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Pubbl. Ven, 11 Dic 2020

Pericolosità sociale e giudizio prognostico per la misura alternativa dell´affidamento in prova ai servizi sociali

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Emanuele Mascolo



Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26228/2020 è stata evidenziata l´importanza del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e sulla rieducabilità del condannato al fine della concessione della misura alternativa dell´affidamento in prova ai servizi sociali.


ENG With the sentence of the Court of Cassation no. 26228/2020 the importance of the prognostic judgment on the social dangerousness and re-education of the condemned was highlighted in order to grant the alternative measure of probation to social services.

Sommario: 1. Il caso; 2. Riferimenti normativi e procedura per la richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali; 3. La dottrina e la giurisprudenza in tema; 4. La decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 26228/2020.

1. Il caso

Il caso in esame trae origine dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Messina del 2 ottobre 2019, con la quale veniva concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ad un soggetto che aveva svolto all’estero l’attività lavorativa, "così adoperandosi per reinserirsi nel tessuto sociale""[1].  

Il Tribunale di Sorveglianza, osservava che non costituiva ragione ostativa alla concessione di tale misura, la circostanza secondo cui, al momento, in Italia, non vi fosse la disponibilità di un lavoro, atteso che il condannato "si era comunque dichiarato pronto a rientrare per espiare la pena domiciliando presso l'abitazione ove il fratello attualmente sta(va) scontando gli arresti domiciliari".

Avverso tale ordinanza, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina, proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, quale unico motivo, la mancanza o comunque l'insufficienza della motivazione, relativamente alla inadeguata valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, della "capacità criminale" [2] del soggetto, avendo dato rilevanza decisiva al lavoro all’estero, senza svolgere, però, degli approfondimenti istruttori sulla possibilità, in concreto, dell’inserimento lavorativo in Italia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

2. Riferimenti normativi e procedura per la richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali

Al fine di favorire la risocializzazione del detenuto, la legge n. 354/1975, anche detta Ordinamento penitenziario, prevede la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

La suddetta legge prevede, invero, all’articolo 47, l’affidamento in prova ordinario, e all’articolo 47quater, introdotto con legge n. 231/99, l’affidamento in prova di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

La procedura per richiedere la concessione della misura è prevista dall' articolo 47 cit., secondo cui, la richiesta può essere fatta dal condannato a pena definitiva che non superi i tre anni, oppure dal condannato che abbia già scontato una pena maggiore, per gli ultimi tre anni residui.

L’articolo 47 quater cit. prevede, inoltre, la possibilità di concedere la misura anche oltre i limiti di pena previsti a soggetti affetti da AIDS  o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, che intendano sottoporsi ad un programma di recupero.

Vi è ancora l’ipotesi ex articolo 47, co. 3bis, dell’Ordinamento penitenziario, che prevede la concessione della misura alternativa in esame ad un condannato che si ritrovi ad espiare una pena, anche residua, non superiore ai quattro anni, dimostrando che nell’anno precedente alla richiesta, abbia avuto un comportamento che permetta un giudizio prognostico favorevole.

Su quest’ultima ipotesi, comunemente definita di "affidamento allargato" e sulla valutazione della pericolosità sociale del condannato è intervenuta sia la dottrina, sia la giurisprudenza di legittimità, chiarendone il più possibile il concetto.

3. La dottrina e la giurisprudenza in tema

La dottrina si è interessata della questione cercando di definire l'esatta portata del giudizio prognostico e, soprattutto, quale sia il percorso per giungere a tale giudizio.

A tal proposito, va ricordato che il giudizio prognostico è frutto dell’osservazione scientifica del condannato che viene svolta dagli esperti ex art. 80 dell’Ordinamento penitenziario.

Alla luce di ciò, il giudizio prognostico "deve fondarsi esclusivamente sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato"[3].

Un giudizio che, come parte della dottrina ha evidenziato, è connotato dalla discrezionalità, pertanto, l’accoglimento o meno dell’istanza di concessione della misura in esame, non deve considerarsi automatica, dovendosi compiere su base inevitabilmente complessa.[4]

Si tratta comunque di un giudizio che, se da un lato ha il pregio di essere formulato con l’ausilio degli esperti ex art. 80 dell’Ordinamento penitenziario, dall’altro lato, evidenzia l’insufficienza delle risorse a disposizione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna.[5]

Ciò basta per comprendere l’importanza della valutazione prognostica, relativamente alla disponibilità a svolgere attività lavorative da parte del soggetto che presenta l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

In dottrina non si è mancato di osservare, inoltre, che se le possibilità di svolgere attività lavorative sono carenti, la valutazione prognostica è evidentemente "compromessa in radice"[6].

