Sommario: 1. Premessa; 2. Le buone prassi a tutela del debitore esecutato; 3. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La prima fase della procedura: dalla notifica del pignoramento all’udienza 569 c.p.c.; 4. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La seconda fase della procedura: dall’udienza 569 c.p.c. alla vendita del compendio pignorato; 5. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La terza fase della procedura: dalla vendita del compendio pignorato al riparto finale; 6. Il pignoramento presso terzi; 7. Conclusioni.
1. Premessa
Con il presente, breve lavoro si apre la rubrica trimestrale dedicata alla esecuzione forzata di Cammino Diritto; ci è, dunque, sembrato opportuno partire dall’esame della delibera del 7 dicembre 2021 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto l'aggiornamento delle linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni[1].
Il documento, nel riconoscere il fondamentale ruolo dell'esecuzione forzata nell'ambito del processo civile e più in generale nell'economia del paese[2], indica infatti alcune buone prassi[3] mutuate dai Tribunali maggiormente virtuosi che, se unanimemente adottate, dovrebbero garantire una maggiore efficienza del processo esecutivo[4].
Le linee di intervento suggerite ai magistrati del settore esecuzioni dal Consiglio Superiore della Magistratura possono essere sintetizzate, quanto al settore delle esecuzioni immobiliari, in una miglior tutela del debitore esecutato ed in una serie di strumenti per rendere più efficiente il processo; quanto alle esecuzioni presso terzi in talune considerazioni sulla struttura organizzativa delle sezioni e dei calendari di udienza, e ciò sulla scorta di una visione di insieme statistica a livello nazionale dei ruoli dei magistrati.
2. Le buone prassi volte a tutela del debitore esecutato
In primo luogo il documento del Consiglio esamina la figura del debitore esecutato individuandone gli strumenti di miglior tutela in tre direttrici principali, riassumibili nel perseguimento degli obiettivi di corretta informazione della parte esecutata, della celerità della procedura e del massimo realizzo possibile[5].
Sicuramente apprezzabile è il riconoscimento, purtroppo non sempre evidente, che la tutela del debitore soggetto debole passi necessariamente attraverso un processo rapido ed efficiente che conduca alla liquidazione del compendio pignorato nel minor tempo possibile; ciò anche al fine di evitare «che la posizione del debitore rimanga troppo a lungo pregiudicata dalla pendenza del vincolo pignoratizio, traducendosi, inoltre, in una inevitabile implementazione dei costi stessi della procedura espropriativa».
Infatti, è ben noto che è insegnamento costante in dottrina e giurisprudenza[6] che il processo esecutivo sia strutturato in base ad un contraddittorio attenuato nel quale, essendo già stato formato in altra sede il titolo esecutivo, il debitore si trova in una posizione di subordinazione rispetto a quella del creditore, i cui poteri sono molto più ampi rispetto a quelli, invece, paritari dei giudizi a cognizione piena.
Ebbene, da questo punto di vista appare sicuramente corretta ed interessante l’attenzione posta dal documento in esame agli obblighi di adeguata ed esaustiva informazione del debitore esecutato che «deve essere posto in grado di conoscere, sin dall’inizio della procedura, le fasi in cui la stessa si articola, onde essere posto in condizione di far valere i propri interessi».
Le linee guida pongono, da questo punto di vista, l’accento su due ordini di informazioni che occorre fornire al debitore: da un lato gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per evitare la vendita dei compendi pignorati, quali la conversione ed il piano del consumatore; dall’altro la necessità di porre nella sfera di conoscenza del debitore che nella vigente formulazione dell’art. 560 c.p.c. la parte esecutata potrà continuare ad abitare nel compendio pignorato sino all’emissione del decreto di trasferimento «a condizione che consenta l’accesso al custode ed all’esperto stimatore nonché ai potenziali acquirenti, e provveda a tutelare adeguatamente l’immobile e le sue pertinenze, mantenendolo in buono stato di conservazione e rispetti gli obblighi sulla stessa incombenti (ad es.: ordinaria manutenzione, riparazione danni, etc.)».
Per raggiungere questi obiettivi informativi il Consiglio mette, allora, a disposizione dei magistrati incaricati, ed attraverso di essi degli ausiliari di volta in volta nominati, una copiosa modulistica nella quale spicca una completa e dettagliata informativa che dovrebbe essere consegnata al debitore esecutato in sede di primo accesso.
3. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La prima fase della procedura: dalla notifica del pignoramento all’udienza 569 c.p.c.
Le linee guida si soffermano, quindi, sulle buone prassi da attuare per velocizzare il processo esecutivo e raggiungere così l’obiettivo del massimo realizzo ottenibile dalla vendita del compendio pignorato, al più alto prezzo ottenibile nel minor tempo possibile.
