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Pubbl. Lun, 28 Set 2015

Regolamento di giuridizione e regolamento di competenza nel processo civile

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Eleonora De Angelis


La giurisdizione e la competenza, nei processi civili così come all´interno dei procedimenti penali, rappresentano i presupposti processuali, vale a dire gli elementi costitutivi del rapporto processuale.


Il processo civile, così come il procedimento di natura penale, necessita di veri e propri "pilastri", affinchè possa instaurarsi validamente ed effettivamente un rapporto giuridico di tipo processuale. In tal senso, la giurisdizione e la competenza costituiscono i presupposti processuali che permettono al processo di svolgere la sua naturale funzione, ovvero assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti che si fanno valere in giudizio. Per quel che concerne la giurisdizione, essa serve ad individuare il giudice davanti al quale può essere instaurato il processo, in conseguenza della domanda proposta, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ad un organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 99 c.p.c. La competenza, invece, rappresenta quella "frazione" di giurisdizione che spetta ad un determinato giudice per una precisa causa.

Ai fini di individuare, correttamente, sia la giuridizione che la competenza, il legislatore ha predisposto due importanti istituti: il regolamento di giuridizione e il regolamento di competenza. Il regolamento di giurisdizione, previsto all'art. 41 c.p.c., rappresenta uno strumento di natura processuale che permette, finchè la causa non venga decisa nel merito in primo grado, di chiedere alla Corte di Cassazione, in particolare alle Sezione Unite, di risolvere le questioni di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. Tale regolamento non costituisce un preciso mezzo di impugnazione ma uno strumento preventivo, che consente di ottenere immediatamente la decisione relativa alla giuridizione - senza dover attendere la pronuncia del giudice di merito - e che ha efficacia panprocessuale, ovvero vincola anche i successivi giudici nell'attenersi alla decisione della Suprema Corte in merito al profilo della giurisdizione. Una volta proposto il regolamento di giuridisdizione, non si verifica, in maniera automatica, la sospensione del processo ma spetta al giudice di merito decidere di sospenderlo o meno, in attesa della pronuncia della Cassazione; quest'ultima decide con ordinanza in camera di consiglio. 

Il secondo comma dell'art. 41 c.p.c. prevede, inoltre, il regolamento di giuridizione proposto dalla pubblica amministrazione che non è parte in causa: in questa ipotesi, il prefetto può chiedere il regolamento di giurisdizione qualora ritenga che l’autorità giudiziaria abbia invaso la competenza della pubblica amministrazione; in tal modo l’amministrazione solleva il conflitto di attribuzione.

Diverso dal regolamento di giuridisdizione è il regolamento di competenza, disciplinato agli artt. 42 e 43 c.p.c.  A differenza del regolamento di giurisdizione, quello di competenza presuppone che sia stata pronunciata una sentenza sulla competenza. Costituisce, pertanto,  uno specifico mezzo di impugnazione che consente di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione.  Può essere necessario (art. 42 c.p.c), quando rappresenta l'unico strumento di impugnazione avverso pronunce del giudice - che assumono la forma dell'ordinanza - che abbiano deciso esclusivamente sulla competenza e non sul merito; è facoltativo (art. 43 c.p.c) nell'ipotesi in cui la sentenza abbia deciso, oltre che la questione di competenza, anche il merito della causa. In tal caso, la sentenza può essere impugnata con il regolamento, limitatamente alla sola questione di competenza, ovvero può essere impugnata integralmente con il gravame ordinario. I processi rispetto ai quali viene chiesto il regolamento di competenza restano sospesi ma il giudice può dare la sua autorizzazione al compimento di atti urgenti. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione decide con ordinanza, accogliendo o rigettando il ricorso.