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Pubbl. Gio, 27 Ago 2015

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e schizofrenia legislativa

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Giuseppe Calamo


Nonostante la recente introduzione dell’art. 521-bis del codice di procedura civile, il legislatore torna sul tema del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel tentativo, poco riuscito, di semplificarne la disciplina. Le novità introdotte con la Legge 132 del 6 agosto 2015.


1. Premessa alla riforma

Ed eccoci a commentare l’ultimo caso di “schizofrenia” del legislatore italiano.

L’antefatto risale all’art. 19 del Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche nella Legge n. 162 del 10 novembre 2014, con cui il legislatore ha introdotto una nuova modalità di pignoramento dei veicoli, inserendo, nel codice di procedura civile, l’art. 521-bis. Ritenendo che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dovesse essere disciplinato diversamente e in modo più efficace rispetto al pignoramento di beni mobili, il legislatore previde che lo stesso avrebbe dovuto eseguirsi secondo forme diverse.

Non si faccia caso alla sedes materiae in cui fu inserita (e tutt’ora si trova) la disposizione, collocata tra le disposizioni del capo dedicato all’espropriazione mobiliare del debitore relative, l’art. 521, alla nomina e agli obblighi del custode, l’art. 522 al suo compenso. Trattandosi di una forma del pignoramento distinta da quella ordinariamente prevista per gli altri beni mobili, l'art. 521-bis avrebbe forse dovuto, sin dall’inizio, essere posizionato dopo l’art. 518 c.p.c.

2. La disciplina di pignoramento dei veicoli in base all'art. 521-bis del codice di procedura civile

Con l’art. 521-bis, si è prevista la seguente disciplina:

1) il creditore deve notificare al debitore e successivamente trascrivere un atto nel quale si indicano “esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”;

2) “il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;

3) “col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso”;

4) “al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”;

5) “decorso il termine di cui al primo comma [e, cioè, il termine di dieci giorni per la consegna di beni, titoli e documenti], gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma [cioè: il custode effettua la comunicazione di cui al punto 4 al creditore procedente];

6) “eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri”;

7) “entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma [sempre al punto 4], il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo”.

Fin da subito, nonostante gli entusiastici commenti pubblicati sul web, si appalesarono, ai pratici, le evidenti cripticità ed insufficienze della disciplina normativa (per un’ottima sintesi, vedi: Pietro Gobio Casali, "Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis", pubblicato in data 6 gennaio 2015 sul sito internet "Il Caso", visitato più di recente in data 26 agosto 2015).

In particolare, l’intero sistema delineato dal legislatore si rivelò, fin da principio, di difficile – se non impossibile – attuazione.

Il legislatore ha previsto, infatti, che:

  • con l’atto di pignoramento, il creditore procedente rivolga al debitore anche l’intimazione di consegnare l’autoveicolo all’I.V.G. competente;
  • il creditore abbia un termine di trenta giorni per l’iscrizione a ruolo del pignoramento;
  • il predetto termine decorra dall’avvenuta comunicazione al creditore procedente, da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.), di aver ricevuto il bene pignorato in custodia.

Nel caso di mancata consegna spontanea da parte del debitore – ipotesi più che probabile quando si procede coattivamente nei suoi confronti – il legislatore ha prefigurato il seguente meccanismo: il “bene pignorato” (e cioè l’autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio indicato nell’atto di pignoramento) avrebbe dovuto essere consegnato all’I.V.G. dagli “organi di polizia” che ne “accertano la circolazione”.

A seguito di tale consegna, l’I.V.G. avrebbe potuto effettuare la comunicazione al creditore e dalla data di tale comunicazione sarebbe decorso il termine per l’iscrizione a ruolo.

Altrimenti, si deve ritenere che l'iscrizione a ruolo, non solo non sia possibile "da un punto di vista giuridico", ma, non essendovi alcun bene in custodia, non abbia neppure senso (è una situazione assimilabile a quel che si verifica a fronte di un verbale negativo di pignoramento mobiliare: il pignoramento non parte perché non c'è alcun bene).

A fronte della previsione legislariva, l’interprete, pertanto, si domanda cosa debba fare il creditore procedente in caso di mancato spontaneo adempimento del debitore.

Questi, i diversi scenari che si prospettano:

1) ironicamente, ma con riferimento alla situazione di fatto che il legislatore ha forse immaginato: incrociare le dita, nella speranza che un agente delle Forze dell’Ordine accerti (casualmente? magari durante un controllo di routine? o perché intende contestare un’infrazione del codice della strada?) la circolazione dell’autoveicolo pignorato (ci si chiede, peraltro, come possa un agente di polizia venire a sapere, quando fermi un autoveicolo per qualsiasi ragione, che lo stesso risulti pignorato, cioè che al suo proprietario è stato notificato un atto di pignoramento che individua proprio quell’autoveicolo, circostanza che non risulta da alcuno dei documenti di circolazione o dei titoli di proprietà relativi al veicolo. Sussiste forse un obbligo per il conducente di dichiarare all’agente che il veicolo è pignorato (se ne è a conoscenza)? Se sì, in quali casi? e qual è la sanzione per il relativo inadempimento?);

