Peculato dell´albergatore: anche per il Tribunale di Roma non si configura l´abolitio criminis
Modifica paginaIl presente contributo si occupa di esaminare, dopo aver analizzato il contesto normativo di riferimento, le recenti pronunce della Corte di cassazione, nonché dei Tribunali di merito inerenti al c.d. peculato dell’albergatore: il ”decreto rilancio” ha modificato la qualificazione giuridica del rapporto inerente al versamento dell’imposta di soggiorno creando, così, un punto di frizione di carattere intertemporale. Circa l’inquadramento dogmatico del fenomeno successorio, si sono differenziate due soluzioni opposte, l’una tendente alla qualificazione alla stregua di abolitio criminis, l’altra favorevole al riconoscimento di una successione c.d. impropria di norme penali. La quaestio iuris sembra essere stata recentemente riportata in sintonia da una sentenza del Tribunale di Roma.
Sommario: 1. La quaestio iuris; 2. La disciplina normativa: il delitto di peculato e la qualifica dell’albergatore ante riforma; 3. Il decreto rilancio e il nuovo illecito amministrativo: “depenalizzazione”?; 4. La questione di diritto intertemporale secondo gli orientamenti giurisprudenziali: successione impropria di norme penali, abolitio criminis o specialità sincronica sopravvenuta?; 4.1. La posizione della giurisprudenza di legittimità; 4.2. Le posizioni della giurisprudenza di merito; 4.2.1. Le decisioni del GIP del Tribunale di Rimini e del GUP del Tribunale di Roma; 4.2.2. La pronuncia del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno; 5. L’apparente raggiunta sintonia tra merito e legittimità; 6. Conclusioni.
1. La quaestio iuris
Uno dei temi più dibattuti a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “decreto rilancio”, ovvero del d.l. 19 maggio del 2020, n. 34, convertito nella l. 20 luglio 2020 n. 77, concerne la modifica della disciplina in materia di imposta di soggiorno per i gestori di strutture ricettive.
Infatti, l’articolo 180 del citato d.l. ai commi III e IV[1] stabilisce che all’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori si applichi la sanzione amministrativa, introducendo così un inedito illecito amministrativo di natura tributaria per quel gestore che si appropri indebitamente dell’imposta di soggiorno, e aggiunge che lo stesso ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, ovvero i clienti ospiti dell’albergo de quo. Al gestore di strutture ricettive è stato equiparato il locatore delle c.d. locazioni brevi, destinatario oggi di un’eguale disciplina.
La stampa giornalistica ha esplicitamente ritenuto che si sia in presenza di un «colpo di spugna per gli albergatori»[2], ma, se ciò è giuridicamente vero per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della disposizione, tanto non è per quei fatti posti in essere precedentemente già giudicati o ancora sub iudice.
La modifica normativa ha dato luogo ad una vexata quaestio iuris, il cui dibattito non è ancora sopito: la nuova disposizione deve considerarsi in ottica diacronica o sincronica?
In altri termini, qualora si intenda muovere le mosse da un’esegesi diacronica, è dubbio se essa realizzi un fenomeno di successione temporale di norme penali da declinare alla stregua di depenalizzazione e abolitio criminis oppure integri una modifica ad una norma extra penale non integratrice del precetto da coniugare secondo i crismi della successione c.d. mediata o impropria[3].
Qualora, invece, sia da ritenere più pregnante un’interpretazione ermeneutica che parta da considerazioni sincroniche, i criteri discretivi si sostanziano nel principio di specialità e nel concorso eterogeneo di norme ex articolo 9 l. 689/1981.
Nella risoluzione della questione, la giurisprudenza di merito[4] e quella di legittimità[5], per lo meno nelle prime fasi applicative, hanno espresso orientamenti contrastanti essendo l’una favorevole alla ricostruzione abolitiva della fattispecie incriminatrice con applicazione dell’art. 2 co. II, c.p. e l’altra, invece, contraria, pronunciandosi nel senso di una successione c.d. mediata di norme penali.
La sintonia sembra essersi raggiunta solo nel solco di una più recente pronuncia di condanna del Tribunale ordinario di Roma[6] secondo la quale, appunto, «la modifica apportata dall’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, non incidendo sulla nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, non contribuisce a descrivere la fattispecie legale astratta, limitandosi alla eliminazione delle condizioni che consentono di qualificare, d’ora in avanti, il singolo albergatore come incaricato di pubblico servizio, con conseguente esclusione di qualsiasi effetto retroattivo della novella»[7].
Lo scopo del presente elaborato, dunque, è proprio quello di esaminare i contrastanti principi di diritto enunciati dalle sentenze citate, nonchè gli assiomi che ciascuno di essi pone a fondamento delle proprie motivazioni mediante un’esegesi dottrinale e giurisprudenziale dei postulati che regolano la successione temporale di norme penali ex art. 2 c.p..
A tal fine, non pare possibile prescindere da una breve disamina del contesto normativo ante e post riforma ad opera del c.d. decreto rilancio in un’ottica di efficace comprensione delle pronunce in commento.
2. La disciplina normativa: il delitto di peculato e la qualifica dell’albergatore ante riforma
Secondo la disciplina normativa vigente prima del c.d. decreto rilancio, l’albergatore che tratteneva le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e ometteva di versarle entro i termini previsti dai Regolamenti Comunali di rilievo era chiamato a rispondere del delitto di peculato ex art. 314 c.p. in virtù della qualifica dello stesso quale incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p..
Il delitto di peculato de quo è disciplinato dall’articolo 314, comma I, c.p. secondo cui «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo in ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»[8], ma affonda radici profonde già nel diritto romano.
Infatti, stando all’etimologia del termine la parola “peculato” deriva dal latino peculatus, legato sia alla pecunia ovvero al denaro, sia al pecus ovvero il bestiame, identificandosi così in origine con il furto o la sottrazione di bestiame o di denaro; fu la Lex Iulia a trasformare il peculato nella specifica appropriazione illecita di denaro pubblico, fissandone per i secoli a venire le caratteristiche quale crimen publicum[9].
La disposizione incriminatrice, oggi, configura un reato proprio che punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di un’altra cosa mobile altrui della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o del suo servizio.
L’attuale formulazione normativa è frutto della riforma della legge n. 86 del 1990, che ha introdotto fra i presupposti della condotta la disponibilità del denaro o di altra cosa altrui, accanto a quello, già previsto, del possesso dei medesimi beni e l’eliminazione del requisito dell’appartenenza della cosa alla Pubblica Amministrazione.
In tal senso, circa il bene giuridico tutelato, pare potersi affermare pacificamente che si tratta di un reato plurioffensivo a tutela sia dell’interesse pubblico alla legalità e efficienza dell’agire amministrativo sia dell’interesse della pubblica amministrazione e del privato uti cives all’integrità dei beni patrimoniali alla prima affidati[10].
In primo luogo, a livello di analisi della fattispecie astratta, il soggetto attivo “si appropria” del bene oggetto della condotta quando si comporta rispetto ad esso uti dominus ovvero quando pone in essere atti incompatibili con il titolo per il quale detiene il bene stesso: necessaria è, infatti, l’interversio possessionis, cioè la manifestazione della circostanza che l’agente non rispetta più il diritto altrui compiendo atti o esercitando facoltà che rivelano una signoria che non gli spetta[11]. Fondamentale, quindi, risulta essere la volontà appropriativa del soggetto attivo in quanto essa è l’essenza stessa della interversio possessionis, ovvero affermare il proprio diritto negando l’altrui[12]. In virtù di ciò, quindi, il delitto di peculato non può non essere sostenuto dal dolo quale criterio di imputazione soggettiva della responsabilità penale.
L’oggetto materiale di tale azione criminosa è il “denaro o la cosa mobile”, espressione molto ampia[13] che tende a ricomprendere qualsiasi cosa corporale, fungibile o infungibile, idonea ad essere trasportata secondo la sua ordinaria funzione, nonché qualsiasi moneta avente corso legale. Ne sono ictu oculi escluse le cose incorporali o le energie umane o muscolari che rinviano alla persona, poiché tecnicamente non suscettibili di appropriazione[14].
La caratteristica precipua di tali beni è che essi devono essere, ai fini della sussumibilità della condotta in quella del delitto di peculato ex art. 314 c.p., “altrui”; da ciò deriva che la cosa non può essere nullius o derelicta, ma occorre invero comprendere se tale qualifica richieda la presenza di un diritto di proprietà di terzi oppure se sia sufficiente anche solo un altro diritto reale. La prevalente dottrina[15] è nel senso di ritenere che tale concetto di “altruità” sia da intendersi in un’accezione ampia alla stregua di “appartenenza”, comprensiva, quindi, di ogni vincolo, che consenta al soggetto de quodi disporne, dovendosi ritenere altrui anche la cosa su cui il terzo vanta un diritto personale di godimento o un diritto reale diverso dalla proprietà[16].
