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Pubbl. Mer, 7 Lug 2021

L´omicidio preterintenzionale aberrante: ammissibilità e ricostruzioni giurisprudenziali

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Antonio Franchina



Il presente contributo si sofferma brevemente sull´ inquadramento dogmatico della categoria della preterintenzione, per poi analizzare la figura, di recente emersione in dottrina ed in giurisprudenza, dell´omicidio preterintenzionale aberrante.


ENG This contribution focuses briefly on the dogmatic classification of the category of involuntary manslaughter, and then analyzes the figure, recently emerged in literature and jurisprudence, of aberrant unintentional mansalughter

Sommario: 1 Premessa; 2 Inquadramento dogmatico della preterintenzione; 3 Il reato aberrante, in particolare l’aberratio ictus; 4 L’omicidio preterintenzionale aberrante: ammissibilità e ricostruzioni giurisprudenziali; 5 Spunti di riflessione e considerazioni conclusive.

1 Premessa

La tematica dell’omicidio preterintenzionale aberrante è particolarmente centrale nel dibattito penalistico contemporaneo, non solo alla luce dei profili di carattere squisitamente dogmatico, ma altresì della più recente evoluzione giurisprudenziale.

In particolare, ci si domanda se l’omicidio preterintenzionale, nelle sue concrete modalità esecutive, possa realizzarsi pel il tramite dell’aberratio ictus, di cui all’art. 82 c.p., la quale, assieme all’aberratio delicti, di cui all’art. 83 c.p., rappresenta una delle ipotesi di reato aberrante previste dal codice.

In via preliminare, al fine di meglio organizzare le seguenti riflessioni, occorre prendere le mosse da un inquadramento dogmatico della categoria della preterintenzione, che sembra porsi a mezza via tra le due principali forme di imputazione soggettiva, ossia il dolo e la colpa.

2 Inquadramento dogmatico della preterintenzione

L’art. 584 c.p., disciplinante l’ipotesi di omicidio preterintenzionale[1], stabilisce che chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p., cagiona la morte di un uomo, è punito dalla reclusione da dieci a diciotto anni.

Dall’esegesi della norma de qua, letta in combinato disposto con l’art. 43 secondo comma, emerge plasticamente la riconducibilità di tale fattispecie nel genus della preterintenzione, in forza della quale viene incriminata la condotta dell’agente ove da essa sia derivata un evento più grave di quello voluto.

Volendo procedere ad un inquadramento di carattere sistematico, può dirsi che la preterintenzione, che dalla dottrina più recente viene ritenuta una delle principali ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato[2], è una categoria della cui ammissibilità si è per lungo tempo discusso in dottrina[3]. Ed invero, secondo l’opinione prevalente, essa individua una forma di colpevolezza intermedia, a mezza via tra il dolo e la colpa, presentando caratteri comuni alle due principali forme di imputazione soggettiva contemplate dal Codice penale[4].

Per contro, altri autori non hanno mancato di evidenziare i profili di attrito del delitto preterintenzionale con il sistema penale, ritenendo che a venire in rilievo fosse un’ipotesi di responsabilità oggettiva[5], da ritenersi incompatibile con il principio, costituzionalmente consacrato, di personalità della responsabilità penale. Di talché, da più parti si è sottolineata l’esigenza di pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della figura in discorso, ritenendo che sia necessaria la sussistenza del coefficiente psicologico minimo, ossia quello colposo.

Ciò che viene in rilievo, in definitiva, è la necessità di reinterpretare le fattispecie codicistiche ispirate alla logica del versari in re illicita, tra le quali spiccano la preterintenzione e il reato aberrante, secondo i dettami scolpiti dalla storica sentenza n. 364 del 1998 della Consulta, alla quale si deve la teorizzazione del correttivo rappresentato dal coefficiente psicologico di rimproverabilità dianzi menzionato[6].

Volendo soffermarsi sulla struttura della figura in discorso, e segnatamente sul legame che avvince gli eventi che si ricollegano alla condotta dell’agente, possono svolgersi le seguenti riflessioni.

In particolare, può osservarsi che tra l’agente e l’evento minore esiste un nesso di causalità psichica, mentre tra l’evento minore e quello maggiore esiste un rapporto di contiguità valoristica[7].

