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Pubbl. Mer, 17 Mar 2021
Sottoposto a PEER REVIEW

Open Adoption e ricerca delle proprie origini: un approccio open potrebbe non essere la soluzione

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Edoardo Scianò
Laurea in GiurisprudenzaUniversità degli Studi di Firenze



L’ordinamento giuridico inglese è stato il primo a disciplinare, nel 1926, il complesso istituto dell’adozione. Nel corso degli anni la materia ha subito diverse ed importanti evoluzioni. Da un segreto inconfessabile sulle origini dell’adottato si è giunti ad un’accesso incondizionato a queste informazioni, caratterizzando l’ordinamento inglese come uno tra i più all’avanguardia in materia di ricerca delle origini. In particolare, l’open adoption ha apportato notevoli cambiamenti nel contesto adottivo inglese, ma anche altrettante criticità e problematiche, caratterizzandosi come sistema giuridico estremamente aperto ai rapporti tra l’adottato e le famiglie, biologica e adottiva. Un approccio così open è una soluzione valida ed efficace?


ENG The English legal system was the first to regulate the complex institution of adoption in 1926. Over the years, the matter has undergone several important developments. From unmentionable secrecy about the adoptee´s origins to unconditional access to this information, the English legal system has become one of the most advanced in the field of researching origins. In particular, open adoption has brought about considerable changes in the english adoption context, but also as many critical and problematic issues, characterising it as a legal system that is extremely open to relations between the adoptee and the families, biological and adoptive. Is this open approach a valid and effective solution?

Sommario:  1. Regno Unito e open adoption: cenni storici e culturali; 2. Adozione in Inghilterra: l’iter adottivo e il ruolo delle agenzie di adozione; 3. Open Adoption: pro e contro di un modello open; 4. Contatto post-adozione e ricerca delle proprie origini: un incontro tra famiglie 5. Conclusioni.

1. Regno Unito e open adoption: cenni storici e culturali

L’ordinamento inglese, a differenza dei sistemi giuridici europei continentali e non, emerge all’attenzione del giurista per essere il primo ordinamento ad aver disciplinato l’istituto dell’adozione di minori. Infatti, risale al 1926 l’Adoption and Children Act che si occupa di regolare, per la prima volta, la materia adottiva. Al di là della propria particolare connotazione quale ordinamento appartenente alla cultura giuridica di common law, l’Inghilterra ha subìto una profonda trasformazione, passando, nel corso dei secoli, da un sistema basato sul segreto ad uno caratterizzato da un diritto incondizionato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini.

Fino al 1926, anno in cui l’adozione viene legalmente riconosciuta, vigeva il principio secondo cui essa rescindeva ogni legame tra famiglia biologica e adottato, quindi la regola era il segreto e l’anonimato dei genitori biologici. Le origini non venivano mai rivelate alla persona interessata, in quanto il passato doveva essere cancellato, e di conseguenza non si riconosceva all’adottato alcun diritto a conoscere le proprie radici1.

Le motivazioni che sostenevano la logica del segreto, per quanto riguarda il parto anonimo, sono le stesse che troviamo espresse in altri ordinamenti europei: in primis, si cercava di evitare aborti clandestini e infanticidi, consentendo alle giovani donne di partorire in completo anonimato, garantendo loro la propria riservatezza e un’assistenza sanitaria. Risale al 1624 l’Infanticide Act, che sancisce in Inghilterra il crimine di infanticidio.
L’evoluzione legislativa in materia è stata piuttosto uniforme e lineare, svolgendosi sempre in un’ottica familiare-assistenziale, nella quale dominava un concetto di adozione inteso come strumento di politica sociale con finalità pubblicistiche.

L’assetto della materia individua, inizialmente, il concetto di adozione su base esclusivamente convenzionale2: si fondava su convenzioni private tramite le quali gli stessi figli erano oggetto di negoziazione con altri adulti, diversi dai membri della famiglia di origine, ovvero i futuri genitori adottivi3.
Successivamente venne abbandonato questo modello, e si definì un nuovo sistema attraverso il quale poter contemperare sia l’impossibilità dei genitori ad allevare i propri figli, che il diritto di questi ultimi a ricevere un’idonea assistenza morale e materiale.

Il metodo fu quello delle adozioni di fatto (de facto adoptions), che consistevano in accordi tra privati, secondo i quali i genitori naturali trasferivano agli adottanti le facoltà, i poteri e i doveri del proprio status di genitori, senza alcuna ratifica giudiziaria4. Con questi accordi, oggetto della convenzione non era più il minore e la sua attitudine a soddisfare i bisogni e i desideri degli adottanti, ma la posizione di genitore con i relativi diritti ed obblighi.
Gli inconvenienti principali di questa forma di adozione risiedevano nella mancanza di una regolamentazione uniforme in materia, che veniva lasciata alla libera valutazione delle parti, e soprattutto nell’inesistenza di un provvedimento legislativo che la disciplinasse.

Per evitare queste negoziazioni prive di disciplina, due commissioni parlamentari (Hopkins e Tomlin) si fecero carico di redigere il primo provvedimento legislativo in materia di adozione, e con l’Adoption and Children Act del 1926 fu introdotta la prima disciplina completa in materia5.
Il 27 ottobre 1967, con l’Abortion Act, venne depenalizzato l’aborto, che fin dal 1861 veniva considerato illegale, e come tale era severamente sanzionato.

