ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 19 Ott 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: l´Italia cambia volto

Modifica pagina

Luana Leo
Dottorando di ricercaLUM Giuseppe Degennaro



Il contributo delinea le principali caratteristiche delle due Carte Costituzionali che hanno contraddistinto la storia costituzionale italiana, segnalandone pregi e difetti. La necessità di un netto confronto tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana trae origine dalla condizione di crisi in cui versa ormai da tempo lo Stato italiano, il quale potrebbe trovare un valido alleato proprio nella Carta Costituzionale, come peraltro ipotizzato da precedenti illustri giuristi. Tuttavia, la priorità accordata al diritto europeo e alla CEDU ed il mancato rispetto delle procedure costituzionali, impediscono di portare avanti tale tesi. Alla luce di ciò, appare inevitabile avanzare taluni dubbi sul pieno riconoscimento dello Stato italiano nella Costituzione del 1948.


ENG The contribution outlines the two main characteristics of the Constitutional Charters that have marked the Italian constitutional history, highilighting their strenghts and weaknesses. The need for a clear confrontation between the Albertine Statute and the Republican Constitution originates from the condition of crisis in which the italian State has been experiencing for some time, which could find a valid ally in the Constitution, as also hypothesized by previous illustrious jurists. However, the priority accorded to European law and the CEDU and the failure to comply with constitutional procedures prevent this thesis from being pursued. In light of this, it seems inevitable to raise some doubts about the full recognition of the italian State in the 1948 Constitution.

Sommario: 1. La prima Costituzione italiana: lo Statuto Albertino. 2. L’evoluzione della forma di governo tracciata dallo Statuto Albertino. 3. Il congelamento dello Statuto Albertino: gli approdi al referendum costituzionale del 1946. 3.1 L’operato dell’Assemblea Costituente. 3.2 I tratti fondamentali della Costituzione Repubblicana. 4. Crisi dello Stato: la costituzione entra in gioco?    

1. La prima Costituzione italiana: lo Statuto Albertino

La prima “Costituzione” nazionale risale al 1848 anno in cui, a seguito di una serie di moti rivoluzionari che scombussolarono il panorama europeo, Carlo Alberto di Savoia si trovò costretto a promulgare una carta costituzionale nel Regno di Sardegna. La suddetta carta, poi, venne estesa al Regno d’Italia a partire dal 1861[1], e rimase formalmente in vigore sino all’entrata in vigore della Costituzione Italiana, avvenuta il 1° gennaio 1948. Essa assunse la denominazione di “Statuto Albertino”, proprio in ragione della sua concessione da parte del sovrano Carlo Alberto di Savoia[2]. Tale Statuto trovava nella Costituzione francese del 1830 la sua fonte di ispirazione, in quanto considerata come una delle carte costituzionali migliori dell’epoca. Dal punto di vista strutturale, lo Stato, dopo la promulgazione dello Statuto Albertino, si manifestava come una monarchia “costituzionale” pura[3]; come tutte le carte costituzionali liberali dualistiche, era flessibile[4] e breve[5].

Il sovrano era titolare della maggior parte dei poteri, in quanto poteva infatti intervenire su tutti gli altri organi dello Stato[6]. In primo luogo, il Re nominava e revocava i ministri, ma il potere di nomina unito al potere di revoca determinava un rapporto di fiducia tra questi organi[7]. In secondo luogo, il Parlamento[8] era articolato in Camere distinte, i cui membri venivano eletti a vita dal Re. Quest’ultimo, poi, aveva il potere di convocare e sciogliere il Parlamento, relegando detto organo in una posizione gerarchicamente subordinata, tale da qualificarlo quale ausiliario del medesimo. Infine, il Re disponeva di un potere particolare, il cd. potere di “sanzione”[9], in base al quale egli poteva bloccare l’entrata in vigore di una legge, ove venisse a mancare la sua firma. L’attribuzione di tale potere al sovrano trovava fondamento nella concezione incentrata sulla superiorità del sovrano rispetto al Parlamento, accordata direttamente dalla carta costituzionale.

Lo Statuto Albertino del 1848, composto da ottantaquattro articoli, si apriva con un Preambolo che lo qualificava “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia”[10]. Il carattere di “Legge Fondamentale” atteneva alla forma di governo: con tale proclamazione, la monarchia sabauda intendeva cautelarsi contro una potenziale evoluzione della forma di governo, che poteva indebolire fortemente la sua qualificazione istituzionale in senso monarchico[11]. La discussione sull’irrevocabilità e sulla perpetuità dello Statuto presentava un senso, soltanto considerando le possibili interpretazioni dei poteri della Corona da parte dello stesso sovrano. Sul punto, vennero avanzate molteplici e divergenti opinioni. A prescindere da esse, sorprendeva negativamente (come del resto marcato da quasi tutti i costituzionalisti), l’omesso assolvimento del ruolo fondamentale dell’interpretazione per via di consuetudine che era stato, invece, decisivo nella limitazione dei poteri della corona britannica[12].

Sebbene l’emanazione dello Statuto Albertino avvenne in un momento storico piuttosto delicato, dati i numerosi cambiamenti sociali e politici che travagliarono il Paese, la carta costituzionale seppe reggere lo Stato italiano per quasi cento anni. La fondamentale ragione della lungimiranza dello Statuto Albertino atteneva alla sua capacità di conformarsi ai molteplici mutamenti politici del Paese. Se da un verso, le caratteristiche principali della carta costituzionale (che, come noto, è ottriata, flessibile e breve) favorirono un pacifico adattamento a tutti gli avvenimenti dell’epoca, dall’altro, agevolavano una sua modifica da parte delle leggi autoritarie fasciste. A differenza del profilo organizzativo, disciplinato in forma ben chiara, il sistema delle libertà individuali nello Statuto Albertino non trovava esauriente regolamentazione, data l’insufficienza delle disposizioni.

Le libertà del cittadino, infatti, erano delineate solo in nove articoli. Esso proclamava l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge[13], attribuiva a tutti il godimento dei diritti civili e politi, incluso quello di accedere alle cariche politiche civili e militari. Oltre al diritto di proprietà, definito come “inviolabile”[14], la carta costituzionale riconosceva anche i diritti di libertà personale, di domicilio, di stampa[15] e di riunione. In tale scenario, occorre segnalare sia l’assenza della libertà di associazione[16], sia l’omessa disposizione da parte dello Statuto della tutela dei diritti sopramenzionati, rinviata alla legge, la quale poteva quindi porre in essere qualunque limitazione o discriminazione[17].

