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Pubbl. Gio, 10 Feb 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

Osservatorio sull´esecuzione forzata civile - Ottobre/Dicembre 2021

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Andrea Greco
AvvocatoUniversità degli Studi di Camerino



Osservatorio sull´esecuzione forzata civile. Periodo Ottobre-Dicembre 2021. Il 7 dicembre 2021 il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato l’aggiornamento delle linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni. Il documento, di grande interesse per avvocati, magistrati ed in generale per chi si occupa di esecuzione forzata civile, partendo dalle rilevazioni statistiche operate dal Consiglio evidenzia le criticità della disciplina ed i migliori strumenti adottati nei singoli Tribunali per superarle fornendo così agli interpreti una privilegiata visione d’insieme sul mondo dell’esecuzione forzata civile


ENG Observatory relating civil enforcement. October-December 2021. On the 7th of December 2021 the Superior Judicial Council has approved the update of the guidelines regarding best practices in the field of enforcement. The document, which is of great interest for lawyers, judges and, in general, for those dealing with civil enforcement, starts from the statistical surveys carried out by the Council and highlights the critical aspects of the discipline and the best tools adopted in the individual Courts to overcome them, thus providing those who are directly involved with a complete overview of the world of civil enforcement

Sommario: 1. Premessa; 2. Le buone prassi a tutela del debitore esecutato; 3. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La prima fase della procedura: dalla notifica del pignoramento all’udienza 569 c.p.c.; 4. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La seconda fase della procedura: dall’udienza 569 c.p.c. alla vendita del compendio pignorato; 5. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La terza fase della procedura: dalla vendita del compendio pignorato al riparto finale; 6. Il pignoramento presso terzi; 7. Conclusioni.

1. Premessa

Con il presente, breve lavoro si apre la rubrica trimestrale dedicata alla esecuzione forzata di Cammino Diritto; ci è, dunque, sembrato opportuno partire dall’esame della delibera del 7 dicembre 2021 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto l'aggiornamento delle linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni[1].

Il documento, nel riconoscere il fondamentale ruolo dell'esecuzione forzata nell'ambito del processo civile e più in generale nell'economia del paese[2], indica infatti alcune buone prassi[3] mutuate dai Tribunali maggiormente virtuosi che, se unanimemente adottate, dovrebbero garantire una maggiore efficienza del processo esecutivo[4].

Le linee di intervento suggerite ai magistrati del settore esecuzioni dal Consiglio Superiore della Magistratura possono essere sintetizzate, quanto al settore delle esecuzioni immobiliari, in una miglior tutela del debitore esecutato ed in una serie di strumenti per rendere più efficiente il processo; quanto alle esecuzioni presso terzi in talune considerazioni sulla struttura organizzativa delle sezioni e dei calendari di udienza, e ciò sulla scorta di una visione di insieme statistica a livello nazionale dei ruoli dei magistrati.

2. Le buone prassi volte a tutela del debitore esecutato

In primo luogo il documento del Consiglio esamina la figura del debitore esecutato individuandone gli strumenti di miglior tutela in tre direttrici principali, riassumibili nel perseguimento degli obiettivi di corretta informazione della parte esecutata, della celerità della procedura e del massimo realizzo possibile[5].

Sicuramente apprezzabile è il riconoscimento, purtroppo non sempre evidente, che la tutela del debitore soggetto debole passi necessariamente attraverso un processo rapido ed efficiente che conduca alla liquidazione del compendio pignorato nel minor tempo possibile; ciò anche al fine di evitare  «che la posizione del debitore rimanga troppo a lungo pregiudicata dalla pendenza del vincolo pignoratizio, traducendosi, inoltre, in una inevitabile implementazione dei costi stessi della procedura espropriativa».

Infatti, è ben noto che è insegnamento costante in dottrina e giurisprudenza[6] che il processo esecutivo sia strutturato in base ad un contraddittorio attenuato nel quale, essendo già stato formato in altra sede il titolo esecutivo, il debitore si trova in una posizione di subordinazione rispetto a quella del creditore, i cui poteri sono molto più ampi rispetto a quelli, invece, paritari dei giudizi a cognizione piena.