Tra la condotta e l’evento maggiore, invece, dubbio non v’è che esista un nesso di natura materiale, atteso che, se così non fosse, non sarebbe giustificata la criminalizzazione dell’evento più grave[8] nella medesima fattispecie normativa che già contempla l’evento minore voluto dall’agente.

Consegue all’anzidetto che, in virtù della proprietà transitiva, tra l’agente e l’evento maggiore dovrà esistere un nesso di causalità psichica, ossia una relazione su un piano non già fenomenico, ma puramente di natura psicologica.

Tale ultimo rapporto di causalità, certamente diverso rispetto a quello con l’evento minore, appare legittimare l’incriminazione della condotta dell’agente a titolo preterintenzionale rispettando i dettami di cui all’art. 27 commi 1 e 3 della Cost[9].

Ciò in ragione del fatto che la volontà del soggetto agente, pur non aderendo psicologicamente all’evento più grave, è in un certo senso proiettata su di esso, ciò potendosi affermare sulla base della sussistenza dell’inscindibile nesso che deve avvincere il primo e il secondo evento. Donde la preterintenzione può essere annoverata, assieme al dolo ed alla colpa, tra le forme di colpevolezza, in ciò non incorrendosi in alcuna violazione dei supremi principi costituzionali, specie del già citato baluardo della personalità della responsabilità penale.

Ed invero, il nesso psichico tra l’agente e l’evento più grave, è da intendersi in termini di dominabilità, in quanto la morte della persona offesa risulta essere uno sviluppo pacificamente prevedibile ove ai suoi danni vengano poste in essere percosse e lesioni, ossia atti concretantesi in una manomissione dell’altrui incolumità fisica[10].

A venire in rilievo è, pertanto, un rischio che appare essere pienamente schermato, che pare trovare conferma nella pacifica riconducibilità dell’elemento soggettivo rispetto all’evento minore nella categoria del dolo intenzionale, come l’utilizzo legislativo della locuzione “atti diretti a “suggerisce.

La maggior gravità del secondo evento, nonché il già ricordato rapporto di contiguità valoristica giustificano l’assorbimento in questo del primo, sembrando potersi predicare la riconducibilità della preterintenzione nell’alveo delle ipotesi di reato progressivo[11].

Sulla scia delle riflessioni predette, paiono collocarsi le riflessioni dottrinali e giurisprudenziali, le quali, nell’interrogarsi sulla natura giuridica dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, hanno aderito e alla tesi del dolo misto a colpa generica[12] e a quella del dolo misto a colpa specifica, evidenziando in tale ultima ipotesi la necessità che l’evento più grave sia prevedibile in concreto[13].

Consegue all’anzidetto che è da ritenersi recessiva la tesi, pur autorevolmente sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, del dolo misto a responsabilità oggettiva[14], in forza della quale l’elemento psicologico dell’art. 584 c.p. sarebbe costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o lesioni, siccome poco coerente con gli anzidetti principi costituzionali[15].

Sul versante applicativo, la giurisprudenza più recente, nel riflettere sulla sussumibilità di un caso di rapina nello spettro dell’art. 584 c.p., ha affermato che allorché viene commesso il delitto di cui all’art. 628 c.p. che abbia avuto come sviluppo la morte di una persona, dubbio non v’è che siano integrati i presupposti del delitto di cui all’art. 584 c.p.[16].

Ciò in ragione del fatto che l’evento morte si pone in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui, la quale viene fatta rifluire nel reato complesso di rapina, in forza di quanto stabilito dall’art. 584 c.p.

3 Il reato aberrante, in particolare l’aberratio ictus

Quanto all’aberratio ictus, l’art. 82 c.p. descrive un’ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, la quale è determinata da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o da altra causa, che produce una deviazione del normale decorso causale. Ed invero, come è possibile evincere da una piana esegesi del tenore letterale della norma, l’offesa viene prodotta in danno di una persona diversa rispetto a quella alla quale era diretta.

La dottrina prevalente, nel riflettere sull’istituto in commento, ritiene che a venire in rilievo sia un’ipotesi di responsabilità oggettiva[17], costruita secondo la già menzionata logica del versari in re illicita e, conseguentemente, suscettibile di essere reinterpretata conformemente al principio di colpevolezza[18].