Nelle prossime pagine esamineremo, dunque, i suggerimenti operati dal documento accorpando i diversi paragrafi dello stesso in tre macro aree, corrispondenti alle tradizionali tre fasi del processo esecutivo immobiliare[7].
Da questo punto di vista, il documento del Consiglio Superiore della Magistratura parte da una disamina delle potenzialità e delle problematiche dell’utilizzo degli strumenti informatici la cui implementazione consentirebbe un miglior «controllo sullo stato dei fascicoli»[8] oltre che lo studio degli stessi per «evadere le istanze degli ausiliari» e «la redazione dei provvedimenti»[9] per soffermarsi, poi, sul dato delle procedure esecutive sospese[10] per la cui definizione vengono suggerite alcune, buone prassi volte alla riattivazione o definitiva chiusura con liberazione dei beni dal vincolo pignoratizio.
Il documento si sofferma quindi sulle criticità della fase di avvio della procedura esecutiva ponendo l’accento sul fondamentale ruolo del custode e dell’esperto stimatore[11] oltre che dell’istituendo Ufficio del processo nell’ausilio al Giudice delegato per la corretta a rapida gestione del processo esecutivo[12].
L’obiettivo prefissato, purtroppo, non ancora completamente realizzato, come ben noto agli operatori di settore, sarebbe di addivenire nel termine massimo di quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale alla contestuale fissazione dell’udienza 569 c.p.c. e alla nomina del custode e dell’esperto stimatore, con previsione, peraltro, di giuramento in forma telematica, senza necessità di presenza fisica in Tribunale[13].
Le linee guida individuano, quindi, come elemento di maggiore criticità nell’ottica di un corretto incardinamento del processo esecutivo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 178/2020, le ipotesi di pignoramenti promossi su immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, e finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, per i quali occorre ora procedere ad avvisare gli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili stessi e l'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente (art.1, co. 376, l. cit.).
A tal riguardo, il documento suggerisce diverse modalità operative volte a velocizzare l’iter informativo, distinguendo tra procedure avviate antecedentemente o successivamente all’entrata in vigore del suddetto testo normativo, ed a seconda della natura del creditore procedente.
Le linee guida prendono, poi, atto delle difficoltà, purtroppo già ricorrenti in passato ed ora acuite dall’emergenza sanitaria, di interfacciarsi con gli uffici tecnici degli enti locali che, evadendo con considerevole ritardo le richieste di accesso agli atti formulate dagli esperti stimatori, incidono negativamente sui tempi dell’esecuzione immobiliare.
Il documento, da questo punto di vista, auspica la redazione di protocolli tra i singoli tribunali e i comuni di maggiori dimensioni del circondario, per accelerare la definizione dei procedimenti e l’inserimento nella istanza dell’esperto stimatore «rivolta all’ufficio tecnico comunale o nell’eventuale diffida del richiamo al reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma secondo, c.p. secondo cui “[…] il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032».
Momento di chiusura della “prima fase” dell’esecuzione e punto di snodo fondamentale dell’intera procedura è, senza dubbio, l’udienza 569 c.p.c., nella quale tradizionalmente si decidono le sorti della procedura, sia nel senso della messa in vendita del compendio, sia dell’estinzione della procedura per presenza di insanabili vizi.
Il documento in esame pone, pertanto, l’accento sulla necessità che a detta udienza il fascicolo sia già completamente istruito, con possibilità, dunque, di porre immediatamente in vendita il compendio, o di estinguere la procedura viziata, liberando così i beni dal vincolo pignoratizio[14] senza rinvii di sorta [15].
Per garantire la certezza e il contenimento dei tempi del processo, le linee guida auspicano, inoltre, che sin dall’ordinanza di delega il giudice fornisca indicazioni cronologiche precise sulla tempistica degli esperimenti di vendita, prevedendone quanto meno tre per ciascun anno, con restituzione degli atti al giudice dopo quattro aste deserte; ciò al fine di deliberare circa l’opportunità di un ribasso del 50%, oppure, ove si raggiunga un prezzo base tale da rendere la vendita infruttuosa, di disporre l’estinzione ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.
4. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La seconda fase della procedura: dall’udienza 569 c.p.c. alla vendita del compendio pignorato
Stabilito che la procedura è stata correttamente incardinata e che il compendio è vendibile, le linee guida si pongono, quindi, l’obiettivo di addivenire nel minor tempo possibile al massimo realizzo dal compendio pignorato.
Ricordiamo che in quest’ottica era già stato istituito con l’art. 13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, il cosiddetto “Portale delle vendite pubbliche” che, nelle intenzioni del legislatore, attraverso una maggiore trasparenza nelle pubblicazioni, avrebbe dovuto garantire una migliore visibilità degli avvisi di vendita e, in ultima istanza, un prezzo finale di aggiudicazione più prossimo a quello di mercato, evitando quindi distorsioni alla concorrenza[16].
