dell’art. L121-1 del codice di giustizia militare, fuori del territorio della Repubblica e fatti salvi gli impegni internazionali, i tribunali di Parigi specializzati in materia militare si occupano dei reati di qualsiasi natura commessi da membri delle forze armate o da persone al seguito dell'esercito in virtù di un'autorizzazione.

Sono considerati membri delle forze armate, ai sensi dell’art. L121-3 del Codice di Giustizia Militare: 

1° Militari che hanno lo status di soldato di carriera;

2° Personale militare che presta servizio con contratto;

3° Militari che prestano servizio militare alle condizioni previste dal codice del servizio nazionale;

4° I militari membri della riserva che assolvono ad un impegno di prestare servizio nella riserva operativa, o che fanno parte delle persone soggette all'obbligo di disponibilità chiamate o richiamate in servizio, ad eccezione dei militari in posizione non dirigenziale o in pensione, così come i disertori.

Ma non soltanto, poiché, in virtù del disposto dell’art. L121-2, è considerato membro delle forze armate anche il personale civile impiegato su base statutaria o contrattuale dalle Forze Armate, nonché, secondo il disposto dell’art. L121-5, le persone che, senza essere legalmente o contrattualmente legate alle forze armate ed i prigionieri di guerra.

Sono poste poi due norme di chiusura: all’art. L121-7 si stabilisce che le anzidette corti hanno giurisdizione sui minori di diciotto anni quando sono cittadini di uno Stato occupato o di uno Stato nemico al momento dei reati contestati, mentre all’art. L121-8 è previsto che sono punibili secondo la legge penale militare francese tutti gli autori o complici di un reato contro le Forze Armate francesi o contro i loro stabilimenti o attrezzature.

Per quanto attiene alla istruzione del procedimento, l’art. L211-1 stabilisce che un'ordinanza del Ministro della Difesa designa le autorità militari abilitate, sotto la sua autorità, a denunciare le infrazioni o a pronunciarsi su eventuali procedimenti penali. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale giudiziario di Parigi riceve denunce e denunce e dirige l'attività degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle Forze Armate[29] secondo le disposizioni del codice di procedura penale, che, ai sensi dell’art. L211-2, sono incaricati di constatare i reati e di raccogliere le prove e ricercare gli autori fino all'apertura di un'indagine preparatoria. Quando viene aperta un'indagine preparatoria, eseguono le deleghe delle giurisdizioni inquirenti e si sottomettono alle loro richieste.

Un’importante deroga a tale disposizione è stabilita dall’art. L211-5, in virtù del quale i comandanti delle armi e dei maggiori di guarnigione, i maggiori generali dei porti, i comandanti della formazione amministrativa hanno la capacità di compiere personalmente, all'interno degli stabilimenti militari, tutti gli atti necessari per l'effetto di constatare le infrazioni di competenza delle giurisdizioni in materia militare, per raccogliere le prove e ricercare i colpevoli. Tali autorità possono delegare i poteri loro conferiti ad un funzionario posto alle loro dipendenze.

A chiusura, l’art. L211-25 stabilisce un’importante garanzia in tema di diritto di difesa, prevedendo che al militare tale diritto è assicurato da un avvocato o, se la distanza è un ostacolo, da un soldato scelto da una lista stilata dal presidente del Tribunale giudiziario di Parigi.

3. La giurisdizione penale militare in tempo di guerra

In tempo di guerra, come regola generale, il codice stabilisce[30] che “Le Ministre de la Défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre[31]”. Ciò premesso, il codice prevede, all’art. L112-1, che nel territorio della Repubblica sono istituiti i Tribunali Territoriali delle Forze Armate. La loro giurisdizione si estende sia a tutta o parte di una o più regioni militari, sia a una o più circoscrizioni militari d'oltremare, sia a una o più di queste regioni e circoscrizioni. Questi tribunali hanno una o più camere di giudizio e una camera di indagine. Sono designati dal nome della località in cui è stata stabilita la loro sede. Possono riunirsi ovunque all'interno della loro giurisdizione.