Intorno agli anni Settanta si aprì la strada per il riconoscimento del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, il cui esercizio fu semplificato in seguito ai diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni.
A questo radicale cambiamento hanno contribuito studi e ricerche, che hanno dimostrato come l’adozione piena (full adoption) - intesa come rottura dei legami con la famiglia di origine, cancellando la precedente storia personale dell’adottato - crei soltanto una fictio, una finzione circa il fatto che la famiglia naturale cessi di esistere.
I dati inglesi hanno dimostrato che, a fronte della diminuzione delle adozioni, si è assistito ad un aumento del numero degli adottati che ricercano la propria famiglia biologica: la logica  di un diritto di accesso pieno e incondizionato coincide con la concezione inglese di open adoption, che si caratterizza per il mantenimento dei contatti e dei rapporti tra adottato e famiglia biologica6.

L’accesso alle informazioni sulle proprie origini e la ricerca della famiglia biologica è oggi uno dei principi sui quali si fonda la legislazione inglese in materia di adozione: l’attenzione riservata a questo delicato momento della storia adottiva si ricava dalla facilità con la quale è possibile reperire le informazioni.
Risale al 1975 la possibilità per le persone adottate in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord di accedere ai dati relativi alla loro adozione, non appena raggiunta la maggiore età: il Children Act del 1975 ha riconosciuto agli adottati il diritto di accedere al proprio dossier personale, tenuto presso l’ufficio del Registro di stato civile (General Register)7.
Inoltre, nella fase preliminare all’adozione, i futuri genitori adottivi vengono informati della necessità che i figli, in un imprecisato futuro, desidereranno conoscere le proprie origini, senza che queste domande possano essere ignorate dal genitore.

La successiva evoluzione legislativa si incentra, in Inghilterra, secondo i principi sanciti dal Children Act del 1989, sul best interest del minore. Solitamente, si prevede che il minore debba essere cresciuto all’interno della famiglia naturale, ma laddove ciò non sia possibile, non è semplice trovare una soluzione alternativa. Soprattutto per quanto concerne il suo best interest, elemento centrale da prendere in esame, e non solo nel breve periodo, ma anche per il resto della sua vita 8.
Con la legge del 1989 si introduce espressamente il dovere dei genitori adottivi di informare il figlio circa la propria condizione di adottato, lasciando alla loro discrezionalità la scelta sulle modalità e i tempi attraverso i quali fornire la notizia9.
Inoltre, il Children Act del 1989 è di fondamentale importanza per avere introdotto il cd. sistema dei registri, che garantisce l’accesso alle informazioni sulle proprie origini.
Sono tre i registri che consentono questa possibilità.
L’Adopted Children Register, nel quale vengono iscritte le adozioni, seguito dal Birth Register, nel quale vengono registrati tutti gli atti di nascita, ed infine questi due registri vengono coordinati tra loro attraverso un terzo registro, l’Adoption Contact Register. Quest’ultimo consente di stabilire un legame tra il registro delle adozioni e quello delle nascite, indicando un’eventuale corrispondenza. I primi due registri sono consultabili liberamente, mentre il terzo solo previa autorizzazione del giudice.
L’Adoption Contact Register è stato creato dal legislatore inglese allo scopo di facilitare i contatti con la famiglia biologica, ed è la prima volta che viene riconosciuta - anche alla famiglia di origine - la possibilità di comunicare il proprio desiderio di essere contattata dall’adottato.
Tale registro è costituito da due parti. La prima è dedicata alle persone adottate maggiorenni, che possono registrare il proprio desiderio di entrare in contatto con la famiglia biologica.
La seconda è dedicata ai membri di quest’ultima - non solo i genitori biologici, ma anche altri parenti - che possono registrare il proprio desiderio ad essere contattati.
Naturalmente, alla famiglia biologica non vengono forniti dati sull’adottato, in quanto rimangono confidenziali, ma nel caso di una corrispondenza il nome e l’indirizzo del parente vengono comunicati all’adottato, che potrà decidere se avviare o meno un contatto. 

A tutela del diritto alla privacy, è comunque prevista la possibilità di cancellare, in qualsiasi momento, ogni eventuale iscrizione10. Successivamente, nei primi anni Novanta, il 12 gennaio 1994, la Gran Bretagna sottoscrive e ratifica - quindi, entra in vigore - la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, riconoscendo al minore adottato i diritti sanciti dalla medesima. Tale ratifica è volta, soprattuto, ad evitare che l’adozione internazionale venga posta in essere senza prima considerare i contatti con il paese di appartenenza del minore o degli adottanti, o in generale i contatti con l’estero.
Con l’avvento dei primi anni 2000, si ebbe un’ulteriore riforma con l’Adoption and Children Act del 2002, che modernizzò profondamente la disciplina dell’adozione nazionale e internazionale, e della ricerca delle proprie origini11.

