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La decisione amministrativa algoritmica: profili giuridici, dottrinali e applicazioni pratiche
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Pubbl. Ven, 16 Gen 2026
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La decisione amministrativa algoritmica: profili giuridici, dottrinali e applicazioni pratiche

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Augusto Guarriello
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Milano



Il contributo analizza l’impatto dell’introduzione dei sistemi algoritmici nella pubblica amministrazione (algorithmic administration), esaminandone profili giuridici, dottrinali e applicazioni pratiche. Particolare attenzione è rivolta ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza e motivazione. Sono approfonditi i rischi dei bias algoritmici, la responsabilità (accountability) e il controllo democratico sulle decisioni automatizzate. L’analisi considera il quadro normativo multilivello, europeo e nazionale, e gli orientamenti giurisprudenziali, mostrando come l’uso degli algoritmi possa conciliarsi con la tutela dei diritti fondamentali e con lo sviluppo di un diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale capace di bilanciare innovazione e garanzie di legalità.


ENG

Algorithmic administrative decision-making: legal, doctrinal, and practical profiles

The paper analyzes the impact of algorithmic systems in public administration (algorithmic administration), examining their legal, doctrinal, and practical dimensions. It focuses on key administrative law principles—legality, impartiality, transparency, and reasoning—while addressing algorithmic bias, accountability, and democratic oversight of automated decisions. The study reviews the European and national legal frameworks and main judicial trends, showing how algorithmic tools can align with fundamental rights and foster an administrative law of AI that balances innovation and legality.

Sommario: 1. L’amministrazione algoritmica: trasformazioni digitali e profili giuridici; 2. Algoritmo, procedimento e principio di legalità amministrativa; 2.1. Discrezionalità e funzioni dell’algoritmo nel procedimento amministrativo; 2.2. Motivazione, responsabilità e tracciabilità dell’atto algoritmico; 3. La trasparenza, l’accesso e la comprensibilità della decisione algoritmica; 3.1. La trasparenza procedimentale e il diritto di accesso agli algoritmi; 3.2. La comprensibilità e la “spiegabilità” dell’algoritmo; 3.3. Bilanciamento tra trasparenza, segreto tecnico e tutela dei dati personali; 4. Il quadro normativo europeo e nazionale della decisione algoritmica; 4.1. Il quadro europeo: dall’IA Act al principio di accountability; 4.2. Il quadro nazionale: dal CAD alla giurisprudenza amministrativa; 4.3. Verso un diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale; 5. Conclusioni.

1. L’amministrazione algoritmica: trasformazioni digitali e profili giuridici

L’amministrazione pubblica contemporanea si trova al centro di una trasformazione strutturale che investe i fondamenti stessi del diritto amministrativo. L’ingresso massivo delle tecnologie digitali, e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, ha modificato profondamente le modalità di esercizio della funzione amministrativa, l’organizzazione dei poteri e il rapporto con i cittadini. Non si tratta di una mera innovazione strumentale, bensì di una vera e propria riconfigurazione del paradigma amministrativo, in cui la decisione pubblica tende progressivamente a essere mediata da procedure automatizzate, algoritmi predittivi e sistemi di apprendimento artificiale. Tale fenomeno, definito dalla dottrina come “amministrazione algoritmica, rappresenta uno dei banchi di prova più significativi per la tenuta dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, trasparenza e motivazione.

La digitalizzazione dell’azione amministrativa, promossa dapprima come strumento di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, si è evoluta in un modello decisionale che tende a sostituire, almeno in parte, la valutazione discrezionale dell’uomo con l’elaborazione automatica di dati e parametri1. L’idea di un’amministrazione efficiente, capace di operare in tempi rapidi e con minori costi, ha favorito l’adozione di sistemi digitali in diversi ambiti: dai concorsi pubblici all’erogazione di benefici economici, dalle politiche sociali alla gestione dei flussi migratori. Tuttavia, la pervasività di tali strumenti solleva interrogativi essenziali sulla compatibilità tra la logica algoritmica e i principi garantistici che fondano lo Stato di diritto2.