In particolare, ad avviso dell’opinione in discorso l’aberratio ictus comporterebbe una deroga alla disciplina del dolo[19], siccome imputerebbe all’agente a tale titolo un fatto che, in realtà, non può ritenersi sorretto da siffatto elemento psicologico.

Ciò in ragione del fatto che la vittima effettivamente offesa non è rientrata nello spettro della rappresentazione e della volontà, le quali, ex art. 43 c.p. prima alinea, rappresentano le componenti essenziali del dolo.

Per contro, altra dottrina ritiene che non vi sia deroga alcuna alla disciplina del dolo, osservando che l’offesa realmente realizzata diverge da quella voluta dal mero punto di vista dell’identità del soggetto passivo, che non sarebbe tale da far venir meno l’oggetto del dolo.

Le riflessioni giurisprudenziali, come anticipato in apertura, si sono soffermate sulla compatibilità dell’istituto della preterintenzione con quello dell’aberratio ictus, la quale, sebbene di luogo ad incertezze da un punto di vista dogmatico, nondimeno appare essere foriera di non indifferente ricadute pratiche ed applicative.

In particolare, si è ritenuto, di recente, che risponda di omicidio preterintenzionale per aberratio ictus chi compia atti diretti a percuotere o a ledere quando da tali atti consegua la morte di un’altra persona. Di talché, si afferma la compatibilità dell’omicidio preterintenzionale con l’aberratio ictus, di cui all’art. 82 c.p., in ragione del fatto che, nel momento in cui, per effetto delle lesioni o delle percosse, venga colpita una vittima diversa da quella designata per errore dei mezzi di esecuzione, la fattispecie applicabile sarebbe non già l’art. 586 c.p., ma l’art. 584 c.p.[20].

4 L’omicidio preterintenzionale aberrante: configurabilità e ricostruzioni giurisprudenziali

Passando all’omicidio preterintenzionale aberrante, trattasi di figura di recente emersione, della cui ammissibilità si discute in dottrina ed in giurisprudenza.

Segnatamente, secondo una prima tesi l’ammissibilità della figura de qua troverebbe conforto nella ritenuta sufficienza, onde applicare l’art. 82 c.p. dell’omogeneità tra l’offesa e quella effettivamente realizzata[21].

In maniera ancor più efficace, si evidenzia che il fatto commesso, nella sua componente dolosa, ossia percosse e lesioni, è identico a quello voluto. Di talché, onde affermare la responsabilità penale ex artt. 82 e 584 c.p. occorrerebbe in via preliminare imputare il reato ex art. 82 c.p., e solo successivamente fondare l’incriminazione ex art. 584 c.p., atteso che l’evento morte è stato prodotto come conseguenza non voluta delle lesioni o delle percosse.

Per contro, la dottrina prevalente ritiene che la compatibilità tra l’omicidio preterintenzionale e il reato aberrante sia da escludere ab imis, accogliendo una ricostruzione più favorevole al reo, ossia quella del concorso formale di reati e, segnatamente, tra il tentativo di lesioni o di percosse e l’omicidio colposo ex art. 83 c.p.[22].

A sostegno dell’orientamento predetto, si è evidenziato che mentre l’art. 82 c.p. prevede che il reo realizzi nei confronti di vittima diversa la medesima offesa che era nelle sue intenzioni, l’art. 584 c.p. presuppone una disomogeneità tra l’evento minore e l’evento più grave. Donde l’art. 82 c.p., in quanto norma in malam partem, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.

A venire in rilievo, in definitiva, sarebbe la diversità del titolo del reato, che illumina la linea di confine tra le fattispecie dell’aberratio ictus e dell’aberratio deliciti.

Inoltre, nel riflettere sui beni giuridici tutelati dalle norme di cui trattasi, può osservarsi che la ratio dell’art. 584 c.p., ossia la tutela prodromica del bene vita da condotte che ne potrebbero cagionare la distruzione, presupporrebbe la necessità che la vittima dell’evento morte sia la medesima contro la quale erano dirette le lesioni o le percosse. A venire in rilievo, in altre parole, sarebbe la dianzi chiarita essenza dell’omicidio preterintenzionale come reato progressivo.