Esaminiamo adesso le principali problematiche che hanno condotto, nell’ordinamento inglese, all’abbandono del modello di adozione piena (full adoption) per accogliere quello aperto (open adoption).
Al fianco del modello di full adoption si è sviluppato il fenomeno delle cd. contested adoption, che ha dato luogo ad una sostanziale deviazione dall’istituto tradizionale, dando vita ad un nuovo modello di adozione.
É l’ipotesi nella quale l’adozione, anziché essere pronunciata in presenza del consenso dei genitori del minore, viene disposta in seguito ad un procedimento giudiziale, nel quale si tende ad accertare l’esistenza dei presupposti che giustifichino l’allontanamento del minore dalla famiglia biologica, e il suo successivo inserimento in quella adottiva12. Si tratta di un’ipotesi che deroga ad un presupposto fondamentale del procedimento di adozione, ovvero il consenso espresso dai genitori naturali dell’adottato.
A tale riguardo, la normativa inglese si pone in linea con l’art. 5, Convenzione europea in materia di adozione del 1967, che ha valutato come elemento imprenscindibile la manifestazione del consenso dei genitori naturali del minore.

L’unico caso il cui il consenso non rappresenta una condizione necessaria all’adozione è quello in cui i genitori del minore si rifiutano, irragionevolmente, di prestarlo. È in quest’ipotesi che occorre ricercare il fondamento dei casi di contested adoption.
Il rischio, che si denota nell’utilizzo di questa forma di adozione, è quello di determinare fortissime ingiustizie, pur in presenza dell’opposizione dei genitori naturali.
Si deve, infatti, superare l’opinione diffusa secondo la quale l’adozione legittimante, quando è disposta in presenza del diniego dei genitori del minore, costituisca “in ogni caso” la soluzione ideale per soddisfare le esigenze del minore. Lo stato di trascuratezza del minore può essere imputato, in alcuni casi, a carenze materiali e oggettive, dovute allo stato di indigenza in cui versa la famiglia di origine. In questi casi ricorrere alla contested adoption rappresenterebbe una soluzione iniqua, oltre che inidonea, e fonte di forti traumi nei confronti del minore.
Risulterebbe, quindi, più opportuno garantire delle forme di sostegno volte a risolvere la situazione di indigenza in cui versa la famiglia, evitando un eventuale allontanamento del bambino dal nucleo familiare.
Per superare questa situazione anomala sono state formulate diverse proposte risolutive, in vista di una riforma legislativa del modello di adozione piena. Sono state contemplate diverse ipotesi nelle quali l'adozione non determina l’assoluta cessazione di ogni vincolo giuridico con la famiglia di origine, consentendo l’affermarsi delle cd. open adoptions. Con queste si cerca di favorire il rapporto tra minore e tutti coloro che se ne prendono cura, così da renderlo il più possibile open.

L’obiettivo è di creare i presupposti per evitare che l’adozione sancisca la cessazione di qualsiasi legame tra adottato e famiglia biologica, incentivando la reciproca collaborazione tra i genitori e le autorità competenti, giungendo ad un rapporto adottivo ispirato al principio di openness13. Tuttavia, nell’affrontare questa dinamica non bisogna porsi nei termini di una netta contrapposizione tra soluzioni divergenti, ovvero tra estrema apertura e assoluta segretezza. Di contro, è essenziale che, sulla base delle diverse situazioni che si possono presentare in concreto, sia contemplata una pluralità di opzioni diverse, che tengano conto delle peculiarità dei singoli casi, rispettando il presupposto fondamentale del best interest of the child14.

2. L’adozione in Inghilterra: l’iter adottivo e il ruolo delle agenzie di adozione

Nel sistema giuridico inglese l’adozione viene definita come l’istituto in base al quale cessano i legami esistenti tra adottato e famiglia biologica, per riproporsi negli stessi identici termini e con gli stessi effetti nella famiglia adottiva.
La logica dell’adozione è quella di creare un nuovo legame, identico a quello originario, tra adottante e adottato: tale modello prende il nome di full adoption (adozione piena), che comporta la completa integrazione del minore adottato nella nuova famiglia, con il conseguente status di figlio legittimo.

Presupposto fondamentale è l’interesse del minore, ma non ne è lo scopo, che risiede, invece, nell’ambito familiare. L’interesse del minore costituisce una costante di riferimento ai fini della pronuncia del giudice, ma non è l’unico fattore da considerare, rilevano anche le condizioni di salute del ricorrente, e compatibilmente con la sua età e il suo grado di discernimento, l’assenso dell’adottato15.Nel Regno Unito la normativa in materia di adozione è regolata dall’Adoption and Children Act del 2002, che sostituisce integralmente le precedenti disposizioni. La legge fissa delle regole nuove nel procedimento di adozione, che deve basarsi sul consenso dei   genitori naturali, ovvero su un provvedimento giudiziale secondo cui l’autorità competente a livello locale è autorizzata ad affidare il minore a persone da essa selezionate16.

Subentrano, nel processo di adozione, anche le adoption agencies17, istituite con l’Adoption Act del 1926. Il loro compito è quello di ricevere le richieste dei genitori naturali del minore, o di altri parenti, e di procedere a selezionare gli adottanti tra coloro che si siano rivolti all’agenzia per il fine opposto, ovvero adottare. Questo è previsto allo scopo di evitare forme indiscriminate di adozione. Le agenzie esercitano principalmente una funzione di controllo circa l’attitudine degli adottanti a svolgere correttamente il proprio compito educativo, operando accurate indagini sulla loro condotta, la loro personalità e la loro capacità di crescere il minore, per valutarne la relativa idoneità genitoriale.
Il ricorso alle adoption agencies garantisce - attraverso il loro elevato grado di professionalità, e l’intensità dei controlli pubblici sul loro operato - una procedura abbreviata per la pronuncia del decreto di adozione. Quest’ultima consiste nella riduzione della fase istruttoria alla sola prestazione del consenso libero da parte dei genitori naturali, che trasferiscono la propria parental responsability all’agenzia, fino al momento della pronuncia del provvedimento finale.

