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Pubbl. Mar, 1 Dic 2020

Il valore probatorio del certificato di pronto soccorso nella dinamica del sinistro stradale

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Vito Russoniello



La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 luglio 2020 n.16030 conferma l’indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale il certificato di Pronto Soccorso è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro.


ENG The first aid certificate is a public document providing full proof, up to a complaint of forgery, both of the provenance of the document by the public official who drafted it and of the statements contained in the certificate itself. The Court of Cassation with the ordinance of July 28, 2020 n.16030 confirms the jurisprudential address, now consolidated, according to which the First Aid certificate is a public deed providing full proof, up to a complaint of forgery, of both the origin of the document from the public official who drafted it and the declarations contained in the certificate issued by the victim of the accident.

Sommario: 1. L’atto pubblico; 1.1 Il referto di pronto soccorso; 2. Il giudizio di merito; 3. La decisione in sintesi.

1. L’atto pubblico

Prima di soffermarci sulla pronuncia in commento è utile fare qualche breve considerazione sul valore probatorio del documento redatto dal pubblico ufficiale.

In diritto “l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” (art. 2699 cod. civ.).

Esso “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 cod. civ.).

L’atto pubblico, quindi, costituisce prova legale[1], il cui giudizio di attendibilità è precostituito per legge (nel senso che il giudice sarà obbligato, in virtù di una specifica previsione di legge, a ritenere vero il fatto oggetto della prova), a differenza delle prove liberamente valutabili[2], rimesse, invece, al prudente apprezzamento del giudice.

Tale efficacia probatoria “privilegiata” può essere contestata solo attraverso un particolare procedimento volto ad accertare la falsità del documento: la c.d. querela di falso[3], da proporsi in via principale o in corso di causa, in qualunque stato e grado del processo. (art. 221 c.p.c.)[4].

Si usa dire, tuttavia, che l’atto pubblico è prova legale soltanto rispetto all’estrinseco, non anche rispetto all’intrinseco, in quanto l’atto pubblico è imputato integralmente al pubblico ufficiale nel senso specifico dell’attribuzione della sua redazione documentale, mentre il suo contenuto giuridico resta imputabile sempre alla parte dichiarante.

La pubblica fede si estende, quindi, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, alla data ed al luogo della redazione dell’atto, all’identità delle parti presenti, alle dichiarazioni rese dalle parti, a tutti gli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e come tali accertati nell’atto[5].

Tuttavia, come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti" (Cass. Civ. n.11012/2013).

In altre parole, ai fini che qui interessano, l’efficacia probatoria privilegiata si riferisce esclusivamente al fatto che la dichiarazione contenuta nel documento è stata resa, che è ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuta in sua presenza; viceversa, la veridicità di quanto la parte ha dichiarato nell’atto rimane al di fuori della forza probatoria del documento[6]; in tal caso, per contrastare il contenuto sostanziale delle dichiarazioni della parte, può essere ammesso qualsiasi mezzo di prova, al di fuori della querela di falso[7].

1.1 Il referto di pronto soccorso

Tale atto suole farsi rientrare tra gli atti redatti da pubblici ufficiali, che sono distinguibili in tre categorie: a) i processi verbali dei pubblici ufficiali, come quelli delle Forze dell’Ordine; b) gli atti di notorietà, a cui vengono equiparate le dichiarazioni sostitutive; c) le certificazioni amministrative, tra le quali rientrano i certificati dei medici rilasciati da pubblici ufficiali[8].

Con particolare riferimento al certificato medico di P.S., è stato stabilito che esso, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il paziente abbia fatto al medico e riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni stesse.

Il valore di prova legale, quindi, non si estende anche alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Pertanto, la veridicità e l’esattezza di quanto dichiarato può essere contrastata con tutti i mezzi di prova previsti dall’ordinamento. Sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante, restando affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse e lo stesso paziente ben potrebbe dimostrare di aver riferito al medico certificatore circostanze non veritiere[9].