Ebbene, da questo punto di vista appare sicuramente corretta ed interessante l’attenzione posta dal documento in esame agli obblighi di adeguata ed esaustiva informazione del debitore esecutato che «deve essere posto in grado di conoscere, sin dall’inizio della procedura, le fasi in cui la stessa si articola, onde essere posto in condizione di far valere i propri interessi».

Le linee guida pongono, da questo punto di vista, l’accento su due ordini di informazioni che occorre fornire al debitore: da un lato gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per evitare la vendita dei compendi pignorati, quali la conversione ed il piano del consumatore; dall’altro la necessità di porre nella sfera di conoscenza del debitore che nella vigente formulazione dell’art. 560 c.p.c. la parte esecutata potrà continuare ad abitare nel compendio pignorato sino all’emissione del decreto di trasferimento «a condizione che consenta l’accesso al custode ed all’esperto stimatore nonché ai potenziali acquirenti, e provveda a tutelare adeguatamente l’immobile e le sue pertinenze, mantenendolo in buono stato di conservazione e rispetti gli obblighi sulla stessa incombenti (ad es.: ordinaria manutenzione, riparazione danni, etc.)».

Per raggiungere questi obiettivi informativi il Consiglio mette, allora, a disposizione dei magistrati incaricati, ed attraverso di essi degli ausiliari di volta in volta nominati, una copiosa modulistica nella quale spicca una completa e dettagliata informativa che dovrebbe essere consegnata al debitore esecutato in sede di primo accesso.

3. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La prima fase della procedura: dalla notifica del pignoramento all’udienza 569 c.p.c.

Le linee guida si soffermano, quindi, sulle buone prassi da attuare per velocizzare il processo esecutivo e raggiungere così l’obiettivo del massimo realizzo ottenibile dalla vendita del compendio pignorato, al più alto prezzo ottenibile nel minor tempo possibile.

Nelle prossime pagine esamineremo, dunque, i suggerimenti operati dal documento accorpando i diversi paragrafi dello stesso in tre macro aree, corrispondenti alle tradizionali tre fasi del processo esecutivo immobiliare[7].

Da questo punto di vista, il documento del Consiglio Superiore della Magistratura parte da una disamina delle potenzialità e delle problematiche dell’utilizzo degli strumenti informatici la cui implementazione consentirebbe un miglior «controllo sullo stato dei fascicoli»[8] oltre che lo studio degli stessi per «evadere le istanze degli ausiliari» e «la redazione dei provvedimenti»[9] per soffermarsi, poi, sul dato delle procedure esecutive sospese[10] per la cui definizione vengono suggerite alcune, buone prassi volte alla riattivazione o definitiva chiusura con liberazione dei beni dal vincolo pignoratizio.

Il documento si sofferma quindi sulle criticità della fase di avvio della procedura esecutiva ponendo l’accento sul fondamentale ruolo del custode e dell’esperto stimatore[11] oltre che dell’istituendo Ufficio del processo nell’ausilio al Giudice delegato per la corretta a rapida gestione del processo esecutivo[12].

L’obiettivo prefissato, purtroppo, non ancora completamente realizzato, come ben noto agli operatori di settore, sarebbe di addivenire nel termine massimo di quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale alla contestuale fissazione dell’udienza 569 c.p.c. e alla nomina del custode e dell’esperto stimatore, con previsione, peraltro, di giuramento in forma telematica, senza necessità di presenza fisica in Tribunale[13].

Le linee guida individuano, quindi, come elemento di maggiore criticità nell’ottica di un corretto incardinamento del processo esecutivo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 178/2020, le ipotesi di pignoramenti promossi su immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, e finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, per i quali occorre ora procedere ad avvisare gli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili stessi e l'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente (art.1, co. 376, l. cit.).

A tal riguardo, il documento suggerisce diverse modalità operative volte a velocizzare l’iter informativo, distinguendo tra procedure avviate antecedentemente o successivamente all’entrata in vigore del suddetto testo normativo, ed a seconda della natura del creditore procedente.

