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Pubbl. Mar, 13 Apr 2021

Risponde di rapina il coniuge che si impossessa con violenza del cellulare dell´altro

Francesco Gregorace
AvvocatoUniversità di Pisa



La Suprema Corte , nel riaffermare l´ampiezza del concetto di ingiusto profitto ai sensi dell´art. 628 c.p., ha ritenuto che in esso rientri l´utilità, anche solo morale, nonché qualsiasi soddisfazione o godimento. Per tali motivi, ha statuito che anche l´impossessamento violento del cellulare di un coniuge da parte dell´altro configuri il delitto di rapina.


Sommario: 1. Premessa; 2. Cenni sul delitto di rapina; 3. La vicenda processuale; 4. Considerazioni finali.

Sommario1. Premessa; 2. Cenni sul delitto di rapina; 3. La vicenda processuale; 4. Considerazioni finali.

1. Premessa

Con il recente arresto pretorio n. 8821 del 04.03.2021, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta del coniuge, che si impossessi con violenza del cellulare del partner al fine di trovare le prove del tradimento, configura il delitto di rapina ai sensi dell’art. 628 c.p. L’elemento decisivo per giungere a tale conclusione è da individuarsi nel concetto di profitto, il quale può consistere in ogni utilità che l’agente può trarre dalla propria azione, anche se solo morale.

Inoltre, la pronuncia in esame consente di chiarire i confini, spesso labili, che sussistono tra la rapina ed altre fattispecie simili, come ad esempio il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p.

2. Cenni sul delitto di rapina

Nel libro II, Titolo XIII, del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio, l’art. 628 delinea il delitto di rapina.

La norma configura un delitto comune plurioffensivo, essendo posto a tutela non solo del patrimonio ma anche della libertà personale della vittima; inoltre, potendo essere commesso da chiunque, costituisce un reato comune.

La condotta penalmente rilevante delineata dal primo comma è quella di impossessamento, mediante violenza o minaccia, di una cosa mobile altrui, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Il secondo comma, invece, incrimina chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione al fine di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta oppure per procurare a sé o ad altri l’impunità.

Pertanto, è evidente come la rapina costituisca una fattispecie composta da due reati autonomi, il furto e la violenza, che insieme danno vita ad un terzo e diverso reato, quello ex art. 628 c.p.; si tratta di una ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.[1].

Ciò premesso, i due commi dell’art. 628 c.p. disciplinano due ipotesi autonome di reato, che si distinguono in ragione del momento e dello scopo.

In particolare, quando la minaccia o la violenza costituiscono il mezzo necessario al soggetto attivo per sottrarre ed impossessarsi della cosa altrui, si configura la c.d. rapina propria.

Al contrario, la rapina è detta impropria, quando la violenza e minaccia avvengano successivamente alla sottrazione, o alla tentata sottrazione, e siano strumentali ad assicurare il possesso della cosa ovvero a procurare a sé o ad altri l’impunità.

La rapina impropria è stata oggetto di un dibattito, giunto dinnanzi alle Sezioni Unite nel 2012; in particolare, ci si chiedeva se fosse configurabile il tentativo di rapina impropria quando il soggetto attivo, dopo aver tentato senza successo di impossessarsi del bene, avesse posto in essere comportamenti violenti e minacciosi per assicurarsi l’impunità.

Sul punto, ad una prima tesi che escludeva la sussistenza del tentativo di rapina impropria, perché riteneva necessario che si perfezionassero e consumassero entrambe le fattispecie ivi previste, si è contrapposta un'altra teoria, accolta dal Supremo Consesso, che ha ammesso la configurazione della rapina impropria anche nella forma tentata[2].

La norma, infatti, nel porre la finalità di assicurarsi il possesso della cosa in alternativa a quello di procurarsi l’impunità non è di ostacolo alla configurazione del tentativo anche se non vi sia stato l’impossessamento.

La Corte ha infatti affermato che “Se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di sanzionare in maniera ben più severa le condotte di per sè autonomamente punibili della violenza o minaccia e del furto, in ragione del nesso di contestualità che unisce le due offese, attribuendo così maggiore gravità anche al furto, appare ragionevole ritenere che tale ratio sussista anche nel caso in cui il soggetto agente tenta di sottrarre il bene altrui ed è poi disposto per assicurarsi l'impunità ad usare violenza o minaccia[3].

Orbene, gli elementi caratterizzanti la fattispecie sono, quindi, la violenza, la minaccia e l’ingiusto profitto.

La violenza costituisce una forma di coazione del volere e ricomprende ogni comportamento che sia idoneo a tal fine.

Può consistere in un’energia fisica diretta ad arrecare un pregiudizio fisico, ma anche in un contegno che, nonostante non si estrinsechi in un attentato al corpo della vittima, sia comunque idoneo a determinare uno stato di incapacità.

In sostanza, è necessario che la violenza sia causale alla lesione della libera autodeterminazione della vittima.