In riferimento alla fattispecie in oggetto -il c.d. peculato dell’albergatore-, il titolare dell’ “altruità” del denaro o della cosa mobile è pacificamente la pubblica amministrazione[17] e, dunque, la questione verte sul quando l’appartenenza si perfezioni e, conseguentemente, sul momento dal quale risulti possibile normativamente porre in essere la condotta tipizzata dalla fattispecie di peculato. La giurisprudenza[18] ha affermato con costanza che il denaro diviene pecunia pubblica nel momento in cui esso entra nella disponibilità del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione.
In secondo luogo, il presupposto della condotta appropriativa è che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia avuto del bene delineato “per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità”.
Circa la definizione del requisito del “possesso o comunque la disponibilità” non vi sono particolari questioni, dal momento che la nozione di possesso deve pacificamente essere intesa come differente e più ampia di quella civilisticamente intesa ex art. 1140 c.c - anche perché, a ben vedere, l’unico soggetto competente ad esercitare tali poteri sarebbe la pubblica amministrazione-, da definirsi nel duplice significato di «materiale detenzione o possesso immediato nel senso di relazione con la cosa seppure temporanea o precaria e di disponibilità giuridica»[19], connotandosi, quindi, più similarmente ai poteri ex art. 1140, co II, c.c.[20].
Tale caratteristica può ritenersi integrata anche in ipotesi di compossesso e disponibilità congiunta, in questo senso quindi è rinvenibile anche in quei casi in cui il potere di disposizione fa capo a più soggetti contestualmente (ad esempio in ipotesi di atti collegiali)[21].
Ora, la disponibilità o il possesso de quo si configura quale espressione di poteri e doveri funzionali al ruolo svolto dal soggetto attivo dal momento che quest’ultimo lo detiene “per ragioni del suo ufficio o servizio”. L’esegesi di tale locuzione, però, è dubbia e si sono distinte due differenti teorie interpretative.
Un primo orientamento, prevalente e giurisprudenziale[22], accoglie una nozione lata del termine ritenendo che il requisito possa ritenersi integrato anche qualora sia presente un nesso di semplice occasionalità con la ragione dell’ufficio o servizio, qualificandosi l’esercizio di un pubblico servizio o di pubbliche funzioni come una mera occasione per il compimento di tale azione delittuosa[23].
Un secondo orientamento, minoritario e dottrinale[24], sostenendo che l’ampliamento dei confini della responsabilità finirebbe per escludere solamente quelle ipotesi casistiche in cui il possesso abbia origine da un evento fortuito attribuendo rilievo anche a casuali poteri di mero fatto, richiede una dipendenza funzionale del possesso o della disponibilità del bene dalle funzioni.
Così delineato per sommi capi l’elemento oggettivo del reato di peculato, per quanto di scopo al contributo, occorre esaminare la qualifica che il soggetto attivo deve rivestire e, nello specifico, muovendo da quali considerazioni l’albergatore fino al decreto rilancio era da annoverarsi nelle fila degli incaricati di pubblico servizio.
Questi ultimi, infatti, insieme con i pubblici ufficiali[25] ex articoli 357 e 358 c.p. possono rendersi responsabili del delitto di peculato[26].
Gli incaricati di pubblico servizio sono definiti dalla lettera della norma come «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione -da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ex art. 357 c.p.-, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»[27].
In altri termini, l’incaricato di pubblico servizio si individua per la presenza di un requisito esterno positivo, ovvero lo svolgimento di un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico o provvedimenti amministrativi, e un requisito interno negativo, cioè l’assenza di poteri deliberativi, certificativi o autoritativi[28].
Per ciò che concerne, quindi, la qualificazione dell’albergatore come incaricato di pubblico servizio, essa è strettamente legata alla disciplina in materia di riscossione dell’imposta di soggiorno.
A partire dal d.lgs. n. 23/2011[29] è stata prevista la possibilità che i Comuni potessero istituire un’imposta c.d. di soggiorno di cui onerare coloro che alloggiano nelle strutture ricettive[30].
Sulla base di un combinato di norme[31], riportato anche dalle sentenze della Corte di cassazione n. 30227/2020 e n. 36327/2020 –entrambi in commento-, la giurisprudenza di legittimità e di merito era giunta alla considerazione che il gestore della struttura ricettiva svolgesse la funzione di incaricato di pubblico servizio, poiché lo stesso operava da ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo e ricopriva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendiconto nel maneggiare denaro pubblico e ciò indipendentemente da un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione[32].
In tal senso, si era affermato con precisione che sussistesse il delitto di peculato in relazione al gestore di strutture ricettive che omettesse di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, dato il carattere ausiliario dell’attività, strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra ente impositore e cliente della struttura[33].
In conformità con ciò, in tali ipotesi veniva ritenuto sussistere il delitto di peculato e non il meno grave illecito amministrativo previsto dai regolamenti comunali inerente il mancato versamento all’amministrazione dei medesimi importi[34] dal momento che l’illecito de quo concerneva il solo omesso versamento e, dunque, in assenza di identità di fatto -ai sensi dell’articolo 314 c.p. è punita qualsiasi appropriazione- non poteva ritenersi operante il principio di specialità ex art. 9 l. 681/1981[35].
Ugualmente anche la giurisdizione contabile della Corte dei Conti a Sezioni Riunite[36] aveva ritenuto di qualificare il gestore delle strutture ricettive o albergatore quale agente contabile e dunque incaricato di pubblico servizio, stabilendo che «I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta». In tal senso, dunque, gli albergatori permangono del tutto estranei al rapporto tributario che intercorre fra l’ospite e l’amministrazione comunale e non rispondono in proprio del versamento del tributo nell’ipotesi in cui il soggetto passivo ometta di versare l’importo -circostanza che sarebbe valsa a qualificarlo come sostituto di imposta-[37].
In tal senso si sono espresse anche la giurisprudenza amministrativa e quella civile; la prima[38] dichiarando illegittime le disposizioni comunali che attribuivano ai gestori la qualifica di sostituto di imposta in caso di mancato pagamento della somma dovuta, ritenendo recuperabili gli importi dovuti e non corrisposti nei confronti dei soli soggetti passivi, la seconda[39] ribadendo che si sia in presenza di un rapporto di pubblico servizio con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico, con giurisdizione della Corte dei Conti.
Riassumendo, quindi, l’albergatore o, più latamente, il gestore di strutture ricettive, sino alla modifica intervenuta con il c.d. decreto rilancio, era potenzialmente penalmente responsabile di quelle condotte omissive del versamento e, quindi, appropriative del denaro pubblico riscosso a titolo di imposta di soggiorno di cui aveva il possesso o la disponibilità in virtù della sua mansione riscossiva strumentale all’interesse della pubblica amministrazione, mansione che valeva a qualificarlo come agente contabile da cui derivava il riconoscimento del ruolo di incaricato di pubblico servizio ex articolo 358 c.p..
3. Il decreto rilancio e il nuovo illecito amministrativo: “depenalizzazione”?
Il d.l. n. 24 del 19 maggio 2020, c.d. decreto rilancio, convertito nella l. n. 77 del 22 luglio 2020, ha previsto all’articolo 180, comma III, l’introduzione di un nuovo comma I-ter al già citato articolo 4 del d.lgs. 23/2011 a norma del quale
«Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
In primo luogo, occorre comprendere come questa rinnovata disposizione, che modifica i compiti dell’albergatore, incida sulla qualificazione del rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e l’amministrazione comunale.
Le pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in commento[40] sono concordi nel ritenere che, con tale modifica, lo stesso non si qualifichi più quale agente contabile, ma piuttosto come soggetto “responsabile del pagamento dell’imposta del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, oltre che come soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione.
In sintesi, oggi, l’albergatore deve versare il tributo a prescindere del pagamento della somma da parte dell’ospite della struttura, potendo poi, eventualmente, esercitare il diritto di rivalsa «secondo le modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta ex art. 64 del D.P.R. 600 del 1973»[41], infatti lo stesso è tenuto in solido con il soggiornante al pagamento verso il Comune, essendo divenuto anche il gestore della struttura destinatario dell’obbligo tributario[42].
L’articolo 64 del d.P.R. 600 del 1973 recita «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa».
La ratio di tale norma viene individuata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 36317/2020 -in commento- la quale ritiene che la previsione della solidarietà tributaria ha lo scopo di rafforzare la garanzia di raggiungimento dell’obiettivo, ovvero l’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio della struttura ricettiva e dell’introito del tributo, onerando del vincolo anche l’albergatore al fine di rendere effettivo il pagamento.
