Pubbl. Gio, 10 Set 2015
La messa in mora inviata via fax all´Assicurazione non fornisce la prova dell´avvenuto ricevimento
Modifica paginaIn caso di danni subiti a seguito di incidente stradale, la messa in mora della compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento non può essere validamente inviata via telefax
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 15749 del 27 Luglio 2015, Terza Sezione Civile, ha stabilito che nel caso di danni subiti a seguito di incidente stradale, la messa in mora da inviare alla compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento non può essere validamente inviata via fax, ma solo con raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce invece strumento adeguato per adempiere alla condizione di procedibilità stabilita dal dettato legislativo previsto dal vecchio articolo 22 della legge numero 990/1969, ovverosia al vecchio codice delle assicurazioni, riguardando la sentenza una fattispecie alquanto vetusta (sinistro del 1989).
Infatti attraverso il telefax non è possibile fornire idonea prova della ricezione della messa in mora alla compagnia assicurativa, anche nel caso di una linea dedicata, essendo a tal fine imprescindibile l’utilizzo degli ordinari strumenti di comunicazione o, comunque, di quelli espressamente indicati dal Codice delle assicurazioni e che forniscano prova dell'avvenuto ricevimento. Secondo il Codice delle assicurazioni, infatti, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essere proposta solo dopo che sia decorso un determinato termine (spatium deliberandi) rispetto alla data in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella sentenza in oggetto, oltre ad aver ritenuto irrilevanti i tentativi del danneggiato di provare che la compagnia avesse in effetti ricevuto la messa in mora, i giudici non hanno dato alcuna importanza neanche al fatto che l’assicurazione interessata, nel caso di specie, aveva fatto esaminare l’auto coinvolta dal sinistro da un proprio perito e aveva anche sottoposto a visita medica il soggetto per le lesioni personali subite a seguito dell’incidente. Tali circostanze, infatti, non sono state considerate dalla Corte idonee ad essere messe in relazione univoca con la ritualità della messa in mora.
Ora, provando a traslare la statuizione della Cassazione, nel sistema attuale nel quale l'utilizzo della raccomandata a/r, è previsto dall’art. 145 del nuovo codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. n. 209/2005, bisogna in primis rilevare che alla raccomandata a/r è perfettamente equiparabile la messa in mora inviata via PEC dal danneggiato o dal suo procuratore alla compagnia assicurativa. Infine, si deve anche osservare che se il fax non è valido come prova di avvenuta ricezione, la stessa valutazione si dovrà fare qualora sia l'impresa assicuratrice ad utilizzare tale strumento, ad esempio quando, come previsto dall'art. 148, d.lgs. 209/2005, alla compagnia vengono imposti obblighi di comunicazione al danneggiato: “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
La sentenza è allegata all'articolo.