Già da alcuni anni la dottrina più attenta ha posto in luce come l’algoritmo, lungi dall’essere un mero strumento tecnico, costituisca un “atto amministrativo informatico3”, il quale partecipa a pieno titolo del procedimento e della decisione pubblica. Ciò comporta che esso debba rispettare i requisiti di legittimità, trasparenza e motivazione, così come ogni altro provvedimento amministrativo. La tendenza a delegare funzioni decisionali a sistemi automatizzati comporta, infatti, una ridefinizione del concetto stesso di discrezionalità amministrativa, che non può essere sostituita da formule matematiche o da processi di apprendimento automatico privi di controllo umano4.

La giurisprudenza amministrativa italiana ha avuto modo di intervenire più volte su tali questioni. Il TAR Lazio, con la nota sentenza n. 9230/2017, ha riconosciuto che la decisione algoritmica deve essere conoscibile e motivata, imponendo alle amministrazioni l’obbligo di rendere trasparente la logica di funzionamento del sistema utilizzato5. Successivamente, il Consiglio di Stato (sez. VI, sent. n. 2270/2019) ha ribadito che l’algoritmo, pur essendo uno strumento di supporto, non può sostituire integralmente la valutazione umana, pena la violazione del principio di legalità e del diritto di difesa6. Tali pronunce hanno aperto un percorso di riflessione più ampio, culminato nel riconoscimento della necessità di garantire una supervisione costante e la human oversight dei processi automatizzati.

Parallelamente, sul piano europeo, il legislatore dell’Unione ha mostrato crescente sensibilità verso il tema. La proposta di Artificial Intelligence Act del 2021, destinata a costituire il primo quadro normativo organico in materia di intelligenza artificiale, mira a garantire un impiego responsabile e proporzionato delle tecnologie automatizzate nella sfera pubblica7. Essa introduce, tra l’altro, l’obbligo per gli enti pubblici di garantire trasparenza, tracciabilità e possibilità di controllo umano nei sistemi classificati a “rischio elevato”, ossia quelli che incidono in modo diretto sui diritti e sulle libertà fondamentali. Tale impostazione si colloca nel solco dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela il diritto a una buona amministrazione e, implicitamente, il diritto a comprendere la logica delle decisioni che incidono sulla propria sfera giuridica.

In questa prospettiva, l’amministrazione algoritmica si configura come il punto d’incontro – o, per alcuni, di tensione – tra due esigenze solo apparentemente convergenti: da un lato, l’efficienza e la celerità proprie della logica tecnologica; dall’altro, la garanzia dei principi democratici e dei diritti fondamentali. Come osserva Cassese, «la decisione automatizzata rischia di ridurre la discrezionalità a un automatismo tecnico, rendendo l’amministrazione un mero esecutore di processi digitali8». Il rischio di una “amministrazione senza volto”, impersonale e opaca, si traduce in una crisi di legittimazione del potere amministrativo, che perde progressivamente la propria dimensione relazionale e partecipativa9.

La dimensione partecipativa, infatti, costituisce un elemento essenziale della legalità sostanziale dell’azione amministrativa. Se la decisione è prodotta da un algoritmo, il cittadino deve poter conoscere i criteri di funzionamento del sistema e contestarne gli esiti. È questo il senso profondo della trasparenza algoritmica, che non si esaurisce nella pubblicazione del codice sorgente, ma implica la possibilità di comprendere il processo decisionale nella sua interezza10. Da tale esigenza discende anche il diritto alla spiegazione (right to explanation), già riconosciuto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), che impone alle amministrazioni di fornire adeguate informazioni sulle logiche sottese ai trattamenti automatizzati11.

Non meno rilevante è il problema della responsabilità amministrativa nell’uso degli algoritmi. Quando una decisione errata deriva da un sistema automatizzato, a chi deve essere imputato l’errore? All’amministrazione che ha adottato il software? Al fornitore del sistema? O al funzionario che non ha vigilato sul suo corretto funzionamento? La dottrina più recente ha sostenuto la necessità di individuare una “catena della responsabilità”, fondata sul principio di accountability, secondo cui ogni decisione deve restare riconducibile a un soggetto pubblico responsabile12. In tal senso, l’automazione non può mai costituire una zona franca esente da controllo o da imputazione giuridica.

Il progressivo inserimento dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, pertanto, non segna la fine del diritto amministrativo classico, ma ne impone una profonda revisione sistematica. Le categorie tradizionali – atto, procedimento, discrezionalità, motivazione – devono essere reinterpretate alla luce di un contesto in cui la decisione non è più esclusivamente umana, ma il frutto di un’interazione tra soggetti, dati e tecnologie. La sfida del diritto amministrativo contemporaneo consiste nel mantenere in equilibrio innovazione e garanzia, assicurando che l’efficienza tecnologica non eroda i principi di legalità e di giustizia che ne costituiscono il fondamento.