In tal senso, l’albergatore è divenuto responsabile di imposta e conseguentemente le somme da lui eventualmente riscosse non sono da imputare al patrimonio dell’ente locale, sin dal momento dell’incasso, attendendo al pre-riparto dell’onere dell’imposta secondo le forme del diritto di rivalsa di natura privatistica[43].
Tali argomenti valgono a far perdere all’albergatore la qualifica di agente contabile e conseguentemente quella di incaricato di pubblico servizio, divenendo parte interna e privata del rapporto tributario inerente all’imposta di soggiorno cui è tenuto in solido con l’ospite della propria struttura, non essendo più possibile per il futuro ritenere la penale responsabilità dello stesso per il delitto di peculato.
Infatti, il legislatore ha previsto la sanzione amministrativa di tipo pecuniario ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 471/1997 nei casi di omessa e infedele dichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno.
Il novum normativo ha quindi dato luogo ad un fenomeno di depenalizzazione con la conseguenza di escludere la configurabilità per il futuro in capo all’albergatore del delitto di peculato, in quanto le condotte di omesso versamento del contributo di soggiorno poste in essere a partire dal 19/05/2020 costituiscono illecito amministrativo di natura tributaria[44].
4. La questione di diritto intertemporale secondo gli orientamenti giurisprudenziali: successione impropria di norme penali, abolitio criminis o specialità sincronica sopravvenuta?
Il fenomeno successorio, se non ha posto problemi circa la futura applicazione della disposizione normativa, ha sicuramente dato luogo ad un acceso dibattito in dottrina ed in giurisprudenza[45].
La vexata quaestio ha il proprio terreno di elezione nella ricostruzione dogmatica dei rapporti tra l’attuale disciplina e i fatti commessi precedentemente: in altri termini, occorre stabilire se i fatti avvenuti nel vigore del precedente inquadramento normativo siano da ritenere non costituenti reato perché la fattispecie non è più prevista dalla legge come tale, ammettendo così un fenomeno di abolitio criminis, oppure se essi conservino la loro rilevanza penale essendo intervenuta una successione mediata o c.d. impropria di norme, dalla quale quindi non deriva alcuna retroattività della lex mitior.
Il puctum pruriens è, dunque, in primo luogo, la qualificazione della recente disciplina alla stregua di una norma integratrice del precetto penale solo in apparenza o anche in concreto. In secondo luogo, occorre comprendere gli effetti che conseguono da tale differente inquadramento, ovvero se debba ritenersi che si sia verificata una mera successione di disposizioni non integratrici o, viceversa, una abolitio criminis, se pur eventualmente parziale.
Vi è, poi, un terzo polo, minoritario, favorevole alla tesi dell’abolitio criminis, sostenuto da due pronunce di merito, rispettivamente del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno, secondo le quali, però, l’annosa questione non deve essere risolta sulla base di considerazioni diacroniche delle disposizioni, bensì sincroniche da ricondurre nei binari del principio di specialità e del concorso eterogeneo di norme.
4.1. La posizione della giurisprudenza di legittimità
La Corte di cassazione[46], nel ruolo nomofilattico che le è proprio, ha sostenuto che la questione intertemporale sia da inquadrare sistematicamente e dogmaticamente alla stregua di una successione c.d. impropria o mediata di disposizioni incriminatrici, qualificando la modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno come una variazione di norma extra penale. Ciò sulla base della circostanza che l’articolo 180 del decreto rilancio ha trasformato l’albergatore da incaricato del servizio di riscossione e versamento della tassa di soggiorno a responsabile d’imposta, ovvero parte del rapporto tributario. Quest’ultima considerazione porta, infatti, a precludere la contestazione del delitto di peculato per il futuro stante la natura di reato proprio dello stesso, ma a non applicare retroattivamente la disciplina più recente, negando che venga a configurarsi una successione di leggi penali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, co. II, c.p..
Le decisioni della Corte di legittimità sono in motivazione suffragate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di successione di leggi penali nel tempo e di criteri di soluzione delle discrasie.
Infatti, gli approdi ermeneutici raggiunti sono pacifici e costituiscono oggi un pilastro orientativo nell’area della distinzione tra norme apparentemente integratrici del precetto penale e abolitio criminis. Il riferimento, effettuato anche dalle sentenze de quo, è alle note sentenze Magera, Niccoli e Rizzoli[47], le quali superano le conclusioni della pronuncia Tuzet -su cui, come si vedrà, pongono le fondamenta alcune delle sentenze di merito in commento.
In estrema sintesi, tali pronunce confermano l’individuazione del parametro del “confronto strutturale” tra le fattispecie penali incriminatrici quale criterio di inquadramento del fenomeno successorio, così come già affermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite c.d. Giordano[48], senza che sia necessario, di regola, far riferimento a criteri valoriali di offesa. Alla luce di ciò, dunque, deve essere verificato se le modifiche di norme diverse dalla disposizione incriminatrice a vario titolo richiamate dalla stessa, determinino una modifica rilevante agli effetti penali con conseguente applicazione del principio di retroattività o, se, piuttosto, stante l’identità della norma incriminatrice, tali variazioni possano ritenersi irrilevanti. Da qui, dunque, la questione su quali disposizioni extrapenali possano ritenersi integratrici della fattispecie e, quindi, comportare abolitio criminis[49].
Un primo caposaldo è quello enunciato dalla sentenza Magera[50], secondo la quale, una legge extrapenale può avere efficacia retroattiva solo se integra la fattispecie penalmente rilevante e ciò avviene in due ordini di casi: in ipotesi di disposizione definitoria, ovvero quando la disposizione extrapenale può sostituire idealmente la parte della disposizione che richiama, e in ipotesi di norme penali in bianco, cioè quando la disposizione costituisce il precetto.
Tale valutazione è stata poi coniugata ulteriormente nel senso che il raffronto strutturale astratto fra le fattispecie deve essere effettuato avendo considerazione anche del ruolo che svolge la disposizione modificata all’interno della fattispecie ove è richiamata; occorre, cioè, comprendere se la fattispecie risultante dal collegamento fra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e non più configurabile come reato, ovvero se la variazione comporti semplicemente una nuova e diversa situazione di fatto[51]. Accanto a tali criteri, la Corte nomofilattica aggiunge che l’articolo 2, co. II, c.p. può trovare «applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento, ma per “l’assetto giuridico” che realizzano»[52].
Successivamente, la sentenza c.d. Niccoli[53], nel solco di quanto già statuito dalla precedente pronuncia di legittimità, ha affermato che occorre verificare se la norma extrapenale incida su un elemento della fattispecie astratta, non essendo rilevante una mutata situazione di fatto nè un’interferenza sulle sole condizioni di fatto che dalla norma derivano[54].
Ancora, le Sezioni Unite Rizzoli[55] precisano che il confronto strutturale permette di verificare se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando la figura di reato, ovvero consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle fattispecie. In tal senso, infatti, la funzione della fattispecie è duplice, poiché è sia strumento di selezione dei fatti penalmente rilevanti, nonchè strumento di deselezione dei fatti stessi[56]. Dunque, se la renovatio legis posteriore altera la fisionomia della fattispecie sopprimendo un elemento strutturale della stessa, ci si trova dinnanzi ad una ipotesi di abolitio criminis; in altri termini, qualora il fatto, penalmente rilevante, diviene penalmente irrilevante in virtù della modifica normativa non può che trovare applicazione l’articolo 2, co II, c.p.. Ciò si impone in virtù della ratio di giustizia, ragionevolezza e uguaglianza ex art. 3 della Costituzione Italiana.
Ora, dunque, si tratta di applicare tali principi al caso di specie, ovvero comprendere se la modifica alla norma extrapenale (cioè all’art. 4 del d.lgs. 23/2011) debba considerarsi mutamento giuridico a elemento definitorio e, quindi, modifica mediata o meno.
Le pronunce di legittimità in commento escludono che la mutata qualifica del gestore di strutture ricettive modifichi gli elementi strutturali della fattispecie, dal momento che «tale norma (…) non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio»[57] , bensì è intervenuta modificando lo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno. Ugualmente, si legge che
«si deve registrare un caso di successione di norme extrapenali che pure collocandosi in un rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 c.p.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 c.p.) lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale»[58].
In tal senso, quindi, la modifica alla norma extrapenale non ha comportato un fenomeno di abolitio criminis poiché la norma modificata non integra il precetto, non qualificandosi la stessa come definitoria e comportando meramente una differente qualificazione dei soggetti che possono essere compresi nella fattispecie incriminatrice ex art. 314 c.p., dal momento che non è intervenuta alcuna variazione dell’elemento normativo che integra la stessa, ovvero l’articolo 358 c.p. il quale reca la definizione di incaricato di pubblico servizio, rimasta inalterata.