2) un po’ meno ironicamente e con profili di dubbia liceità: convincere un agente di polizia a recarsi presso il luogo in cui si sa o si presume che l’autoveicolo pignorato sia parcheggiato o si troverà a transitare a una cert’ora per procedere all’“accertamento della circolazione” del medesimo e al relativo “sequestro” (peraltro, ci si poteva chiedere, se non si ritiene risolutiva la modifica che si vedrà appresso: può dirsi “circolante” un autoveicolo parcheggiato? Deve forse l’agente – e qui c’è l’ironia – attendere che il veicolo sia messo in moto?);

3) certamente contro la lettera e lo spirito del testo, che non prevede alcun coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario, taluno ha proposto che ci si sarebbe potuti recare, comunque, dall'ufficiale giudiziario e chiedere a lui che proceda – unitamente ad un agente di polizia reperito dallo stesso ufficiale – all’accertamento della circolazione del veicolo e alla consegna all’I.V.G. competente.

3. Le novità introdotte con la Legge 132 del 6 agosto 2015

A fronte di questo vero e proprio rebus con poche vie di scampo, con Legge 132 del 6 agosto 2015 di conversione del Decreto Legge 83 del 27 giugno 2015, il legislatore (a distanza di pochi mesi) ha previsto:

A) la possibilità di procedere al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi anche nelle forme “classiche” (art. 518 c.p.c.) e non più esclusivamente attraverso la (a tratti, incomprensibile) procedura di cui all’art. 521-bis. L’incipit del nuovo art. 521-bis è, difatti, il seguente: “oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche (…)[nelle forme previste dall'art. 521-bis];

B) che l’I.V.G. competente a ricevere in custodia il bene pignorato, oltre a quello autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (formulazione precedente), sia “in mancanza”, “quello più vicino”;

C) che gli organi di polizia possono procedere al ritiro dei beni pignorati, non solo laddove accertano la circolazione degli stessi (formulazione precedente), ma anche laddove “comunque, li rinvengono”;

D) che i predetti organi non debbono più consegnare il bene pignorato all’I.V.G. competente in base a residenza/domicilio/dimora/sede del debitore (formulazione precedente), ma “consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto”;

E) che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice" (l’art. 159-ter prevede norme per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore, ma l’intera disposizione entrerà in vigore a partire dal 2 gennaio 2016 e non sarà oggetto del presente commento).

Ciò posto, in via di primissima analisi, si osserva quanto segue:

1) si è, anzitutto, dibattuti se può apprezzarsi la modifica di cui sub A (l’aver reintrodotto la possibilità del pignoramento di autoveicoli secondo le forme classiche), che rappresenta, a ben vedere, la “pezza” messa per consentire di procedere nella vecchia maniera, a chi non avesse compreso l’art. 521-bis e in attesa di fare maggiore chiarezza ("pezza" apposta in via emergenziale, con una legge di conversione che introduce una previsione non contemplata dal relativo decreto legge, sia pur nella stessa "materia" generalissima del "processo di esecuzione" e che non appare sospetta di incostituzionalità, secondo i principi di Corte Cost. 32/2014, proprio in base a tale "omogeneità", da intendersi in senso lato, tra decreto legge e legge di conversione);

2) quanto alla modifica sub B, si tratta di una norma che presenta un indiscutibile margine di incertezza: cosa significa “in mancanza”? In mancanza di I.V.G. competente per il territorio in cui il debitore ha residenza/domicilio/dimora/sede? O in mancanza di residenza/domicilio/dimora/sede? In tale ultimo caso, quale sarebbe l’I.V.G. “più vicino”? (manca ogni termine di confronto essenziale al concetto relativo di vicinanza). Più chiaro pare, invece, il legislatore (modifica sub D), quando indica l’I.V.G. competente in caso di consegna da parte degli organi di polizia (la vicinanza qui si calcola con riferimento al luogo in cui i beni pignorati sono "rinvenuti");

3) non sembra risolvere il dilemma per il quale, non senza ironia, si sono ipotizzati sopra tre diversi scenari, come s'è visto, uno più sconveniente dell’altro, la previsione secondo cui gli organi di polizia hanno il potere di ritirare il veicolo pignorato quando comunque “lo rinvengano” (modifica sub C). Con tale precisazione, il legislatore ha forse inteso dire che non occorre che il veicolo sia in fase di “circolazione” per essere ritirato dagli organi di polizia? Cioè che può essere ritirato il veicolo meramente “parcheggiato” o, forse anche, “nascosto” dal debitore o da lui addirittura reso “inidoneo alla circolazione”? Non è molto chiaro;

4) la previsione di un "doppio binario" per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l'uno fondato sul ruolo dell'ufficiale giudiziario (518 c.p.c.) e l'altro degli organi di polizia (521-bis), pare rafforzare l'ipotesi di contrarietà al dettato normativo dello scenario sopra indicato con il n. 3 che ipotizza la collaborazione tra ufficiale e agente di polizia perché procedano, insieme, al sequestro e che, tra i vari scenari, sembra, senza dubbio, il più conveniente e il più efficace (scenario che potrà forse suggerirsi di adottare de jure condendo).