Pubbl. Gio, 8 Ott 2015
Caso Colosseo: l´assemblea sindacale e la cultura dei servizi pubblici essenziali
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Giuseppe Ferlisi
Polemiche dopo la chiusura del Colosseo per assemblea sindacale e successivo decreto legge del governo
Con il caso Colosseo e le polemiche da esso scaturite, anche da parte del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, è finito al centro del dibattito nazionale il concetto di Assemblea Sindacale.
Nelle scorse settimane infatti, centinaia di turisti sono rimasti fuori dai cancelli per una Assemblea convocata dai sindacati, con relativi disagi per i visitatori.
A seguito di quella che per alcuni è stata una brutta figura, il Governo ha immediatamente varato un decreto, su spunto anche del Garante degli Scioperi, in cui ha inserito la cultura nei servizi pubblici essenziali e quindi regolata al pari di trasporti o sanità, subendone gli obblighi prestazionali da essa derivati.
Così come i servizi pubblici essenziali, infatti dovranno essere garantite le prestazioni in determinate fasce della giornata, e il che non è per forza una cosa assolutamente negativa.
Tuttavia, nel caso in riferimento, i Sindacati avevano provveduto ad una regolare comunicazione al Ministero competente in data 11 Settembre 2015, ricevendone approvazione e soprattutto è stato perso di vista quello che era il motivo di tale assemblea, ossia i lamentati ritardi del pagamento degli stipendi dei dipendenti da circa un anno e il tentativo di aprire una nuova trattativa per un nuovo contratto.
Ma cosa sostanziamente sono le Assemblee Sindacali?
Dalla formulazione letterale risulta chiaro l’onere, per i soggetti che convocano le riunioni, di allegare alla comunicazione al datore di lavoro l’ordine del giorno dell’assemblea; quest’ultima si svolgerà secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.
Il potere di convocazione delle assemblee spettava sino al 1993 (v. infra) esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) previste dall’art. 19 Legge 300/1970.
A seguito del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell’Accordo Interconfederale tra Intersid e CGIL-CISL-UIL, del 20 dicembre 1993 la RSA sono state sostituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
I componenti delle RSU sono subentrati ai dirigenti delle RSA nella titolarità di quanto previsto dal titolo III dello Statuto Legge 300/1970) e, pertanto, anche la rappresentanza sindacale unitaria, agendo come organismo collegiale, ha il potere di indire assemblee sindacali.
La titolarità del diritto di assemblea, al contrario, spetta ad ogni singolo lavoratore, sempre che egli appartenga al gruppo dei lavoratori convocati.
Infatti, come accennato, l’assemblea può avere carattere generale (e, perciò, aperta a tutti i lavoratori dell’azienda o di una sua unità produttiva) o di gruppo, variamente inteso (reparto, categoria, sesso, iscritti ad una organizzazione sindacale): in questa seconda ipotesi il singolo lavoratore ha diritto di partecipare all’assemblea in quanto appartenente al gruppo di lavoratori convocati.
Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) il quale, all’art. 20, prevede il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera.Esso si applica: alle sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi che occupano più di quindici dipendenti delle imprese industriali e commerciali, alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
L’assemblea è un diritto sindacale, che sancisce il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi, nel luogo ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro e si può svolgere sia in orario di lavoro sia in orari non lavorativi.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 20 Legge 300/1970 prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad un plafond di 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee che siano indette nell’unità produttiva alla quale appartiene.
Lo stesso articolo precisa però che se la contrattazione collettiva – anche aziendale – definisce ulteriori modalità di esercizio del diritto di assemblea, tale previsione supera quella legislativa e diviene la disciplina applicabile (ex art. 20 Statuto Lavoratori). Nella seconda ipotesi e, quindi, nel caso in cui le assemblee si svolgano in orari extra-lavorativi, il diritto a riunirsi è illimitato ma, chiaramente, i partecipanti non hanno alcun diritto a mantenere il trattamento economico, ancorché abbiano liberamente rinunciato a tenere assemblee in orario di lavoro.
Sta di fatto che il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, pubblicato nella G.U. del 21 settembre 2015, ha modificato la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990.
Il provvedimento, formato da soli due articoli, modifica in sostanza l’art. 1, comma 2, lettera a), aggiungendo una locuzione “l’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
Ed infatti ai fini della suddetta legge sono considerati servizi pubblici essenziali , indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all´assistenza e previdenza sociale, all´istruzione ed alla libertà di comunicazione.
Intervenendo a tutela del patrimonio artistico culturale secondo il decreto legge d’ora in poi sono da considerarsi servizio pubblici essenziali anche i musei cui viene garantita un’apertura al pubblico.
Il D.L. è entrato in vigore il 21 settembre ed ora si attende la conversione in legge.
Per completezza di cronaca alleghiamo all´articolo anche il comunicato della RSU, in cui viene evidenziato come tale assemblea sia stata comunicata ed approvata secondo i termini di legge.