2. Algoritmo, procedimento e principio di legalità amministrativa

L’introduzione di strumenti algoritmici nei processi decisionali della pubblica amministrazione comporta una rilettura dei principi cardine del diritto amministrativo, primo fra tutti quello di legalità. L’articolo 97 della Costituzione sancisce che l’azione amministrativa deve perseguire i principi di imparzialità e buon andamento, garantendo conformità alla legge e tutela dei diritti dei cittadini13. L’inserimento di algoritmi nella formazione del provvedimento amministrativo non solo trasforma la struttura del procedimento, ma solleva questioni complesse riguardo alla discrezionalità, alla motivazione, alla trasparenza e alla responsabilità.

L’automazione amministrativa può rappresentare uno strumento di maggiore efficienza e uniformità nella gestione dei procedimenti. Tuttavia, quando l’algoritmo assume un ruolo attivo nella determinazione del contenuto della decisione, esso diventa parte integrante del provvedimento e non un mero ausilio tecnico. In tale contesto, il principio di legalità richiede che il funzionamento del sistema sia ancorato a una base normativa chiara e verificabile, evitando fenomeni di “delegificazione informatica” in cui regole tecniche sostituiscono la discrezionalità amministrativa14.

La legalità si declina su due piani: formale e sostanziale. La prima dimensione attiene alla conformità dell’atto alla legge, mentre la seconda riguarda la proporzionalità, la razionalità e l’orientamento all’interesse pubblico. L’algoritmo deve essere progettato e monitorato in modo da rispettare entrambe le dimensioni. Sul piano formale, occorre garantire la conoscibilità dei dati, dei criteri e del codice di funzionamento; sul piano sostanziale, l’automazione deve evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie15. Ne deriva la necessità di una trasparenza procedimentale rafforzata, che consenta di ricostruire l’intero percorso logico seguito dall’algoritmo nella produzione dell’atto16.

2.1. Discrezionalità e funzioni dell’algoritmo nel procedimento amministrativo

Secondo la legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo è una sequenza organica di atti e valutazioni finalizzati all’adozione del provvedimento, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza e motivazione17. Quando parti di tale procedimento vengono automatizzate, si pone il problema di qualificare giuridicamente l’algoritmo: è un semplice strumento o un soggetto che concorre alla formazione della volontà amministrativa? La dottrina maggioritaria ritiene che l’algoritmo introduca una discrezionalità implicita, poiché la selezione dei dati e dei parametri riflette scelte di valore e di opportunità18.

In questo contesto, l’algoritmo diventa una regola tecnica di decisione sottoposta agli stessi vincoli della pubblica amministrazione. La sua funzione deve essere costantemente supervisionata, al fine di evitare derive arbitrarie e garantire la conformità al principio di legalità. L’efficienza tecnologica non può sostituire il giudizio e la responsabilità dell’ente pubblico19.

2.2. Motivazione, responsabilità e tracciabilità dell’atto algoritmico

L’obbligo di motivazione si applica integralmente anche agli atti generati da algoritmi. La motivazione non può limitarsi a un generico rinvio al funzionamento del sistema: essa deve rendere intellegibile al destinatario la logica seguita, le fonti dei dati utilizzati e i criteri di ponderazione applicati20. In tal modo, la motivazione algoritmica diventa uno strumento centrale di legalità sostanziale e tutela dei diritti dei cittadini.

Anche la responsabilità resta in capo all’amministrazione. L’atto automatizzato è imputabile all’ente pubblico, mentre il funzionario responsabile assume un ruolo cruciale nel garantire la correttezza del sistema e la conformità alle norme21. La tracciabilità dell’intero processo decisionale è fondamentale: l’opacità tecnica dei sistemi di machine learning o la riservatezza industriale dei fornitori non possono ledere il diritto del cittadino a comprendere e contestare la decisione22.

Le criticità relative al bias algoritmico e alla discriminazione richiedono interventi di governance e legal design, volti a integrare principi di trasparenza, accountability e supervisione umana23. In giurisprudenza, il Consiglio di Stato e il TAR Lazio hanno ribadito che la trasparenza prevale sul segreto industriale quando sono in gioco i diritti dei cittadini24. Il bilanciamento tra efficienza e legalità resta un elemento centrale della disciplina dell’amministrazione algoritmica25.