Il procedimento di adozione ha inizio con una fase preliminare alla decisione finale, che consiste nell’accertamento di due principali presupposti. In primo luogo, è necessario valutare l’opportunità dell’adozione in relazione all’affidamento preadottivo del minore. Questi viene affidato alla coppia aspirante adottiva per un periodo continuativo di tre mesi, durante i quali l’adoption agency affidante esercita un’attenta attività di controllo. Il minore diventerà a protect child, sul cui benessere sorveglierà la stessa agenzia, finché non verrà emanato il provvedimento di adozione (o il minore non raggiunga la maggiore età). Inoltre, è altrettanto fondamentale il consenso all’adozione da parte dei genitori naturali da adottare: il consenso dovrà essere puro, incondizionato e non estorto, e sarà revocabile fino alla pronuncia dell’adozione. In seguito al consenso prestato da questi, e formalmente accertato, le adoption agencies possono procedere all’affidamento del minore in adozione18.

Esaurita questa fase preliminare, si giunge alla fase decisoria. Gli aspiranti genitori possono rivolgersi al servizio sociale dell’ente territoriale di appartenenza, o ad un’agenzia di adozione privata. Conclusa la valutazione psicosociale, i genitori devono seguire un ciclo di training e supporto pre-adottivo ad opera dello stesso ente che ha eseguito la valutazione. L’abbinamento (matching) tra minore e genitori adottivi viene organizzato dal servizio sociale dell’ente territoriale che segue il bambino, e da quello dell’ente o dell’agenzia che ha valutato l’aspirante adottante. 
Agli aspiranti genitori vengono fornite informazioni ampie e dettagliate sulle caratteristiche e sulla storia del minore, che viene loro proposto dal servizio sociale dell’ente o dell’agenzia che li ha valutati. Quest’ultimo agisce di concerto con il servizio sociale del bambino e con il suo tutore - che è stato nominato nel corso della procedura, conclusasi con la dichiarazione di adottabilità.
Gli aspiranti adottivi sono liberi di accettare o meno la proposta di adozione presentata dai servizi sociali, ma devono fornire delle motivazioni sufficienti e coerenti nel caso di un eventuale rifiuto del matching.
Una volta inserito il minore nella famiglia adottiva per un minimo di dieci settimane, i servizi sociali di entrambe le parti chiedono al giudice una pronuncia che renda l’adozione legale a tutti gli effetti. Dichiarata l’adozione da parte del giudice, i genitori adottivi diventano pienamente e legalmente responsabili del bambino, e segue un periodo di almeno dodici mesi in cui la famiglia e il minore vengono seguiti dai servizi sociali per un supporto economico ed emotivo19.

3. Open adoption: pro e contro di un modello open

Il termine di open adoption (o adozione aperta) è molto diffuso nel mondo anglosassone, e il suo sviluppo ha segnato il passaggio da un’adozione intesa come seconda nascita ad un’adozione che rispetta la continuità identitaria e degli affetti, elemento cruciale per tutti gli attori coinvolti.
Nel mondo anglosassone, l’adozione aperta costituisce un vero e proprio continuum di conoscenza tra le famiglie e il minore adottato. In particolare se ne individuano due poli.
Il primo è costituito dalla forma tradizionale del collocamento segreto, nel quale vengono scambiate solo informazioni minime, e non esiste alcun contatto tra i due nuclei familiari. 
Invece, l’altro polo, quello caratterizzato da una maggiore apertura, è costituito da quelle situazioni nelle quali le famiglie si conoscono e si scambiano contatti diretti e continui, dove è incluso anche il minore.
L’open adoption si colloca tra questi due poli e comprende una pluralità di gradazioni di scambio di informazioni e di contatti, sia diretti che mediati dagli operatori dell’adozione, le cui modalità possono variare nel tempo20.
Non bisogna dimenticare che in seguito alla pronuncia di un’adozione aperta i genitori biologici perdono la potestà genitoriale sull’adottato. Tuttavia, la tradizione giuridica anglosassone si caratterizza per la libertà di entrambe le parti di stipulare qualunque tipo di accordo per la gestione dei contatti, purché sia nell’interesse del minore.
La validità dell’adozione non è messa in discussione, in quanto una simile apertura attiene ai soli rapporti di fatto, e non a quelli di diritto.

Nonostante ciò, il tema dell’open adoption impegna nella discussione e nella riflessione i giuristi da diversi decenni: pur riscontrando indubbi vantaggi per quanto concerne la conoscenza delle origini del minore, e il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale, dà adito anche a critiche e perplessità.
I sostenitori dell’open adoption ritengono che un’adozione nella quale vi siano contatti diretti e mediati tra genitori biologici e adottivi eviterebbe che la curiosità fisiologica del minore, sulle proprie origini, diventi troppo stringente e pressante.

