ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 29 Ott 2020

Profili critici e spunti di riflessione in tema di responsabilità degli Enti nella commissione di reati alimentari

Modifica pagina

Francesca Quadrini



Il contributo evidenzia le principali criticità del diritto alimentare in termini di rischio d’impresa e di manovre di sicurezza da adottare e affronta, inoltre, il profilo della responsabilità degli enti rispetto ai reati agroalimentari. L’indagine è volta a ricostruire, secondo una prospettiva comparatistica, la figura dell’imprenditore, avendo riguardo al trattamento sanzionatorio che ne deriva. L’analisi si soffermerà specificamente sul d.lgs. n. 121/2011, che ha radicalmente modificato il d.lgs. n. 231/2001. Infine si terrà conto delle modificazioni apportate dalla riforma “Caselli”, con riferimento alle persone giuridiche.


ENG The contribution focuses on the main criticalities of food law refering to the business risk and the safety measures to be adopted. In particular, the issues under consideration are the subject of further analysis in terms of the liability of entities compared to agri-food crimes. The inquiry is aimed to rebuilt, according to a comparative perspective, the figure of the entereprenuet, in respect to the resulting sanctioning treatment. Furthermore, the analysis will points out specifically on the Legislative Decree no. 121/2011, which radically modified the Legislative Decree no. 231/2001. To conclude, the changes introduced by the “Caselli” reform will be taken into account, with particural reference to the legal entity.

Sommario: 1.Le imprese e il binomio rischio-sicurezza in materia alimentare; 2.L’inserimento tardivo, in ambito europeo, della responsabilità penale degli enti rispetto agli illeciti alimentari; 3.Linee evolutive del d. lgs. n. 231/2001: innovazioni dell’assetto giuridico esistente ad opera del nuovo d.lgs. n. 231/2011; 4.La scelta garantistica del progetto “Caselli”, in ambito penale, nella responsabilità degli enti per reati agroalimentari.
 

1. Le imprese e il binomio rischio-sicurezza in materia alimentare

Il nostro ordinamento ha, per anni, considerato il paradigma dell’irresponsabilità penale della persona giuridica come una sorta di dogma intangibile, messo in discussione, per la prima volta, soltanto verso la fine degli anni ’70, in ragione delle criticità sollevate in dottrina da Bricola, riguardanti la sostenibilità del costo del principio societas delinquere non potest.[1] 

La recente evoluzione normativa deriva dalle continue spinte di modernizzazione provenienti dal diritto sovranazionale, anche se un ruolo preponderante è stato svolto dalla crescita dei rischi, soprattutto penali, derivanti dall’esercizio della moderna attività imprenditoriale.[2] Non a caso, la “resa” del legislatore italiano all’indifferibilità delle problematiche attinenti all’irresponsabilità della persona giuridica è stata favorita dal processo di armonizzazione delle diverse normative degli Stati membri, a sua volta scaturente dalla necessità di assicurare una politica economica comune, al fine di tutelare gli interessi meritevoli di una maggiore protezione rispetto alle moderne forme di aggressione criminale.[3] L’urgenza di estendere anche agli organismi pluripersonali l’imputabilità diretta in merito alle sanzioni si pone al centro di una «evoluzione del quadro criminologico che affiora nella società post-moderna, ove l’attività criminale esercitata collettivamente tende a fagocitare le espressioni meramente individualistiche di devianza penale».[4] Sotto il profilo della criminalità in materia di alimenti, nello specifico, l’attuale mercato alimentare si contraddistingue per l’emersione di tre nuovi fenomeni: concentrazione societaria, globalizzazione e finanziarizzazione dell’industria del cibo. In particolare, emerge da stime accreditate, che dieci gruppi societari multinazionali, titolari di migliaia di marchi, con un fatturato annuo complessivo pari a 450 miliardi di dollari e 7.000 miliardi di capitalizzazione, controllano circa il 70% del mercato mondiale del cibo.[5] A ben vedere, molti gestori di fondi d’investimento e banche d’affari hanno mostrato un interesse di gran lunga crescente relativamente ai beni alimentari, con la consequenziale proliferazione di alleanze strategiche tra gruppi alimentari più prestigiosi e i fondi speculativi. Conseguentemente, le crisi finanziarie hanno iniziato a riguardare anche il mercato alimentare; basti pensare alla bolla che nel 2008 ha fatto sì che i prezzi mondiali di generi alimentari, quali soia, riso e grano, divenissero apicali.[6] Ad onor del vero, non si può non tener conto del fatto che anche gli illeciti di natura commerciale assumono una notevole rilevanza nel settore alimentare, dal momento che la lealtà e la trasparenza del sistema economico contribuiscono alla tutela dei beni direttamente connessi alla salute, garantendo al consumatore un’informazione veritiera delle caratteristiche dei prodotti alimentari.[7] La società odierna, in cui il rischio domina sovrano, deve fare i conti con la sicurezza, quale concetto inevitabilmente concatenato all’incertezza. Il delicato tema della prevenzione dei reati, pertanto, comporta un necessario bilanciamento, nell’ottica dei gruppi di imprese, tra il principio di autonomia delle società e la mera realtà in cui si esplicano i numerosi rapporti che esistono tra le società stesse.[8]