Un discorso a sé stante, invece, veniva riservato alla libertà religiosa, che non trovava trasparente menzione nello Statuto Albertino, poiché considerata decisamente in contrasto con il cd. principio del confessionalismo dello Stato. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto Albertino, si statuiva che: “la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla legge”. La carta costituzionale, dunque, sottolineava inequivocabilmente la preminenza della religione cattolica sulle altre confessioni religiose. Tuttavia, tale vicenda venne immediatamente ridefinita a fronte dell’esigenza liberale di garantire l’uguaglianza e la libertà di religione. La legge 19 giugno 1848, n. 735, nota come “Legge Sineo”, colmò la suddetta lacuna, sancendo il seguente principio: “La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari”. L’intervento della suddetta legge non venne considerato esaustivo, in quanto essa continuava ad sostenere la preminenza della religione cattolica. Al fine di evitare che i culti non cattolici occupassero una posizione sfavorevole, lo Stato provvide ad emanare la legge 24 giugno 1929, n. 1159, la quale ammise il libero esercizio, anche pubblico, di culti diversi dalla religione cattolica[18].

Per quanto concerne il sistema delle fonti, innanzitutto appare opportuno evidenziare che lo Statuto Albertino non comprendeva alcuna disposizione che vietasse alla leggi ordinarie di contrastarlo. La mancanza del cd. principio di costituzionalità, però, veniva compensata dalla rilevanza concessa al principio di legalità, con specifico riguardo all’ambito tributario. Sul tema, la “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia” stabiliva che nessun tributo poteva essere imposto o riscosso se non preventivamente “consentito dalle Camere e sanzionato dal Re”[19]. In particolare, la carta costituzionale delineava un preciso iter legislativo per le disposizioni di imposizione dei tributi, le quali, considerata la riserva di iniziativa legislativa in capo al Re e a ciascuna delle due Camere, dovevano prima essere presentate alla Camera dei deputati[20].

Oltre gli aspetti istituzionali[21], particolare rilevanza veniva riconosciuta al proemio, che parlava di “itala Nostra Corona”, lasciando intendere tacitamente che la Nazione cui lo stesso si riferiva, era quella nazionale[22]. Una peculiarità della carta costituzionale riguardava proprio la Nazione, priva della sovranità spettante al Re[23]. In definitiva, lo Statuto Albertino del 1948 rappresentava un modello costituzionale tipico dell’età liberalista, contraddistinto dalla cd. sovranità indecisa, nella quale le parti del compromesso “lasciavano alla modificazione storica dei propri rapporti di forza l’evolversi del modello costituzionale”[24].

2. L’evoluzione della forma di governo tracciata dallo Statuto Albertino

La forma di governo ideata dallo Statuto Albertino, sulla scia degli ordinamenti limitrofi, aveva patito il superamento del binomio Re-Parlamento a favore di un altro rilevante duo, nonché quello Governo-Parlamento. Tale evento trovava giustificazione nella volontà del sovrano Carlo Alberto di garantire alla Corona un ruolo preminente, sotto forma di forza e fermezza politica dell’aristocrazia[25].

La brusca evoluzione della forma di governo[26], che si concretizzava nel passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare, venne affiancata dall’espansione del suffragio. Dato il carattere censitario della legislazione elettorale del momento, che finiva per limitare il carattere rappresentativo[27] della Camera elettiva, si avvertiva l’esigenza di compiere un passo in avanti.

In codesto senso, una novità venne introdotta solo nel 1877, in occasione dell’estensione del diritto di voto ai cittadini di sesso maschile, portatori di due condizioni: la maggiore età e l’adempimento scolastico. Tuttavia, la definizione del suffragio universale maschile avvenne meramente con le leggi elettorali del 1912 e del 1919[28]. In particolare, a quest’ultima si conferiva il merito di aver impiantato un sistema elettorale di tipo proporzionale, mediante la quale veniva abbattuta l’ideologia relativa all’alternanza di sistemi elettorali di tipo maggioritario, fondati su collegi uninominali o plurinominali. Parallelamente ai mutamenti sociali ed economici, sorsero i primi partiti di massa, localizzati non soltanto in Parlamento, ma addirittura nella società.  Tra i partiti emergenti, quello fascista, assunse rilevanza in Parlamento per effetto della cd. “Legge Acerbo”, del 1923, che attribuiva i due terzi dei seggi alla lista che avesse raggiunto la maggioranza dei voti, purché non inferiori al 25 % dei voti validamente espressi a livello nazionale[29].

Sprovvisto di una rappresentanza parlamentare nella Camera eletta nel 1919, il movimento fascista comparse sulla scena a partire dalle elezioni del maggio 1921 per poi configurarsi definitivamente nel novembre 2021. L’esponente principale di detto partito, Benito Mussolini, una volta assunta la carica di Capo del Governo, diede vita al cd. Stato totalitario che condusse al varo delle leggi cd. fascistissime, implicanti la soppressione dei diritti di libertà prescritti dallo Statuto, a cui seguirono le leggi razziali del 1938, con cui i cittadini di razza ebraica vennero spogliati di tutti i diritti politici e di fondamentali diritti civili.

Con la Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, inerente alle attribuzioni e alle prerogative del Capo del Governo, la forma di governo vigente assunse una configurazione diversa[30]. Il repentino abbandono della forma di governo parlamentare venne accostato dalla perdita per le Camere di disposizione dei propri lavori, poiché nessun oggetto poteva essere posto all’ordine del giorno senza il consenso del Governo. Su detta via, sempre in tema di forma di governo, la Legge 17 maggio 1928, n. 1019, statuiva nuovi meccanismi di elezione per la Camera dei deputati, ossia una lista unica nazionale, con esponenti nominati dal partito e dalle organizzazioni corporative, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo[31], che a sua volta si preparava a cambiare volto.

Al termine di tale evoluzione, si pervenne alla perenne cancellazione della Camera dei deputati e la sua sostituzione con la Camera dei fasci e delle corporazioni[32]. L’abolizione delle autonomie locali, le limitazioni alle libertà di stampa e di associazione, la legge sulla difesa dello Stato, ed infine, l’adozione delle cd. leggi antirazziali, costituirono i principali interventi volti ad introdurre un regime di stampo autoritario[33].    