3. La trasparenza, l’accesso e la comprensibilità della decisione algoritmica

L’evoluzione digitale della pubblica amministrazione ha introdotto nuove sfide per la realizzazione dei principi di trasparenza e di accesso agli atti. Nell’ambito delle decisioni algoritmiche, questi principi assumono una portata ampliata e complessa, poiché la comprensibilità della logica automatica diviene presupposto essenziale per l’effettività della tutela giurisdizionale e per la stessa legittimità del provvedimento amministrativo26. La trasparenza algoritmica, dunque, non può essere ridotta a un mero obbligo formale di pubblicità dei dati, ma deve estendersi alla conoscibilità del modello di funzionamento, delle variabili considerate e dei criteri decisionali applicati27.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la giurisprudenza amministrativa interna hanno più volte ribadito che la trasparenza non è un principio astratto, ma un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino a comprendere l’azione pubblica28. Nelle decisioni automatizzate, ciò implica la necessità di rendere accessibile – almeno nelle sue linee essenziali – la struttura logica dell’algoritmo, pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza industriale e di sicurezza informatica29. In questa prospettiva, il diritto di accesso si evolve verso la dimensione del cosiddetto algorithmic transparency right, destinato a divenire un cardine del nuovo diritto amministrativo digitale30.

3.1. La trasparenza procedimentale e il diritto di accesso agli algoritmi

La legge n. 241/1990 costituisce il pilastro della trasparenza procedimentale, riconoscendo ai cittadini il diritto di conoscere i presupposti e la motivazione dei provvedimenti amministrativi31. Tuttavia, la digitalizzazione e l’automazione dei procedimenti hanno reso necessario un aggiornamento interpretativo del concetto stesso di accesso, estendendolo ai sistemi algoritmici impiegati dall’amministrazione32.

La trasparenza degli algoritmi non può essere limitata alla sola divulgazione dei risultati, ma deve includere anche l’accesso ai criteri logico-decisionali utilizzati. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2270 del 2019, nella quale si è affermato che la pubblica amministrazione deve garantire la conoscibilità dell’algoritmo impiegato per le decisioni automatizzate, in quanto esso costituisce parte integrante del procedimento33.

In tal senso, la trasparenza algoritmica non si esaurisce in un atto di disclosure tecnica, ma si traduce in una vera forma di accountability pubblica. L’amministrazione è tenuta a garantire che le regole di funzionamento dell’algoritmo siano documentate, comprensibili e verificabili da parte del cittadino e del giudice34. Ciò consente di evitare la cosiddetta “opacità procedimentale”, che si verifica quando la decisione è il prodotto di un processo automatizzato non conoscibile, e che rappresenta una violazione diretta del principio di legalità sostanziale35.

Sul piano europeo, l’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) introduce un limite all’automazione decisionale, sancendo che nessun individuo può essere soggetto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, senza adeguate garanzie di trasparenza, informazione e intervento umano36. Il principio trova applicazione anche nel diritto amministrativo, imponendo alle autorità pubbliche un dovere di trasparenza e di spiegabilità (explainability) dei processi algoritmici37.

3.2. La comprensibilità e la “spiegabilità” dell’algoritmo

La trasparenza non può prescindere dalla comprensibilità del linguaggio tecnico. In un contesto in cui l’algoritmo opera attraverso processi di machine learning e modelli predittivi, la mera pubblicazione del codice sorgente non è sufficiente a soddisfare il diritto di accesso38. È necessario che la pubblica amministrazione traduca la logica algoritmica in un linguaggio giuridico e amministrativo comprensibile, idoneo a consentire al cittadino di comprendere le ragioni della decisione. Tale esigenza di explainability si configura oggi come principio generale del diritto amministrativo digitale39.

Dottrina e giurisprudenza convergono nel ritenere che la spiegabilità rappresenti una nuova declinazione dell’obbligo di motivazione. Come l’atto tradizionale deve esplicitare il percorso logico seguito dall’amministrazione, così l’atto algoritmico deve rendere conoscibili i parametri e i pesi attribuiti alle variabili impiegate nel calcolo decisionale40. In caso contrario, si verificherebbe una lesione del diritto di difesa e del principio di partecipazione procedimentale, sanciti rispettivamente dagli articoli 24 e 97 della Costituzione41.