La minaccia, invece, è la prospettazione di un male ingiusto e futuro, la cui verificazione è rimessa alla volontà del soggetto attivo; anche in tal caso rileva la capacità di condizionare la volontà della vittima. Entrambe le condotte descritte possono essere rivolte anche nei confronti di un soggetto terzo, purché anche in tal caso ciò sia idoneo a coartare la libera determinazione del soggetto passivo[4].

Per quanto concerne l’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico ed in particolare, nella rapina propria, oltre alla coscienza e volontà di sottrarre la cosa altrui e di adoperare violenza e minaccia, il fine di procurare a sé o al altri un ingiusto profitto, mentre nella rapina impropria di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero di procurarsi l’impunità.

Rilevante per la fattispecie oggetto di indagine, è la nozione di ingiusto profitto. Sul punto la giurisprudenza ha, da sempre, adottato una nozione ampia.

Si è, infatti, affermato che questo può consistere anche nel mero utilizzo temporaneo[5] della res e l’utilità perseguita può essere anche solo morale, potendo consistere in ogni soddisfazione o gradimento che il soggetto attivo possa ricevere dalla sua azione[6].

La nozione ampia di profitto è stata accolta, oltre che in giurisprudenza, anche dalla dottrina. Si è sostenuto che nel delitto di rapina, il concetto di profitto è ormai de-economicizzato e de-patrimonializzato, coincidendo con qualsivoglia piacere, vantaggio, soddisfazione anche morale.

A differenza della fattispecie di furto, la descrizione normativa della rapina non collega il profitto alla cosa ma adopera una locuzione più ampia, essendo sufficiente che l’azione sia svolta per procurare a sé o ad altri un vantaggio[7].

Il profitto, inoltre, deve essere ingiusto. Si ritiene che sia tale quel profitto che venga perseguito a prescindere da una pretesa giuridicamente conosciuta; si faccia il caso del soggetto che si appropri di una res al fine di soddisfare un suo credito verso il debitore inadempiente, in tal caso l’ingiustizia è da escludere[8].

In altri termini, ai fini del delitto di rapina il profitto è giusto se è fondato su un diritto soggettivo o su una pretesa tutelata dall’ordinamento, in caso contrario è ingiusto[9].

3. La vicenda processuale

Il caso giunto alla suprema corte riguardava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e lesioni commessi in danno della moglie. In particolare, all’imputato veniva addebitato di essersi impossessato con violenza del telefono cellulare della moglie, da cui era separato, cagionandole lesioni.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 42, 43 e 44 nonché l’art. 628 perché la sentenza avrebbe individuato l’ingiusto profitto nella volontà del marito di controllare il telefono della moglie per trovarvi la traccia di un rapporto clandestino. In particolare, il giudice del merito non avrebbe considerato l’esistenza di un diritto del marito a ricercare le prove di un fatto inerente alla violazione del dovere civilistico di fedeltà matrimoniale.

Nello specifico, la difesa sostiene che non si possa parlare di violazione della riservatezza tra marito e moglie, perché la convivenza genererebbe una sorta di consenso tacito alla conoscenza delle comunicazioni anche personali del coniuge convivente. Inoltre, con la seconda doglianza, l'imputato lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la corte d'appello avrebbe aderito alla versione dei fatti resa dalla persona offesa.

In realtà, a differenza di quanto sostenuto dalla persona offesa, l'imputato sosteneva di aver visto e preso il telefono della moglie e, solo successivamente, avendola seguita sul posto di lavoro, l'avrebbe colpita per reagire a quanto appena scoperto.

La suprema corte, nel ritenere inammissibile il ricorso fornisce alcune precisazioni.

In prima battuta, gli ermellini chiariscono come al giudice della nomofilachia sia preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di una nuova ricostruzione dei fatti.

Una simile operazione - si è sostenuto - trasformerebbe il giudice di legittimità in un "ennesimo" giudice del fatto. Ne deriva che, poiché la Corte di Cassazione è e resta il giudice della motivazione, i vizi deducibili sono solamente le censure che attengano alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ciò posto, la suprema corte conferma la ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte del merito.

Nel pronunciarsi con riguardo alla prima doglianza, evidenzia come la tesi difensiva basata su una sorta di tacito consenso derivante dalla convivenza “urta non solo contro l’evidenza, ma contro la giurisprudenza consolidata, secondo la quale l’impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra una concotta antigiuridica, e l’ingiusto profitto consiste nell’indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge”[10].

L’adesione ad un simile concetto di profitto è perfettamente in linea con la giurisprudenza maggioritaria sul punto la quale, proprio con riguardo ad un caso simile, aveva già affermato che “Prendere cognizione dei messaggi SMS altrui impossessandosi con violenza del cellulare della vittima costituisce delitto di rapina. Questo reato, infatti, si perfeziona in presenza di un ingiusto profitto anche solo morale. Profitto morale evinto nel caso sotteso dall’utilità di provare al padre della ex fidanzata i tradimenti da costei perpetrati ai danni dell’agente. Profitto ingiusto perché conseguito in violazione del diritto all’autodeterminazione della donna e della sua riservatezza ex art. 2 Cost.”[11].