3. Il congelamento dello Statuto Albertino: gli approdi al referendum costituzionale del 1946

Il lasso di tempo intercorso tra l’inizio della caduta del fascismo (1943) e l’entrata in vigore della Costituzione veniva definito come “transitorio”. Il territorio nazionale si presentava ripartito in due parti: a nord occupato dalle forze tedesche e a sud gestito dalle forze alleate. Con il cd. ordine del giorno Grandi[34], il regime fascista iniziava a perdere spessore, fino a sgretolarsi del tutto.

Sotto il profilo giuridico, tale situazione confermava l’impossibilità di ritornare allo Statuto, ritenuto superato e non in grado di rispondere alle nuove esigenze[35]. I sei partiti politici antifascisti (partito liberale, partito democratico del lavoro, partito della democrazia del lavoro, partito della democrazia cristiana, partito d’azione, partito socialista di unità proletaria, partito comunista italiano) raccolti nei CLN (i Comitati di Liberazione Nazionale), gettarono le basi per la determinazione della questione istituzionale, nonchè il transito dalla monarchia fortemente lesa dal movimento fascista alla forma repubblicana.

La repellente necessità di potenziare e rendere più rappresentativo il Governo nazionale, indusse, con fermezza, le forze politiche antifasciste e la Monarchia a stipulare, nell’aprile 1944, un accordo di compromesso (cd. Patto di Salerno), con il quale il Re si impegnava ad abbandonare la vita pubblica, nominando il proprio figlio Umberto “Luogotenente del Regno”[36]. Tale patto, altresì, prevedeva che, al termine del conflitto in atto, un’Assemblea costituente avrebbe dovuto esprimersi sulla forma di Stato (Monarchia o Repubblica) e sul nuovo assetto istituzionale.

La prima parte di tale accordo venne messa in pratica a seguito della liberazione di Roma[37], con l’insediamento del nuovo governo Bonomi e l’adozione del D.L.Lgt. n. 151/1944, che formalizzava giuridicamente l’accordo conseguito a Salerno e assumeva i caratteri di una “costituzione provvisoria”[38]. Il suddetto decreto prevedeva la cd. tregua istituzionale, in base alla quale il Comitato di Liberazione Nazionale, il Governo in carica e il luogotenente, si impegnavano a non compiere atti che potessero pregiudicare la questione istituzionale. Nell’aprile del 1945, con il proposito di intensificare il tasso di rappresentatività delle decisioni assunte dal Governo, venne costituito un nuovo organo, la Consulta Nazionale, avente funzioni meramente consultive e destinata ad operare fino al termine della prima fase del periodo transitorio. Un anno dopo, con successivo decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, tali decisioni subirono delle modifiche: si decise di privare l’Assemblea Costituente[39] della scelta sulla forma di Stato, per conferirla direttamente alla volontà popolare attraverso un referendum.

Nel quadro istituzionale delineato dalla seconda costituzione provvisoria emergeva la netta responsabilità del Governo verso l’Assemblea Costituente e l’obbligo di dimissioni in seguito alla votazione di una mozione di sfiducia[40]. Il predetto decreto luogotenenziale, altresì, statuiva che fino alla convocazione del nuovo Parlamento, il potere legislativo sarebbe rimasto in capo al Governo, salvo che in materia costituzionale, elettorale e di approvazione di trattati internazionali. L’assetto complessivo delineato nelle due costituzioni provvisorie e, in particolar modo, la cd. tregua istituzionale vennero minati dall’abdicazione di Vittorio Emanuele III a favore del figlio Umberto, il 9 maggio 1946[41]. Sebbene tale atto fosse illegittimo, Governo e Partiti del CNL decisero di non intervenire per non porre in serio pericolo l’imminente scadenza elettorale e prevenire l’apertura di un vivo conflitto con la Corona.

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1947, che sanciva la vittoria della Repubblica[42], rispose al profondo bisogno di unità nazionale. Il successo della Repubblica, infatti, si tradusse in un’effettiva prova di coesione interna[43].

3.1 L’operato dell’Assemblea Costituente

Nel lungo cammino di approvazione della Costituzione Repubblicana del 1948, il lavoro posto in essere dall’Assemblea Costituente assunse particolare rilevanza, e di conseguenza, divenne oggetto di notevole attenzione. Il decreto luogotenenziale del 1946 che conferiva la questione istituzionale ad un referendum popolare e privava l’Assemblea Costituente del potere di emanare le leggi, non fece altro che scatenare una serie di critiche provenienti da coloro i quali giudicavano tale manovra come limitante, in quanto essa avrebbe impedito di portare a termine la cd. rivoluzione sociale[44]. Nella pratica, la sottrazione della questione istituzionale all’Assemblea Costituente produsse effetti favorevoli: i costituenti potevano operare senza condizionamenti politici.

All’Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, spettava il difficile compito di redigere un nuovo testo costituzionale in sostituzione dello Statuto Albertino del 1948. A livello strutturale, tale organo era composto da 556 deputati, distinti in sette gruppi politici, anche se i tre maggiori – il democratico cristiano, il socialista e il comunista – considerati complessivamente, raggiungevano quasi l’80% dell’Assemblea. La stesura del progetto di Costituzione venne affidata ad una Commissione di 75 deputati presieduta da Meuccio Ruini, la quale a sua volta venne suddivisa in tre sottocommissioni: la prima per i diritti e i doveri dei cittadini[45], la seconda per l’organizzazione costituzionale dello Stato[46], la terza per i lineamenti economici e sociali[47].

La Commissione dei 75 – come era definita all’epoca – a seguito di una serie di i dibattiti dovuti alla presenza di soggetti di elevato profilo culturale e giuridico, predispose un progetto di Costituzione solo nel marzo 1947, mentre l’approvazione finale avvenne nei mesi successivi, il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari. A tal proposito, occorre evidenziare che, a fronte dei vari problemi da risolvere e della forte eterogeneità degli schieramenti politici rappresentati, il lasso di tempo entro il quale l’Assemblea costituente porta a termine il suo mandato deve ritenersi contenuto. Tale organo, dopo l’approvazione della carta costituzionale, rimase in carica fino al 31 gennaio 1948 per procedere all’adozione di alcune leggi costituzionali ed ordinarie[48].

