Sommario: 1 Premessa; 2 Inquadramento dogmatico della preterintenzione; 3 Il reato aberrante, in particolare l’aberratio ictus; 4 L’omicidio preterintenzionale aberrante: ammissibilità e ricostruzioni giurisprudenziali; 5 Spunti di riflessione e considerazioni conclusive.
1 Premessa
La tematica dell’omicidio preterintenzionale aberrante è particolarmente centrale nel dibattito penalistico contemporaneo, non solo alla luce dei profili di carattere squisitamente dogmatico, ma altresì della più recente evoluzione giurisprudenziale.
In particolare, ci si domanda se l’omicidio preterintenzionale, nelle sue concrete modalità esecutive, possa realizzarsi pel il tramite dell’aberratio ictus, di cui all’art. 82 c.p., la quale, assieme all’aberratio delicti, di cui all’art. 83 c.p., rappresenta una delle ipotesi di reato aberrante previste dal codice.
In via preliminare, al fine di meglio organizzare le seguenti riflessioni, occorre prendere le mosse da un inquadramento dogmatico della categoria della preterintenzione, che sembra porsi a mezza via tra le due principali forme di imputazione soggettiva, ossia il dolo e la colpa.
2 Inquadramento dogmatico della preterintenzione
L’art. 584 c.p., disciplinante l’ipotesi di omicidio preterintenzionale[1], stabilisce che chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p., cagiona la morte di un uomo, è punito dalla reclusione da dieci a diciotto anni.
Dall’esegesi della norma de qua, letta in combinato disposto con l’art. 43 secondo comma, emerge plasticamente la riconducibilità di tale fattispecie nel genus della preterintenzione, in forza della quale viene incriminata la condotta dell’agente ove da essa sia derivata un evento più grave di quello voluto.
Volendo procedere ad un inquadramento di carattere sistematico, può dirsi che la preterintenzione, che dalla dottrina più recente viene ritenuta una delle principali ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato[2], è una categoria della cui ammissibilità si è per lungo tempo discusso in dottrina[3]. Ed invero, secondo l’opinione prevalente, essa individua una forma di colpevolezza intermedia, a mezza via tra il dolo e la colpa, presentando caratteri comuni alle due principali forme di imputazione soggettiva contemplate dal Codice penale[4].
Per contro, altri autori non hanno mancato di evidenziare i profili di attrito del delitto preterintenzionale con il sistema penale, ritenendo che a venire in rilievo fosse un’ipotesi di responsabilità oggettiva[5], da ritenersi incompatibile con il principio, costituzionalmente consacrato, di personalità della responsabilità penale. Di talché, da più parti si è sottolineata l’esigenza di pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della figura in discorso, ritenendo che sia necessaria la sussistenza del coefficiente psicologico minimo, ossia quello colposo.
Ciò che viene in rilievo, in definitiva, è la necessità di reinterpretare le fattispecie codicistiche ispirate alla logica del versari in re illicita, tra le quali spiccano la preterintenzione e il reato aberrante, secondo i dettami scolpiti dalla storica sentenza n. 364 del 1998 della Consulta, alla quale si deve la teorizzazione del correttivo rappresentato dal coefficiente psicologico di rimproverabilità dianzi menzionato[6].
Volendo soffermarsi sulla struttura della figura in discorso, e segnatamente sul legame che avvince gli eventi che si ricollegano alla condotta dell’agente, possono svolgersi le seguenti riflessioni.
In particolare, può osservarsi che tra l’agente e l’evento minore esiste un nesso di causalità psichica, mentre tra l’evento minore e quello maggiore esiste un rapporto di contiguità valoristica[7].
Tra la condotta e l’evento maggiore, invece, dubbio non v’è che esista un nesso di natura materiale, atteso che, se così non fosse, non sarebbe giustificata la criminalizzazione dell’evento più grave[8] nella medesima fattispecie normativa che già contempla l’evento minore voluto dall’agente.
Consegue all’anzidetto che, in virtù della proprietà transitiva, tra l’agente e l’evento maggiore dovrà esistere un nesso di causalità psichica, ossia una relazione su un piano non già fenomenico, ma puramente di natura psicologica.
Tale ultimo rapporto di causalità, certamente diverso rispetto a quello con l’evento minore, appare legittimare l’incriminazione della condotta dell’agente a titolo preterintenzionale rispettando i dettami di cui all’art. 27 commi 1 e 3 della Cost[9].
Ciò in ragione del fatto che la volontà del soggetto agente, pur non aderendo psicologicamente all’evento più grave, è in un certo senso proiettata su di esso, ciò potendosi affermare sulla base della sussistenza dell’inscindibile nesso che deve avvincere il primo e il secondo evento. Donde la preterintenzione può essere annoverata, assieme al dolo ed alla colpa, tra le forme di colpevolezza, in ciò non incorrendosi in alcuna violazione dei supremi principi costituzionali, specie del già citato baluardo della personalità della responsabilità penale.