Inoltre, una simile modalità permette all’adottato di non fantasticare sui propri genitori biologici, idealizzandoli o a volte addirittura criminalizzandoli, ma di conoscerli come persone reali.
Così facendo, si eviterebbe, anche, il patologico senso di colpa verso i genitori adottivi, che spesso provano gli adottati quando decidono di rintracciare i genitori naturali.
Inoltre, le adozioni aperte sarebbero indicate soprattutto per minori non più giovanissimi, che abbiano avuto rapporti significativi, fino al momento dell’adozione, con alcuni membri della famiglia biologica.
Non solo, ma anche i genitori biologici e quelli adottivi trarrebbero benefici da un’adozione aperta. Da un lato, la famiglia adottiva potrebbe ottenere maggiori informazioni sull’ambiente socio-culturale di origine dell’adottato e sulla propria situazione sanitaria.

Dall’altro, i genitori biologici avrebbero modo di ottenere più informazioni sulla famiglia adottiva, e sull’inserimento del minore nella stessa. Verrebbero così agevolati nel superare il proprio senso di colpa e di incertezza, conseguenti alla prestazione del consenso all’adozione21. Gli stessi genitori biologici sembrerebbero giovare della scelta di un’adozione aperta22. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato come l’adozione aperta sia associata, tendenzialmente, ad un minor tasso di problemi comportamentali: in generale, l’adattamento dei ragazzi è legato sia alla qualità delle relazioni con i genitori adottivi, ma anche alla capacità di questi ultimi a collaborare nella gestione dei contatti con la famiglia biologica. Invece, per quanto riguarda gli aspetti controversi relativi all’open adoption, sulla base di alcuni studi che hanno indagato il fenomeno, si rileva come gli adottanti riportino sporadicamente difficoltà a pianificare gli incontri e a gestire il dolore della madri naturali.

Non mancano, comunque, interrogativi circa l’effetto che questi contatti avranno nel tempo sul figlio adottivo.
In primo luogo, rendersi disponibile ad un’adozione aperta potrebbe essere una scelta non pienamente consapevole e libera da condizionamenti.

In un studio una percentuale ridotta di genitori adottivi (15%) ha dichiarato di aver scelto l’adozione aperta per il timore di ridurre le proprie possibilità di adottare un minore23. Inoltre, tra i genitori adottivi che avevano scelto l’adozione aperta, i contatti non sono solo diminuiti, ma nel 21% dei casi si sono completamente esauriti, mettendo in discussione gli interventi pianificati. In secondo luogo, il mantenimento dei contatti con il proprio figlio dato in adozione potrebbe provocare degli effetti negativi (es. prolungamento del senso di incertezza), e dare adito ad una dipendenza emotiva dai genitori adottivi, soprattutto nel caso di giovani ragazze madri24. Inoltre, alcuni autori ritengono, circa la costruzione identitaria dell’adottato, che l’adolescente potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte a due coppie genitoriali, laddove abbiano connotati reali. Secondo altri, dal momento che l’adottato comprende la portata della propria storia dopo gli otto anni, prima di quest’età sarà difficile che arrivi a comprendere il senso dei contatti con la famiglia biologica, ma anzi li vivrà come una minaccia. É il caso di quei minori inseriti in famiglia adottiva in tenera età, che non serbano ricordi chiari e precisi della famiglia di origine25.

Infine, un’ulteriore rischio si riscontra nel caso in cui i genitori biologici siano adolescenti, e i genitori adottivi si vedano destinatari di difficoltà ulteriori alle quali fare fronte. Possono trovarsi a dovere “adottare” anche i genitori biologici del figlio adottivo, che spesso sono alla ricerca di figure genitoriali stabili.
Oppure non è insolito che le madri biologiche risultino essere impreparate alle conseguenze a lungo termine di un'adozione aperta, e spesso si dimostrino immature a gestire i contatti con il figlio26.

Chiaramente, al di là dei complessi rapporti tra famiglie, il modello dell’adozione aperta incide anche sul ruolo degli operatori. A questi viene richiesta una determinata capacità comunicativa nel favorire la costruzione di buone relazioni, maggiore tempo, risorse, ed energie emotive.
Tutto ciò si traduce, inevitabilmente, in maggiori costi.

Quindi, l’adozione aperta si costruisce come un processo, nel quale i professionisti dovrebbero essere disponibili a mantenersi in contatto con il triangolo adottivo. Questo implica un maggiore monitoraggio degli operatori circa lo sviluppo dei minori: gli operatori, nel modello di adozione chiusa, vengono spesso persi di vista, e ricompaiono solo nel caso in cui emergano delle gravi difficoltà. Ovviamente, l’intervento degli operatori è richiesto in ciascuna fase del percorso adottivo, poiché dei genitori capaci di affrontare in modo coerente gli interrogativi dei propri figli promuovono il loro stesso benessere.

Quindi, risultano essenziali, per ogni famiglia, l’apertura alla comunicazione ed una buona capacità di affrontare la narrazione adottiva: ciò diventa fondamentale quando questi interrogativi siano sollecitati e resi evidenti dai contatti con la famiglia biologica.

Perciò è necessario agire preventivamente, già dalla conoscenza del nucleo familiare, mediante un’accurata valutazione circa il livello di apertura che i genitori (sia biologici che adottivi, separatamente) sono in grado di sostenere.

