• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 3 Giu 2021

La Cassazione sul trust autodichiarato: il vincolo senza trasferimento di ricchezza non integra il presupposto impositivo

Modifica pagina

Riccardo Lancia



Il presente contributo fornisce un commento all’ordinanza 7 dicembre 2020, n. 27995, con cui la Corte di Cassazione è tornata sulla questione relativa alla rilevanza fiscale dell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee nel trust c.d. “autodichiarato” ai fini dell’imposta sulle donazioni.


ENG This contribution provides a comment on the ordinance of 7 December 2020, n. 27995, through which the Italian Court of Cassation returned to the question relating to the tax relevance of the asset endowment deed between settlor and trustee in the so-called trust “self-declared” for the purposes of the gifts tax.

Sommario: 1. Premessa; 2. Inquadramento generale della vicenda; 3. La decisione della Corte di  Cassazione; 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7 dicembre 2020, n. 27995, è tornata a pronunciarsi sulla questione riguardante la rilevanza fiscale dell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente (c.d. settlor) e trustee con riguardo al trust  c.d. “autodichiarato”[1], integrato ogniqualvolta il settlor nomini sé stesso trustee con l’effetto di realizzare una separazione patrimoniale nel perseguimento di un determinato scopo.

L’ordinanza de qua si inserisce nell’ambito di un quadro giurisprudenziale caratterizzato dalla presenza di numerosi indirizzi della Cassazione, susseguitisi nel tempo, alle volte di favore all’Amministrazione finanziaria e altre volte ai contribuenti[2]. La vexata quaestio esaminata dal Supremo consesso attiene all’individuazione del fatto fiscalmente rilevante in ambito al trust “autodichiarato” ai fini dell’imposta di donazione in misura proporzionale, dovendosi domandare se per la tassazione sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni oppure, al contrario, se occorra l’effettivo trasferimento degli stessi ai beneficiari[3].

2. Inquadramento generale della vicenda

Il caso ha tratto origine dall’avviso di liquidazione, notificato alla società contribuente, con cui l’Agenzia delle Entrate ha inteso recuperare a tassazione la maggiore imposta di donazione, ipotecaria e catastale. La società, costituita nella forma di una società in nome collettivo e con compagine sociale composta da due soci persone fisiche, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia. Invero, con tale decisione, la citata CTR ha rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in quota fissa e richieste in misura proporzionale, nonché dell’imposta di bollo e dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, relativa all’atto di istituzione e dotazione di un trust “autodichiarato”.

La società ricorrente ha dedotto, quale unico motivo, la violazione del più volte citato art. 2 del d.l. n. 262 del 2006 in materia di tassazione del trust e il motivo di ricorso, salvo che per quanto riguarda l’imposta di bollo, è stato ritenuto fondato.

3. La decisione della Corte di  Cassazione

La Corte di Cassazione ha sostenuto che il trust “autodichiarato”, caratterizzato dalla coincidenza del disponente e del trustee, produrrebbe, da un lato, effetti meramente preparatori, enunciativi e programmatici e, dall’altro, effetti segregativi, ma non traslativi. Sulla base di tale premessa, la Cassazione ha dedotto, quale logico corollario, l’erroneità della decisione della CTR della Lombardia in punto di imposte ipotecaria e catastale, in quanto l’applicazione in misura proporzionale delle imposte c.d. “ipocatastali” è prevista per le sole formalità relative ad atti comportanti il trasferimento di proprietà di beni immobili ovvero per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi.

In merito alla questione relativa all’assoggettamento a tassazione dell’atto di dotazione, ai sensi dell’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, la Cassazione, dopo aver effettuato una minuziosa e puntuale analisi dei vari orientamenti che si sono susseguiti in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, ha statuito che la costituzione del vincolo di destinazione non avrebbe integrato un autonomo e sufficiente presupposto di imposta rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006. Con tale ordinanza, che rappresenta il risultato del percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, di un filone giurisprudenziale inaugurato con alcune decisioni risalenti all’anno 2019[4], il Supremo Consesso ha avuto modo di precisare che «l’atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, l. 286/2006, la quale, a sua volta, non è un’imposta nuova ma è l’imposta sulle donazioni da applicarsi, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”»[5].

La Cassazione ha, altresì, statuito che nel trust, sia esso “autodichiarato” che con trasferimento di beni, l’atto di dotazione si presenta quale atto fiscalmente “neutro” ai fini dell’imposta sulle donazioni. Tale neutralità deriverebbe da una motivazione di natura costituzionale, posto che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 53 Cost., l’apposizione del vincolo, in quanto tale, è attività idonea a determinare per il disponente una mera utilità rappresentata dall’effetto segregativo dei beni per il conseguimento di un determinato risultato di carattere patrimoniale.