La Costituzione Repubblicana nasceva da una larga intesa tra le maggiori forze politiche radicate in Assemblea Costituente, compromesso[49] discendente dal sentimento di difesa dell’unità nazionale e dall’antifascismo. L’obiettivo principale della Costituzione presentava carattere più sociale che giuridico, in quanto occorreva mitigare la disparità, al fine di precludere conflitti sociali. La Costituzione, dunque, doveva prevedere un sistema articolato di diritti ed uno Stato capace di intervenire per bilanciare le forti disuguaglianze sociali ed economiche. Occorreva, altresì, un impianto intricato di diritti delle minoranze, proprio a tutela di una società frantumata, ed un sistema di garanzie per escludere che una maggioranza potesse predominare sull’altra[50]. A prescindere dalle numerose influenze, la Costituzione Repubblicana del 1948 non manifestava una particolare ascendenza politica, non essendo il prodotto riconoscibile di una determinata corrente di pensiero[51].

3.2 I tratti fondamentali della Costituzione Repubblicana.      

Il sistema, che scaturiva dal testo costituzionale entrato in vigore nel 1948, presentava nette differenze rispetto a quello sancito dallo Statuto Albertino. La Costituzione Repubblicana, contraddistinta da ben 139 articoli più XVIII disposizioni transitorie e finali, sin dall’inizio racchiudeva un nucleo di principi fondamentali (artt. 1-12) e due parti, riservate l’una (artt. 13-54) ai diritti e ai doveri dei cittadini, l’altra (artt. 55-139) all’ordinamento repubblicano.

La Costituzione Repubblicana affonda le sue radici[52] nell’intensa crisi dello Stato liberale-ottocentesco che trova il massimo dell’espressione al termine della prima guerra mondiale. In termini generali, la Carta Costituzionale si caratterizza sulla base di specifici connotati.

Essa è scritta, giacché i principi e gli istituti fondamentali dell’organizzazione dello Stato italiano risultano stanziati in un determinato documento (il testo costituzionale); la forma scritta, altresì, è espressamente prevista per le leggi che regolano la materia costituzionale.

La Costituzione Italiana è rigida, poiché alle norme in essa contemplate è stata attribuita un’efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie; in virtù del suddetto connotato, le leggi che recano modifiche alla Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie, bensì con una procedura aggravata (art. 138 Cost.).

La Carta Costituzionale è votata, in quanto redatta e approvata dai rappresentanti del popolo eletti dall’Assemblea Costituente. Infine, essa è convenzionale, dal momento che le cariche politiche che l’hanno redatta e approvata erano tra loro in contrasto[53]. Sulla base della corrente Costituzione, lo Stato italiano viene definito repubblicano, fondato sul lavoro, interventista, parlamentare, aperto alla comunità internazionale e non confessionale[54].

Tali elementi evidenziano la notevole differenza tra la struttura della vigente Costituzione e quella dello Statuto Albertino. Innanzitutto, muta il fondamento di legittimazione dello Stato: secondo l’art. 1 comma 2, “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Come nelle Costituzioni dell’età contemporanea, la sovranità non preesiste alla Costituzione, ma da essa discende e da essa è limitata. La preminenza del popolo sullo Stato trova ulteriore conferma nella prima parte della Costituzione. Il Costituente italiano per eccellenza, Aldo Moro, aveva pensato ad una società pluralistica e articolata, il cui il singolo non rimane isolato, ma intreccia numerose relazioni[55].

La Costituzione del 1948, all’art. 1, identifica sì l’Italia come una Repubblica[56], ma successivamente aggiunge una preziosa espressione: “democratica fondata sul lavoro”. In particolare, quest’ultima espressione non è altro che il prodotto della convenzione tra quanti avrebbero voluto che il lavoro divenisse la pietra militare della Repubblica e quanti invece avrebbero desiderato una Repubblica democratica di lavoratori[57]. La Costituzione Repubblicana adotta una definizione estesa di lavoro, qualificato come “un’attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società” secondo un modello che non prevede alcuna distinzione, non solo tra lavoro manuale e intellettuale, ma anche tra lavoro subordinato, autonomo, imprenditoriale, dovendo, comunque, ogni soggetto concorrere al benessere sociale “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” (art. 4 comma 2).

Se sotto il profilo definitorio non sembrano sussistere perplessità, particolarmente spinosa invece si rivela la questione inerente al significato da assegnare al lavoro come fondamento della Repubblica. Secondo il pensiero di Mortati, nella tutela del lavoro si realizza la sintesi tra il principio personalista e quello solidaristico. Il lavoro costituisce così il “valore” da porre a fondamento della “ricostituzione di una nuova unità spirituale”: se la Costituzione mira a creare innovative modalità di collegamento tra la comunità e lo Stato, la collocazione del lavoro quale fondamento dello Stato, conferisce allo stesso il ruolo di “elemento basilare” e di principio interpretativo anche delle successive disposizioni costituzionali attinenti ai rapporti etico-sociali ed economici riguardo al contenuto delle quali tocca ai principi della tutela del lavoro porre in essere la “necessaria graduazione di rango” tra i relativi diritti”[58].

La visione di Mortati si scontra con quella di altri celebri due giuristi, Giannini ed Esposito. Per il primo[59], il dettato dell’art. 1 nella parte in cui pone il lavoro a base della Repubblica sarebbe solo “espressione di retorica costituzionale”; secondo Esposito, invece, le ultime parole del comma 1 dell’art. 1 Cost. (“fondata sul lavoro”) non avrebbero lo stesso valore determinativo della struttura dello Stato del periodo precedente (“l’Italia è una repubblica democratica”)[60].

A prescindere da tali attriti, una parte della dottrina sostiene con fermezza che il principio lavorista rientri nella stretta cerchia dei principi supremi della Costituzione materiale[61]. Se l’art. 1 della Carta Costituzionale consacra definitivamente il principio della sovranità popolare e marca la peculiarità del lavoro, l’art. 2[62] segna una svolta per la storia costituzionale nazionale. Quest’ultimo, infatti, capovolge l’impostazione tradizionale tipica degli ordinamenti dell’Europa Continentale che identificava i diritti fondamentali come situazioni da far valere nei confronti dell’Esecutivo e statuisce, invece, l’opposta ideologia della preesistenza dei diritti dell’uomo rispetto a ogni potere costituito.

In particolare, tale articolo impone alla Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, per mezzo dell’art. 2, non solo si sorpassa l’ineccepibile visione ottocentesca che riponeva considerazione al solo singolo, ma soprattutto si relega l’approccio fascista che, da un lato, cercava di inquadrare le associazioni professionali negli organi dello Stato e, dall’altro, manteneva un atteggiamento indifferente verso ogni forma di associazionismo privato. Gli aspetti che si possono trarre dal suddetto articolo appaiono numerosi e spesso di complessa interpretazione.

