ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 6 Ott 2015

Le azioni a tutela del possesso

Rosa Ressa


Il possessore che sia stato spogliato o abbia subito delle molestie nell´esercizio del possesso può ricorrere alla tutela possessoria.


L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si estrinseca attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si estrinseca attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Il nostro ordinamento, dunque, appresta una tutela (possessoria) nei confronti di una situazione di mero fatto, riconoscendo al possessore la possibilità di agire in giudizio prescindendo dalla dimostrazione della titolarità del diritto corrispondente.

La tutela possessoria è caratterizzata dalla celerità del procedimento rispetto alle azioni petitorie, ovvero quelle che competono esclusivamente al proprietario, il quale però potrà promuovere un'azione possessoria più rapida ed efficace, rivolta ad ottenere l'immediata reintegrazione o cessazione della turbativa sulla base della semplice prova dello spoglio o della molestia subìti senza dover necessariamente assolvere alla probatio diabolica del suo diritto di proprietà.

Le azioni a tutela del possesso sono:

  1. la reintegrazione del possesso;

  2. la manutenzione del possesso.

La prima è disciplinata dall'art. 1168 c.c. e spetta al possessore, ma anche al detentore, che sia stato vittima di uno spoglio avvenuto con i caratteri della violenza o dell'occultamento. L'azione deve essere proposta entro 1 anno dallo spoglio, o dalla scoperta se è avvenuto clandestinamente,

La seconda è disciplinata dall'art. 1170 c.c. e consiste nel rimedio predisposto dal nostro legislatore per consentire al possessore di ottenere la cessazione delle molestie, delle turbative nonché di uno spoglio avvenuto in assenza dei caratteri della violenza e della clandestinità. Anche per questa azione è previsto il termine di 1 anno dal verificarsi della turbativa.

Il termine di 1 anno prescritto per entrambe le azioni è un termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che, decorso inutilmente, il possessore non potrà più agire in giudizio avendo perso il suo diritto per mancato esercizio dell'azione.

La diversità tra le due azioni si concretizza nei diversi presupposti alla base delle stesse; infatti, la molestia si differenzia dallo spoglio perchè non priva il possessore della disponibilità del bene ma si limita ad impedire ed ostacolare l'esercizio del possesso.

La molestia, a sua volta, si distingue in molestia di fatto consistente in fatti materiali (ad es. rumori, immissioni di fumi) ed in molestia di diritto (ad. es. contestazione del possesso mediante lettera indirizzata al possessore)

Entrambe le domande si propongono con ricorso al giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato (art. 21 c.p.c.). Il procedimento è stato oggetto della riforma apportata dalla l. 80/2005, che ha attenuato il vincolo di strumentalità tra la fase cautelare e quella di merito.

Infatti, il procedimento si articola oggi in una prima fase cautelare caratterizzata da un accertamento sommario e da una seconda fase di merito, solo eventuale, ovvero rimessa alla volontà della parte interessata, la quale può promuovere entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento pronunciato in sede di reclamo o, in mancanza di gravame, emesso in prime cure.

Nel caso in cui non venga instaurato il giudizio di merito, il provvedimento cautelare non perde efficacia. Tuttavia, la perdita di efficacia si verifica quando non viene versata la cauzione o nel caso in cui venga dichiarata con sentenza, anche se non passata in giudicato, l'inesistenza del diritto per la cui tutela era stato concesso il provvedimento provvisorio.