2. L’inserimento tardivo, in ambito europeo, della responsabilità penale degli enti rispetto agli illeciti alimentari
 

In ambito europeo, le risposte giuridiche maggiormente significative rispetto al fenomeno del food crime tengono conto di due soluzioni differenti: da un lato, si pone il focus sull’estensione della responsabilità penale, concernente specificamente i reati agroalimentari, nei confronti delle imprese esercitate in forma societaria; dall’altro lato, si cerca, invece, di incentivare la compliance aziendale all’interno della catena alimentare.[9] Ciò premesso, nell’ottica di una fitta rete di collaborazioni da parte delle imprese, la nuova politica criminale predisposta dall’Unione europea si fonda sull’esecuzione ex ante dei controlli relativi alle diverse fasi della filiera alimentare, in conformità con l’approccio “dai campi alla tavola", [10] così da salvaguardare la salute e la figura del consumatore in re ipsa mediante il corretto funzionamento dei meccanismi del mercato unico europeo. Orbene, nonostante l’impegno costante dell’Unione europea nell’adozione di una tutela pregnante dei paradigmi della sicurezza alimentare, non è ravvisabile, de facto, nessuno strumento sovranazionale che preveda espressamente sanzioni di natura penale, nei confronti delle persone giuridiche, a seguito di condotte illecite in ambito alimentare; com’è evidente, emergono ritardi, ad opera degli ordinamenti nazionali europei, nella previsione esplicita della responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati agroalimentari. Per lungo tempo, pertanto, è stato, di gran lunga, accresciuto il profilo della responsabilità individuale, soprattutto per le figure di vertice delle aziende, in modo tale da controbilanciare l’assenza di imputabilità nei confronti delle persone giuridiche.[11] In base ad una ricostruzione prettamente storica, risulta che è stata ampiamente utilizzata la delega di funzioni come strumento per arginare il rischio direttamente connesso alle figure apicali e per esimerle da obblighi in toto inesigibili: si tratta di un mero trasferimento di doveri tra il c.d. garante originario e i relativi soggetti competenti, pur non venendo meno l’obbligo di sorveglianza.[12] In un primo momento l’Italia ha coniato tale istituto, stante il silenzio del legislatore italiano sul tema, anche se nel 2008 si è assistito alla prima regolamentazione specifica nell’alveo del settore della sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/2008; successivamente, come si vedrà più avanti, la Commissione Caselli ha apportato ulteriori innovazioni in materia. Avendo riguardo all’estensione della responsabilità, le maggiori problematiche riscontrate concernono gli esiti prospettabili: si pensi alla commissione di reati derivante dal carente esercizio di poteri decisionali ad opera dei poteri dirigenziali,[13] o ancora alle condotte illecite poste in essere da un appartenente ad una divisione aziendale, che potrebbero rilevare sotto il profilo delle scelte strategiche dell’azienda.[14] Quanto illustrato serve a comprendere i recenti sviluppi in merito al ripensamento sulla responsabilità direttamente riferibile alle persone giuridiche nel panorama europeo.

3. Linee evolutive del d. lgs. n. 231/2001: innovazioni dell’assetto giuridico esistente ad opera del nuovo d.lgs. n. 231/2011