La giurisprudenza, dal canto suo, si è recentemente pronunciata in favore dell’ammissibilità dell’omicidio preterintenzionale aberrante, nel noto caso della strage di Piazza San Carlo, avvenuta in occasione della proiezione della finale di Champions League del 2017, in cui l’evento morte non era stato provocato allo stesso soggetto che si voleva ledere, ma ad un soggetto diverso[23].

5. Spunti di riflessione e considerazioni conclusive

Nel riflettere sulla pronuncia in discorso, una parte della dottrina non ha mancato di evidenziare che l’applicazione all’ipotesi di cui trattasi dell’art. 584 c.p. postula, ad ogni modo, l’accertamento della prevedibilità in concreto dell’evento morte, la quale è richiesta nel caso dell’art. 586 c.p., che è presenta, come evidenziato ora in dottrina, ora in giurisprudenza, diverse affinità con quella dell’omicidio preterintenzionale[24].

Non sono mancate, per vero, delle critiche all’impostazione abbracciata dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare da chi ritiene che, piuttosto che nell’art. 584 c.p., l’ipotesi dell’evento morte cagionato come conseguenza non voluta a vittima diversa da quella designata andrebbe fatto rifluire nell’aberratio delicti di cui all’art. 83 c.p., tale argomento trovando conforto altresì nel dato testuale.

Ed invero, a venire in rilievo è un evento affatto diverso da quello ricompreso nello spettro del dolo dell’agente, che nell’omicidio preterintenzionale, come dianzi chiarito, istituisce un rapporto che potrebbe dirsi di progressione criminosa con l’evento minore.

In favore dell’ammissibilità della figura di cui trattasi, infine, si pone chi ritiene integrata la preterintenzione aberrante nell’ipotesi di morte di una terza persona, derivante, come conseguenza non voluta, da atti di violenza diretti a commettere una rapina.

Per contro, altra parte della dottrina ritiene che a venire in rilievo in tale ipotesi, stante la diversità del titolo del reato, sarebbe un’aberratio delicti plurilesiva[25].

Le tesi sovraesposte, per quanto sensibilmente differenti, sono ad ogni modo accomunate dall’assunto in forza del quale non può condividersi l’opinione, talvolta affermata dalla giurisprudenza, secondo la quale il dolo dell’omicidio preterintenzionale sarebbe rappresentato dal solo dolo delle percosse e delle lesioni, che sarebbe tale da assorbire altresì la prevedibilità dell’evento più grave[26].

Ed invero, se così fosse, sembrerebbe venire in rilievo un’ipotesi di responsabilità oggettiva occulta, che si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali, i quali appaiono un ostacolo insuperabile in tal senso.

Alla luce delle prefate considerazioni, stante la complessità della tematica, pare opportuno attendere l’ulteriore evoluzione dottrinale e giurisprudenziale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] L’altra ipotesi di delitto preterintenzionale testualmente prevista è quella dell’aborto preterintenzionale, di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 194 del 1978.

[2] Per un inquadramento generale della più ampia tematica della divergenza tra voluto e realizzato nella dottrina recente cfr. R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Torino, 2019, pp. 383 ss. L’autore riconduce nella fenomenologia siffatta tutte quelle ipotesi che sono da ritenersi epifenomeno dell’antico principio del versari in re illicita, tra cui è possibile annoverare l’error aetatis, l’istituto delle condizioni obiettive di punibilità e i delitti aggravati dall’evento.

[3] Cfr. F. CANESTRARI, l’Illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989; A. FIORELLA, Resp. pen. in Enc. Dir. XXXIX, 1321; E. GROSSO, Preterintenzione, in Enc. Giur., XXIV, 1991.

[4] Di diverso avviso è F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, ult. ed., Milano 2003, pp. 290 ss, il quale afferma che in disparte ogni suggestione terminologica, la preterintenzione non può essere considerata una forma di colpevolezza intermedia tra il dolo e la colpa, per il fatto che tra la volontà e la non volontà dell’evento tertium non datur. Ed invero, ad avviso dell’A., la volontà v’è oppure non v’è, di talché una volontà che lambisce sarebbe psicologicamente un non senso.

[5] Sul punto, v. tra gli altri F. BASILE, La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della Cassazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p., in Dir. pen. cont.- Riv. trim., 2013, 3, 346 ss.