Il Tribunale, ai sensi dell’art. L112-5, è composto da cinque membri, di nazionalità francese e di età superiore ai venticinque anni: un presidente e un magistrato assessore, entrambi civili appartenenti alla magistratura, e tre giudici militari. Quando un caso è di notevole complessità, possono essere chiamati a partecipare alle audizioni membri aggiuntivi per sostituire, se necessario, i membri impossibilitati a partecipare al giudizio. Presso tale corte sono distaccati un Commissario del Governo, un Cancelliere e un Ufficiale giudiziario. La Presidenza è assicurata da un magistrato della sede appartenente ad una delle Corti d'Appello o ad una delle Corti Superiori d'Appello la cui giurisdizione coincide in tutto o in parte con quella del Tribunale Territoriale delle Forze Armate. La nomina dei giudici militari è subordinata al rispetto del principio gerarchico. Il giudice di pari grado di quello dell'imputato deve avere un'anzianità maggiore. Se questa condizione non può essere soddisfatta, il giudice è di grado immediatamente superiore. Per la composizione del Tribunale si tiene conto del grado o del grado ricoperto dall'imputato al momento dei reati contestati o, in caso di successiva promozione, alla comparizione in prima udienza.

Per quanto attiene al funzionamento del Tribunale, l’art. L121-20 prevede che la camera investigativa, la cui istituzione è prevista dall'articolo L. 112-1, è composta da tre membri: un Presidente, un magistrato assessore e un giudice militare di grado almeno superiore o di Ufficiale.

La Presidenza è assicurata da un magistrato della sede della Corte d'Appello o della Corte Superiore d'Appello nella cui giurisdizione ha sede il Tribunale Territoriale delle Forze Armate; le funzioni di assessore sono esercitate da un Consigliere della stessa Corte o da un giudice della stessa Corte Superiore d'Appello o da un magistrato della sede di un Tribunale di primo grado; il giudice militare è scelto tra gli Ufficiali nominati a tal fine. Il Commissario di Governo presso il Tribunale Territoriale delle Forze Armate assicura le funzioni del Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale delle Forze Armate, da solo o da suoi sostituti: in qualità di Procuratore Capo, egli è responsabile dell'amministrazione e della disciplina. Le funzioni di indagine sono esercitate da magistrati assimilati al servizio della giustizia militare, e sono nominati dal Ministro della Difesa.

Le funzioni di accusa, investigazione e anagrafe del Tribunale Territoriale delle Forze Armate sono svolte da magistrati, cancellieri, cancellieri e sottufficiali, che devono essere di nazionalità francese e di età superiore ai venticinque anni. In ogni caso, al Ministro della Difesa è riservata la nomina dei Pubblici Ministeri nonché quello del personale preposto. Dinanzi ai Tribunali Territoriali delle Forze Armate la difesa è assicurata da avvocati iscritti all'albo o ammessi al tirocinio, o da un militare scelto su un elenco redatto dal Presidente del Tribunale.

Fuori del territorio della Repubblica francese, in tempo di guerra, ai sensi dell’art. L112-27, possono essere istituiti dei Tribunaux aux Armées: un decreto ne fissa il numero, la sede presso la quale sono istituiti, i limiti territoriali o marittimi nei quali si esercita la loro giurisdizione e le autorità militari che esercitano poteri giudiziari sotto l'autorità del Ministro della Difesa.

Il Tribunale è composto da cinque membri di nazionalità francese e di età superiore ai venticinque anni: un presidente e quattro giudici militari. Sono distaccati presso tale Tribunale un Commissario del Governo, un impiegato e un Ufficiale giudiziario alla corte. La Presidenza è assicurata da un magistrato dell'organo giudiziario assimilato del servizio di giustizia militare.

Il Presidente, i Presidenti di camera e i loro supplenti sono nominati con Decreto del Ministro della Difesa. I giudici militari sono scelti tra i soldati feriti in combattimento o tra gli appartenenti a truppe combattenti. La camera investigativa, la cui istituzione è prevista dall'articolo L. 112-27, è composta da tre membri: un presidente e due giudici militari con il grado o il grado di alto ufficiale, la cui presidenza è assicurata da un magistrato dell'organo giudiziario mobilitato come membro speciale assimilato del servizio di giustizia militare. Il Presidente e i suoi vice sono nominati dal Ministro della Difesa.

La difesa è assicurata da avvocati iscritti all'albo o ammessi al tirocinio, o da un militare scelto su un elenco redatto dal presidente del Tribunale, o da un Ufficiale di difesa appartenente al quadro degli Ufficiali di difesa assimilati speciali del servizio di giustizia militare, nominati dal Ministro della Difesa.

Per quanto attiene alle pene, i Tribunali delle Forze Armate pronunciano le stesse pene dei tribunali ordinari[32], nonché le sanzioni della perdita del grado e della destituzione.

In tema di appello, in tempo di guerra le sentenze emesse in primo grado dai Tribunali delle Forze Armate possono essere impugnate dall'imputato, dal Commissario di Governo e dalla parte civile e al responsabile civile, per i soli interessi civili.