La più recente decisione dei giudici nomofilattici[59] ha confutato anche un elemento portato al vaglio e a sostegno della tesi dell’abolitio criminis da una parte della dottrina[60], nonché della giurisprudenza di merito[61] - come si esporrà in seguito-: la qualificazione dell’articolo 180 cit. come norma interpretativa che ha inteso vincolare il giudice nella valutazione del rapporto tributario sottostante alla tassa di soggiorno sulla base dei principi della sentenza c.d. Tuzet[62].
L’esegesi ermeneutica svolta dalla Suprema Corte afferma che non è possibile ritenere la norma rinnovata quale norma di interpretazione “autentica” con effetto retroattivo poiché ciò sarebbe contrario ai principi costituzionali in materia di riserva di legge tributaria, la quale impone di individuare analiticamente i presupposti della fattispecie impositiva[63], e, al contrario, sussisterebbero elementi che facciano propendere per un consapevole silenzio del legislatore, come le plurime riforme dell’imposta di soggiorno effettuate senza mai, però, alterare i presupposti della fattispecie impositiva (i.e. la novella sul contributo di sbarco ex. art 4, d.l. 16/2012 in l. n. 44/2012; la differenziazione con altre forme di tributi comunali ai sensi del d.l. n. 50/2017 in l. n. 96/2017). A sostegno di tale assunto, il Collegio porta un ulteriore elemento di carattere sistematico, ovvero l’assenza di disposizioni transitorie, assenza che avrebbe per il passato l’effetto di privare del tutto di sanzione la condotta del gestore che ha omesso il versamento.
La dottrina favorevole[64] a questo approdo ermeneutico ha anche sostenuto come tale tesi sembri essere coerente con gli scopi sostanziali della riforma, la quale ha introdotto un regime vantaggioso per l’albergatore in riferimento alla emergenza pandemica da CoVid 19 in corso, niente avendo a che vedere il disvalore di tale azione con quello del gestore di strutture ricettive che, in tempi non sospetti, si sia appropriato del denaro della pubblica amministrazione.
4.2. Le posizioni della giurisprudenza di merito
La giurisprudenza di merito, pur concordemente favorevole alla conclusione secondo cui i fatti pregressi non siano da ritenere penalmente rilevanti alla luce della disciplina introdotta dal decreto rilancio, ha in sé posizioni ermeneutiche che prendono le mosse da considerazioni differenti.
4.2.1. Le decisioni del GIP del Tribunale di Rimini e del GUP del Tribunale di Roma
Le decisioni dei due giudici di merito[65], le più risalenti in materia, discostandosi e, anzi, accogliendo la tesi opposta rispetto alla giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto verificarsi un fenomeno di abolitio criminis.
Il provvedimento del 24.7.2020, mediante il quale il GIP del Tribunale di Rimini ha revocato il sequestro preventivo su istanza avanzata dal difensore dell’indagato, ha mosso le proprie considerazioni partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite Tuzet[66], la quale si è pronunciata in materia di peculato per distrazione commesso dall’operatore bancario sancendo che per “legge incriminatrice” debba intendersi «il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente ricompresa la qualità del soggetto attivo», di tal guisa che se il novum legislativo fa venire meno la qualità del soggetto agente (nel caso di specie, la renovatio legis aveva privato l’operatore bancario della qualità di incaricato di pubblico servizio) deve applicarsi il principio di retroattività della lex mitior ai sensi dell’art. 2, co. II, c.p..
In tal senso, quindi, è stato applicato il c.d. criterio del fatto concreto, secondo il quale, per stabilire se si sia in presenza di un’abolitio criminis o meno deve aversi riguardo al concreto fatto oggetto del giudizio[67].
Applicando tali considerazioni ai fatti per i quali era processo, il GIP di Rimini ha ritenuto che la modifica apportata dal decreto rilancio, ricadendo sulla qualificazione giuridica dell’albergatore come incaricato di pubblico servizio, incida sull’individuazione di un elemento essenziale del fatto, ovvero sul soggetto attivo. Oltre a ciò, ha osservato l’organo giudicante, l’albergatore non può più ab origine realizzare alcuna condotta di omesso versamento di denaro, dal momento che la pecunia non è di pertinenza della P.A, configurandosi eventualmente tale comportamento come una mera condotta di inadempimento nei confronti di quest’ultima[68].
A tali considerazioni, si aggiunge anche la ratio della modifica, da rinvenire nell’intenzione del legislatore di depenalizzare la condotta e sostenere gli albergatori che versano in difficoltà a causa della pandemia.
Differentemente, la pronuncia del GUP presso il Tribunale di Roma del 2.11.2020[69] ha abbracciato la tesi dell’abolitio criminis riferendosi al criterio strutturale, ma non in relazione alla modifica mediata integratrice del precetto[70]. Afferma, infatti, che la circostanza che la nuova disciplina non abbia modificato né la disposizione incriminatrice né la norma integratrice non consente necessariamente di affermare che non vi sia abolizione della fattispecie tipica.
Per questo giudice, ciò che rileva è il rapporto di «interferenza applicativa»[71] ritenuto sussistente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30227/2020 e che deve definirsi alla stregua della «modifica della situazione di fatto complessivamente valutata»[72] in virtù della quale è possibile che il legislatore abbia effettivamente inteso privare di rilevanza penale il comportamento dell’albergatore, non lasciando quindi alcun dubbio sulla volontà dello stesso di prendere atto della grave crisi del settore alberghiero che, precisa puntualmente, perdura da anni, non avendo peraltro lo stesso disposto alcuna riserva di applicazione della legge penale.
Alla luce di tali considerazioni, inoltre, sarebbe profondamente ingiusto ritenere che la depenalizzazione operi solo per il futuro dal momento che introdurrebbe una disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione dei precetti costituzionali.
Nelle fila di tale orientamento ermeneutico, occorre dar conto che si è posta anche una sentenza del Tribunale di Firenze[73], la quale, però, è inedita e le cui conclusioni sono note per il solo tramite della confutazione che ne svolge la pronuncia del Tribunale di Perugia[74]. I giudici fiorentini ritengono di inquadrare il fenomeno di diritto intertemporale alla stregua di una successione c.d. impropria ove, però, l’elemento definitorio extrapenale è da qualificare come autenticamente integratore del precetto e ciò alla stregua di tre indici concorrenti, cioè la ratio della modifica, gli effetti perseguiti e la voluntas legis. In tal senso, il legislatore nella consapevolezza della qualificazione dell’albergatore quale agente contabile sarebbe intervenuto con una norma di interpretazione autentica «a monte, proprio sul presupposto giuridico del diritto vivente», sostituendo il ruolo del gestore della struttura ricettiva e con ciò manifestando che «l’albergatore non rientra nella categoria di incaricato di pubblico servizio e, quindi, non deve essere sottospoto a sanzione penale».[75]
Ad onor del vero, anche parte della dottrina[76] ha ritenuto di sposare la tesi concernente l’abolitio criminis affermando che, sul piano diacronico, la fattispecie operi alla stregua di un fenomeno di depenalizzazione ovvero di successione tra norma penale e norma amministrativa. Da ciò deriverebbe, in virtù dell’assenza di una disciplina transitoria[77], che i fatti pregressi non possano essere puniti neanche a norma dell’illecito amministrativo, stante la sua efficacia solo per l’avvenire.
Inoltre, nella vicenda de qua, il legislatore ha inserito una fattispecie specifica, non mutando dall’esterno la fattispecie né eterointegrando la figura di reato.
4.2.2. Le decisioni del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno
Un terzo orientamento ermeneutico è quello proposto dalle sentenze del Tribunale di Perugia[78] e del Tribunale di Salerno[79] e fonda le proprie considerazioni su un criterio decisionale sincronico e non, come finora argomentato dalle altre tesi esegetiche commentate, su un parametro diacronico di giudizio.
Come puntualmente notato dai giudici campani «ciò su cui occorre interrogarsi al fine di verificare se vi sia stata effettivamente un’ipotesi di abolitio criminis nel caso di specie, non è tanto, come sostenuto da alcuni, se vi sia stato un mutamento della qualifica soggettiva del gestore della struttura ricettiva e come la modifica di questo elemento della fattispecie abbia inciso sulla rilevanza penale della condotta, quanto se tale novella legislativa possa essere qualificata come una “legge posteriore” per la quale quel medesimo “fatto.. non costituisce (più) reato” ai sensi dell’art. 2, co .2 c.p.»[80].
Le motivazioni delle pronunce in commento, confutando le tesi sostenute dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, hanno ritenuto che la prima erri sia in quanto valorizza esclusivamente il profilo relativo alla rimeditazione della qualifica soggettiva dei gestori delle strutture ricettive qualificandolo come un mero cambiamento della situazione di fatto[81] e ciò dal momento che il novum intervenuto nel caso di specie è una renovatio legis e, dunque, circostanza ben differente da quella posta a fondamento della pronuncia Magera[82], sia perché sottovaluta la portata rinnovatoria dell’intervento normativo.
Infatti, si legge in tali pronunce, che il legislatore ha modulato la nuova disposizione in una prospettiva assai più dirompente e innovativa, procedendo all’introduzione di un illecito amministrativo ed esprimendo il reale disvalore astratto da attribuire alla condotta omissiva del gestore della struttura ricettiva.
Proprio da questa considerazione deriva la qualificazione del rapporto fra l’articolo 314 c.p. e il rinnovato art. 4 del d.lgs. 43 del 2011 alla stregua di una relazione di specialità sincronica.
Orbene, affinchè possa dirsi applicabile il principio di specialità, è necessario che le due disposizioni abbiano ad oggetto un “medesimo fatto” ovvero una «medesima identità storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, luogo e di persona»[83] e ciò anche quando si tratta di raffrontare una fattispecie penale e un illecito amministrativo[84].
In tal senso, il Collegio salernitano osserva che non vi è dubbio che dal punto di vista degli elementi essenziali della condotta vi sia un idem factum: la condotta sanziona il medesimo albergatore, la medesima condotta omissiva appropriativa così come il medesimo evento ovvero la perdita per le casse comunali. Si afferma, quindi, che, dovendo valutare, ai fini della abolitio criminis, se vi è stato o meno discontinuità del tipo di illecito e quindi discontinuità di valore in astratto, appare evidente che il legislatore abbia voluto espungere dall’area del penalmente rilevante la fattispecie speciale e peculiare della condotta appropriativa dell’imposta di soggiorno.
In sintesi, quindi, in virtù di tale considerazione, si è realizzata un’abolitio criminis soltanto parziale, avendo la nuova fattispecie disciplinato un segmento fattuale del delitto di peculato. Oltretutto, si fa notare che la precedente ritenuta rilevanza penale del fatto dell’albergatore ai fini del reato di cui all’articolo 314 c.p. era stata fatta derivare da un’interpretazione esegetica della giurisprudenza di legittimità, mentre, a seguito del decreto rilancio, tale tipizzazione è espressamente prevista dal legislatore. A ulteriore sostegno di ciò, l’organo giudicante riporta un passo dei lavori preparatori dai quali si evince l’intento specifico della nuova normativa, ovvero mutare il disvalore astratto della condotta.
Il Tribunale de quo ha anche effettuato un pertinente rinvio a quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 180, co. VIII, d.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della strada); questa disposizione, infatti, introdusse un illecito amministrativo volto a sanzionare colui che non ottempera all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per sottoporsi ad accertamenti.
È stato, in tal senso, statuito che
«In applicazione della regola fondamentale di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p., l'inosservanza dell'ordine di presentarsi ad un organo di polizia per l'esibizione di documenti attinenti alla circolazione dei veicoli - accertata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, vale a dire prima del 1 gennaio 1993 - essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180 comma 8 del detto codice, non realizza più l'ipotesi criminosa dell'art. 650 c.p. Tale inosservanza non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ostandovi il disposto dell'art. 1 comma 1 della l. 24 novembre 1981 n. 689, giacché il codice della strada non contiene alcuna norma transitoria analoga a quella dettata dall'art. 40 della legge stessa che deroga al principio di legalità enunciato in via generale. Ne consegue che in siffatta ipotesi non deve essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa»[85].
Dunque, da tali argomentazioni non può che derivare la non penale rilevanza anche delle condotte pregresse e ciò in conformità, si sostiene, con i principi costituzionali e comunitari che reggono l’ordinamento giuridico italiano.
In tal senso, parzialmente differiscono le considerazioni del Tribunale di Perugia, che pur giunge alla medesima conclusione. Secondo il giudice umbro, la soluzione al quesito è da rinvenire nei principi di diritto enunciati dalla sentenza c.d. Di Lorenzo[86] in materia di concorso apparente di una norma di carattere amministrativo e una di carattere penale. Infatti, la motivazione prosegue privilegiando il criterio di raffronto strutturale dirimente ai fini della applicazione del principio di specialità, tipizzato in materia di concorso eterogeneo di norme dall’articolo 9 l. 689/1981[87].
I giudici perugini qualificano il rapporto tra le due disposizioni in esame alla stregua di un rapporto di «specialità unilaterale per plurima specificazione» evidenziando sistematicamente tre profili a sostegno[88].
In primis, l’individuazione del soggetto attivo: in relazione ad esso viene a crearsi un legame di specialità per specificazione rispetto sia al delitto di peculato che al delitto di appropriazione indebita. Il decreto rilancio, infatti, ha individuato quale soggetto responsabile dell'illecito amministrativo il solo gestore della struttura ricettiva in luogo, rispettivamente, del più lato "incaricato di pubblico servizio" ex art. 314 c.p. e del generico "chiunque" ex art. 646 c.p..
In secundis, la descrizione della condotta sanzionata: il delitto di peculato punisce ampiamente la condotta appropriativa della pecunia o della cosa pubblica, mentre la fattispecie amministrativa di nuova introduzione sanziona nello specifico l’azione dell’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno. Analogamente, si è in presenza di un rapporto di specialità per specificazione, isolando tra le plurime condotte appropriative quella che si realizza mediante l’omesso versamento del denaro.
In tertiis, l’oggetto della condotta: mentre il peculato ha ad oggetto un non meglio definito “denaro o altra cosa mobile altrui”, ora il riferimento dell’illecito amministrativo è espressamente riferito all’imposta di soggiorno, dando luogo ad una specialità per specificazione.
Per tali considerazioni, si giunge, quindi, ad affermare la sopravvenuta esistenza di un rapporto di specialità da risolvere alla stregua del concorso eterogeneo di norme con conseguente applicazione del regime della parziale abolitio criminis[89]. In tal senso, il Tribunale esclude anche la possibilità di punire le condotte pregresse secondo i principi che regolano i fenomeni di depenalizzazione e più nello specifico i principi di calcolabilità e prevedibilità delle conseguenze del proprio comportamento[90].
Tali posizioni sono state sposate da parte della dottrina[91], ma criticate da talaltra[92], la quale ritiene che non convinca il dato per il quale la nuova norma non sanziona il fatto dell’albergatore, ma la specifica condotta di omesso versamento, dal momento che questa condotta difficilmente può essere posta in essere da soggetti diversi rispetto ai gestori di strutture ricettive.
5. L’apparente raggiunta sintonia tra merito e legittimità
La più recente sentenza di merito[93] in materia sposa le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità, contraria alla tesi dell’abolitio criminis, innanzitutto ponendo a fondamento delle proprie motivazioni la circostanza che l’intervento legislativo non incida sulla norma incriminatrice e, dunque, che si sia al cospetto di una successione mediata della fattispecie.
Il Collegio capitolino riassume per sommi capi le affermazioni già svolte sul confronto fra fattispecie astratte e sulla differenziazione tra norma integratrici e non integratici, sintetizzando efficacemente che «si ha abolitio criminis solo in caso di modificazione della fattispecie legale astratta che, a sua volta, ricorre quando la modifica legislativa riguardi norme in bianco o definitorie, in quanto tali integratrici del precetto penale. Dal novero delle norme aventi efficacia integrativa devono, invece, essere escluse quelle “richiamate da elementi normativi” della fattispecie, le quali consentono unicamente di individuare il concreto ambito applicativo della fattispecie penale»[94].
Da ciò è conseguita la qualificazione come modifica normativa di elemento non integratore del precetto sulla circostanza che la nuova disposizione non incida sulla nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, limitandosi a delimitare le condizioni che consentono di qualificare il singolo albergatore o gestore di strutture ricettive come incaricato di pubblico servizio[95].
In questo assunto, l’organo giudicante ha anche rinvenuto una conferma e non una deroga al principio di uguaglianza exart. 3 della Costituzione, sul presupposto che la modifica normativa verrebbe a creare una situazione di fatto e di diritto differente rispetto alla precedente, giustificando così un diverso trattamento sanzionatorio[96].
Dal punto di vista sostanziale, poi, l’assenza di una disciplina transitoria determinerebbe una totale impunità delle condotte pregresse, portando ciò all’esito opposto rispetto a quello fatto proprio dal legislatore ante contesto emergenziale, ovvero il recupero del gettito fiscale e tributario.
6. Conclusioni
L’analisi critica delle pronunce in commento non può evidentemente esulare da una riflessione di carattere valoriale e di politica criminale, riflessione che, in fondo, è evocata anche dalla sentenza c.d. Magera nel passaggio dubbio circa “l’assetto normativo” che la modifica realizza.
Certamente, il legislatore ha voluto inserire una fattispecie di carattere amministrativo in luogo di una norma di tipo penalistico, determinando in maniera evidente e precisa un’abolitio criminis per i fatti futuri e ha compiuto ciò formulando espressamente una nuova disposizione sanzionatoria circoscritta a quella specifica imposta e a quegli specifici soggetti, non derivando così tale situazione da una mera condizione fattuale, quale quella oggetto della pronuncia Magera.
Ecco, se la ratio che permea la successione delle leggi penali nel tempo, nonché il principio di retroattività della lex mitior è una motivazione di eguaglianza alla luce del mutato disvalore del fatto storico, non vi è dubbio che debba considerarsi un fenomeno di abolitio criminis retroattiva, ovvero, più tecnicamente, di depenalizzazione.
A ciò si giungerebbe in maniera probabilmente più pacifica se una tale disposizione fosse stata oggetto di modifiche in un momento non segnato da una forte crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19: in questo contesto, invece, è ben possibile anche sostenere la tesi secondo cui il disvalore del fatto sia mutato solo ed esclusivamente in virtù delle contingenze da fronteggiare.
Se, comunque, il criterio valoriale non deve essere assunto a parametro di giudizio e di valutazione, secondo il raffronto strutturale fra le fattispecie non sembra a chi scrive che si possa negare di trovarsi dinanzi ad una modifica di norma extrapenale la quale sì non deriva da una variazione di elemento fattuale, ma da un cambiamento giuridico. Tale argomento, però, non pare di una forza tale da travolgere quanto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di necessità che, affinchè si verifichino i presupposti di cui all’articolo 2, co. II, c.p., vi sia una modifica di una norma integratrice del precetto. Si pensi, in tal senso, alla modifica della nozione di soggetto fallibile e, di conseguenza, di soggetto fallito, modifica di carattere legislativo, la quale però non è stata ritenuta tale da integrare il precetto dei reati c.d. fallimentari[97].
Orbene, dovendo l’analisi condursi alla stregua di un criterio oggettivo e di tipizzazione, appare poco sostenibile affermare che la differente qualificazione dell’albergatore comporti una variazione della disposizione incriminatrice, la quale non solo rimane inalterata in tutti i suoi elementi strutturali, ma così anche la norma che integra la stessa, ovvero l’articolo 358 c.p.
Inoltre, anche a voler argomentare in base a connotati di sostanziale eguaglianza, analogamente potrebbe sostenersi che tali approdi non siano contrari ai principi costituzionali dal momento che le norme legislative ed i diversi illeciti sono destinati ad operare in contesti normativi diversi (il nuovo ruolo dell’albergatore, nonché la differente qualifica dell’imposta di soggiorno) e a sanzionare condotte diversamente tipizzate. Il disvalore della precedente azione criminosa risiedeva nella qualifica che l’albergatore possedeva e nel fatto che quel denaro al momento dell’appropriazione fosse della pubblica amministrazione, oggi il denaro non è più della pubblica amministrazione e quindi la qualifica del gestore di strutture ricettive è di tipo privatistico, ma rimanga beninteso che, qualora il denaro fosse stato comunque dell’ente comunale, la condotta criminosa sarebbe stata penalmente rilevante. A sostegno di ciò, può portarsi anche l’assenza della disciplina transitoria spesso cara al legislatore, tanto da essere qualificata dalla Corte costituzionale (n. 96/2020) come «prassi ricorrente», la quale rende applicabile le sanzioni amministrative anche ai fatti anteriori.
In conclusione, sembra, a chi scrive, da sposare la tesi secondo la quale la vecchia qualificazione alla stregua di un delitto di peculato sia destinata ad operare in relazione al vecchio regime, non essendosi modificato alcun elemento costitutivo o integrativo della fattispecie, ma un mero c.d. elemento normativo.
[1] Si riporta il testo della norma ex articolo 180, co III e IV, D.L. 34/2020: «3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.; 4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da “nonche'” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
[2] M. GAMBARDELLA a M. E. VINCENZI su La repubblica online del 23 maggio 2020 consultabile in https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/05/23/tassa-di-soggiorno-il-colpo-di-spugna-per-gli-albergatori14.html?ref=search.
[3] «La successione c.d. mediata è il fenomeno che si verifica quando la sopravvenienza normativa non investe direttamente il precetto, ma la c.d. norma extrapenale che il precetto richiama attraverso i c.d. elementi normativi della fattispecie» così R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Torino, 2019, p. 145.
[4] GIP Tribunale di Rimini provvedimento di dissequestro del 24.7.2020; GUP Tribunale di Roma sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11.2020; Tribunale ordinario di Perugia proc. pen. 4227/2016 R.G.N.R. sent. n. 1936 del 24.11.2020 e depositata in pari data, Trib. Salerno, Sez. II, sent. n. 1708 del 19.10.2020, depositata il 21.12.2020.
[5] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.
[6] Tribunale ordinario di Roma, proc. pen. 41843/19 R.G.N.R., sent. n. 9533 del 30.11.2020 e depositata il 25.2.2021.
[7] Così al par. 3.5 della sentenza citata in nota 5.
[8] Il secondo comma della disposizione (art. 314, comma II, c.p.) disciplina il c.d. peculato d’uso secondo cui, testualmente «il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
[9] D. GIANNELLI, Il peculato, in V. BATTILORO, A. DI TULLIO D’ELISIIS, G. ESPOSITO, D. GIANNELLI, A. LAUDONIA, Reati contro la pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021 p. 27.
[10] Secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, altresì la natura plurioffensiva del reato permette di punire la condotta tipica quando leda alternativamente o l’uno o l’altro bene giuridico tutelato, cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8009/1993, nonché C.F. GROSSO, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, vol. IV, Torino, 1996, p. 175. Secondo un’altra tesi, preferibile, il fatto concreto non sarebbe punibile qualora non leda entrambi gli interessi giuridici tutelati, v. C. BENUSSI, in sub art. 314, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale commentato, Milano, 2006, p. 2116.
[11] A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, 2011, p. 1065, nonché Cass. pen., Sez. II, sent. n. 48623/2019 secondo cui «può dirsi verificata l’interversio possessionis allorquando si realizzi un’immutazione del rapporto tra il soggetto e la res, ossia quando il soggetto abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione di precedente animus detinendi in animus res sibi habendi».
[12] Si veda funditus M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei pubblici ufficiali) Commentario Sistematico, Milano, 2013, pp. 24 e 25, nonché A. AIMI, In tema di uso e appropriazione nell’ambito dei delitti di peculato, Nota a Cass. pen., Sez. Un., 19054/2012, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. fasc. 4/2013, p. 2063.
[13] Circa l’ampiezza della definizione normativa, nessuna distinzione tra cosa e cosa mobile risulta praticabile, può, però, ritenersi quale criterio selettivo l’eventuale valore della cosa stessa, in tal senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37018/2002 secondo cui «Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la p.a., che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale».
[14] M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei pubblici ufficiali) Commentario Sistematico, Milano, 2013, p. 22.
[15] C.F. GROSSO, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, vol. IV, Torino, 1996, p. 187; in giurisprudenza, fra le ultime, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 57509/2017 in materia di costituzione di pegno su titoli obbligazionari acquistati con fondi pubblici.
[16] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 3755/1995.
[17] i.e. trattandosi nella maggior parte delle ipotesi concrete di appropriazione di somme dovute dal privato alla pubblica amministrazione competente e trattenute dal soggetto riscossore.
[18] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5453/2004, secondo cui «il denaro versato dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene "pecunia pubblica" non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità a cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore».
[19] Per disponibilità giuridica si deve intendere, in positivo, l’esistenza del potere giuridico che legittima il compimento di un atto dispositivo sul bene, e, in negativo, ovvero l’assenza della materiale disponibilità della cosa, si v. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11505/1997.
[20] M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei pubblici ufficiali) Commentario Sistematico, Milano, 2013, p. 27.
[21] D. GIANNELLI, Il peculato, in V. BATTILORO, A. DI TULLIO D’ELISIIS, G. ESPOSITO, D. GIANNELLI, A. LAUDONIA, Reati contro la pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021 p. 29.
[22] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 12368/2012; Cass, pen., Sez.VI, sent. n. 20952/2009; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11417/2003; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11505/1997.
[23] Sia consentito in relazione a tale assunto effettuare un raffronto con quanto ritenuto recentemente dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sent. n. 13246/2019 in materia di responsabilità da atto illecito della pubblica amministrazione per la condotta posta in essere dal dipendente pubblico (nelle cui fila può inserirsi anche colui che svolge una pubblica funzione o un pubblico servizio in senso tecnico) secondo cui «Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». In ragione di ciò, a parere di chi scrive, pare questa tesi preferibile.
[24] A. PAGLIATO, M. PARODI GIUSINI, Principi di diritto penale, Parte Speciale- Vol. I: Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2008, p. 80.
[25] Sui pubblici ufficiali non pare opportuno dilungarsi; sono tali i soggetti che svolgono funzioni legislative e giudiziarie, nonché coloro che svolgono una funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico o da atti autoritativi e che manifesti all’esterno la volontà della pubblica amministrazione con atti deliberativi, autoritativi o certificativi ex art. 357 c.p. e funditus M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei pubblici ufficiali) Commentario Sistematico, Milano, 2013, pp. 6 e ss.
[26] A seguito della riforma del 1990, essendo stato eliminato dal legislatore il riferimento al pubblico impiego, ciò che sicuramente rileva è la necessità dell’esercizio in concreto di un’attività che possa essere qualificata come pubblica.
[27] Ai sensi dell’articolo 358 c.p.
[28] S.D. MESSINA, G. SPINNATO, Manuale breve di diritto penale, Milano, 2020, p. 466.
[29] Per la consultazione nelle differenti versioni si v. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={C8B4DF36-A452-43C6-A684-CF77FA7EC9C1}&codiceOrdinamento=200000400000000&idAttoNormativo={8FF32A98-3825-437F-8FA7-70C036912C4E}; per un’esegesi si v. G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma nell’era della sharing economy, in Dir. E Prat. Trib., fasc. 6/2017, pp. 2450 ss.
[30] Circa l’esegesi si v. F. BICO, G. CORINALDESI, Omesso o ritardato versamento della tassa di soggiorno e peculato: profili sostanziali ed esecutivi a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Legge spazzacorrotti, in Giur. Pen., fasc. 11/2019, pp. 1 e ss.
[31] Ovvero art. 4 d.lgs. 23/2011, art. 52 d.lgs. 446/1997, art. 74, co I, R.D. n. 2440/1923, art. 93, co. II, d.lgs. 267/2000, nonchè il d.lgs. 118/2011 nominato «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
[32] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32058/2018 secondo cui «Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il gestore di struttura ricettiva residenziale che, anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, procede alla riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dell'ente comunale, trattandosi di agente contabile, e non di un sostituto di imposta, che svolge un'attività ausiliaria nei confronti dell'ente impositore ed oggettivamente strumentale all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente esclusivamente tra il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva». La Corte ha anche aggiunto che il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso dell'incasso dell'imposta di soggiorno così come ogni imputazione delle somme riscosse dai contribuenti alla copertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate e ricevute, integra la condotta appropriativa di cui all'art. 314 c.p..
[33] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27707/2019; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 53467/2017.
[34] In tal senso, buona parte dei regolamenti comunali prevedono un illecito amministrativo nei confronti del soggetto ospite che si rifiuta di pagare l’imposta, permettendo il recupero della somma aumentata della sanzione del 30% come previsto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e interessi di mora, si v. E. BECHERI, L’imposta di soggiorno, in Osservatorio sulla fiscalità locale, agosto 2015, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ4_ztzd_vAhWCPewKHfXgD2UQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.federalberghi.it%2Fdownload%2Fdownload.aspx%3Ffile%3Da906beab-4c6f-4f56-abee-683e8d561b00%26listId%3D08c40f6c-b71a-4bf5-8ebf-f2a8385c81d0&usg=AOvVaw1tlt_E_UOS3_YUvmsmL6vB .
[35] Cass. pen., Sez. II, sent. n. 29632/2019; circa poi il momento di realizzazione dell’interversio possesionis si v. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 53125/2014; in dottrina, F. SCHIPPA, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’iposta a seguito del cd. “dl rilancio”, in Giur. Pen., fasc. 6/2020, p. 8.
[36] Corte dei Conti, Sez. Riunite, sent. n. 22/2016.
[37] M. GAMBARDELLA, Il “peculato dell’albergatore”: una depenalizzazione che non retroagisce?, in Cass. Pen., fasc. 1/2021, p. 187.
[38] Tar Sicilia, Sez. III, sent. n. 1399/2013; TAR Veneto, Sez., III, sent n. 1165/2012; Tar Toscana sent. n. 1348/2011 relativa al regolamento che ha istituito l’imposta di soggiorno nel Comune di Firenze secondo cui «con la qualificazione di “responsabili d’imposta”, non si intende considerare gli albergatori come soggetti passivi aggiuntivi dell’obbligazione di pagare l’imposta, in violazione della riserva di legge posta dalla Costituzione in materia tributaria, dal momento che una tale attribuzione di responsabilità non trova riscontro nel decreto legislativo n. 23 del 2011. Ne discende quindi, a parere del TAR, che nessuna richiesta potrà essere avanzata nei confronti degli albergatori per quanto concerne il pagamento dell’imposta di soggiorno. Tale pagamento potrà essere preteso solo nei confronti di chi alloggia nelle strutture alberghiere, eventualmente anche in via coattiva. Pertanto, secondo i giudici, la parte del Regolamento che prevede che “il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell’imposta di soggiorno dovuta”, deve essere in realtà letta nel senso che i gestori effettuano il versamento al Comune delle somme “riscosse”, più che “dovute”».
[39] Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 19654/2018.
[40] GIP Tribunale di Rimini del 24.7.2020; GUP Tribunale di Roma sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11.2020; Tribunale ordinario di Perugia proc. pen. 4227/2016 R.G.N.R. sent. n. 1936 del 24.11.2020 e depositata in pari data; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.
[41] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020, par. 4, p. 6, anche se cita erroneamente il TUIR in luogo del D.P.R. 600 del 1973.
[42] F. ALVINO, C. NICOLOSI, Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore: profili di diritto intertemporale dopo il decreto rilancio, in Discrimen, fasc. 3/3030, p. 13.
[43] Cfr. il documento elaborato alla stregua di uno schema di parere negativo ex art. 321, co. III, c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, gruppo reati contro la pubblica amministrazione, al foglio n. 3 consultabile in Foro Italiano News, consultabile in https://www.foroitaliano.it/news/233/contributo-di-soggiorno-e-peculato-abolitio-criminis/.
[44] In tal senso, Trib. Roma, Sez. VIII, sent. n. 9533/2020 in commento; nonchè Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 in commento, e, in dottrina, G. L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’?, in Sist. Pen., 5.10.2020, pp. 1 ss il quale ritiene appunto che non possa neanche configurarsi il delitto comune di appropriazione indebita, posto che il denaro, pagato dal cliente, diventa di proprietà dell’albergatore stesso.
[45] G. L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’?, in Sist. Pen., 5.10.2020, pp. 1 ss.
[46] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.
[47] Il riferimento è: per sent. c.d. Magera a Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 2451/2007; per sent. c.d. Niccoli a Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19601/2008; per sent. c.d. Rizzoli a Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 24468/2009.
[48] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25887/2003.
[49] In dottrina, si v. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Milano, 2017, pp. 86 e ss.
[50]M. GAMBARDELLA, Nuovi cittadini dell’unione europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in Cass. pen., fasc. 3/2008, pp. 0909 e ss.
[51] Si v. M. GAMBARDELLA, L’art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, depenalizzazione e successioni di leggi nel tempo, in Riv. It. Dir. E proc. Pen., fasc. 3/2009, pp. 1194 ss.
[52] Si cita, adesivamente, Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 2451/2007 riportata da Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020, in senso critico a tale affermazione si legga R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Torino, 2019, p. 148.
[53] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19601/2008.
[54] si v. G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in Cass. pen., fasc. 1/2011, pp. 0430B ss.
[55] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 24468/2009.
[56] G. L. GATTA, Abolizione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta impropria ex art. 236, comma II, n. 1 legge fallimentare, in Riv. It. Dir. E proc. Pen., fasc. 2/2010, pp. 900 e ss.
[57] Par. 6, pg. 13, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.
[58] Così a pg. 7, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020.
[59] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020; G.L. GATTA, La Cassazione applica il “criterio strutturale” e ribadisce nessuna abolitio criminis del peculato commesso dall’albergatore prima del “decreto rilancio”, in Sist. Pen., 28.12.2020.
[60] D. MICHELETTI, Le modificazioni mediate apparenti, in Crim., 21.10.2020; F. ALVINO, C. NICOLOSI, Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore: profili di diritto intertemporale dopo il decreto rilancio, in Discrimen, fasc. 3/2020, p. 7.
[61] GUP presso il Tribunale di Roma, sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11.2020, confermata anche dal provvedimento di revoca del giudicato del GUP Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, SIGE 2020/246, del 3.12.2020.
[62] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 8342/1987.
[63] Corte cost., sent. n. 69/2017.
[64] G. L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’?, in Sist. Pen., 5.10.2020; R. GAROFOLI, Compendio di diritto penale. Parte generale, Molfetta, 2020, pp. 132 ss.; F. LOMBARDI, Imposta di soggiorno e peculato dell’albergatore tra abolitio criminis e irrilevanza del fatto, in Giur. Pen. Web, fasc. 12/2020.
[65] GIP Tribunale di Rimini del 24.7.2020; GUP Tribunale di Roma sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11.2020, confermata anche dal provvedimento di revoca del giudicato del GUP Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, SIGE 2020/246, del 3.12.2020
[66] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 8342/1987.
[67] Si veda funditus G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in Dir. Pen. cont., 15.10.10.
[68] In dottrina G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 2009, pg. 95; L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 2004, pp. 273e ss.
[69] GUP presso il Tribunale di Roma, sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11.2020, confermata anche dal provvedimento di revoca del giudicato del GUP Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, SIGE 2020/246, del 3.12.2020.
[70] C. LONGOBARDO, La condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, tra peculato e illecito amministrativo, in Arch. Pen., fasc. 1/2021, p. 7.
[71] Così a pagina 5, sentenza cit. nota 47.
[72] Così a pagina 5, sentenza cit. nota 47.
[73] Trib. Firenze, Sez. III penale, sent. n. 2133/2020.
[74] Par. 6, pp. 11 e 12, Trib. Perugia, Sez. unica penale, sent. n. 1936 del 24.11.2020, depositata in pari data.
[75] Così adesivamente si legge a pagina 13 della sentenza del Trib. Perugia cit.
[76] In tal senso, M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Dir. Pen. Proc., 01.06.2020; D. MICHELETTI, Le modificazioni mediate apparenti, in Crim., 21.10.2020; F. ALVINO, C. NICOLOSI, Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore: profili di diritto intertemporale dopo il decreto rilancio, in Discrimen, fasc. 3/2020, p. 14
[77] Sull’importanza e la prassi della previsione di discipline transitorie, si v. Corte cost. 26/2020.
[78] Trib. Perugia, Sez. unica penale, sent. n. 1936 del 24.11.2020, depositata in pari data.
[79]Trib. Salerno, Sez. II, sent. n. 1708 del 19.10.2020, depositata il 21.12.2020.
[80] Par. 4.1., p. 14, Trib. Salerno cit.
[81] Così par. 7.1., p. 16, Trib. Perugia cit.
[82] Così, par. 5.2., p. 23, Trib. Salerno cit.
[83] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 33885/2010, in senso conforme anche Cass. pen., Sez. Un. Sent. n. 34655/2005 e, più recentemente, Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39746/2016 ove si legge «l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato: considerato dunque il fatto-reato nei suoi elementi costitutivi di condotta, nesso causale ed evento, sempre ed esclusivamente intesi in senso naturalistico, e con riguardo alle medesime circostanze di tempo, di luogo e di persona».
[84] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 1963/2010, in tal senso anche Cass. pen., Sez. fer., sent n. 32175/2020 secondo cui «non è configurabile un rapporto di "bis in idem" tra l'illecito amministrativo del mancato pagamento di i.v.a. ex art. 13 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471 ed il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all'art. 10 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, stante la diversità del fatto storico-naturalistico sia in relazione alle condotte sanzionate sia in relazione al profitto generato che, nel primo caso, è costituito dalla sola somma evasa e, nel secondo, anche dagli interessi e dalle sanzioni».
[85] Cass. pen., Sez. I, sent. 3425/1995, in senso conforme anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1792/1993.
[86] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 1963/2010.
[87] Art. 9 l. 689/1981 «9. Principio di specialità. I. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. II. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. III.Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande».
[88] Par. 14, pgg. 29-31, Trib. Perugia, cit.
[89] C. SANTORIELLO, Peculato dell’albergatore: la soluzione del Tribunale di Perugia, in Quot. Giur., 14.12.2020: «In conclusione, secondo il giudice umbro ci si trova in definitiva al cospetto di un rapporto di specialità unilaterale per plurima specificazione a tutto vantaggio della fattispecie amministrativa di nuovo conio, con conseguente parziale abolitio criminis - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 legge n. 689 del 1981 e 2, secondo comma, c.p. - delle condotte originariamente ricondotte dalla giurisprudenza nell'ambito dell’art. 314 c.p. e si deve affermare che il legislatore del c.d. "decreto rilancio", nell'ambito di tutte le condotte originariamente prese in considerazione dall'art. 314 c.p., ne abbia selezionate una "porzione" soltanto facendole confluire all'interno di un distinto e speciale illecito amministrativo, senza tuttavia abrogare formalmente la fattispecie incriminatrice che, vigente al momento del fatto, contemplava la medesima fattispecie».
[90] In tal senso, si veda Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25457/2012, nonché Corte cost., sent. n. 68/2017.
[91] «Sarebbe del resto bizzarro che la giurisprudenza di legittimità, caparbiamente incline a riconoscere portata retroattiva a qualunque interpretazione autentica in malam partem, negasse ora analoga efficacia all’interpretazione autentica in bonam partem operata dall’art. 180, d.l. 34/2020. Di questo passo non si comprenderebbe su cosa poggerebbe la legittimità del pregresso diritto vivente consolidatosi nelle sentenze che hanno condannato gli albergatori per peculato» si legge in D. MICHELETTI, Le modificazioni mediate apparenti, in Crim., 21.10.2020.
[92] F. LAZZERI, Peculato dell’albergatore e amministrativo in una recente sentenza di merito: alla base del riconoscimento dell’abolitio criminis una malintesa applicazione del criterio strutturale, in Sist. Pen., 15.1.2012, secondo cui «Occorre piuttosto, come poi riconosce lo stesso Tribunale, un raffronto tra le fattispecie astratte alla stregua del principio di specialità. È qui, tuttavia, che si registra una non condivisibile applicazione del criterio strutturale. Ad avviso di chi scrive, infatti, nel valutare se tra l’illecito amministrativo e il delitto di peculato intercorre un rapporto di specialità il Tribunale non considera adeguatamente il dato normativo finora al centro della riflessione, ossia la modifica della disciplina extra-penale e il mutamento del ruolo dell’albergatore nell’ambito del rapporto tributario. La norma oggi vigente configura un illecito tributario che non sanziona il fatto dell’albergatore in quanto tale, ma la condotta di omesso versamento posta in essere dal soggetto tenuto insieme al cliente al pagamento in favore dell’ente comunale dell’imposta di soggiorno; accade poi che questa condotta possa essere realizzata dall’albergatore perché costui assume ormai la relativa qualifica, di c.d. responsabile d’imposta, per effetto delle modifiche apportate dal decreto rilancio. Al contrario, il delitto di peculato – come già ben evidenziato dalla tesi contraria all’abolitio criminis – puniva e tuttora punisce, in astratto, il fatto del soggetto che si appropria di denaro pubblico rivestendo anch’egli una qualifica pubblicistica; accadeva poi in passato che tale delitto potesse essere commesso dall’albergatore perché, in base al previgente regime tributario, costui svolgeva compiti di riscossione ausiliari all’attività impositiva dell’ente locale. Se ne ricava che, anche a trascurare le differenze in termini di condotta – l’inadempimento di un’obbligazione nell’illecito amministrativo e un contegno appropriativo di denaro altrui nel delitto di peculato – le due norme sanzionatorie contemplano soggetti attivi del tutto eterogenei, sicché tra esse non può intercorrere un rapporto di specialità in senso proprio (unilaterale e in astratto)».
[93] Tribunale ordinario di Roma, proc. pen. 41843/19 R.G.N.R., sent. n. 9533 del 30.11.2020 e depositata il 25.2.2021.
[94] Par. 3.4., pg. 11, Trib. Roma cit.
[95] Cita in tal senso Cass. pen., Sez. VI, sent. 36317/2020 secondo cui «il legislatore non ha inteso incidere su un “elemento strutturale” del delitto di peculato, ma è intervenuto modificando lo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno», mentre il nuovo illecito amministrativo non può ritenersi in continuità normativa con la fattispecie penale, trattandosi «di fattispecie tra loro eterogenee: l’una destinata ad operare in rapporto al vecchio regime dell’imposta di soggiorno – e alla qualifica pubblicistica dell’albergatore (e del denaro incassato) – l’altra in relazione al nuovo regime dell’imposta stessa – e alla qualifica privatistica dell’albergatore (e del denaro incassato)».
[96] F. LAZZERI, Anche il Tribunale di Roma esclude l’abolitio criminis per il peculato dell’albergatore: un primo passa della giurisprudenza di merito nella direzione segnata dalla Cassazione, in Sist. Pen., 11.03.2021.
[97] Il riferimento è alla sentenza c.d. Niccoli, citata.