La loro scelta avrà un impatto a lungo termine su tutti i soggetti coinvolti, soprattutto sul minore, perciò devono essere pienamente informati e consapevoli delle implicazioni, dei rischi e dei benefici che comporta questa pratica27.

4. Contatto post-adozione e ricerca delle proprie origini: un incontro tra famiglie

Come abbiamo osservato nei paragrafi precedenti, l’Inghilterra, in generale gli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone, si caratterizzano in materia per l’open adoption, e di conseguenza per consentire il contatto post- adozione.

Il sistema inglese permette, mediante la cd letterbox contact (“corrispondenza mediata”), ai parenti biologici e ai genitori adottivi di restare in contatto attraverso lo scambio di informazioni scritte, la cui frequenza viene discussa, approvata e documentata nella sentenza di adozione. Le informazioni vengono scambiate mediante un operatore dell’adozione, responsabile del caso, che si occuperà di mediare le comunicazioni cartacee tra le famiglie, rispettando il diritto alla riservatezza di tutte le parti coinvolte28.

All’interno della letterbox contact si trovano due ulteriori strumenti, il life story book e la life story letter, funzionali all’interesse del minore a conoscere il proprio background.

Il life story book è lo strumento destinato ad aiutare i minori adottati ad affrontare le prime domande sul proprio passato. Contiene una descrizione della famiglia di origine e della storia del bambino precedente all’adozione, nonché l’indicazione del luogo di nascita, e dei nomi di coloro che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita29.

Infatti, in conformità con gli orientamenti istituzionali del Regno Unito, le autorità locali devono includere nel life story book i nomi dei genitori e il cognome della famiglia biologica, una procedura standard che permette al minore adottato di accedere a queste e ad altre informazioni, che gli consentiranno di cercare i genitori naturali30.
Solitamente, il life story book viene preparato dal minore insieme alla propria assistente sociale e ai genitori adottivi, a seconda dell’età e del suo grado di discernimento, e contiene tutte le informazioni che possono facilitare il racconto della sua storia (si può trattare anche di giochi, libri, o fotografie).

Deve contenere informazioni dirette e chiare, accessibili al minore, con particolare attenzione alle parole e al linguaggio che vengono utilizzati, trattandosi di descrivere fatti molto delicati e dolorosi per il minore.
Spetta ai genitori adottivi decidere quando condividere con il figlio il life story book, che viene loro consegnato dall’assistente sociale che si è occupata dell’adozione.

Inoltre, il life story book è accompagnato dalla life story letter, nella quale viene spiegato cronologicamente ciò che è successo e perché il minore è stato allontanato dalla famiglia biologica. Non viene omesso alcun particolare, anche se doloroso, perché risulta essenziale per comprendere che cosa sia realmente accaduto31.

Le informazioni sono destinate ai genitori adottivi prima che venga emessa la sentenza di adozione, e saranno condivise con il figlio quando raggiungerà un’età e un grado di consapevolezza idonei a conoscere i contenuti della story letter.

Perciò, il life story book e la life story letter costituiscono elementi fondamentali per la decisione sull’adozione, tanto che, se mancano, il giudice può anche non pronunciarla, o farlo a condizione che vengano predisposti entro un termine di tempo stabilito.

Tali strumenti, se utilizzati correttamente, non lasciano spazio ad illusioni, incertezze o idealizzazioni del minore sul proprio passato e sull’identità dei genitori naturali, aiutandolo così a costruire un’esistenza più consapevole e comprensibile.

Il life story book garantisce loro quella continuità di ricordi che altrimenti andrebbero perduti, aumentando il loro senso di confusione e di identità, tipico di chi non conosce il proprio passato.
Inoltre, un simile strumento fornisce un valido sostegno per il bambino nel passaggio graduale dalla famiglia biologica a quella adottiva. Lo accompagna e lo aiuta ad avere contezza del suo cambiamento di vita.
Inoltre, risulta particolarmente utile sia per gli operatori sociali, per avvicinare il minore, sia alle famiglie adottive, perché avere una visione più completa del bambino e della sua storia è uno dei fattori che contribuisce maggiormente ad un’adozione “di successo”. 

L’idea del life story book è stata elaborata nel corso di diversi decenni, ed è stato applicato anche in Australia e negli Stati Uniti, in alcuni paesi europei (Romania, Bulgaria, Francia, Germania, e Spagna), e anche in Italia32 questo strumento ha iniziato ad essere conosciuto e adottato da alcuni servizi sociali negli affidamenti eterofamiliari e nelle adozioni33.

5. Conclusioni

Come abbiamo osservato, l’ordinamento giuridico inglese si caratterizza per un modello di adozione aperta, che apporta indubbiamente una serie di vantaggi, ma anche criticità non indifferenti per quanto riguarda il post-adozione e la ricerca della famiglia biologica del minore.

Questi elementi rispondono, tendenzialmente, alla logica di un approccio open alla questione adottiva, non sempre privo di problemi per tutti gli attori coinvolti nel triangolo adottivo.

Un’altra caratteristica fondante di questo ordinamento è rappresentato dal ruolo centrale rivestito dalle agenzie di adozione, che hanno il compito di mediare i contatti tra famiglie, biologica e adottiva, e adottato.

Tuttavia, le adoption agencies tendono a concentrarsi, maggiormente, sulla negoziazione e conclusione di accordi tra le famiglie per mantenere i contatti, anziché preoccuparsi concretamente dei possibili sviluppi futuri della relazione, e della necessità di un sostegno continuo e duraturo per i diretti interessati34.