Il ricorso è proposto con qualsiasi atto scritto pervenuto alla Cancelleria dei Tribunali delle Forze Armate o all'istituto ove è detenuto l'imputato, entro cinque giorni liberi dalla pronuncia della sentenza. Il ricorso è esaminato dalla giurisdizione delle forze armate che hanno pronunciato la decisione, altrimenti composta, o, in caso di impossibilità, dalla giurisdizione designata dalla sezione penale della Corte di Cassazione.

4. I reati militari

I reati militari sono in larga parte disciplinati nel Codice di Giustizia Militare, dagli artt. L321-1 a L324-11). Trattasi di reati (infractions) consistenti in mancanze disciplinari la cui gravità si esplica non solo nei confronti della Forza Armata, ma perché essa può mettere a repentaglio le sorti dello Stato stesso. Da un punto di vista sostanziale[33] e processuale[34], possono essere ricompresi sia in délits che in crimes.

Il codice suddivide i reati militari in tre capitoli.

Il primo capitolo disciplina i reati tendenti a dispensare il loro autore dai suoi obblighi militari: si annoverano in particolare l’insubordinazione, la diserzione (in patria, all’estero, in fronte al nemico o in presenza del nemico), la provocazione alla diserzione e l’occultamento del disertore, la mutilazione volontaria.

Il secondo capitolo stabilisce i reati contro l’onore o il dovere militare, prevedendo i reati di capitolazione, cospirazione militare, saccheggio, distruzione, falsità, falsificazione ed indebita appropriazione, usurpazione di uniformi, distinzioni, segni distintivi ed emblemi, disprezzo della bandiera o dell’esercito ed incitamento a commettere atti contrari al dovere o alla disciplina.

Il terzo capitolo, infine, prevede i reati contro la disciplina, suddividendoli in due sezioni: la prima disciplina alcune manifestazioni d’insubordinazione quali la rivolta militare, la ribellione, il rifiuto d'obbedienza, l’aggressione e disprezzo dei superiori, la violenza o insulti alla sentinella e il rifiuto di un servizio legalmente dovuto, mentre la seconda disciplina l’abuso di autorità, prevedendo le fattispecie di aggressione e disprezzo del subordinato, abuso del diritto di requisizione e costituzione illegittima di un tribunale penale.

5. Conclusioni

In conclusione, dopo aver individuato le principali fonti normative della materia nel Codice di Procedura Penale e nel Codice di Giustizia Militare, si può sinteticamente affermare che, a seguito delle riforme degli ultimi anni, la Francia non dispone più, in tempo di pace, di un sistema di giustizia militare, poiché, come sopra descritto, i Tribunali militari sono stati definitivamente soppressi.

Attualmente, la competenza a conoscere e giudicare i reati commessi sul territorio nazionale dagli appartenenti alle Forze Armate in servizio è demandata alle sezioni specializzate in materia militare presso le corti ordinarie, mentre per i reati commessi all’estero dal militare in servizio vengono giudicati dalle sezioni specializzate in materia militare presso le Corti ordinarie di Parigi, salvi gli accorsi internazionali. In tempo di guerra, invece, rivive la giurisdizione penale militare, essendo competenti, nel giudicare i reati militari commessi nel territorio della Repubblica, i Tribunali Territoriali delle Forze Armate; per quanto attiene ai reati militari commessi all’estero, la competenza è devoluta ai Tribunaux aux Armées.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Così in C. Saas, La justice militaire en France, in www.cairn.info, p. 185. Si segnala, in una più ampia prospettiva comparatistica, l’approfondito studio da cui è tratta la monografica citata: E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Tribunaux militaires et juridictions d’exception: perspectives comparées et internationales, Parigi, 2007.

[2] Alto Tribunale Permanente delle Forze Armate.

[3] Legge n° 82-621 del 21 luglio 1982, in www.legifrance.gouv.fr.

[4] Ten. Col. G. PASQUALINI, Addetto Militare Aggiunto presso l'Ambasciata di Francia, in atti del convegno L'Ordinamento Giudiziario militare nei suoi riflessi internazionali, in www.difesa.it. Occorre rilevare che, a livello declamatorio, l’eguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, consacrato nell’art. 1 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1798 (fonte di livello costituzionale nell’ordinamento francese) è un principio posto in altissima considerazione, e, pertanto, l’esistenza di riparti di giurisdizione in favore di alcune categorie di cittadini (quali i militari) tende ad essere avvertita come anomala dalla dottrina maggioritaria. Tale impostazione deriva dall’approccio “esegetico” del giurista d’oltralpe in ordine al principio di legalità: sul punto, si rimanda a G. LICCI, Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico, Torino, 2006, 247 ss.: l’Autore, nella sua Opera, analizza le figure superastratte del diritto penale, i modelli occulti e mentitori, le concezioni generali e particelle elementari del diritto, l’evoluzione filogenetica del linguaggio penalistico italiano ed europeo.