L’imposizione fiscale troverebbe giustificazione casuale nel principio di capacità contributiva allorché il conferimento configuri un effettivo e definitivo trasferimento di materia imponibile, cosa, che, non avverrebbe nel caso di specie. In effetti, non sarebbe possibile ravvisare alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e al trustee, risolvendosi dal lato del conferente, in una “auto-restrizione” del potere di disporre mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale.

Pertanto, con il conforto delle precedenti considerazioni, la Cassazione ha confermato che la costituzione del vincolo di destinazione, di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, non costituisce un autonomo presupposto impositivo, a causa dell’assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale[6]. Diretta conseguenza di ciò, si ravviserebbe nella circostanza che la costituzione del vincolo del trust non comporta l’applicazione delle imposte proporzionali di registro ed “ipocatastali”, fermo restano la debenza dell’imposta di bollo in misura pari ad euro 230.

4. Considerazioni conclusive

La conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione si pone, perfettamente, in linea con il recente e ormai consolidato orientamento in materia di rilevanza fiscale, ai fini dell’imposta sulle donazioni, dell’atto di dotazione del trust, che non ravviserebbe nella costituzione del vincolo di destinazione, di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, un autonomo presupposto di imposta, in quanto, ai fini tributari, sarebbe, di converso, necessario un effettivo “trapasso” di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile ed effettiva. A ben vedere, tale atto si limita infatti soltanto a determinare l’effetto segregativo dei beni in una massa patrimoniale separata e gestita dal settlor/trustee, stante la coincidenza delle due figure nel trust “autodichiarato”.

Invero, una simile soluzione – pienamente condivisibile – troverebbe chiaro ed inequivocabile riscontro sul piano costituzionale: l’atto di dotazione patrimoniale non si configura quale fattispecie manifestazione di capacità contributiva e, perciò, non è dovuta l’imposta sulle donazioni, soprattutto per l’assenza di effetti traslativi definitivi[7]. All’opposto, diverso ragionamento può effettuarsi rispetto ai beneficiari finali, i quali, al momento del trasferimento effettivo dei beni costituiti in trust, trarrebbero un indubbio arricchimento patrimoniale che meriterebbe di essere assoggettato a tassazione a titolo di imposta sulle donazioni in misura proporzionale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Sul trust “autodichiarato”, si veda, ex multis, D. STEVANATO, La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione, in GT – Riv. giur. trib., 2015, pp. 397 ss.; A. BUSANI, Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l., in Società, 2013, VI, pp. 637 ss.; M. ERRANI, Commento all’ordinanza della Corte di Cassazione del 25 febbraio 2015, No. 3886 in tema di imposta indiretta e trust autodichiarato, in Riv. dir. ban., 2015, pp. 1 ss.

[2] Per un’analisi approfondita si veda, senza alcuna pretesa di completezza, R. LANCIA, L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza ai fini del tributo sulle donazioni dell’atto di dotazione tra disponente e trustee nel trust c.d. “autodichiarato”, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2021, III, pp. 519 ss.

[3] La questione sulla tassazione a titolo di imposta sulle donazioni del trust è, da tempo, oggetto di ampio dibattito in dottrina; sul punto, fra i molti, A. FEDELE, Vincoli di destinazione: scelte legislative inadeguate determinano un conflitto interpretativo tra le sezioni della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 2017, I, pp. 48 ss.; G. CORASANITI, L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità, Trusts e attività fiduciarie, 2019, III, pp. 305 ss.; L. SALVINI, L’imposta sui vincoli di destinazione, in Rass. trib., 2016, IV, pp. 925 ss.; T. TASSANI, Trust e imposte sui trasferimenti: il ‘nuovo corso’ della Corte di cassazione, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, pp. 28 ss.; A. RIGHINI, Trust e imposte indirette: un rapporto comunque difficile, in Strum. fin. fisc., 2020, pp. 123 ss.

[4] Fra la varie, si veda Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16700; Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16701Cass., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22754.

[5] Così, espressamente, Cass. Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27995.

[6] Cass., Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8082.

[7] In termini, pressoché, analoghi, R. LANCIA, L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza ai fini del tributo sulle donazioni dell’atto di dotazione tra disponente e trustee nel trust c.d. “autodichiarato”, cit., p. 531.