Ma non solo. In passato la Cassazione aveva ritenuto che anche il semplice bacio, dato al fine di ottenere la restituzione di un gioiello, potesse integrare l’utilità morale che qualifica il dolo specifico della rapina[12].

Gli Ermellini, quindi, ribadiscono l’ampiezza del concetto di profitto ai sensi dell’art. 628 c.p., rientrandovi ogni utilità anche morale, nonché qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente di riprometta di ritrarre dalla propria azione, a condizione però che questa venga posta in essere tramite un impossessamento effettuato con violenza o minaccia. Infatti, nella soluzione adottata dalla Suprema Corte appare dirimente la ricostruzione dei fatti accolta, secondo cui vi è stata una sottrazione violenta di una res aderente al corpo della persona offesa, ovverosia il telefonino, che le ha anche causato lesioni.

In tal caso appare pacifica la riconduzione dei fatti nell’alveo del delitto di rapina. Infatti, il sottile confine con il delitto di furto con strappo passa proprio da qui. In particolare, nel furto con strappo la condotta deve consistere in una rapida sottrazione di un oggetto che si porta in mano o addosso e la violenza, elemento necessario per lo “strappo” deve ricadere solo sull’oggetto e solo indirettamente sulla persona, perché in caso contrario il delitto che si configura è la rapina.

Ciò posto, l’aderenza della res al possessore è certamente un criterio per comprendere se la violenza si riverberi necessariamente sul detentore. Sul punto la giurisprudenza è costante: in caso di oggetto molto aderente al corpo la vittima, per contrastare l’azione furtiva, subirà gli effetti della violenza e si configurerà il delitto ex art. 628 c.p.

A conferma di ciò, la Suprema corte nel 2016 ha statuito che “Si configura il delitto di furto con strappo allorquando la condotta violenta sia rivolta verso la res e, soltanto indirettamente, verso la persona. Ricorre, invece, il delitto di rapina nel caso in cui la cosa sia particolarmente aderente al corpo di chi la detiene: in questo caso, infatti, la violenza si estende necessariamente anche alla persona.”[13].

4. Considerazioni finali

La pronuncia oggetto di analisi dev’essere salutata con favore. Non può non rilevarsi come, al giorno d’oggi, la quotidianità sia stata travolta dall’avvento delle nuove tecnologie, che hanno profondamente modificato la vita quotidiana di tutti.

Ciò, ovviamente, ha influito anche sulle modalità di commissione dei reati che, in parallelo con l'evoluzione dei tempi, hanno mutato anch’essi la propria forma. Non è un caso, infatti, che molte fattispecie previste nel codice Rocco siano oggi realizzabili attraverso modalità in passato neanche lontanamente immaginabili. E il fatto oggetto della pronuncia in commento ne è un esempio emblematico.

Ciò posto, deve ritenersi infondata la tesi che, basandosi su un supposto diritto del coniuge, inquadrava la fattispecie nell’alveo dell’art. 393 c.p. Infatti, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il soggetto attivo esercita un proprio diritto in maniera arbitraria, mentre nel caso in esame non si ravvisa alcun diritto giuridicamente azionabile, sicché la condotta sia posta in essere con violenza o minacce va qualificata come rapina.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. Art. 84 c.p. “Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato. Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.”

[2] F. CARINGELLA, A. SALERNO, A. TRINCI, Manuale ragionato di diritto penale parte speciale, pag. 498, Dike Giuridica, Roma, Ottobre, 2020.

[3] Cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 34952 del 2012.

[4] F. CARINGELLA, A. SALERNO, A. TRINCI, op. citata, pag. 499.

[5] Cfr. Cass. Sez. II penale, n. 788 del 2003: “In tema di rapina, il profitto ingiusto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa, oltre che nell'impossessamento definitivo di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di rapina nel caso di sottrazione di un ciclomotore avvenuta per compiere un breve tratto di strada, e per un arco di tempo molto limitato, solo dieci minuti, seguita dalla restituzione dello stesso alla parte lesa)”.

[6] Cfr. Cass. penale sez. II, 07/12/2012, n.49265: “Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata)”. In senso analogo, Cass. penale sez. II, 16/04/2019, n.23177: “Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza)”.

[7] G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale parte speciale, Vol. II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2015, 129.

[8] G. FIANDACA, E. MUSCO, op. citata, pag. 38.

[9] G. FIANDACA, E. MUSCO, op. citata, pag. 131.

[10] Cfr. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8821 del 2021.

[11] Cfr. Cassazione penale, n. 11467 del 2015.

[12] Cfr. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 49265 del 2012, in motivazione:  “Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata).”

[13] Cfr. Cassazione penale, sentenza n. 24297 del 2016.