Pubbl. Mer, 3 Nov 2021
Produzione di materiale pedopornografico ad uso privato con il consenso del minore ultraquattordicenne: l´informazione provvisoria delle Sezioni Unite
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
In merito alla pornografia domestica, le Sezioni Unite nell´informazione provvisoria hanno stabilito che ”nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell´art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le Immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all´uso esclusivo dei partecipi all´atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all´art. 600 ter, primo comma, c.p.”
Nell’ambito della pornografia domestica, ossia nell’ipotesi di realizzazione del materiale pornografico finalizzato unicamente a uso privato in cui siano coinvolti minori ultraquattordicenni, si era posta la questione sull’esatta applicazione del reato ex art. 600 ter, primo comma, c.p.
Più precisamente, il quesito posto dall’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2021, dep. 1 luglio 2021, n. 25334), finalizzata ad un chiarimento delle Sezioni Unite sulla questione oggetto di dibattito, era il seguente: “Se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, cod. pen.”
Le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria, hanno risolto così come segue la questione:
“Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le Immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati”.
Come si prospettava nell’ambito della pornografia domestica, proprio per evitare un’applicazione eccessivamente in malam partem, le Sezione Unite hanno accolto la tesi secondo cui tali condotte di produzione di materiale pornografico rientrano nell’ambito dell’autonomia privata sessuale sempre che detto materiale sia il frutto di una libera scelta e sia destinato all'uso esclusivo dei partecipi all'atto.
Si allega l'ordinanza di remissione, in attesa del deposito della sentenza delle Sezioni Unite.