Sul piano lessicale, particolare attenzione deve essere rivolta al termine “Repubblica”: per mezzo di questo si attesta che l’impegno costituzionale di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo viene assunto dallo Stato-istituzionale (e non dallo Stato-apparato). Tuttavia, quel che contraddistingue detto articolo è il dibattito nato in Assemblea Costituente circa il sistema dei diritti fondamentali: taluni sostenevano che la disposizione doveva essere letta come norma riassuntiva dei soli diritti consacrati nel testo costituzionale, altri invece, rinvenivano in essa lo strumento di apertura del catalogo costituzionale (inclusivo anche di diritti non enunciati espressamente nella Carta).

In particolare, i fautori della prima impostazione identificavano l’art. 2 come una norma c.d. “fattispecie aperta”: i diritti non prescritti nel testo costituzionale dovevano essere considerati fondamentali in quanto ritenuti tali nella coscienza sociale (concezione storicistica) o naturali dell’uomo (concezione giusnaturalista). Stando al tenore di codesta visione, determinati diritti quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà sessuale, riconosciuti come diritti fondamentali dalla Corte Costituzionale, benché non espressamente enunciati dalla Costituzione, trovano radice nell’art. 2 in quanto diritti inviolabili[63]. Ovviamente, tale interpretazione dell’art. 2 Cost. come norma a fattispecie aperta presenta molteplici rischi. Trarre direttamente da una norma generale di principio nuovi diritti soggettivi causerebbe un’eccessiva apertura verso diritti dal contenuto indeterminato[64].

Agli occhi della dottrina e della giurisprudenza, la c.d. teoria della norma a “fattispecie chiusa” appare non solo più convincente della precedente, poiché non esclude che la norma possa essere interpretata come un rinvio ai diritti tramandati dalla tradizione, ma puramente che essi formerebbero “oggetto del richiamo di cui all’art. 2 Cost. solamente se ed in quanto, siano stati costituzionalmente positivizzati se ed in quanto, cioè, attraverso una formale previsione in Costituzione, siano entrati a comporre in modo rigido la fisionomia del sistema vigente” [65]. Sul piano giurisprudenziale, la Corte inizialmente accoglie un’impostazione restrittiva dell’art. 2 Cost, statuendo che il principio enunciato dalla disposizione richiamata “indica chiaramente che la Costituzione eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana: che appartengono all’uomo inteso come essere libero” e, “alla generica formula di tale principio, fa seguire una specifica indicazione dei singoli diritti inviolabili[66].

Tuttavia, la posizione restrittiva della giurisprudenza non preclude caute aperture: vi è chi riconduce all’art. 2 Cost. delle facoltà che rientrerebbero in ulteriori specifiche prescrizioni, come il diritto al lavoro[67], il diritto alla tutela giurisdizionale[68], il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario[69], la libertà di contrarre matrimonio[70], il diritto di ottenere la revisione della sentenza di condanna[71]. Ne consegue, dunque, un abbandono dell’originaria impostazione restrittiva dell’art. 2 Cost., al fine di accogliere una concezione che, pur non attribuendo alla norma alcuna autonomia in termini di diritti, ne riconosce il “sostegno qualificatorio rispetto a diritti esplicitamente o implicitamente riconducibili ad altre norme costituzionali” [72].

La giurisprudenza costituzionale inizia a riconoscere i c.d. “nuovi diritti”[73]: tra i più peculiari si ricorda, in relazione alla complessa questione dell’aborto, il diritto alla vita ed il diritto alla vita del nascituro. La necessità di adottare un’interpretazione estensiva dell’art. 2 Cost. e quindi di riconoscere la categoria dei c.d. nuovi diritti – identificati anche come diritti di terza generazione, ove le prime due generazioni risultano rappresentate dai diritti politico-civili e dai diritti economico-sociali, trova giustificazione nell’indiscutibile evoluzione della coscienza sociale, data la sussistenza di particolari situazioni sprovviste di adeguata protezione.

Occorre però sottolineare, che in realtà l’obiettivo di una tutela più decisiva e completa della persona umana non passa necessariamente dalla “creazione” di nuovi diritti: l’incremento del numero dei diritti comporta una maggiore competizione tra gli stessi e quindi, rischia di indebolire la forza dei diritti già riconosciuti, così altresì riduce i margini di libertà di tutti i consociati che vengono a contrapporsi all’individuo titolare[74]. L’ultima parte dell’art. 2 Cost. dichiara che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. In virtù di tale formulazione, ne discende che il soggetto non può limitarsi a pretendere dall’Alto illimitati spazi di libertà personale, ma è parimenti tenuto alla mutua assistenza e alla collaborazione.

In generale, la solidarietà costituisce una forma di sostegno e di protezione tra coloro che convivono nella medesima collettività e che perseguono gli stessi fini. L’ampiezza del c.d. principio solidaristico viene compresa grazie all’esame dei numerosi doveri di solidarietà contemplati in Costituzione. In particolare, tra i doveri di solidarietà economico e sociale si ricorda: il dovere del lavoro (art. 4 comma 2); il dovere dei genitori nei confronti dei figli (art. 30 comma 1); il dovere di sottoporsi ai trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 comma 2); il dovere di istruzione nell’ambito della scuola dell’obbligo (art. 34 comma 2); il dovere di contribuire alle spese pubbliche (art. 53). Tra i doveri di solidarietà politica, invece, si segnala: il dovere di votare (art. 48); il dovere di difesa della Patria (art. 52 comma 1); e in ultima analisi, il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54 comma 1).

L’assolvimento persistente e quotidiano dei doveri di solidarietà appena indicati permette il conseguimento di due obiettivi fondamentali. Da un lato, si consente e si partecipa allo sviluppo del Paese e, dall’altro, si fronteggiano le disuguaglianze e si eroga supporto a chi si trova in una posizione di netto svantaggio. Tali compiti spettano a tutti, come forma di solidarietà orizzontale[75]. Occorre marcare il carattere inderogabile dei doveri di solidarietà sanciti dall’art. 2 Cost: il mancato ottemperamento di detti doveri, ne comporta la lesione del patto sociale. La solidarietà non conosce solamente l’entità dei doveri giuridicamente imposti, ma si estende anche a quella delle condotte volontarie[76]. In tale prospettiva, trova terreno fertile quanto argomentato dalla Corte Costituzionale in occasione del giudizio di legittimità costituzionale della legge quadro sul volontariato (legge n. 266/1991), secondo la quale tale fenomeno “rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini” e dunque costituisce “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa” (Corte Cost. n. 75/1992).