Riallacciandosi alla normativa testé esaminata e nell’ottica del rispetto dei «principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche»[17] le linee guida pongono l’accento sull’opportunità di uniformare a livello nazionale i format delle perizie di stima.
Gli esperti di settore sono a conoscenza del fatto che, in passato, i modelli adottati per le perizie di stima fossero profondamente differenti tra un Tribunale ed un altro e, talvolta, anche tra quelli adottati dai giudici all'interno dello stesso ufficio giudiziario, soprattutto in quelli più strutturati, con evidenti difficoltà per i potenziali acquirenti di comparare i diversi beni in vendita.
L’utilizzo del modello unitario auspicato dalle linee guida, invece, consentirà una più facile comparazione tra i diversi beni posti in vendita sul portale delle vendite pubbliche e, conseguentemente, una maggiore competitività ed aderenza del prezzo di vendita a quello effettivo di mercato.
Le linee guida si esprimono, poi, sull’annosa questione della necessità che, ai fini della trascrizione, il decreto di trasferimento si consolidi con l’attestazione della non proposta opposizione ed a tal fine rammentano come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 28387/2020 abbiano stabilito che «il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c. implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle Entrate di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in oggetto».
Da ultimo, nel documento, ci si è posti il problema dell'intestazione dei conti correnti delle procedure esecutive.
Anche in questo caso, il dato statistico che emerge dalle linee guida è estremamente interessante[18] ed evidenzia una forte disomogeneità a livello nazionale, che si pone in contrasto con l’esigenza di uniformità e razionalizzazione alla base dell’istituzione del “Portale Unico”.
Deve, pertanto, ritenersi assolutamente coerente l’auspicio contenuto nelle linee guida a che «i singoli Tribunali, in persona del Presidente pro tempore, stipulino una convenzione con uno o più istituti bancari operanti sul territorio per l’espletamento di servizi funzionali allo svolgimento dei procedimenti di esecuzione forzata»[19].
5. Le buone prassi volte alla velocizzazione del processo esecutivo. La terza fase della procedura: dalla vendita del compendio pignorato al riparto finale
Appare, infine, apprezzabile che le linee guida sollecitino, ogni qual volta sia possibile, la redazione e l’approvazione di riparti parziali.
Sappiamo, infatti, per esperienza che, sebbene lo strumento del riparto parziale sia stato ormai codificato e debba in teoria rappresentare la norma nell’ambito del processo esecutivo, esso incontri ancora numerose resistenze applicative.
L’auspicio, dunque, nell’interesse di tutte le parti della procedura, è che la prassi dei riparti parziali possa prendere sempre più piede, liberando progressivamente delle risorse economiche che, diversamente, verrebbero attribuite ai creditori solo in un’unica soluzione al termine dell’intera procedura.
6. Il pignoramento presso terzi
Per la prima volta le linee guida intervengono anche sulle procedure espropriative mobiliari presso terzi, evidenziandone, dunque, l’importanza quanto meno per determinate tipologie ed entità di crediti.
Anche in questo caso l’elemento forse di maggior interesse è il dato statistico che emerge dall’analisi del documento esaminato, che dimostra una forte frammentazione a livello nazionale delle prassi applicative[20].
Tenuto conto dell’alto numero di magistrati non togati assegnati alla trattazione dei pignoramenti presso terzi, le linee guida si soffermano innanzitutto sulla necessità di uniformare il dato relativo alla soglia di valore della procedura entro cui la stessa può essere assegnata alla magistratura onoraria[21] per poi suggerire l’adozione di udienze straordinarie laddove la prima udienza libera sia fissata oltre il semestre in corso.
7. Conclusioni
L’esame delle linee guida è estremamente interessante per gli operatori del settore.
L’indicazione di buone prassi applicative, che dovrebbero consentire, ove mutuate a livello locale, una maggior efficienza del processo esecutivo nasce, infatti, da una visione di insieme, a livello nazionale, dei tempi e dei provvedimenti delle singole sezioni esecuzioni immobiliari di cui solo il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre.
La lettura delle linee guida e nei numerosi allegati che il Consiglio ha messo a disposizione di magistrati apre, dunque, una finestra su un mondo, quello dell’esecuzione forzata, che è stato a lungo considerato minore[22] ma che è oggi cruciale per lo sviluppo economico del paese, anche alla luce delle prescrizioni provenienti dall'Europa.
È questa, forse, la principale cifra distintiva che emerge dalla lettura delle linee guida: il mondo dell’esecuzione forzata, che per lunghi anni è stato ritenuto un’appendice secondaria del più importante contenzioso civile di cognizione, sta oggi assumendo una sempre maggiore rilevanza; ciò rende ancor più indipensabile la formazione di professionisti, siano essi magistrati, avvocati, o personale amministrativo.
Ed è proprio in quest’ottica che concludiamo questo lavoro, dando appuntamento ai lettori al prossimo numero della rubrica.