Le linee guida prendono, poi, atto delle difficoltà, purtroppo già ricorrenti in passato ed ora acuite dall’emergenza sanitaria, di interfacciarsi con gli uffici tecnici degli enti locali che, evadendo con considerevole ritardo le richieste di accesso agli atti formulate dagli esperti stimatori, incidono negativamente sui tempi dell’esecuzione immobiliare.

Il documento, da questo punto di vista, auspica la redazione di protocolli tra i singoli tribunali e i comuni di maggiori dimensioni del circondario, per accelerare la definizione dei procedimenti e l’inserimento nella istanza dell’esperto stimatore «rivolta all’ufficio tecnico comunale o nell’eventuale diffida del richiamo al reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma secondo, c.p. secondo cui “[…] il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032».

Momento di chiusura della “prima fase” dell’esecuzione e punto di snodo fondamentale dell’intera procedura è, senza dubbio, l’udienza 569 c.p.c., nella quale tradizionalmente si decidono le sorti della procedura, sia nel senso della messa in vendita del compendio, sia dell’estinzione della procedura per presenza di insanabili vizi.

Il documento in esame pone, pertanto, l’accento sulla necessità che a detta udienza il fascicolo sia già completamente istruito, con possibilità, dunque, di porre immediatamente in vendita il compendio, o di estinguere la procedura viziata, liberando così i beni dal vincolo pignoratizio[14] senza rinvii di sorta [15].

Per garantire la certezza e il contenimento dei tempi del processo, le linee guida auspicano, inoltre, che sin dall’ordinanza di delega il giudice fornisca indicazioni cronologiche precise sulla tempistica degli esperimenti di vendita, prevedendone quanto meno tre per ciascun anno, con restituzione degli atti al giudice dopo quattro aste deserte; ciò al fine di deliberare circa l’opportunità di un ribasso del 50%, oppure, ove si raggiunga un prezzo base tale da rendere la vendita infruttuosa, di disporre l’estinzione ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.

4. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La seconda fase della procedura: dall’udienza 569 c.p.c. alla vendita del compendio pignorato

Stabilito che la procedura è stata correttamente incardinata e che il compendio è vendibile, le linee guida si pongono, quindi, l’obiettivo di addivenire nel minor tempo possibile al massimo realizzo dal compendio pignorato.

Ricordiamo che in quest’ottica era già stato istituito con l’art. 13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, il cosiddetto “Portale delle vendite pubbliche” che, nelle intenzioni del legislatore, attraverso una maggiore trasparenza nelle pubblicazioni, avrebbe dovuto garantire una migliore visibilità degli avvisi di vendita e, in ultima istanza, un prezzo finale di aggiudicazione più prossimo a quello di mercato, evitando quindi distorsioni alla concorrenza[16].

Riallacciandosi alla normativa testé esaminata e nell’ottica del rispetto dei «principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche»[17] le linee guida pongono l’accento sull’opportunità di uniformare a livello nazionale i format delle perizie di stima.

Gli esperti di settore sono a conoscenza del fatto che, in passato, i modelli adottati per le perizie di stima fossero profondamente differenti tra un Tribunale ed un altro e, talvolta, anche tra quelli adottati dai giudici all'interno dello stesso ufficio giudiziario, soprattutto in quelli più strutturati, con evidenti difficoltà per i potenziali acquirenti di comparare i diversi beni in vendita.

L’utilizzo del modello unitario auspicato dalle linee guida, invece, consentirà una più facile comparazione tra i diversi beni posti in vendita sul portale delle vendite pubbliche e, conseguentemente, una maggiore competitività ed aderenza del prezzo di vendita a quello effettivo di mercato.

Le linee guida si esprimono, poi, sull’annosa questione della necessità che, ai fini della trascrizione, il decreto di trasferimento si consolidi con l’attestazione della non proposta opposizione ed a tal fine rammentano come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 28387/2020 abbiano stabilito che «il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c. implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle Entrate di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in oggetto».

Da ultimo, nel documento, ci si è posti il problema dell'intestazione dei conti correnti delle procedure esecutive.