Sul piano comparatistico, la dottrina francese ha elaborato la nozione di transparence algorithmique, imponendo alle amministrazioni l’obbligo di comunicare al cittadino le modalità con cui gli algoritmi incidono sulle decisioni pubbliche42. Tale principio è stato recepito dal Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), che ha previsto un vero diritto alla conoscenza delle regole di funzionamento dei sistemi automatizzati. In Italia, sebbene manchi una normativa specifica, si registra un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare l’interpretazione costituzionalmente orientata dei principi di motivazione e accesso43.

3.3. Bilanciamento tra trasparenza, segreto tecnico e tutela dei dati personali

L’esigenza di garantire la trasparenza degli algoritmi deve confrontarsi con altri valori di rango costituzionale e sovranazionale, come la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali. Il principio del fair balance tra tali interessi è stato al centro di numerose decisioni giudiziarie, che hanno progressivamente delineato un equilibrio tra trasparenza e riservatezza44.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il segreto industriale non può essere opposto quando esso comprometta il diritto di difesa o la possibilità del cittadino di comprendere l’atto amministrativo che lo riguarda45. Di conseguenza, la pubblica amministrazione deve adottare modalità di divulgazione parziale o controllata dei modelli algoritmici, garantendo al contempo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei fornitori46.

Infine, il principio di protezione dei dati personali, sancito dal GDPR e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, impone che l’accesso agli algoritmi non determini un trattamento sproporzionato dei dati o la diffusione di informazioni sensibili47. L’adozione di soluzioni di privacy by design e by default rappresenta, dunque, uno strumento essenziale per conciliare trasparenza, tutela dei dati e rispetto del principio di legalità amministrativa48.

4. Il quadro normativo europeo e nazionale della decisione algoritmica

L’evoluzione normativa in materia di amministrazione algoritmica rappresenta una delle sfide più complesse del diritto contemporaneo. Il diritto positivo, a livello sia europeo sia nazionale, è chiamato a misurarsi con fenomeni tecnologici in continua trasformazione, che incidono sulla stessa struttura del potere amministrativo. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’efficienza e l’innovazione della pubblica amministrazione; dall’altro, preservare le garanzie costituzionali di legalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

4.1. Il quadro europeo: dall’IA Act al principio di accountability

L’Unione Europea ha assunto un ruolo di leadership globale nella regolazione dell’intelligenza artificiale, muovendo dal riconoscimento del carattere “trasversale” della tecnologia, capace di incidere su tutti i settori dell’azione amministrativa. La proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale, nota come AI Act, approvata in via definitiva nel 2024, costituisce la prima cornice giuridica organica volta a garantire che i sistemi di IA utilizzati nell’Unione siano “sicuri, trasparenti e sotto controllo umano49”.

Il Regolamento adotta un approccio basato sul rischio (risk-based approach), distinguendo tra sistemi vietati, ad alto rischio, a rischio limitato e minimo. Tra i sistemi ad alto rischio rientrano quelli utilizzati nell’ambito dei procedimenti decisionali pubblici, come la valutazione dell’idoneità a benefici, l’accesso a servizi sociali o la selezione dei candidati a concorsi pubblici50. L’uso di tali sistemi è subordinato a stringenti requisiti di trasparenza, documentazione, tracciabilità e supervisione umana.

Di particolare rilievo è l’art. 14 dell’AI Act, che sancisce l’obbligo di “human oversight”, ossia la necessità che le decisioni algoritmiche restino sempre soggette a un controllo umano effettivo. Tale principio, letto in combinato disposto con quello di accountability del GDPR51, rafforza il dovere delle amministrazioni pubbliche di dimostrare la correttezza, la proporzionalità e la non discriminazione delle decisioni automatizzate.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inoltre sottolineato l’esigenza di garantire la comprensibilità e la contestabilità delle decisioni algoritmiche, collegandole al diritto fondamentale a una buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea52. Tale principio implica che ogni persona abbia diritto a una decisione equa, imparziale e motivata, nonché alla possibilità di impugnare l’atto dinanzi a un giudice indipendente.

4.2. Il quadro nazionale: dal CAD alla giurisprudenza amministrativa

Sul piano interno, l’ordinamento italiano ha progressivamente accolto i principi della digitalizzazione e dell’automazione amministrativa. Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) rappresenta il principale riferimento normativo, imponendo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di utilizzare le tecnologie informatiche per migliorare l’efficienza e la trasparenza53. Tuttavia, il CAD non affronta in modo espresso le problematiche relative all’uso degli algoritmi decisionali, rimandando a disposizioni generali di principio.

La giurisprudenza amministrativa ha colmato questo vuoto normativo. In particolare, il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 2270 del 2021, ha riconosciuto la piena legittimità dell’uso degli algoritmi nella funzione amministrativa, purché sia assicurata la “tracciabilità delle scelte logiche e dei dati che ne costituiscono il presupposto54”. Il giudice amministrativo ha chiarito che il ricorso agli algoritmi non può mai comportare una delega totale della discrezionalità amministrativa alla macchina, poiché l’elemento umano deve restare il punto di imputazione del potere pubblico.

Ulteriori conferme sono giunte dal TAR Lazio, che, nella decisione n. 9230 del 2020, ha affermato la prevalenza del diritto alla conoscibilità e alla trasparenza dell’algoritmo rispetto alla tutela del segreto industriale del fornitore, quando è in gioco la tutela dei diritti dei cittadini55. Tali pronunce hanno consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione, anche nell’era digitale, deve mantenere il controllo e la responsabilità sull’intero processo decisionale, assicurando che il cittadino possa comprendere e contestare l’esito prodotto dall’automazione.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990 continua a rappresentare l’architrave del procedimento amministrativo anche nell’era digitale, imponendo principi di trasparenza, partecipazione e motivazione. L’amministrazione algoritmica non può eludere tali garanzie, ma deve reinterpretarle in chiave tecnologica, rendendo il procedimento automatizzato conforme alle stesse logiche di legalità e imparzialità56.

4.3. Verso un diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale

Le trasformazioni in atto spingono verso la costruzione di un vero e proprio “diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale”, volto a disciplinare l’interazione tra potere pubblico, tecnica e garanzie costituzionali. Tale prospettiva richiede di superare una visione meramente difensiva della regolazione, per elaborare un modello capace di integrare innovazione e diritti fondamentali.

Occorre dunque promuovere un nuovo paradigma di algorithmic governance, fondato su principi di trasparenza, controllo umano, proporzionalità e verificabilità. In questa direzione, la dottrina più recente propone l’introduzione di un obbligo generalizzato di “ex ante assessment” degli algoritmi impiegati nelle decisioni pubbliche, volto a valutare i rischi di discriminazione e le implicazioni etiche e giuridiche delle scelte automatizzate57.

Un tale approccio permetterebbe di garantire un equilibrio dinamico tra efficienza e legalità, nel solco della tradizione amministrativa italiana, ma aggiornato alle sfide del digitale. L’amministrazione algoritmica, così intesa, non rappresenta un’alternativa all’amministrazione tradizionale, bensì un’evoluzione del principio di legalità in senso tecnologico.

5. Conclusioni

L’introduzione dei sistemi algoritmici nell’amministrazione pubblica segna una trasformazione strutturale del modo in cui si forma, si manifesta e si controlla il potere pubblico. Essa non rappresenta un semplice adeguamento tecnologico, ma un vero mutamento di paradigma nel rapporto tra cittadino e istituzione, nella misura in cui l’algoritmo incide direttamente sulla funzione amministrativa, sulle modalità di esercizio della discrezionalità e sulla garanzia dei diritti fondamentali.

L’esperienza sinora maturata, tanto a livello europeo quanto nazionale, dimostra che la “pubblica amministrazione algoritmica” non è incompatibile con il diritto amministrativo tradizionale, ma ne impone una reinterpretazione alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. Il principio di legalità, la motivazione, la trasparenza e la partecipazione, lungi dall’essere recessivi, assumono un rinnovato significato nell’era digitale, fungendo da strumenti di razionalità e di controllo democratico delle decisioni automatizzate58.

Il principio di legalità, in particolare, deve essere inteso non soltanto come limite formale all’azione amministrativa, ma come fondamento sostanziale di una governance algoritmica conforme ai diritti fondamentali. L’adozione di sistemi decisionali automatizzati può avvenire solo sulla base di una fonte normativa che ne disciplini i presupposti, i criteri e i limiti, garantendo al contempo la verificabilità delle operazioni di trattamento dei dati e la comprensibilità dei risultati prodotti59.

Analogamente, la motivazione dell’atto amministrativo, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, non può ridursi a una mera dichiarazione di risultato, ma deve rendere esplicita la logica seguita dal sistema e i criteri che hanno guidato la decisione. Solo così è possibile assicurare al cittadino un effettivo diritto di difesa e di partecipazione, evitando il rischio di una “amministrazione opaca”, dominata da processi tecnici inaccessibili60.

Sul piano sistemico, il principio di trasparenza assume una valenza duplice: da un lato, consente il controllo diffuso sull’operato amministrativo; dall’altro, costituisce il presupposto della fiducia pubblica nell’uso delle tecnologie digitali. La trasparenza algoritmica non si esaurisce nella pubblicazione del codice sorgente, ma richiede la conoscibilità dei dati, dei modelli e delle metriche di apprendimento utilizzate. Ciò implica una nuova cultura dell’“accountability pubblica”, fondata sulla tracciabilità e sulla verificabilità del processo decisionale61.

Il futuro del diritto amministrativo si giocherà sulla capacità di integrare l’innovazione tecnologica con le garanzie proprie dello Stato di diritto. La sfida consiste nel passare da una logica di mera efficienza a una logica di giustizia algoritmica, in cui la tecnologia diventa strumento di attuazione dei principi costituzionali, non loro antagonista62.

È dunque auspicabile lo sviluppo di un “diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale”, dotato di strumenti normativi e procedimentali idonei a governare i rischi derivanti dall’uso degli algoritmi, senza frenarne le potenzialità. Tale diritto dovrà fondarsi su quattro assi fondamentali: la legalità procedurale, la trasparenza sostanziale, la responsabilità amministrativa e il controllo giurisdizionale effettivo. Solo attraverso questo equilibrio sarà possibile coniugare innovazione e tutela, efficienza e garanzie, tecnologia e democrazia63.

In definitiva, l’amministrazione algoritmica non può e non deve sostituirsi all’amministrazione umana, ma deve rappresentarne un’estensione intelligente e controllata, capace di rafforzare la razionalità delle decisioni pubbliche e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. L’algoritmo, da strumento di opacità e disuguaglianza potenziale, può trasformarsi in strumento di trasparenza e giustizia, se incardinato saldamente nei principi dello Stato di diritto64.


