Indice: 1. I ricorsi presentati al T.A.R. Campania per l'annullamento, previa sospensione ex artt. 55 e 56 C.p.a., dell'ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020; 2. I decreti monocratici adottati dal Presidente della Sezione Quinta del T.A.R. Campania.
1. I ricorsi presentati al T.A.R. Campania per l’annullamento, previa sospensione ex artt. 55 e 56 C.p.a. dell’ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020.
L’impugnazione dell’ordinanza innanzi al T.A.R. Campania è stata presentata dai ricorrenti, in proprio e nell’interesse dei figli minori, per ottenerne l’annullamento, previa adozione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 C.p.a., lamentando un danno grave e irreparabile nelle more della decisione cautelare collegiale, rappresentato dall’impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, peraltro, dalla lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli.
Occorre infatti ricordare che il processo amministrativo, per assicurare interinalmente gli effetti della decisione, riconosce in capo al ricorrente, a condizione che dimostri di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione sul ricorso, la possibilità di chiedere l’adozione di misure cautelari: ai sensi dell’art. 55 C.p.a., in merito alle quali si pronuncia il Collegio con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, o, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, in casi di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure l’attesa fino alla data della Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 56 C.p.a., per ottenere delle misure cautelari provvisorie, in merito alle quali si pronuncia il Presidente con decreto motivato non impugnabile, avendo cura di indicare la Camera di Consiglio di cui all’art. 55, comma 5 C.p.a. per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Quanto al provvedimento impugnato, ricordiamo che, la Giunta Regionale della Campania, con l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020, ha adottato misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020, e, in particolare, al punto 1.5, ha disposto che “in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi”.
A fronte dei sopra citati ricorsi amministrativi, il 17 ottobre 2020, con i decreti nn. 1914 e 1915, ai fini della decisione sull’istanza cautelare in via monocratica, il TAR Campania ha ordinato alla Regione di depositare agli atti di causa la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 79/2020 e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata.
2. I decreti monocratici adottati dal Presidente della Sezione Quinta del T.A.R. Campania
Il Presidente della Sezione Quinta del T.A.R. Campania, il 19 ottobre 2020, ha adottato i decreti monocratici nn. 1921 e 1922, con cui ha respinto le istanze cautelari monocratiche proposte dai ricorrenti ai sensi dell’art. 56 C.p.a., per insussistenza del carattere di estrema gravità e urgenza, e fissato la trattazione collegiale dell’istanza cautelare al 17 novembre prossimo.
Questi i passaggi salienti dei decreti presidenziali.
Il T.A.R. Campania ha evidenziato che, nelle more, è stata emanata ulteriore ordinanza, la n. 80 del 16 ottobre 2020, con la quale, all’esito di rinnovata e aggiornata istruttoria, le misure disposte con l’ordinanza impugnata n. 79/2020 sono state in parte qua revocate, quanto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia (fascia 0-6 anni), e confermate, per quanto di interesse, quanto al resto[1]. In considerazione della sopravvenuta ordinanza, il T.A.R. Campania ha rimesso al Collegio la valutazione di improcedibilità del ricorso, posto che gli effetti della sopravvenuta ordinanza 80/2020 si sovrappongono a quelli derivanti dall’ordinanza impugnata n. 79/2020;
Per il T.A.R. Campania, la Regione ha adottato l’ordinanza all’esito di adeguata istruttori e nel rispetto dei requisiti di: idoneità, dando conto “della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intra scolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica inpresenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo”, e proporzionalità, considerata la “progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario”.
In base a quanto sopra, dovendo operare un bilanciamento di interessi, che è proprio della fase cautelare, il T.A.R. Campania ha dato prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato, che è il diritto primario alla salute, “messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle ricorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale, alla stregua dell’attuale riparto di competenze”, restando irrilevante la localizzazione intraregionale degli eventuali focolai a fronte della necessità di gestire unitariamente le strutture di ricovero e cura. In ultimo, è stato evidenziato che la compromissione degli altri diritti coinvolti difetta di assolutezza, “in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.
In ultimo, sempre secondo la ricostruzione del T.A.R. Campania, il carattere temporaneo della misura e l’intenzione della Regione di rimodularne i contenuti, anche in considerazione del sopravvenuto D.P.C.M. 18 ottobre 2020, che, in materia di attività didattiche, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6[2], si applicherà dal 21 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, farebbe perdere di rilevanza al pregiudizio lamentato dai ricorrenti.