Ed invero, il nesso psichico tra l’agente e l’evento più grave, è da intendersi in termini di dominabilità, in quanto la morte della persona offesa risulta essere uno sviluppo pacificamente prevedibile ove ai suoi danni vengano poste in essere percosse e lesioni, ossia atti concretantesi in una manomissione dell’altrui incolumità fisica[10].
A venire in rilievo è, pertanto, un rischio che appare essere pienamente schermato, che pare trovare conferma nella pacifica riconducibilità dell’elemento soggettivo rispetto all’evento minore nella categoria del dolo intenzionale, come l’utilizzo legislativo della locuzione “atti diretti a “suggerisce.
La maggior gravità del secondo evento, nonché il già ricordato rapporto di contiguità valoristica giustificano l’assorbimento in questo del primo, sembrando potersi predicare la riconducibilità della preterintenzione nell’alveo delle ipotesi di reato progressivo[11].
Sulla scia delle riflessioni predette, paiono collocarsi le riflessioni dottrinali e giurisprudenziali, le quali, nell’interrogarsi sulla natura giuridica dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, hanno aderito e alla tesi del dolo misto a colpa generica[12] e a quella del dolo misto a colpa specifica, evidenziando in tale ultima ipotesi la necessità che l’evento più grave sia prevedibile in concreto[13].
Consegue all’anzidetto che è da ritenersi recessiva la tesi, pur autorevolmente sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, del dolo misto a responsabilità oggettiva[14], in forza della quale l’elemento psicologico dell’art. 584 c.p. sarebbe costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o lesioni, siccome poco coerente con gli anzidetti principi costituzionali[15].
Sul versante applicativo, la giurisprudenza più recente, nel riflettere sulla sussumibilità di un caso di rapina nello spettro dell’art. 584 c.p., ha affermato che allorché viene commesso il delitto di cui all’art. 628 c.p. che abbia avuto come sviluppo la morte di una persona, dubbio non v’è che siano integrati i presupposti del delitto di cui all’art. 584 c.p.[16].
Ciò in ragione del fatto che l’evento morte si pone in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui, la quale viene fatta rifluire nel reato complesso di rapina, in forza di quanto stabilito dall’art. 584 c.p.
3 Il reato aberrante, in particolare l’aberratio ictus
Quanto all’aberratio ictus, l’art. 82 c.p. descrive un’ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, la quale è determinata da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o da altra causa, che produce una deviazione del normale decorso causale. Ed invero, come è possibile evincere da una piana esegesi del tenore letterale della norma, l’offesa viene prodotta in danno di una persona diversa rispetto a quella alla quale era diretta.
La dottrina prevalente, nel riflettere sull’istituto in commento, ritiene che a venire in rilievo sia un’ipotesi di responsabilità oggettiva[17], costruita secondo la già menzionata logica del versari in re illicita e, conseguentemente, suscettibile di essere reinterpretata conformemente al principio di colpevolezza[18].
In particolare, ad avviso dell’opinione in discorso l’aberratio ictus comporterebbe una deroga alla disciplina del dolo[19], siccome imputerebbe all’agente a tale titolo un fatto che, in realtà, non può ritenersi sorretto da siffatto elemento psicologico.
Ciò in ragione del fatto che la vittima effettivamente offesa non è rientrata nello spettro della rappresentazione e della volontà, le quali, ex art. 43 c.p. prima alinea, rappresentano le componenti essenziali del dolo.
Per contro, altra dottrina ritiene che non vi sia deroga alcuna alla disciplina del dolo, osservando che l’offesa realmente realizzata diverge da quella voluta dal mero punto di vista dell’identità del soggetto passivo, che non sarebbe tale da far venir meno l’oggetto del dolo.
Le riflessioni giurisprudenziali, come anticipato in apertura, si sono soffermate sulla compatibilità dell’istituto della preterintenzione con quello dell’aberratio ictus, la quale, sebbene di luogo ad incertezze da un punto di vista dogmatico, nondimeno appare essere foriera di non indifferente ricadute pratiche ed applicative.
In particolare, si è ritenuto, di recente, che risponda di omicidio preterintenzionale per aberratio ictus chi compia atti diretti a percuotere o a ledere quando da tali atti consegua la morte di un’altra persona. Di talché, si afferma la compatibilità dell’omicidio preterintenzionale con l’aberratio ictus, di cui all’art. 82 c.p., in ragione del fatto che, nel momento in cui, per effetto delle lesioni o delle percosse, venga colpita una vittima diversa da quella designata per errore dei mezzi di esecuzione, la fattispecie applicabile sarebbe non già l’art. 586 c.p., ma l’art. 584 c.p.[20].
4 L’omicidio preterintenzionale aberrante: configurabilità e ricostruzioni giurisprudenziali
Passando all’omicidio preterintenzionale aberrante, trattasi di figura di recente emersione, della cui ammissibilità si discute in dottrina ed in giurisprudenza.
Segnatamente, secondo una prima tesi l’ammissibilità della figura de qua troverebbe conforto nella ritenuta sufficienza, onde applicare l’art. 82 c.p. dell’omogeneità tra l’offesa e quella effettivamente realizzata[21].
In maniera ancor più efficace, si evidenzia che il fatto commesso, nella sua componente dolosa, ossia percosse e lesioni, è identico a quello voluto. Di talché, onde affermare la responsabilità penale ex artt. 82 e 584 c.p. occorrerebbe in via preliminare imputare il reato ex art. 82 c.p., e solo successivamente fondare l’incriminazione ex art. 584 c.p., atteso che l’evento morte è stato prodotto come conseguenza non voluta delle lesioni o delle percosse.
Per contro, la dottrina prevalente ritiene che la compatibilità tra l’omicidio preterintenzionale e il reato aberrante sia da escludere ab imis, accogliendo una ricostruzione più favorevole al reo, ossia quella del concorso formale di reati e, segnatamente, tra il tentativo di lesioni o di percosse e l’omicidio colposo ex art. 83 c.p.[22].
A sostegno dell’orientamento predetto, si è evidenziato che mentre l’art. 82 c.p. prevede che il reo realizzi nei confronti di vittima diversa la medesima offesa che era nelle sue intenzioni, l’art. 584 c.p. presuppone una disomogeneità tra l’evento minore e l’evento più grave. Donde l’art. 82 c.p., in quanto norma in malam partem, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.
A venire in rilievo, in definitiva, sarebbe la diversità del titolo del reato, che illumina la linea di confine tra le fattispecie dell’aberratio ictus e dell’aberratio deliciti.
Inoltre, nel riflettere sui beni giuridici tutelati dalle norme di cui trattasi, può osservarsi che la ratio dell’art. 584 c.p., ossia la tutela prodromica del bene vita da condotte che ne potrebbero cagionare la distruzione, presupporrebbe la necessità che la vittima dell’evento morte sia la medesima contro la quale erano dirette le lesioni o le percosse. A venire in rilievo, in altre parole, sarebbe la dianzi chiarita essenza dell’omicidio preterintenzionale come reato progressivo.
La giurisprudenza, dal canto suo, si è recentemente pronunciata in favore dell’ammissibilità dell’omicidio preterintenzionale aberrante, nel noto caso della strage di Piazza San Carlo, avvenuta in occasione della proiezione della finale di Champions League del 2017, in cui l’evento morte non era stato provocato allo stesso soggetto che si voleva ledere, ma ad un soggetto diverso[23].
5. Spunti di riflessione e considerazioni conclusive
Nel riflettere sulla pronuncia in discorso, una parte della dottrina non ha mancato di evidenziare che l’applicazione all’ipotesi di cui trattasi dell’art. 584 c.p. postula, ad ogni modo, l’accertamento della prevedibilità in concreto dell’evento morte, la quale è richiesta nel caso dell’art. 586 c.p., che è presenta, come evidenziato ora in dottrina, ora in giurisprudenza, diverse affinità con quella dell’omicidio preterintenzionale[24].
Non sono mancate, per vero, delle critiche all’impostazione abbracciata dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare da chi ritiene che, piuttosto che nell’art. 584 c.p., l’ipotesi dell’evento morte cagionato come conseguenza non voluta a vittima diversa da quella designata andrebbe fatto rifluire nell’aberratio delicti di cui all’art. 83 c.p., tale argomento trovando conforto altresì nel dato testuale.
Ed invero, a venire in rilievo è un evento affatto diverso da quello ricompreso nello spettro del dolo dell’agente, che nell’omicidio preterintenzionale, come dianzi chiarito, istituisce un rapporto che potrebbe dirsi di progressione criminosa con l’evento minore.
In favore dell’ammissibilità della figura di cui trattasi, infine, si pone chi ritiene integrata la preterintenzione aberrante nell’ipotesi di morte di una terza persona, derivante, come conseguenza non voluta, da atti di violenza diretti a commettere una rapina.
Per contro, altra parte della dottrina ritiene che a venire in rilievo in tale ipotesi, stante la diversità del titolo del reato, sarebbe un’aberratio delicti plurilesiva[25].
Le tesi sovraesposte, per quanto sensibilmente differenti, sono ad ogni modo accomunate dall’assunto in forza del quale non può condividersi l’opinione, talvolta affermata dalla giurisprudenza, secondo la quale il dolo dell’omicidio preterintenzionale sarebbe rappresentato dal solo dolo delle percosse e delle lesioni, che sarebbe tale da assorbire altresì la prevedibilità dell’evento più grave[26].
Ed invero, se così fosse, sembrerebbe venire in rilievo un’ipotesi di responsabilità oggettiva occulta, che si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali, i quali appaiono un ostacolo insuperabile in tal senso.
Alla luce delle prefate considerazioni, stante la complessità della tematica, pare opportuno attendere l’ulteriore evoluzione dottrinale e giurisprudenziale.