In tale caso, se le dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735, co.1 e 2 c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice[10]; nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria[11].

2. Il giudizio di merito

La pronuncia in esame ha avuto origine dalla richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.). Nella specie l’attore dichiarava di essere stato investito, mentre era alla guida del suo motociclo, da un’auto non identificata che lo urtava nella parte sinistra facendolo finire contro il muro di cinta della carreggiata. A seguito dell’urto il conducente dell’auto pirata si allontanava senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

Occorre rilevare che, in caso di sinistro causato da veicolo soggetto all'obbligo assicurativo e rimasto non identificato, il danneggiato è onerato della prova (anche per presunzioni) delle circostanze: a) che il sinistro è stato causato da veicolo rimasto ignoto; b) che quest'ultimo era assoggettato all'obbligo assicurativo; c) che i danni lamentati sono in rapporto causale con il sinistro (Cass. 10762/92).

La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che il danneggiato ha, anche, l’onere di provare che “dopo la denunzia dell'incidente alla competente autorità di polizia, le indagini da questa compiute o disposte dall'A.G. per l'identificazione del veicolo o del natante investitore abbiano avuto esito negativo[12]” (Cass. 1860/90; Cass. 10762/92 cit.).

Ciò posto, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che non vi fossero elementi per addivenire ad una declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo investitore e, di conseguenza, nessun obbligo risarcitorio poteva essere posto a carico del Fondo di garanzia. 

In sede di gravame, la Corte di Appello confermava la sentenza impugnata, facendo leva sulla contraddittorietà del quadro probatorio così come emerso all’esito del processo.

In particolare, il danneggiato, subito dopo il sinistro, aveva dichiarato ai sanitari del Pronto Soccorso di essere sbandato in curva mentre era alla guida del proprio motociclo, omettendo tuttavia di menzionare la presenza dell’auto pirata che avrebbe provocato l’incidente.

Tali circostanze erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico di pronto soccorso, al quale è stato riconosciuto valore di atto pubblico, facente fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute.

Ciò nonostante, l’attore, nel corso del giudizio, negava di aver riferito ai sanitari quanto riportato nel certificato medico, assumendo di essere giunto al Pronto Soccorso in stato di incoscienza e che, pertanto, non avrebbe mai potuto rilasciare nessuna dichiarazione.

A supporto di tale circostanza adduceva la relazione del perito, a cui riferiva di essersi trovato in stato confusionale fino all’arrivo al nosocomio, nonché le dichiarazioni del teste escusso che, essendo presente sul luogo del sinistro, confermava il coinvolgimento dell’auto pirata nella causazione dell’evento.

Tuttavia, la Corte di Appello, avvalorando la decisione del Tribunale, riteneva inattendibili le dichiarazioni del teste escusso, valorizzando altresì le ulteriori incongruenze, avuto riguardo al lungo lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro e la proposizione della querela, che aveva pregiudicato le indagini finalizzate all’individuazione del responsabile dell’incidente; mentre aveva dato rilievo proprio alle dichiarazioni della vittima rilasciate ai sanitari del nosocomio, ovvero all’omissione circa la presenza dell’auto pirata, le quali erano entrate a far parte del giudizio attraverso il certificato di Pronto Soccorso, contro il quale non veniva proposta querela di falso per contrastarne l’efficacia.

Infatti, precisa il Collegio, poiché il certificato di P.S. è un atto pubblico, facente fede delle dichiarazioni in esso contenute, l’aver omesso la proposizione della querela di falso privava di riscontro la circostanza riferita dall’attore di essere giunto in ospedale privo di sensi.

3. La decisione in sintesi

La vittima, pertanto, ricorreva dinanzi la Suprema Corte, assumendo di essere arrivato al Pronto Soccorso privo di sensi, pertanto non avrebbe potuto rilasciare nessuna dichiarazione ai sanitari e perché il giudice dell’appello aveva erroneamente attribuito valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni raccolte nel referto medico, in assenza di prova della consapevolezza e volontà da parte del dichiarante di ammettere fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte ed in assenza di ogni forma di controllo della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto trascritto dal medico.