Altra parte della dottrina evidenzia, invece, l’assenza all’interno del quadro normativo di riferimento, di elementi che rendano decisiva la disponibilità di un lavoro, tale che possa essere considerata "un elemento indispensabile ai fini della concessione della misura alternativa"[7].

La dottrina ha anche chiarito che la mancanza di un lavoro stabile, "non rientra tra i requisiti"[8] per la concessione della misura in commento, quale "attitudine risocializzante" della stessa.

La giurisprudenza, intervenuta sul tema, ha rimarcarto l’importanza, oltre che dei precedenti penali del condannato, delle pendenze processuali e delle informazioni di Polizia, anche del "rilievo prognostico" relativo alla condotta carceraria e all’indagine socio familiare, che deve essere svolta attraverso l’osservazione.[9]

L’osservazione del soggetto che si appresta a proporre istanza di concessione della misura alternativa di affidamento ai servizi sociali deve considerarsi molto importante ed è un compito che grava sugli esperti, perché, "l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante" sono tutti elementi da valutare[10].

Tuttavia, la giurisprudenza sul punto è stata altalenante: basti pensare che in alcune sentenze di legittimità è stata ritenuta sufficiente la risultanza dall’osservazione della personalità che un processo critico sul passato del soggetto "sia stato almeno avviato"[11].

Recentemente la giurisprudenza si è anche espressa sull’elemento dell’attività lavorativa, ritenendolo "marginale ed eventuale", evidenziando, al tempo stesso,  come la mancanza non possa precludere la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.[12]

4. La decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 26228/2020

La sentenza della Corte di Cassazione in commento, evidenzia, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, l’importanza del giudizio prognostico al fine della concessione della misura alternativa di affidamento in prova ai servizi sociali, nel quale vanno valutati "i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti dell’interessato"[13], con lo scopo di addivenire ad un giudizio prognostico che tenga conto e fronteggi "la pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato"[14].

La Suprema Corte, invero, sul rilievo dell'accertata indicazione da parte del condannato, pur dichiaratamente domiciliato in altro paese e pur privo di attuale residenza in Italia, di un preciso domicilio nel territorio italiano al fine di eseguire ivi la pena, la cui mancanza  avrebbe, diversamente, determinato l'inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale nel territorio nazionale, ha ritenuto, conformemente al costante orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità,  l'insussistenza del denunziato vizio motivazionale.

Alla luce di tale percorso argomentativo e, quindi, dell’individuazione dei requisiti che il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale deve avere, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La Corte di Cassazione, nel caso de quo, infatti, ha concluso ritenendo che il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, nell’impugnata ordinanza, è conforme alle previsioni normative anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

 
 
 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Trib. Sorv. Messina, ord., 02/10/2029.

[2] C. Cass. Pen., Sez. I., sent. n. 26228 del 18 settembre 2020.

[3] F. VENTIMIGLIA, V. VASTA, Diritto processuale penale – Per la Cassazione la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere valutata per negare al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale, Diritto 24, 28 aprile 2020.

[4] M. BORTOLATO, Le misure alternative tra prassi applicative ed esigenze di riforma, Giur. it., 2016, p. 1527.

[5] M. BARTOLATO, op.cit.

[6] G. MAGLIOCCA, Attività lavorativa e giudizio prognostico finalizzato alla concessione dell’affidamento in prova, in Processo Penale e Giustizia, Giappichelli, Torino, n. 6/2017.

[7] G. MAGLIOCCA, op.cit.

[8] F. FIORENTIN, Affidamento In prova al servizio sociale, in ilpenalista.it.

[9] C. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 42894 del 28 settembre 2018.

[10] C. Cass. Pen., sent. 26228/2020, cit..

[11] C. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 16541 del 16 aprile 2019.

[12] C. Cass. Pen., Sez. I., sent. n. 2453 del 22 gennaio 2020.

[13] C. Cass. Pen., sent. 26228/2020, cit..

[14] C. Cass. Pen., sent. 26228/2020, cit..

Bibliografia.

M. BORTOLATO, Le misure alternative tra prassi applicative ed esigenze di riforma, Giur. it., 2016, p. 1527.

F. FIORENTIN, Affidamento In prova al servizio sociale, in http://ilpenalista.it/bussola/affidamento-prova-al-servizio-sociale.

G. MAGLIOCCA, Attività lavorativa e giudizio prognostico finalizzato alla concessione dell’affidamento in prova, in Processo Penale e Giustizia, Giappichelli, Torino, n. 6/2017.

F. VENTIMIGLIA, V. VASTA, Diritto processuale penale – Per la Cassazione la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere valutata per negare al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale, Diritto 24, 28 aprile 2020.