Date queste premesse, risulta fondamentale che tutte le parti coinvolte siano edotte fin dal principio sull’importanza fondamentale, per la persona adottata, di conoscere le proprie origini, così come delle implicazioni psico-sociali che la loro rivelazione può comportare nel minore.

Perciò, una possibile risposta, a queste problematiche così ampie e pervasive, potrebbe essere quella di ricorrere alla mediazione familiare, come strumento in grado di contemperare i diversi interessi in gioco, cercando di tutelare, in primo luogo, l’interesse del minore.

Questa soluzione consentirebbe ad un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore familiare, di potere concretamente bilanciare i diversi interessi, evitando di essere influenzato dalla crisi adottiva o familiare. Questo, ad esempio, potrebbe non avvenire con l’agenzia di adozione, che si è occupata dell’abbinamento tra il minore e l’aspirante coppia adottiva.


Note e riferimenti bibliografici

C. ALLOERO, L’accesso alle informazioni sulle origini nei principali paesi di accoglienza dei minori stranieri adottati, in R. Pregliasco, (a cura di), Alla ricerca delle proprie origini - L’accesso alle informazioni tra norma e cultura, Carrocci Faber, 2013, 106-107.

M. SERIO, Adozione e funzione normativa nel diritto inglese, in Rassegna di diritto civile, 1984, n. 4, 1106 ss.

M. G. IVONE., Il modello dell’adozione nel diritto inglese, in Rassegna di diritto civile, 2002, n. 3, 582.
Si crearono così diversi tipi contrattuali di negoziazione, denominati children trafficking: si trattava di scambi commerciali gratuiti, onerosi, revocabili, a termine, che avevano come oggetto contrattuale il minore.

S. CRETNEY, Elements of Family Law, 1991, JSWFL, 229.

M. G. IVONE, cit., 581-584. Quindi, la disciplina delle adozioni veniva affidata al solo potere legislativo, attribuendo a quello giudiziario un mero compito di coordinamento interpretativo tra i vari statutes, nel rispetto degli ordinari canoni ermeneutici, ma ponendosi in netto contrasto con il tradizionale potere di law-making che era svolto dai giudici inglesi.

C. ALLOERO, cit., 107.

R. PREGLIASCO, (a cura di), Alla ricerca delle proprie origini - L’accesso alle informazioni tra norma e cultura, Carrocci Faber, 2013, 233. Cfr. sez. 26 e 28, Children Act del 1975, poi confluite nella sez. 51 dell’Adoption Act del 1976 che ha modificato quello del 1975.

8  J. PALACIOS, S. ADROHER, D. M. BRODZINSKY, H. D. GROTEVANT, D. E. JOHNSON, F. JUFFER, L. Martínez-Mora, R. J. MUHAMEDRAHIMOV, J. SELWYN, J. SIMMONDS, M. TARREN-SWEENEY, Adoption in the service of child protection. An international interdisciplinary perspective, in Psychology, Public Policy, and Law, 25 (2), 2019, 38.
A. MCFARLANE, M. REARDON, Child Care and Adoption Law: a practical guide, Family Law, 2006, 3 ss.
Il concetto fondamentale che emerge da questo testo legislativo consiste nel fatto che il benessere del minore deve essere considerato dalla corte nel determinare una qualsiasi questione che concerne il collocamento dello stesso nella futura famiglia adottiva. Questo principio viene elaborato in una lista che elenca sette categorie generiche di circostanze che, in misura maggiore o minore, saranno rilevanti per determinare quale sia il suo benessere in ogni singolo caso.

M. G. STANZIONE, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Giappichelli, 2015, 51.
Nonostante l’importanza attribuita al diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, è significativo che attualmente la normativa non preveda alcuna misura di controllo o sanzionatoria al fine di rendere effettivo questo dovere di disclosure, rimettendo una simile scelta discrezionale alla scelta della famiglia adottiva.
L’ordinamento inglese si limita a promuovere l’adempimento di tale obbligo durante il procedimento di adozione, mediante l’istruzione dei potenziali genitori sulla necessità del minore di conoscere il proprio passato.

10 C. ALLOERO, cit., 108.

11 R. PREGLIASCO, cit., 233-234. Con questa modifica venne introdotto un diritto di veto a non essere contattati, valido per entrambe le parti: la persona adottata potrà specificare  se e con chi desideri entrare in contatto, ma anche la persona o le persone con le quali non vuole entrare in contatto.
Viene disciplinata, più specificatamente, la procedura per poter accedere alle proprie origini. Si stabilisce che siano erogati dei servizi di intermediazione a favore dei soggetti coinvolti nella ricerca delle origini.
Ai sensi della sez. 98, Adoption and Children Act del 2002, l’adottato e la famiglia biologica hanno il diritto di richiedere all’autorità locale, agli organismi di adozione, o agli enti autorizzati di fornire loro un servizio di intermediazione, al fine di rendere noto alla controparte il proprio desiderio di comunicare e di essere contattati.
Queste agenzie di intermediazione hanno il dovere di fornire un servizio che consideri il benessere di tutte le parti coinvolte: in particolare, sono tenute a fornire un servizio di supporto, accompagnamento, e mediazione agli adulti adottati. L’obiettivo principale di questo servizio consiste nel potere prendere decisioni informate e ponderate.
Viene, anche, offerto un servizio di consulenza per accedere al Birth Register, nel quale vengono fornite tutte le informazioni necessarie per procedere nell’iter di ricerca, e all’adottato viene garantito anche un supporto psicologico per affrontare la verità sulle proprie origini, e un’adeguata assistenza nell’organizzare e gestire l’incontro con la famiglia biologica. 
Cfr. le agenzie che finiscono servizi di intermediazione: www.adoptionsearchreunion.org.uk

12 E. URSO, L’adozione nel diritto angloamericano fra problemi attuali e possibili opzioni per una riforma, in Rivista critica del diritto privato, 1996, 750 ss.