[5] Tribunale delle Forze Armate, con sede a Parigi.

[6] L’espressione è traducibile in “affari inerenti l’applicazione del diritto penale”.

[7]Così in C. SAAS, La justice militaire en France, in www.cairn.info, 187.

[8] Legge n° 93-2 del 4 gennaio 1993 di riforma del codice di procedura penale, in www.legifrance.gouv.fr.

[9] Legge n° 99-929 del 10 novembre 1999 in www.legifrance.gouv.fr.

[10] L’art. 38 della Costituzione francese prevede che il Governo può chiedere al Parlamento, per l’esecuzione del suo programma e per una durata limitata, l'autorizzazione di adottare misure di tipo legislativo. Tali Ordinanze, pertanto, lungi dall’essere provvedimenti amministrativi, come nel nostro ordinamento, sono atti aventi forza di legge.

[11] Art. 3 dell’Ordinanza n. n° 2006-637 del 1 giugno 2006, in www.legifrance.gouv.fr.

[12]Comunicato del Ministro della Difesa del 31 maggio 2006, in www.archives.gouvernement.fr.

[13] Così in A. DE ANDRADE, Le droit pénal militaire retrouvé – Propositions pour l’étude du droit pénal militaire français du temps de paix, Nanterre, 2000, 483.

[14] Celebre è la distinzione tra declamazioni e regole concretamente applicate all’interno di un ordinamento giuridico. Sul tema, cfr. G. LICCI, Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico, cit., 237 ss. Dello stesso Autore, si segnala G. LICCI, Figure del diritto penale, Torino, 2021, 63-73 e 144-157: l’Opera, al confine tra la manualistica e la trattatistica, nel suo rispondere a canoni di rigorosa criticità, individua i criptotipi e smaschera i modelli mentitori che si annidano nelle proposizioni declamatorie della legislazione, della letteratura e della giurisprudenza penalistica.

[15] In tema, si deve osservare che la sentenza del giudice francese, ben lungi dalla sentenza italiana, pare più simile, nello stile, ad un provvedimento amministrativo: in buona sostanza, il giudice francese tende a ridurre al minimo indispensabile il ragionamento argomentativo, nella convinzione che redigendo sentenze nel modo più schematico e sintetico possibile la sentenza non si presti ad interpretazioni in grado di minare il procedimento logico - giuridico ivi contenuto. Sul punto, si cfr. G. AJANI, P. G. MONATERI, Casi e materiali di diritto comparato, Torino, 2012.

[16] Così in C. SAAS, La justice militaire en France, in www.cairn.info, 187.

[17] Sezioni specializzate in diritto militare, istituite presso i Tribunali ordinari.

[18] Art. 697 del Codice di Procedura Penale (CPP) in www.legifrance.gouv.fr.

[19] Giurisdizioni militari in tempo di guerra.

[20] Artt. L. 112-1, L. 112-3 e L. 112-27 del Codice della Giustizia Militare (CJD) in www.legifrance.gouv.fr.

[21] I Tribunali ordinari specializzati in materia militare di cui all'articolo 697 del codice di procedura penale sono competenti a pronunciarsi sui reati e sui delitti commessi in tempo di pace nel territorio della Repubblica dai militari nell'esercizio del servizio.

[22] Nonché dei concorrenti nel reato, purché maggiorenni, anche se non rivestano la qualifica di militare.

[23] Sul punto, cfr. Ten. Col. G.PASQUALINI, Addetto Militare Aggiunto presso l'Ambasciata di Francia, atti del convegno L'Ordinamento Giudiziario militare nei suoi riflessi internazionali, in www.difesa.it.: «La legge non definisce la nozione di servizio, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione non si è ancora espressa su quest'argomento. Conviene dunque ritenere che sono commesse durante il servizio tutte le infrazioni che: sono state commesse durante una missione generale, una missione particolare, o nel compimento di azioni controllate dall'autorità militare; presentano una relazione diretta con il servizio, con l'ordine dell'autorità giudiziaria o con il compimento di una missione, in relazione con la funzione che deve essere, in ogni modo, all'origine diretta del fatto accertato».