Il c.d. principio di solidarietà si lega ad un altro cruciale principio consacrato in Costituzione, ossia il c.d. principio di eguaglianza, contenuto nell’art. 3. Si tratta di un articolo fondamentale, secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (comma 1)[77]. Il medesimo articolo, altresì, prescrive anche che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Tali commi delineano due aspetti ben differenti dell’art. 3 Cost., vale a dire rispettivamente l’eguaglianza formale e l’eguaglianza sostanziale. Per quanto concerne il primo profilo, occorre evidenziare che, benché la disposizione preveda quale soggetto lessicale “tutti i cittadini”, in concreto essa si rivolga a due figure giuridiche vulnerabili: gli stranieri e gli apolidi. L’espressione “pari dignità sociale” deve essere letta nel divieto di identificazione della persona alla stregua di un oggetto; al contrario, essa deve essere trattata e riconosciuta in quanto essere umano. 

La prima parte dell’art. 3 racchiude un elenco dettagliato di discriminazioni che devono considerarsi vietate: non possono essere operate distinzioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali. Lasciando da parte le singole discriminazioni, appare necessario rispondere a talune questioni che, nel corso del tempo, sono emerse.

In primo luogo, occorre soffermarsi sull’effettivo significato del divieto imposto. Infatti, prescindendo dal dato letterale, non sono consentiti trattamenti uguali nei confronti di situazioni differenti: senza alcun dubbio, una realtà del genere produce disuguaglianza. In secondo luogo, merita menzione il problema inerente all’individuazione del criterio in base al quale determinare quando due situazioni concrete possono essere reputate uguali o diverse. A tal proposito, una parte della dottrina sostiene che il comma 1 dell’art. 3 Cost. non risolva la faccenda: non è permesso cioè affermare né che i criteri delineati vietino ogni forma di discriminazione, né che al di fuori degli stessi ogni distinzione risulti possibile[78]. Come sopramenzionato, l’art. 3 comma 2 Cost. integra l’eguaglianza formale con l’eguaglianza sostanziale[79], che impone l’obbligo di rimuovere tutti gli impedimenti esistenti all’“effettivo” godimento dei diritti.

La seconda forma di eguaglianza presenta una manifesta matrice sociale: essa incoraggia gli interventi legislativi diretti a porre in essere ogni intervento positivo che tuteli le categorie più deboli, non soltanto al fine di assicurare a quest’ultimi un’esistenza dignitosa, ma anche con l’intento di rendere possibile il pieno sviluppo della personalità. Per il tramite di codesta forma di eguaglianza, la Corte Costituzionale ha giustificato nell’ordinamento giuridico nazionale la permanenza di azioni positive (affirmative action) miranti a garantire trattamenti favorevoli categorie svantaggiate[80]. Sotto tale profilo, si pensi alle azioni positive tendenti a realizzare la parità di uomo-donna nel lavoro[81] o ai vari tentativi realizzati al fine di rendere concreto l’accesso delle donne alle cariche politiche in condizioni di tendenziale equilibrio rispetto agli aspiranti di sesso maschile. Da codeste considerazioni emerge come l’eguaglianza non costituisca più un punto di partenza, bensì un obiettivo da conseguire[82].

Le due forme di eguaglianza solo apparentemente si contraddicono: l’una, infatti, completa l’altra in quanto il secondo comma dell’art. 3, da un lato racchiude un autonomo principio – il principio di eguaglianza sostanziale, che giustifica azioni favorevoli nei confronti di talune categorie di soggetti – e dall’altro diviene parametro interpretativo anche per il principio di eguaglianza sostanziale. Il principio di eguaglianza costituisce uno dei tratti fondamentali dello stato di diritto, che penetra i settori della vita sociale. Tale principio incontra nella giurisprudenza della Corte Costituzionale il suo principale strumento di recepimento, volto ad annullare le leggi lesive dello stesso.

Tuttavia, il cammino seguito dalla giurisprudenza costituzionale non sempre è apparso diretto[83]. D’altronde, quello dell’eguaglianza è un terreno scottante. Sebbene Carta Costituzionale risulti priva di una previsione ad hoc, l’Italia viene considerata una Repubblica democratica laica. Tuttavia, il fenomeno religioso trova accoglimento sia negli artt. 7 e 8, che negli artt. 19 e 20 sulla libertà religiosa, nonché nell’art. 3 Cost., ove si afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione, peraltro, anche di religione. L’art. 8 Cost. prevede che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, lasciando così trasparire implicitamente una concezione laica dell’ordinamento statale. Ideologia avallata peraltro dalla giurisprudenza costituzionale[84] che, nella sentenza[85] in materia definisce la laicità quale “principio supremo dell’ordinamento costituzionale”.

Nella sentenza sopramenzionata, la Corte Costituzionale adotta una prospettiva di laicità positiva che viene intesa nel senso di una valutazione favorevole del fenomeno religioso, cui consegue l’ammissibilità di interventi in positivo, cioè a supporto delle attività religiose, in quanto interesse dei cittadini meritevole di essere tutelato dall’ordinamento nazionale[86]. Un aspetto rilevante del principio di laicità consiste nella tutela della libertà di coscienza. Quest’ultimo trova terreno fertile a proposito dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole[87] previsto da una norma del concordato del 1984. A tal proposito, la Consulta ha previsto che a differenza dello Stato Italiano, obbligato verso la Santa Sede ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica, per gli studenti e le famiglie detto stato non deve presentare carattere vincolante.

Un discorso singolare, invece, merita la questione relativa all’esposizione pubblica dei simboli religiosi[88]. La giurisprudenza, più volte, ha sostenuto che il crocifisso non costituisce puramente il simbolo della religione cattolica, ma richiama un generale sistema di valori, quali la libertà, la dignità umana, l’eguaglianza; la sua presenza nell’ambito scolastico non risulta nociva del principio di laicità, così come dell’eguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge. Tale principio è stato riconfermato in sede di ricorso dalla Corte europei dei diritti dell’Uomo in occasione del memorabile caso Lautsi[89].