[6] Sull’importanza della sentenza di cui sopra v. R. GIOVAGNOLI, ibid.

[7] Cfr. F. BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale, II EDIZIONE, Bari 2016, pp. 575 ss.

[8] Affinché esista un evento più grave, secondo l’orientamento dominante, occorre che la lesione giuridica progredisca sulla stessa linea dell’evento voluto. Ciò trova conferma nella Relazione a S. M. il Re sul testo definitivo del nuovo Codice penale nella quale si legge che la preterintenzionalità implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie.

[9] L’imprevedibilità dell’evento morte può rilevare per escludere la responsabilità dell’agente solo nell’ipotesi dell’articolo 41, comma 2, del Cp, ossia laddove tale evento risulti ricondursi a una causa eccezionale e sopravvenuta, del tutto svincolata dalla condotta lesiva dell’agente, tale da porsi come causa esclusiva dell’evento morte. Ciò in ragione del fatto che, in virtù dell’operatività del principio dell’equivalenza delle cause accolto nel nostro ordinamento di cui all’art 41 comma 1 c.p., non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza e, in tal caso, le cause concorrenti sono tutte e ciascuna causa dell’evento in base al principio della causalità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni.

[10] Sul punto v. altresì F. BELLOMO, Lezione su preterintenzione ed imputazioni residuali, Roma 2019.

[11] Nel senso, invece, del delitto preterintenzionale come ipotesi di progressione criminosa si è espresso R. PANNAIN, Enc. giur., voce Omicidio, p. 870.

[12] Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, nona edizione, Firenze 2015 pp. 356 ss., che ritiene siffatta teoria meritevole di accoglimento in ragione del fatto che essa è la sola che spiega perché il legislatore abbia previsto il legislatore come figura intermedia tra il dolo e la colpa, inserendola nell’art. 43 c.p. Inoltre, in questo modo si giustifica la previsione della preterintenzione come figura autonoma e distinta rispetto alla responsabilità oggettiva. Ancora, l’espressa previsione dell’imputazione colposa dell’evento più grave è resa superflua dal dato topografico, ossia dalla collocazione codicistica della preterintenzione, che è prevista dal codice come figura contrapposta alla responsabilità oggettiva e a mezza via tra il dolo e la colpa. Né da ultimo può trascurarsi che la soluzione del dolo misto a colpa appare quella più conforme ai dettami costituzionali, di cui all’art. 27 comma 1 Cost.

[13] In giurisprudenza, cfr. Cass. n. 37385 del 2005, ad avviso della quale l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale è costituito da dolo misto a colpa: dolo, rispetto alle percosse e alle lesioni effettivamente volute; colpa, rispetto all’evento morte in concreto realizzatosi, dovendosi quindi verificare, di volta in volta, la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento maggiore ai fini dell’imputazione. Ciò in quanto deve necessariamente postularsi la colpa dell’agente almeno in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, fra i quali il complessivo ultimo risultato vietato (la morte), se non si vuole incorrere nel divieto ex articolo 27, commi 1 e 3, della Costituzione della responsabilità oggettiva cosiddetta pura o propria.

[14] Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, ult. ed., Milano 2003, pp. 290 ss. ad avviso del quale occorre riconoscere che il delitto preterintenzionale viene imputato nel nostro diritto a titolo di responsabilità oggettiva.

Cfr. sul punto Cass. 26/9/78 in Cass. pen., 1980, 396; Cass. 17/5/82, ivi, 1983. Più di recente, confronta Cass n. 16528 del 2005, secondo cui i requisiti dell’omicidio preterintenzionale – atti diretti a percuotere o ledere (comprensivi di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica) ed esistenza di un rapporto causale  tra i predetti atti e l’evento morte – caso di morte a seguito di spinta, ritenuta integrare il reato in quanto azione violenta, estrinsecatasi nell’uso di energia fisica esercitata direttamente sulla persona, rivelatrice del dolo di percosse o lesioni, da cui derivava l’evento mortale – nota adesiva sull’elemento oggettivo che, in ragione della formula normativa, appare certamente annoverare gli atti di tentativo (anche se in concreto non raggiungono la persona della vittima, come nell’esempio della vittima che per schivare un colpo perda l’equilibrio e cada) e, deve ritenersi, anche comportamenti minacciosi o aggressivi tendenti all’invasione dell’altrui sfera fisica.