13 Cfr. Family Law Review, 1999, n. 1, pp. 146, 154-155. Una sentenza (caso Re. A) riassume, sinteticamente, le motivazioni che hanno portato ad una maggiore openess nel sistema giuridico inglese.
Il giudice Simon Brown afferma che: […] il contatto può ben assumere grande rilievo per il diritto a lungo termine del minore: in primo luogo, perché garantisce al bambino la sicurezza di sapere che i suoi genitori lo amano e sono interessati alla sua crescita; in secondo luogo, perché evita un pericoloso senso di vuoto per il minore che si sentirebbe abbandonato dai suoi genitori; in terzo luogo, perché rende il minore capace di affidarsi alla famiglia adottiva con il conforto dell’approvazione della famiglia naturale; in quarto luogo, perché fornisce al minore la necessaria consapevolezza dell’identità familiare e di quella personale.
Il contatto, se mantenuto, è in grado di aumentare le possibilità di successo di un’assegnazione permanente, si tratti sia di un’adozione, che di un affidamento”.

14 E. URSO, cit., 745 ss.
     M. G. IVONE, cit., 590-594

15 Ibid, 584-585.

16 SERVIZIO STUDI DEL SENATO, L’adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, 2009, n. 5, 5-6.

17 BAAF, Adoption Advice Notes, in Publications Department BAAF, 1997, 2. In Inghilterra ci sono circa duecento adoption agencies, e il maggiore numero sono parti di local authority social services, tra le quali si ricordano la BAAF (British Agencies for Adoption and Fostering) e la PPIAS (Parent to Parent Information on Adoption Services).

18 M. G. IVONE, cit., 589.

19 O. FARRANDA, Il mantenimento della memoria dei bambini adottati nell’esperienza anglosassone, in Minori giustizia, 2017, n. 1, 117-118.

20 M. CASONATO, Adozione e mantenimento dei legami: una revisione della letteratura psicologica sull’adozione aperta, in Minori giustizia, 2014, n. 4, 41-42.

21 M. BERRY, Risks and Benefits of Open Adoption, in The Future of Children, Spring 1993, 126-127.
J. LONG, Open records e open adoptions: due proposte dagli Stati Uniti per la regolazione dei rapporti tra adottato, genitori adottivi e genitori biologici, in Minori giustizia, 2001, n. 3-4, 115-116.

22 C. CHRISTIAN, R. MCROY, H. GROTEVANT, C. BRYANT, Grief resolution of birthmothers in confidential, time-limited mediated, ongoing mediated, and fully disclosed adoptions, in Adoption Quaterly, 1997, n. 1, 35-38.
Sembrerebbero mostrare esiti psicologici migliori nel lungo periodo rispetto a coloro che hanno scelto un’adozione chiusa, anche dopo anni dal collocamento del minore: le madri biologiche riportano livelli di depressione, colpa e pentimento inferiori, un maggior senso di controllo sulle situazioni, e una sensazione di pace rispetto alla scelta di avere dato il figlio in adozione.

23  M. BERRY, D. DYLLA, R. BARTH, B. NEEDELL, The role of open adoption in the adjustment of adopted children and their families, in Children and Youth Service Review, 2000, n. 20, 151-171.

24 M. BERRY, The practice of open adoption: Findings from a study of 1, 396 families, in Children and Youth Services Review, 1991, n. 13, 379-395.

25 M. CASONATO, cit., 44-47.

26 M. BERRY, Risks and Benefits of Open Adoption, cit., 128-129.
    J. LONG, cit., 116.

27 M. CASONATO, cit., 47-48.

28  E. FURSLAND, Faccia a faccia con Facebook - Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive, Le Comete Franco Angeli, 2015, 30, nota n. 1.

29 O. FARRANDA, cit., 119.

30 E. FURSLAND, cit., 35.

31 Ibid, 40. La life story letter viene scritta dai genitori biologici o dagli assistenti sociali al momento dell’adozione: lo scopo è quello di offrire una spiegazione concreta delle circostanze dell’adozione, ma in termini più adatti ad un adulto, e viene consegnata al minore quando ha raggiunto un’età sufficiente a comprenderla.

32 Cfr. C. FOTI, (a cura di), Adottare un bambino con intelligenza emotiva, in Dispense del Centro Studi Hänsel e Gretel, 2007, 20.

33 O. FARRANDA, cit., 119-121.

34 J. LOGAN, Preparation and planning for face-to-face contact after adoption: the experience of adoptive parents in a UK study, in Child & Family Social Work, 2009, n. 15, 317.