Anche in questo caso, il dato statistico che emerge dalle linee guida è estremamente interessante[18] ed evidenzia una forte disomogeneità a livello nazionale, che si pone in contrasto con l’esigenza di uniformità e razionalizzazione alla base dell’istituzione del “Portale Unico”.

Deve, pertanto, ritenersi assolutamente coerente l’auspicio contenuto nelle linee guida a che «i singoli Tribunali, in persona del Presidente pro tempore, stipulino una convenzione con uno o più istituti bancari operanti sul territorio per l’espletamento di servizi funzionali allo svolgimento dei procedimenti di esecuzione forzata»[19].

5. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La terza fase della procedura: dalla vendita del compendio pignorato al riparto finale

Appare, infine, apprezzabile che le linee guida sollecitino, ogni qual volta sia possibile, la redazione e l’approvazione di riparti parziali.

Sappiamo, infatti, per esperienza che, sebbene lo strumento del riparto parziale sia stato ormai codificato e debba in teoria rappresentare la norma nell’ambito del processo esecutivo, esso incontri ancora numerose resistenze applicative.

L’auspicio, dunque, nell’interesse di tutte le parti della procedura, è che la prassi dei riparti parziali possa prendere sempre più piede, liberando progressivamente delle risorse economiche che, diversamente, verrebbero attribuite ai creditori solo in un’unica soluzione al termine dell’intera procedura.

6. Il pignoramento presso terzi

Per la prima volta le linee guida intervengono anche sulle procedure espropriative mobiliari presso terzi, evidenziandone, dunque, l’importanza quanto meno per determinate tipologie ed entità di crediti.

Anche in questo caso l’elemento forse di maggior interesse è il dato statistico che emerge dall’analisi del documento esaminato, che dimostra una forte frammentazione a livello nazionale delle prassi applicative[20].

Tenuto conto dell’alto numero di magistrati non togati assegnati alla trattazione dei pignoramenti presso terzi, le linee guida si soffermano innanzitutto sulla necessità di uniformare il dato relativo alla soglia di valore della procedura entro cui la stessa può essere assegnata alla magistratura onoraria[21] per poi suggerire l’adozione di udienze straordinarie laddove la prima udienza libera sia fissata oltre il semestre in corso.

7. Conclusioni

L’esame delle linee guida è estremamente interessante per gli operatori del settore.

L’indicazione di buone prassi applicative, che dovrebbero consentire, ove mutuate a livello locale, una maggior efficienza del processo esecutivo nasce, infatti, da una visione di insieme, a livello nazionale, dei tempi e dei provvedimenti delle singole sezioni esecuzioni immobiliari di cui solo il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre.

La lettura delle linee guida e nei numerosi allegati che il Consiglio ha messo a disposizione di magistrati apre, dunque, una finestra su un mondo, quello dell’esecuzione forzata, che è stato a lungo considerato minore[22] ma che è oggi cruciale per lo sviluppo economico del paese, anche alla luce delle prescrizioni provenienti dall'Europa.

È questa, forse, la principale cifra distintiva che emerge dalla lettura delle linee guida: il mondo dell’esecuzione forzata, che per lunghi anni è stato ritenuto un’appendice secondaria del più importante contenzioso civile di cognizione, sta oggi assumendo una sempre maggiore rilevanza; ciò rende ancor più indipensabile la formazione di professionisti, siano essi magistrati, avvocati, o personale amministrativo.

Ed è proprio in quest’ottica che concludiamo questo lavoro, dando appuntamento ai lettori al prossimo numero della rubrica.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il documento con tutti gli allegati, anch’essi di grande interesse per il settore delle esecuzioni immobiliari, è disponibile all’indirizzo internet https://www.csm.it nella sezione documenti, atti e circolari della settima commissione.