[15] Sul punto, v. F. BELLOMO, cit.

[16] Cfr. Cass. n. 13192 del 2019. Per un commento, v. S. ZIRULIA, Morte per effetto domino innescato dall’utilizzo di spray urticante: configurabile l’omicidio preterintenzionale aberrante? La Cassazione sui fatti di piazza San Carlo a Torino, in Dir. Pen. Cont., 2019

[17] Contra, v. F. ANTOLISEI, op. cit., p. 316.

[18] Cfr. tra gli altri F. MANTOVANI, op. cit., p.382, ad avviso del quale nell’aberratio si ha un’ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato, dovuta non già a cause incidenti sulla fase formativa, bensì sulla fase esecutiva della volontà.

[19] Per una rassegna delle tesi v.  F. BELLOMO, op. cit., p. 668 ss.; R. GIOVAGNOLI, op.cit., p. 408 ss.

[20] Cfr. Cass. n. 1796 del 2007, ad avviso della quale il delitto preterintenzionale è compatibile con l’aberratio ictus, nel senso che quando, per effetto di lesioni o percosse che si vogliono infliggere ad un soggetto venga colpito, per errore nei mezzi di esecuzione del delitto, un terzo estraneo, è applicabile l’art. 584 c.p. e non l’art. 586 c.p. Sulla distinzione tra l’ipotesi di cui all’art. 584 c.p. e quella di cui all’art. 586 c.p. cfr. Cass. n. 4640 del 2003, secondo la quale il delitto previsto dall’art. 586 c.p. (morte come conseguenza di un altro delitto), si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l’attività del colpevole è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell’ipotesi di cui all’art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni.

[21] In favore dell’ammissibilità dell’omicidio preterintenzionale aberrante v. tra gli altri O. VANNINI, Quid Iuris? Manuale di esercitazioni pratiche di diritto penale, Milano, 1950, che propugna la configurabilità della figura in discorso e nel caso di aberratio monolesiva e plurilesiva. Secondo altri, invece, l’omicidio preterintenzionale aberrante sarebbe ammissibile solo nel caso di aberratio monolesiva. A tale specifico riguardo, cfr. F. RAMACCI, I delitti di omicidio, Torino 2016, p. 74.

[22] V. sul punto R. GIOVAGNOLI, op.cit., p. 394. Per una rassegna esaustiva delle tesi giurisprudenziali favorevoli e contrarie all’ammissibilità della figura in discorso cfr. M. LANZI, Preterintenzione e reato aberrante, tra vecchi paradigmi e nuove esigenze di tutela, in Discr., Criminalia, 2019,

[23] Cfr. Cass. n. 13192 del 2019 cit., la quale osserva, tra l’altro, che  è orientamento costante  che, ai fini della positiva valutazione della sussistenza del nesso causale del delitto di omicidio preterintenzionale, non rileva che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente, potendo trattarsi - come nel caso di specie - di un evento successivo seppur eziologicamente collegato alla causa iniziale posta in essere dall'agente.

[24] Sul punto cfr. V. MILITELLO, voce Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in Dig. disc. Pen., Torino 1994, p. 199, che afferma che tra l’art. 584 e l’art. 586 c.p. sussiste un rapporto di specialità. Per contro, altra parte della dottrina esclude ab imis la riconducibilità dell’art. 586 c.p. al genus della preterintenzione: sul punto, V. PLANTAMURA, L’omicidio preterintenzionale, in MANNA- PLANTAMURA, i reati di omicidio tra teoria e prassi. Pisa, 2017, p. 72, che ritiene che esso illumini un’ipotesi di aberratio delicti plurilesiva.

[25] Cfr. R. GIOVAGNOLI, op. cit., p. 395.

[26] V. sul punto Cass. n. 791 del 2012, la quale afferma tra l’altro che nella ipotesi dell'omicidio preterintenzionale l'agente intende conseguire un evento - lesioni o percosse - del tutto omogeneo a quello più grave in concreto verificatosi e, dunque, solo in quest'ultimo caso «il rischio di evento omogeneo più grave è insito nel danno o pericolo che si arreca alla persona fisica, «essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa.