Pubbl. Mer, 28 Apr 2021
Il Ddl Zan si sblocca: la discussione è stata calendarizzata al Senato
Modifica paginaEditoriale a cura di Massimiliano Pace
Il Ddl Zan recante ”Modifiche agli artt. 604-bis e 604-ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”, è stato calendarizzato dalla Commissione giustizia del Senato nel corso della seduta n. 229 del 28 aprile 2021.
Il disegno di legge recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”, assegnato il 5 novembre alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, è stato calendarizzato nella seduta n. 229 del 28 aprile 2021 e pertanto verrà discusso prossimamente.
Il testo del disegno di legge in esame al Senato, denominato comunemente d.d.l. "Zan" dal nome di uno dei cofirmatari, proviene da quattro disegni di legge approvati in forma unificata dalla Camera dei Deputati. In particolare i d.d.l. C.569, ad iniziativa dell’on. Alessandro Zan, C.868, ad iniziativa dell’on. Ivan Scalfarotto, C. 2171, ad iniziativa dell’on. Mario Perantoni e C. 2255 dell’on. Giusi Bartolazzi.
Il disegno di legge così unificato, C.107, dunque, è stato approvato dalla Camera il 4 novembre scorso, e per l’effetto trasmesso al Senato il 5 novembre 2020. In Senato, annunciato il T.U. (con denominazione S. 2005) nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020, e assegnato il testo alla Commissione Giustizia in sede referente, i lavori di esame del d.d.l. non sono mai iniziati in quanto mancava, appunto, la calendarizzazione delle sedute.
Sebbene non sia stata ancora comunicata la prima data di trattazione del disegno di legge, nella seduta n. 228 pomeridiana del 27 aprile 2021, si è svolta la discussione in ordine alle calendarizzazioni relative al mese di maggio. Pertanto, su iniziativa del gruppi parlamentari interessati, è stata richiesta la calendarizzazione del disegno di legge contro l’omotransfobia, poi reiterata nella seduta n. 229 del 28 aprile e quindi definitivamente approvata a maggioranza con 13 favorevoli e 11 contrari.
Il disegno di legge c.d. Zan, di prossimo esame dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato, prevede una serie di modificazioni da apportare, fra tutti, al Codice penale e al Codice di procedura penale, introducendo, in particolare, i riferimenti agli atti discriminatori e violenti “basati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Il testo di riforma, tuttavia, fa salve “la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
Per quanto concerne le modifiche al Codice penale, il disegno di legge propone modifiche agli artt. 604-bis e 604-ter. In particolare con riferimento al reato di cui all’art. 604-bis, rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, si riformula il testo della rubrica, ampliandone la portata, con il seguente: “Propaganda di idee fondate sulla superio rità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses suale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Nello specifico della norma al primo comma, lettera a), si introducono i motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità; analoga previsione al primo comma, lettera b), al quale sono aggiunte le parole “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, infine, le parole “oppure fondati sul sesso, sul genere, sul l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.
Il testo interviene, altresì, sulla circostanza aggravante prevista e disciplinata dal successivo art. 604-ter che trova applicazione, salvo che il fatto non sia punibile con l’ergastolo, con riferimento a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Si propone, anche in questo caso, l’inserimento dei motivi fondati sul sesso, sul genere, sul l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
Il d.d.l. prevede, inoltre, modifiche al d.l. 122 del 1993 recante il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, modificando innanzitutto la rubrica e il titolo così inserendo dopo la parola “religiosi”, i “motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”; nonchè modifiche all’art. 90-quater del Codice di procedura penale.
Infine, tra gli ulteriori aspetti di riforma del disegno di legge, rileva, oltre alle ulteriori misure di prevenzione, l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, da individuarsi nel giorno 17 maggio e la verifica triennale affidata all’Istat delle “Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza” per valutare l’attuazione della legge e favorire “la progettazione e la realizzazione di politiche di contrasto”.
In allegato il testo del disegno di legge S. 2005 licenziato dalla Camera dei Deputati con l'approvazione del 4 novembre 2020.