[2] Nell’introduzione del documento si legge, infatti, che «l’efficienza delle procedure esecutive è destinata ad incidere in modo decisivo sullo stesso andamento dell’economia nazionale: l’accesso al credito è destinato ad essere meno complesso e meno oneroso se i creditori, per lo più costituiti dagli Istituti bancari, hanno la consapevolezza di poter rientrare velocemente e con piena soddisfazione dei finanziamenti concessi sia ai privati che agli operatori economici. Il rapido svolgimento della procedura, facilitato dall’adozione di modelli operativi condivisi e diffusi in tutto il territorio nazionale, è volto a garantire anche il conseguimento di un prezzo di aggiudicazione congruo e vicino al valore reale del bene, in modo da soddisfare le ragioni creditorie, da un lato, e, dall’altro lato, tutelare gli interessi stessi del debitore, che non vede svilito il proprio patrimonio e ha la possibilità di estinguere il proprio debito ed eventualmente entrare in possesso del residuo prezzo di vendita».

[3] È il caso di osservare che il termine “buone prassi” richiama la felice esperienza degli Osservatori per la Giustizia Civile. Per un inquadramento dell’attività degli Osservatori si veda R. CAPPONI, L’attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto. Il Foro Italiano, 130(1), 7/8-11/12 in http://www.jstor.org/stable/23202617.

[4] Le linee guida nascono e si sviluppano nell’ambito del processo esecutivo immobiliare. L’edizione del 7 dicembre 2021 estende l’analisi alle procedure esecutive presso terzi mentre rimangono ancora escluse dall’analisi le esecuzioni mobiliari presso il debitore la cui utilità nel sistema generale dell’esecuzione forzata civile andrebbe forse ripensata.

[5] Più precisamente, il documento osserva che il primo è quello che «riguarda la liquidazione del bene ad un giusto prezzo, onde consentirgli di saldare la maggiore quota possibile dei propri debiti e, eventualmente, vedersi riconosciute somme residue. Il secondo aspetto si estrinseca nella necessità che il processo esecutivo si svolga in tempi ragionevoli, al fine di evitare che la posizione del debitore rimanga troppo a lungo pregiudicata dalla pendenza del vincolo pignoratizio, traducendosi, inoltre, in una inevitabile implementazione dei costi stessi della procedura espropriativa. Il terzo aspetto, ai primi due strettamente correlato in funzione strumentale al raggiungimento degli obiettivi prima indicati, è quello che si realizza ponendo il debitore come destinatario di una corretta informazione».

[6] Sul principio del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo si veda la ricostruzione effettuata da A. Soldi secondo la quale «nel corso dell’esecuzione forzata il principio dell’uguaglianza delle parti del processo sia oltremodo affievolito» A. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova 2019, 6. In tal senso anche F. MAZZARELLA, voce Esecuzione Forzata (dir. vig.), in Enciclopedia del Diritto, 1966, 470 secondo il quale «posto il processo di esecuzione come realtà a sé stante, si suol riconoscere nell’assenza del contraddittorio uno dei suoi assoluti e più tipici aspetti». In giurisprudenza si veda ex multis anche Cass. Civ. 17 luglio 2009 n. 16731.

[7] Sulla strutturazione del processo esecutivo come processo per fasi si vedano Cass. Civ. Sez. I 27 febbraio 2004, n. 3970 e Appello Roma, Sez. III 06 giugno 2021, n. 5806 secondo la quale: «Il processo esecutivo non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub -procedimenti, e cioè una serie autonoma di atti preordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è pertanto tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c. e vale, all'opposto, in via di principio, la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione avverso un qualsiasi atto successivo, né su quell'atto può riverberarsi un ipotetico vizio di un atto precedente (ove non sia stato quest'ultimo già annullato a seguito di autonoma opposizione); le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono, dunque, suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori». In dottrina per tutti si veda A. Soldi, secondo la quale «Il processo di esecuzione forzata a differenza di quello di cognizione si volge in un unico grado e consiste in una serie coordinata di atti finalizzati a conseguire il risultato della soddisfazione coattiva del diritto fatto valere dal creditore attore. Più precisamente tale processo si articola in una serie di fasi funzionalmente collegate» A. SOLDI, op. cit., 21.

[8] Relativamente a quest’ultimo punto, dal documento appare esservi una grande fiducia del Consiglio Superiore della Magistratura nell’istituendo “Ufficio per il processo”

[9] È interessante notare come in documento del Consiglio auspichi una uniformazione dei modelli di provvedimenti attraverso «l’utilizzazione in consolle da parte dei giudici dell’esecuzione di modelli e tipologie di atti corretti e rispondenti al modello processuale prescelto, così da favorire una più completa e corretta classificazione dei provvedimenti ed il popolamento automatico dei dati nei registri, in modo da creare una base dati informatica per uso processuale e gestionale e da evitare errori nella raccolta dei metadati contenuti nei provvedimenti giudiziari, con le relative ricadute negative in termini di efficienza del lavoro dei giudici e delle cancellerie e di correttezza delle rilevazioni statistiche». In buona sostanza, l’idea di fondo che traspare dal documento è che l’utilizzo di modelli unici a livello nazionale possa garantire un maggior controllo dell’operato dei giudici dell’esecuzione da parte dello stesso Consiglio.

[10] Il dato statistico relativo alle procedure sospese è invero impressionante. Il documento precisa infatti che «dall’analisi effettuata dal Gruppo di lavoro, con l’aiuto dell’Ufficio Statistico del CSM, è emersa la presenza di 29.027 procedure esecutive immobiliari sospese, di cui 14.105 ultraquinquennali. Data l’alta incidenza non solo numerica, ma anche percentuale (48,59%) delle procedure sospese ultraquinquennali, vanno in questa sede valorizzate le prassi volte alla definizione delle predette procedure, che, pur non risultando, a livello di monitoraggio statistico, tra le procedure pendenti, possono essere riattivate in seguito ad apposita istanza di riassunzione e concorrere a implementare il numero delle procedure esecutive pendenti ultratriennali».

[11] L’argomento della rotazione degli incarichi in ambito giudiziale è, come noto, ampiamente discusso e spesso oggetto di censure e contestazioni da parte del mondo forense. Da questo punto di vista il documento del Consiglio prende atto di un’obiettiva necessità – quella di avere esperti e custodi sufficientemente preparati ed esperti per risolvere rapidamente le problematiche e consentire una velocizzazione del processo esecutivo – si legge infatti che «la preparazione dell’udienza e la relativa programmazione dipendono non solo dall’efficienza dei controlli da parte del giudice, ma anche dalla preparazione degli ausiliari (esperti, custodi e delegati). La loro formazione, infatti, dev’essere particolarmente curata sia sotto il profilo teorico che pratico. E’ pertanto necessario che, pur nel rispetto dei limiti annuali di incarichi stabiliti dagli atti consiliari citati al § 9, ogni ausiliario possa contare su un numero sufficiente di nomine, in modo da maturare un’adeguata esperienza e da poter investire su tale attività risorse sia economiche che intellettuali» – ma non suggerisce alcuna buona prassi per vincere le rendite di posizione di ausiliari di lungo corso consentendo a soggetti più giovani di acquisire incarichi e formarsi progressivamente l’auspicata esperienza.

[12] Il documento evidenzia come sia cruciale «la rapidità ed effettività del controllo sulla documentazione ipocatastale di cui all’art.567, 2° comma, c.p.c.. Innanzitutto, si dovrà accertare che la documentazione sia tempestivamente depositata e comprenda sia l’estratto attuale che storico del catasto e che il bene faccia o meno parte di una comunione legale tra coniugi (Cass. n. 6575/2013). Si dovrà tener conto delle statuizioni della sentenza della 8 Corte di Cassazione n.15597/2019, in base alla quale occorrerà aver acquisito la documentazione attestante che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa (dunque, potenzialmente, oltre il ventennio inteso in senso stretto)».

[13] Si legge, a tal proposito, che «appare preferibile che il giuramento dello stimatore avvenga mediante deposito di atto telematico con firma digitale, senza comparizione dinanzi al giudice o presso la cancelleria, in modo da evitare la fissazione di apposita udienza e di snellire gli incombenti di cancelleria. Del resto, detta modalità di accettazione dell’incarico è prevista anche nella riforma del codice di procedura civile che elimina la nozione di “giuramento” del consulente sostituendola con quella di impegno, conformemente a quanto previsto dall’articolo 251 c.p.c. a seguito della sentenza n. 149/1995 della Corte costituzionale. Il modello per l’accettazione dell’incarico, oltre ad essere reso disponibile sul sito del tribunale e allegato alla circolare inviata agli ausiliari e relativa ai compiti loro ascritti, può essere allegato anche al decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., di cui al precedente».

[14] L’auspicio del Consiglio Superiore della Magistratura è che «il giudice dell’esecuzione programmi, per ciascun anno, un numero di udienze e un numero di fascicoli per ciascuna udienza tali da assorbire tutte le presumibili sopravvenienze, da stimarsi avendo riguardo alla cifra complessiva di procedimenti entrati sul ruolo nell’anno immediatamente precedente a quello in cui viene disposta la fissazione». L’indicazione del documento si spinge, dunque, sino a fornire strumenti per programmare correttamente il numero e le tipologie di udienza per ogni singolo anno.

[15] Il documento precisa infatti che «al fine di consentire il rapido svolgimento delle procedure è necessario contenere i rinvii dell’udienza ex art. 569 c.p.c., da ritenersi anzi vietati, sopperendo ad ogni necessità delle parti l’istituto della sospensione su istanza concordata delle parti, ex art. 624–bis c.p.c. Né il rinvio potrebbe di norma giustificarsi per esigenze di difesa, poiché le relazioni di stimatore e custode vengono immediatamente conosciute dagli avvocati. E così vale pure per le perizie di stima, grazie al meccanismo di cui all’art. 173 bis disp. att. c.p.c.».

[16] Nel dossier accompagnatorio al disegno di legge si legge infatti che «La Relazione illustrativa specifica che l’intervento normativo «intende introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani», nell’ambito del portale europeo della giustizia. Il portale dovrebbe consentire a tutti gli interessati «di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici». Il testo completo è rinvenibile all’indirizzo internet https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D15083.Pdf.

[17] Art. 161 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile così come previsto in sede di conversione dall'art. 4, comma 8 bis, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

[18] Si legge infatti che «permane una disomogeneità nella scelta dei Tribunali in ordine all’intestatario del conto corrente. Il 44% dei Tribunali (60 uffici) ha indicato che il conto corrente viene intestato al Tribunale, nel 20% (27 uffici) al professionista delegato, nel 30% (42 uffici) ad altro. Il 45% degli uffici (62) che hanno risposto al questionario ha stipulato una convenzione con le banche; tra questi, il 53% (33) ha stipulato la convenzione con un unico istituto bancario».

[19] L’opzione potrebbe peraltro consentire di superare l’impasse che spesso si viene a creare tra creditori beneficiari delle somme da riparto e custodi delegati in materia di violazione della legge anti-riciclaggio per quanto riguarda in particolare, la puntuale “individuazione del titolare effettivo”.

[20] Nel documento si legge infatti che «a fronte di un numero complessivo di 428 giudici (155 togati e 273 onorari) che trattano i pignoramenti presso terzi soltanto 25 magistrati trattano la materia in via esclusiva. Inoltre, in diversi Uffici, dette procedure sono assegnate esclusivamente alla magistratura onoraria. Da qui la necessità di prevedere la presenza in ogni tribunale di un giudice togato cui affiancare i giudici onorari, assegnato ai pignoramenti presso terzi preferibilmente in via esclusiva, soprattutto nei Tribunali in cui ha sede la Tesoreria della Regione (foro erariale), per la presumibile pendenza di procedure di rilevante importo, spesso superiore al milione di euro».

[21] Nel documento si propone la soglia di € 50.000,00.

[22] In un libro di proprie memorie l’Avv. Franzo Grande Stevens ricordava come un tempo i giovani avvocati si formavano su precetti e pignoramenti e se di dimostravano capaci passavano ad altro lasciando dunque quel mondo “minore” ai meno preparati ed alle giovani leve. L’attenzione che le linee guida pongono sul mondo dell’esecuzione forzata ci spingono invece a ritenere che oggi l’esecuzione forzata civile non costituisca più un momento di passaggio verso il più difficile e prestigioso mondo del contenzioso civile ma sia una vera e propria specializzazione dotata di autonoma importanza e dignità.