Nel nostro ordinamento la corporate liability si fonda sulla commissione di un reato, scaturente principalmente da lacune di natura organizzativa degli enti. Non a caso, il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, si fonda sulla mancata prevenzione dei reati che vengono posti in essere da agenti che non adottano opportune cautele nell’alveo delle attività compiute. Si può affermare pacificamente l’esistenza di un connubio inscindibile tra il rimprovero corporativo e la responsabilità meramente individuale , così da rendere problematico il versante dell’imputabilità.[15] Per quel che concerne i soggetti, il d.lgs. n. 231/2001, all’art. 1, prevede che esso si applica “agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”; restano esclusi dal campo di applicazione lo “Stato”, gli “enti pubblici territoriali” e gli “altri enti pubblici non economici”, nonché gli  “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.[16] È interessante notare che, sotto il profilo dei soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del d.lgs. de quo opera un’esenzione della responsabilità nei confronti degli enti, nelle ipotesi in cui le condotte illecite sono state realizzate dai soggetti di vertice nell’interesse o a vantaggio dell’ente; tuttavia l’ente risulta responsabile qualora il reato derivi “dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” (art. 7 d.lgs. n. 231/2001). Spostando il focus sui requisiti essenziali che un modello organizzativo deve soddisfare, l’art. 6 dispone, al comma secondo, che occorre identificare i rischi, ovvero analizzare il contesto aziendale nella misura in cui sono prospettabili eventi pregiudizievoli, e progettare il sistema di controllo attraverso i c.d. protocolli;[17] ne consegue che già nella fase di risk assessment devono compiersi scelte di gran lunga rilevanti. L’adozione del modello organizzativo è un requisito indispensabile per invocare l’esimente di responsabilità, «anche se non è una condizione sufficiente qualora privo di una sua efficace implementazione». Pertanto la legge consente l’adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo come mera facoltà, e non come obbligo. In caso di illeciti posti in essere da amministratori e da dipendenti, la mancata adozione del modello non comporta sanzione alcuna, ma rende l’ente responsabile per tali condotte.[18] Per completezza di informazione, va specificato che il d.lgs. n. 121/2011 ha apportato una serie di modifiche al nostro sistema giuridico e ambientale, facendo sì che venisse disciplinata, per la prima volta, una responsabilità diretta delle aziende rispetto ai reati ambientali commessi da soggetti apicali o dipendenti all’interno della stessa struttura aziendale. Viene dunque sovvertito l’assetto originario degli enti e delle società in relazione agli illeciti di natura ambientale, con l’urgenza di predisporre appositi modelli tali da ridurre il rischio della “colpa di organizzazione”.[19]

4. La scelta garantistica del progetto “Caselli”, in ambito penale, nella responsabilità degli enti per reati agroalimentari.
La riforma “Caselli” del 2015, di cui si precisa che l’iter legislativo intrapreso non è mai stato tradotto in legge, si è occupata ampiamente della responsabilità degli enti rispetto alla commissione dei reati agroalimentari. Partendo dall’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia, occorre precisare che, nel Progetto in esame, è stata concentrata l’attenzione nella correttezza degli scambi commerciali, la cui forma societaria ne rappresenta il più importante riferimento criminologico. Si possono scorgere due obiettivi principali: ovviare, da un lato, al vulnus di tutela derivante dalla mancanza di disposizioni volte a salvaguardare la salute e sicurezza alimentare nell’alveo del d.lgs. n. 231 del 2001 e fornire, dall’altro lato, elementi atti a ripartire correttamente i doveri e, più in generale, i poteri, all’interno dell’organizzazione del settore, così da distinguere i vari profili di responsabilità.[20] Il Disegno di legge in esame considera la sicurezza alimentare e la lealtà commerciale come due concetti direttamente collegati, essendo la tutela del consumatore un obiettivo comune perseguito da ambedue i fronti. Non a caso, pur facendo riferimento ad un’ottica parzialmente divergente, ovverosia la prospettiva “civilisticamente orientata” tra responsabilità del produttore e salvaguardia della figura del consumatore, si rinvengono conferme significative nella considerazione del “danneggiato come consumatore e come persona”, giacché la disciplina attinente agli alimenti non può essere riconosciuta come avulsa dal diritto ad una sana alimentazione; quest’ultimo aspetto rimanda, inoltre, alla più attuale categoria dei diritti sociali.[21] In altri termini, nell’ambito delle frodi commerciali è stato individuato un nuovo referente di tutela: non si tratta più della lealtà commerciale in re ipsa, quanto della tutela del consumatore finale. Di conseguenza, viene aggiornato lo stesso codice penale; ad esempio, non si parla più di “compratore”, ma di “consumatore” (ex art. 517 c.p. aggiornato), in conformità con quanto esposto sinora.[22] A seguito di tali premesse, va sottolineato che la vera innovazione consiste nel sensibilizzare le imprese attraverso l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto, poiché la messa in pericolo della sicurezza del consumatore e della sua salute scaturisce direttamente dall’attività quotidianamente svolta nelle imprese: viene, quindi, aggiornato l’elenco dei reati presupposto con le norme sulle frodi in commercio.[23] Oltre a ciò, si è optato, invece, per una soluzione prettamente garantista, coerente con i parametri epistemologici, aventi un assetto “rigido”, del diritto penale, che consiste nell’inserimento di un sistema che, in base alla sua approvazione, è atto ad escludere o, eventualmente, a ridurre la portata della responsabilità delle imprese alimentari in forma societaria; vengono, per altro verso, indirizzati gli operatori della filiera agroalimentare ad adottare una correttezza nella gestione e nell’organizzazione del proprio operato, così da prevenire la commissione dei reati presupposto.[24] Per concludere, siamo al cospetto di un “banco di prova” per un miglioramento ex abrupto dei settori strategici del mondo imprenditoriale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. F. BRICOLA, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. proc. pen., 1970, p. 951. V., altresì, G. MARINUCCI, M. ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, ivi, 1971, p. 687.

