Pubbl. Mar, 8 Set 2015
Mantenimento dei figli: per i precetti sotto i 5.000 euro è competente il Giudice di Pace
Modifica paginaLa ripartizione della competenza per le opposizioni sul mantenimento ai figli
Con una ordinanza del 04.09.2015, Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza del 04.09.2015 n. 17670, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di opposizione al precetto per somme dovute a titolo di mantenimento del figlio, la competenza non segue il criterio funzionale, bensì il valore della causa. Pertanto, se il valore della controversia non supera i 5.000 euro, la competenza è del Giudice di Pace, mentre per tutte le liti di valore superiore, resta competente il Tribunale Ordinario.
La motivazione di questa decisione va ricercata nella circostanza che nel caso in esame, la controversia non verte sul regolamento dei rapporti tra i coniugi, ma riguarda le spese sostenute per il mantenimento della figlia. Pertanto, la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione giudiziale (o di modifica delle condizioni di separazione) nel caso concreto, relative alla spese straordinarie per il figlio, sostenute dal coniuge affidatario, va dunque determinata in ragione del valore della causa, secondo i criteri ordinari.
Ciò premesso, in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Viene pertanto negata l'opposta tesi, attualmente minoritaria, secondo la quale le cause che abbiano come oggetto il mantenimento dei minori sono competenza assoluta del Tribunale Ordinario sulla scorta della competenza funzionale stabilita dall'art. 706 c.p.c..
La Suprema Corte asserisce che la competenza a decidere tale controversia, “è regolata dai criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra i coniugi anche in ordine alla prole, ovvero la modifica di tali provvedimenti, che il codice di procedura civile riserva alla competenza per materia del tribunale”.
La massima
"Spetta al giudice di pace e non al tribunale la competenza a decidere sulla causa che ha ad oggetto il precetto di mantenimento del figlio minore al di sotto di un certo valore (5mila euro). La competenza a decidere tale controversia, (articolo 615 comma l c.p.c.) è regolata dai criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra i coniugi anche in ordine alla prole, ovvero la modifica di tali provvedimenti, che gli articoli 706 e 710 c.p.c. riservano alla competenza per materia del tribunale".