Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · contributo divulgativo Vai al quotidiano →
GIUR-14/ADIRITTO PENALE

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale

Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 6512
Storia editoriale
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Abstract

Il presente contributo propone un’analisi trasversale dei reati di falsità documentale con particolare riguardo al falso in atto pubblico e ai profili di frizione con il principio di offensività. Ciò al fine di meglio comprendere le conclusioni cui è giunta nel 2019 la Cassazione a Sezioni unite in ordine alla rilevanza penale della condotta di formazione e utilizzo della copia di atto inesistente. In proposito, viene in rilievo la categoria del falso tollerabile ove la Corte ha ritenuto collocare anche l’ipotesi in esame, con le dovute precisazioni. Tale indirizzo è stato confermato dal giudice di legittimità con sentenza n. 27097/2020, qui in commento. In un’ottica di sistema, si rileva, infine, la disarmonia che caratterizza la prassi applicativa della categoria del falso grossolano.

Parole chiave formazione · inesistente · integra

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Come citare questo contributo

ROBERTA ESPOSITO, "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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