[2] Sul punto, E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006, p. 82.

[3] In questi termini, K. TIEDEMANN, L’europeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 3 ss.; cfr. anche F. BRICOLA, Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della C.E.E.), in Giur. Comm., 1979, 647 ss.

[4] In tal senso, M. RONCO, Responsabilità delle persone giuridiche, in Enc. giur., Milano, 2002, p. 1. Per una panoramica generale sul tema, cfr., ex multis, V. MILITELLO, La responsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, 101; M. ROMANO, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1021; C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, 1173.

[5] I dati riportati sono tratti da un’indagine del 2014 di Oxford International, una confederazione che si dedica alla riduzione della povertà globale. L’indagine mostra che 500 grandi marchi di tipo alimentare sono, in realtà, proprietà di 10 multinazionali: Associated British Foods (ABF), Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg’s, Mars, Mondelez Internatonal, Unilever. In Italia, il fenomeno delle concentrazioni è meno accentuato; il gruppo societario di maggiori dimensioni, attualmente, è Ferrero, con i suoi 10,3 miliardi di euro di fatturato nel 2016.

[6] Si veda S. LIBERTI, I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta, Roma, 2016, passim.

[7] Cfr. G. PICA, Illeciti alimentari, in Enc. dir. agg., Vol. VI, Milano, 2002, 484.

[8] A tal proposito, E. SCAROINA, op. cit., 267.

[9] Cfr. R. FANFANI, E. MONTRESOR, F. PECCI, Il settore agroalimentare italiano e l’integrazione europea, Milano, 2001, 134 ss.

[10] Per maggiori approfondimenti, v. Commissione europea, Le politiche dell’Unione Europea: Sicurezza dei prodotti alimentari, 2014.

[11] Così L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO, La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea, Milano, 2014, 72 ss.

[12] Sul punto, si rinvia alla letteratura francese, essendo l’istituto della delega di funzioni stato importato dalla Francia sin dagli inizi del Novecento. Cfr. C. MASCALA, Droit pénal général, Parigi, 2003, 74.

[13] Cfr. H. MINTZBERG, La progettazione dell’organizzazione aziendale, Bologna, 1996, II ed., 330.

[14] Questa ipotesi risulta frequente nei casi di  struttura divisionale accentrata; cfr. V. PERRONE, Le strutture organizzative d’impresa. Criteri e modelli di progettazione, Milano, 1990, 484.

[15] Si veda G. DE SIMONE, Il “fatto di connessione” tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, n. 1/2, 33 ss.

[16] V. www.camera.it.

[17] Cfr. L. D. CERQUA, La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni, Matelica, 264.

[18] Consiglio di Amministrazione di Windex, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi ex d.lsg. 231/01, 2013, 7.

[19] Sul punto, M. SANTOLOCI, L’estensione della responsabilità delle aziende ai reati nel campo ambientale D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, 2015.

[20] A tal proposito, C. CUPELLI, La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi, Milano, 2016, 50.

[21] Per maggiori approfondimenti, cfr. M. FRANZONI, Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agro-alimentare, in Danno e responsabilità, 2015, 563 ss.

[22] Cfr. F. URBINATI, Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche, in Arch. pen., n. 1, 2017, 4 ss.

[23] Si fa riferimento alle nuove ipotesi di frode in commercio di prodotti alimentari, di cui agli artt. 516, 517, 517-quater e 517-quater.1 del codice penale.

[24] Così C. CUPELLI, op. cit., 50.