Note e riferimenti bibliografici
  1. G. Arena, Amministrazione pubblica e nuove tecnologie, Milano, Giuffrè, 2018, p. 45.
  2. S. Cassese, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 2021, p. 112.
  3. F. Merloni, “Algoritmi e procedimento amministrativo: profili di legittimità”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, p. 457 ss.
  4. G. D’Alberti, Il potere amministrativo nel tempo digitale, Bologna, Il Mulino, 2020, p. 89.
  5. TAR Lazio, sez. III, 22 dicembre 2017, n. 9230.
  6. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
  7. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act), COM(2021) 206 final.
  8. S. Cassese, “Algoritmi e amministrazione pubblica”, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, p. 561 ss.
  9. M. Clarich, Diritto amministrativo e trasformazioni digitali, Torino, Giappichelli, 2021, p. 133.
  10. L. Viola, “La trasparenza algoritmica nella giurisprudenza europea”, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2022, p. 97 ss.
  11. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 22.
  12.  L. Floridi, “Responsabilità e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2021, p. 213 ss.
  13.  F. Caringella, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 45-72; L. Garofoli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 2021, pp. 88-112.
  14. C. Cassese, La responsabilità dell’amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 203-217.
  15. A. Romano, Diritto amministrativo e trasparenza, Jovene, Napoli, 2020, pp. 67-95.
  16.  G. della Cananea, Principi generali del procedimento amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 101-145.
  17. M. Fichera, Algoritmi e decisione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 52-80.
  18. R. Bin, "Trasparenza e motivazione nel procedimento amministrativo digitale”, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2022, pp. 321-345; P. Onida, Il diritto amministrativo nell’era digitale, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 140-160.
  19. G. Morbidelli, Legal design e governance algoritmica, Cedam, Padova, 2021, pp. 88-120.
  20. C. Cassese, La responsabilità degli enti pubblici e dei funzionari, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 150-174.
  21. L. Garofoli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 2021, pp. 200-230; G. della Cananea, op. cit., pp. 200-215.
  22. S. Wachter, B. Mittelstadt, Bias in algorithmic decision-making, in European Journal of Law and Technology, 2020, 11(3), pp. 45-67.
  23. F. Caringella, op. cit., pp. 110-135; G. Morbidelli, op. cit., pp. 121-150.
  24. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 2435; TAR Lazio, Sez. III, 15 marzo 2020, n. 9230.
  25.  F. Caringella, op. cit., pp. 135-150.
  26. F. Caringella, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 310-345.
  27. L. Garofoli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 2021, pp. 250-285.
  28. C. Cassese, La trasparenza amministrativa e l’innovazione tecnologica, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 190-212.
  29. G. della Cananea, Digitalizzazione e procedimento amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 132-158.
  30. S. Rodotà, Tecnologia e diritti, Laterza, Roma-Bari, 2019, pp. 87-105.
  31. A. Romano, Diritto amministrativo e trasparenza, Jovene, Napoli, 2020, pp. 98-120.
  32. M. Clarich, La pubblica amministrazione digitale, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 180-205.
  33. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
  34. F. Caringella, op. cit., pp. 346-360.
  35. P. Onida, Il diritto amministrativo nell’era digitale, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 175-198.
  36. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 22.
  37. G. Morbidelli, Legal design e governance algoritmica, Cedam, Padova, 2021, pp. 190-218.
  38. S. Wachter, B. Mittelstadt, A right to explanation? Transparency in automated decision-making, in Harvard Journal of Law & Technology, 2019, 34(2), pp. 145-178.
  39. C. Cassese, La responsabilità dell’amministrazione nell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 101-130.
  40. M. Fichera, Algoritmi e decisione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 120-150.
  41. Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 97.
  42. Conseil d’État (Francia), Rapport sur l’intelligence artificielle et l’action publique, Parigi, 2018, pp. 45-72.
  43. TAR Lazio, Sez. III, 15 marzo 2020, n. 9230.
  44. G. della Cananea, op. cit., pp. 210-230.
  45. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 2435.
  46. A. Pajno, Amministrazione algoritmica e segreto tecnico, in Rivista italiana di diritto pubblico, 2022, pp. 77-98.
  47. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 8.
  48. L. Floridi, The Ethics of Information, Oxford University Press, 2020, pp. 240-265.
  49. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’intelligenza artificiale (AI Act), pubblicato in G.U.U.E. L 275/1 del 12 luglio 2024.
  50. Cfr. F. Pizzetti, Intelligenza artificiale e diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 77-101.
  51. Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), art. 5, par. 2, e art. 24.
  52. Cfr. Corte di Giustizia UE, 24 settembre 2019, causa C-136/17, GC e altri c. CNIL, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2020, pp. 345-360.
  53. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, art. 12.
  54. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2270, in Giurisprudenza Italiana, 2021, p. 933 ss.
  55. TAR Lazio, Sez. III, 15 marzo 2020, n. 9230, in Foro Amministrativo TAR, 2020, p. 721 ss.
  56. L. Garofoli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 2023, pp. 412-440; G. Della Cananea, Principi generali del procedimento amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 165-198.
  57. Cfr. R. Bin, Legal design e governance algoritmica, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 101-125; S. Wachter, B. Mittelstadt, A Right to Reasonable Inferences, in Columbia Business Law Review, 2020, n. 2, pp. 494-562.
  58. M. Clarich, Legalità e algoritmi: la nuova frontiera del diritto amministrativo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2023, p. 15 ss.
  59. F. Merusi, Legalità e tecnologia. L’amministrazione digitale tra norma e algoritmo, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 78 ss.
  60. G. D’Auria, Motivazione e comprensibilità dell’atto amministrativo automatizzato, in Dir. Amm., 2022, p. 411 ss.
  61. A. Police, Trasparenza e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, in Giorn. Dir. Amm., 2024, p. 203 ss.
  62. E. Carloni, Accountability e controllo democratico dell’amministrazione algoritmica, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2023, p. 89 ss.
  63. P. Pantalone, Verso un diritto amministrativo dell’intelligenza artificiale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, p. 112 ss.
  64. S. Civitarese Matteucci, Algoritmi, discrezionalità e Stato di diritto, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2024, p. 251 ss.