La Carta Costituzionale include come principio fondamentale dell’ordinamento giuridico anche il principio autonomista (art. 5), per il quale “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. Da codesta formulazione ne discende che, da un lato lo Stato si pone quale portatore di un unico indirizzo politico generale, dall’altro invece valorizza le autonomie locali, organi concorrenti alla costruzione istituzionale dello Stato. Il principio autonomista trova espressione nelle disposizioni del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione[90]. Il dettato costituzionale non soltanto ammette il riconoscimento delle Autonomie locali, ma impegna la Repubblica alla promozione della loro autonomia politico-amministrativa, finanziaria e statutaria, il tutto tanto nel rispetto del principio unitario, quanto del principio di “leale collaborazione” tra Stato e Autonomie locali[91].      

4. Crisi dello Stato: la costituzione entra in gioco?

Come noto, l’obiettivo dei Padri Costituenti era quello di far sì che la Carta Costituzionale del 1948 divenisse l’unico inestimabile punto di riferimento per la popolazione nazionale. In realtà, le Costituzioni di per sé aspirano alla c.d. eternità ordinamentale. A differenza della legge, pensata per durare ma comunque contraddistinta da talune eccezioni (ossia le leggi temporanee), “solo la costituzione ambisce a prescrivere le regole del gioco di un ordinamento che vivrà come tale solo perché e fino a che quelle regole, dettate da quella costituzione, nella sua specifica identità sostanziale, dureranno”[92].

Alla Costituzione, non a caso, spetta da sempre carattere di “sacralità”. Tuttavia, nel corso degli anni, quest’ultima è venuta meno per due indiscutibili ragioni: la crescita del diritto sovranazionale e l’attuazione di condotte scorrette da parte degli organi di indirizzo politico, palesemente irrispettose delle procedure costituzionali[93]. Sotto il primo profilo, non deve trascurarsi la rilevanza assunta dai principi consacrati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Da ciò se ne deduce che di quella travagliata, ma in fin dei conti equilibrata, intesa raggiunta tra i componenti dell’Assemblea Costituente, in grado di reggere per decenni le più svariate relazioni, è rimasto ormai ben poco. Di fronte ad una situazione del genere, non resta che prenderne atto. Del resto, il tema della crisi dello Stato moderno percorre tutto il secolo precedente a partire dai lavori di Santi Romano (1909), ripresi poi da Giuseppe Capograssi (1921) e da Giorgio del Vecchio (1993), tant’è che si parlato di una vera e propria “cultura della crisi dello Stato”. Semmai, il problema è un altro e si presenta ancora più complesso.

Data la crisi in cui lo Stato nazionale sprofonda, appare lecito chiedersi quale ruolo giochi la Costituzione in tale contesto. Secondo il giurista Santi Romano, per salvare la continuità dello Stato moderno occorrono “nuovi edifici”. Egli mette da parte qualunque polemica e traduce il carattere lacunoso delle Costituzioni[94] in una risorsa argomentativa. In codesta impostazione, “lo Stato moderno interagisce con le costituzioni moderne, fino a riflettere quasi una visione artificiale dello dell’ordine sociale: non si tratta più di raccogliere spinte sociali, ma di costruire rispetto all’ordinamento politico”[95]. Anche volendo, sarebbe impensabile riprendere un discorso così lineare al giorno d’oggi. Alla base di quest’ultimo, infatti, vi è un’illimitata fiducia nei confronti della Costituzione.

Come già accennato, allo stato attuale i valori consacrati nella Carta Costituzionale hanno perso carattere di intangibilità; il rispetto di essa viene preteso solo dalle leggi ordinarie. Si tratta, a parere dello scrivente, di un atteggiamento errato poiché proprio nei momenti più delicati lo Stato dovrebbe trovare conforto nella Legge Suprema. Una conferma di ciò è ormai sotto agli occhi di tutti.

In occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, nella relazione sulle attività portate a termine dalla Consulta nel 2019 ha dichiarato che “la piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l’alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”[96].

A giudizio di chi scrive, un passo in avanti dovrebbe essere compiuto proprio dalla Corte Costituzionale, nella veste di custode della Carta Costituzionale, e dagli organi di indirizzo politico. La prima, ai fini di un corretto bilanciamento con il diritto europeo e i principi sanciti dalla CEDU, dovrebbe garantire un’adeguata protezione dei diritti e delle libertà incisi nella prima parte della Costituzione. Ai partiti, invece, più che l’assunzione di condotte corrette, si richiede il recupero di credibilità.  


Note e riferimenti bibliografici

[1] Al momento della proclamazione del Regno d’Italia, il territorio nazionale non era completamente unito. Il Veneto, infatti, venne acquisito nel 1866, a seguito della terza guerra di indipendenza, mentre il Lazio nel 18710, a seguito di una spedizione militare: la sua totale occupazione comportò l’estinzione dello Stato della Chiesa. La Venezio Giulia ed il Trentino Alto Adige vennero uniti soltanto dopo la prima guerra mondiale.

[2] Sulla figura del re Carlo Alberto di Savoia, si veda p. colombo, I presupposti dello Statuto Albertino. Dai moti del 1821 alle riforme del 1847, in Historia Constitucional, n. 3, 2002, pp. 153-159.

[3] Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Albertino: “Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo”.

[4] Si ricorda che, una carta costituzionale può dirsi flessibile quando le sue disposizioni possono abrogate, sospese, modificate in forza di una legge parlamentare successiva. Nel caso di una carta costituzionale rigida, invece, esistono dei limiti alla revisione; le norme possono essere sempre modificate. Sul tema, si veda d. trabucco, Sulla “flessibilità dello Statuto Albertino, in Rivista di Diritto e Storia costituzionale del Risorgimento, n. 4, 2014.

[5] Le libertà, infatti, erano disciplinate in maniera molto sommaria e in soli nove articoli. Oggetto di tutela erano essenzialmente le libertà individuali, vale a dire quelle funzionali all’egemonia della classe borghese dominante (in d. solenne, a. verrilli, Compendio di Diritto costituzionale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 144).

[6] Tuttavia, appare opportuno non trascurare la rilevante figura del Gabinetto, esponente politico che godeva della maggioranza della Camera alla quale rispondeva e a cui spettava la direzione dell’Esecutivo. Tale figura, proiettata nel sistema di governo parlamentare, corrisponde alla carica di Presidente del Consiglio. Sul tema si veda, y. m. citino, Lo Statuto Albertino fra lettera e spirito: i mutamenti costituzionali nell’instaurazione del parlamentarismo statutario, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1, 2020, pp. 6-12.