La Suprema Corte ribadiva, ai fini che qui interessano, come la sentenza della Corte di Appello fosse priva di censure, dando rilievo alla dinamica del sinistro così come ricostruita attraverso le dichiarazioni rilasciate dalla vittima e contenute nel certificato medico, allorché, la stessa, ometteva di menzionare il coinvolgimento dell’auto pirata nella causazione dell’evento.

In particolare, a tale documento, deve essere riconosciuta “natura di atto pubblico fidefacente, caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”.

La Suprema Corte, quindi, richiamando un principio ormai consolidato, stabiliva che l’atto pubblico, tra cui vi rientra anche il certificato medico di P.S., “fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”.

Pertanto, al fine di contrastare l’efficacia di un atto avente simile valore probatorio, sarebbe stato necessario proporre querela di falso in danno del medico accertatore, “non potendo non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dalla vittima e che il loro contenuto fosse proprio quello verbalizzato”.

Alla stregua di tanto, il rigetto del ricorso appare conseguenza inevitabile dell’insufficienza e contraddittorietà del quadro probatorio così come delineato nel corso del giudizio.

Al fine di contrastare l’efficacia probatoria del certificato medico, il ricorrente ha dedotto di non aver mai rilasciato nessuna dichiarazione al pubblico ufficiale, contestando il c.d. estrinseco dell’atto pubblico (che, come innanzi detto, è coperto da pubblica fede), per il quale sarebbe stato necessario avvalersi del procedimento per querela di falso.

Viceversa, qualora si fosse limitato a contestare l’intrinseca verità ed esattezza delle dichiarazioni, la querela di falso non sarebbe stata necessaria; infatti, come innanzi detto, potendo le stesse essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, il giudice avrebbe potuto liberamente apprezzarle, unitamente alla valutazione complessiva del materiale probatorio prodotto.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Costituiscono altresì “prove legali”: la scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.) o legalmente considerata tale (art. 2702 c.c.); il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata (art. 21, co.2 del Codice dell'Amministrazione Digitale); la confessione (artt. 2730 ess. c.c.) e il giuramento (art. 2736 e ss. c.c.).

[2] Di regola è riconosciuto al giudice (“salvo che la legge non disponga altrimenti” - art. 116 c.p.c.) un potere discrezionale circa l’attendibilità della prova. Si pensi, ad esempio, alla prova testimoniale, ove le dichiarazioni rilasciate dai testimoni sono liberamente apprezzate dal giudice.

[3] Oppure chi ha commesso il falso è perseguibile penalmente per i reati di cui agli artt. 476 e ss. c.p. concernenti la falsità in atti.

[4] La querela di falso è un procedimento volto a porre nel nulla la “piena prova” che caratterizza l’atto pubblico (e la scrittura privata autenticata o riconosciuta).

[5] B. Sassani, “Lezioni di diritto processuale civile”, Scripta, ed. 2006.

[6] Cfr. sul punto L. LEVITA, “L’istruttoria civile.”, in Nuova Giuridica, ed. 2016.

[7] COMOGLIO, “Le prove civili”, cit., p. 182-183.

[8] La prova documentale, in www.dsg.univr.it documento estratto in all443964.pdf.

[9] Cfr. anche Trib. Napoli, n.5235/2020; Trib. Cosenza, n.1048/2007.

[10] Corte di cassazione n. 100 del 1982; n. 3309 del 1997.

[11] Tribunale Palermo, Sezione 3 civile, Sentenza 22 maggio 2013, n. 2341.

[12] Occorre precisare che la presentazione di una denuncia o querela non assurge a dignità di necessaria condizione di proponibilità della domanda, ma si iscrive in una più vasta orbita valutativa della domanda. In tal senso si veda Corte d'Appello Napoli, n. 5963/2019.