Pubbl. Mar, 30 Nov 2021
Le Sezioni Unite sui presupposti per la configurabilità dell´aggravante della minorata difesa
Modifica paginaEditoriale a cura di Antonino Di Maio
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha delimitato i confini applicativi della circostanza aggravante di minorata difesa ex. art. 61, n. 5, c.p., così fissando alcune prime coordinate ermeneutiche su tale complessa questione giuridica.
Si segnala a tutti i lettori della Rivista giuridica "Cammino Diritto" la risoluzione da parte della Suprema Corte, a Sezioni Unite, del complesso tema della configurabilità e dell'ambito di adozione della circostanza aggravante della minorata difesa in relazione al furto commesso durante l'orario notturno.
Con Ordinanza n. 10778 del 12.3.2021 La V Sezione della Corte di Cassazione, a cui era stato assegnato il ricorso, rimetteva tale questione giuridica alle Sezioni Unite in quanto rilevava l'esistenza di contrasti ermeneutici in merito all'automatismo della configurabilità dell'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., qualora il reato sia commesso in tempo di notte e riassumeva tale problematica nel seguente quesito:
«se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato. (Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia stata raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto)».