[24] Per quanto riguarda i reati commessi fuori del territorio della Repubblica, si applicano le specifiche disposizioni del Codice di Giustizia Militare, ai sensi dell’art. 698 c.p.p..

[25] I reati di competenza delle citate giurisdizioni (…) sono perseguiti, indagati e giudicati secondo le regole del presente codice.

[26] Secondo il criterio del locus commissi delicti.

[27] L’art. 698-1 c.p.p.. dispone che «l'azione pubblica è promossa dal pubblico ministero territorialmente competente, il quale valuta il seguito da dare ai fatti portati alla sua conoscenza, in particolare mediante la denuncia del ministro della Difesa o dell'autorità militare da lui delegata . In mancanza di tale denuncia, il pubblico ministero deve chiedere, prima di ogni atto di accusa, anche in caso di rinvio a giudizio nei confronti di persona anonima, un'ulteriore requisitoria o requisizione a seguito di querela di costituzione di parte civile, salvo il caso di delitto o delitto flagrante, il parere del ministro incaricato della difesa o dell'autorità militare da lui delegata. Tranne in caso di emergenza, questo avviso è dato entro un mese. Il parere è richiesto con qualsiasi mezzo indicato nel fascicolo del procedimento.

La denuncia o il parere compare negli atti del procedimento, a pena di nullità, salvo che tale parere non sia stato formulato entro il predetto termine o in caso di urgenza.

L'autorità militare di cui al primo comma del presente articolo è conferita con decreto del Ministro competente per la difesa».

[28] Tali sanzioni possono essere assimilate alla degradazione di cui all’art. 28 Codice Penale Militare di Pace e alla rimozione di cui all’art. 29 del medesimo Codice.

[29] Ai sensi dell’art. L211-3 del Codice di Giustizia Militare, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle Forze Armate:

«1° Gli ufficiali ed i gradi della gendarmeria nonché i gendarmi che sono stati nominati agenti di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 16 del codice di procedura penale;

2° Gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti giurati dei vari servizi delle forze armate, per l'esercizio delle particolari missioni che sono loro demandate dalle leggi o dai regolamenti, se la legge riconosce loro attribuzioni legate alla predetta qualità.

Esercitano i poteri che sono attribuiti agli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 17 del codice di procedura penale e dalle altre disposizioni del presente codice cui il presente articolo fa riferimento».

L’art. L211-4 del Codice di Giustizia Militare precisa che «I gendarmi che non sono agenti di polizia giudiziaria delle forze armate hanno i poteri conferiti agli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 20 del codice di procedura penale e possono, in particolare, svolgere le indagini preliminari sia d'ufficio che su istruzione del pubblico ministero presso il tribunale giudiziario di Parigi».

[30] Art. L212-1 del Codice di Giustizia Militare, in www.legifrance.gouv.fr.

[31] Il Ministro della Difesa è investito dei poteri giudiziari previsti da questo codice, in tempo di guerra.

[32] Art. L. 311-1 e art. L311-3 del Codice di Giustizia Militare, in www.legifrance.gouv.fr.

[33] Fondamentale, per l’ordinamento penale francese, è la tripartizione degli illeciti in crimini, delitti e contravvenzioni. Dispone infatti l’art. 111 del Code Pénal: «Gli illeciti sono classificati in base alla loro gravità in crimini, delitti e contravvenzioni». Tale classificazione, di origine napoleonica, è stata assunta a fondamento dell’intero sistema francese, al punto da esercitare la sua influenza sia nel campo del diritto penale sostanziale (la «loi de fond») sia nel campo del diritto processuale penale (la «loi de forme»). Secondo la manualistica d’oltralpe, infatti, gli interessi della classificazione tripartita sono così numerosi che elencare i più importanti porterebbe a una panoramica dell'insieme del diritto penale: benché originariamente concepita per esigenze pratiche, segnatamente, al fine di distribuire armonicamente il carico processuale inerente ai tipi di reato e della determinazione della pena concretamente applicabile, essa si può considerare il cardine di tutta la «technique juridique» di cui è impregnato il sistema sanzionatorio francese. Per un’analisi approfondita, in particolare, si suggerisce G. Licci, Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico, cit., 103 ss.

[34] Si consideri quanto disposto dagli artt. L251-1 e seguenti del Codice di Giustizia Militare, in tema di pronunciamento della sentenza di colpevolezza, in www.legifrance.gouv.fr