[7] Infatti, qualora i ministri si fossero discostati dall’indirizzo dettato dal Sovrano, quest’ultimo aveva la facoltà di rimuoverli dall’incarico, con la conseguenza che i ministri erano responsabili verso il Re e non verso il Parlamento, come accade invece normalmente nelle forme di governo parlamentari (in a. pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 22).

[8] In particolare, entrambe le Camere possedevano gli stessi poteri, ma una sola Camera, quella dei Deputati, era elettiva, mentre il Senato era di nomina regia, e la sua maggioranza non era determinante per il sostegno al Governo. La Camera era eletta, all’inizio, a suffragio ristretto. L’elezione avveniva con un sistema maggioritario a collegio uninominale (v. onida, m. pedrazza, Compendio di diritto costituzionale, Giuffré, Milano, 2011, p. 4).

[9] Si ricordi che la promulgazione si distingue dalla sanzione, perché la sanzione si concretizzava in una vera e propria approvazione regia della proposta di legge; mentre la promulgazione non attiene alla fase dell’approvazione della legge bensì a quella di integrazione dell’efficacia (in t. martines, Diritto costituzionale, Giuffré, Milano, 2017, p. 286). 

[10] Secondo p. passaglia, L'Unità ed il periodo monarchico-liberale, Mnemosyne, Pisa, 2012, p. 25, “la definizione dello Statuto Albertino come “legge fondamentale” doveva essere letta ponendo l’enfasi non sull’aggettivo, ma sul sostantivo. La “fondamentalità”, semmai, si tradurrà in una maggiore autorità meta-giuridica rispetto alle altre leggi, la quale fece sì che, nel corso dei decenni, lo Statuto venisse sovente invocato per opporsi o per sostenere determinate posizioni e determinate leggi, ma ciò sempre nella dialettica politica e mai nelle sedi propriamente giudiziarie”.

[11] M. Fioravanti, Le dottrine dello Stato e della Costituzione, in Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi, r. romanelli, Donzelli, Roma, 1995, p. 439.

[12] S. Merlini, g. t. barbieri, Il governo parlamentare in Italia, Giappichelli, Torino, 2017, p. 4.

[13] Art. 24 dello Statuto Albertino; Sul punto, occorre precisare che lo statuto non contiene alcun cenno alla tutela di un principio di uguaglianza in senso sostanziale, incompatibile con i postulati fondamentali del costituzionalismo ottocentesco al quale esso si ispira.

[14] Art. 29 dello Statuto Albertino

[15] Lo Statuto Albertino si limitava a riconoscere la libertà di stampa, ma non la libertà di parola o di comunicazione del proprio pensiero; le altre Costituzioni degli Stati preunitari contenevano, alternativamente, norme riservate alla libertà di stampa oppure norme più genericamente dedicate alla libertà di parola. Se poi si passa a raffrontare la scelta del Costituente italiano rispetto a quella compiuta in ordinamenti costituzionali contemporanei, si nota come questi ultimi abbiano, da un lato, riconosciuto la libertà di espressione in un’unica norma e, dall’altro abbiamo offerto autonoma rilevanza al diritto di comunicare segretamente (in m. orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti: il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione, Giappichelli, Torino, 2014, p. 114).

[16] Tale assenza è imputata all’influenza belga. 

[17] Un rinvio che lasciava libero il legislatore di dare interpretazione, anche la più restrittiva, alle disposizioni costituzionali, non trovando in esse alcun vincolo insuperabile (p. caretti, u. de siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2014, p. 62).

[18] R.M. Barbagallo, M. Pino, Diritto Ecclesiastico 2020, Key, Milano, 2020, p. 47.

[19] Art. 10 dello Statuto Albertino

[20] Art. 30 dello Statuto Albertino

[21] Un altro punto delicato attiene al potere giurisdizionale. Sul tema, si veda f. venturini, La magistratura sabauda di fronte allo statuto albertino: equilibrio tra i poteri o primato della politica?, in Le Carte e la Storia, n. 1, 2012, pp. 9-22. 

[22] Tenuto conto del fatto che con lo Statuto Albertino, il Regno di Sardegna viene trasformato in Stato Italiano, era sorti taluni dubbi circa la possibilità che il proemio si riferisse alla Nazione sabauda.

[23] Con la legge 21 aprile 1961, poi, si parlerà di re “per volontà della Nazione”, “per grazia di Dio”.

[24] A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 22.

[25] In tal modo, il sistema politico si sarebbe assestato su un equilibrio a tre poli: il Re, il Senato e la Camera dei Deputati. In realtà la nobiltà si dimostrò divisa, in parte perché nostalgica e reazionaria, ma in parte, e soprattutto, perché conquistata dalle idee liberali. L’affermazione definitiva della borghesia liberale come forza trainante nella società, fece spostare il baricentro del potere parlamentare decisamente a favore della Camera, e con esso si spostò il baricentro di tutto il sistema istituzionale (in m. dogliani, i. m. pinto, Elementi di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 113).

[26] Al contrario della forma di governo, l’evoluzione della forma di Stato fu molto lenta. L’unificazione nazionale e la proclamazione del Regno d’Italia costituirono un evento meramente politico, tale da non incidere sul benessere o da non stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale.

[27] Ciò determinò una conformazione del sistema politico come sistema a lungo dominato da una ceto di notabili che, in assenza di veri e propri reciproci rapporti prevalentemente sulla base di affinità di ordine culturale, se non addirittura personale, con conseguente formazione di maggioranze di governo spesso composte da esponenti politici di diversa impostazione, che puntano ad escludere le ali estreme degli schieramenti parlamentari (in p. caretti, u. de siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 64-65).

[28] Come ben noto, si dovrà attendere il 1945 affinché si arrivi alla piena affermazione del principio del suffragio universale, con il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne.

[29] Fra le leggi elettorali italiane, la legge Acerbo è una di quelle che hanno avuto vita politica più breve: è rimasta infatti in vigore per una sola consultazione politica, quella dell’aprile 1924, ed è stata accantonata già all’inizio del ’25, quando entrò in vigore una nuova legge che reintroduceva il collegio uninominale. Nessun’altra legge elettorale ha avuto però conseguenze politiche tanto dirompenti, non solo sui rapporti di forza politico-parlamentari, ma anche sugli equilibri istituzionali del Paese (in g. sabbatucci, Partiti e culture politiche nell'Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 2014).

[30] Essa prevedeva che il Capo del Governo (nominato e revocato dal Re) diventasse responsabile verso il sovrano dell’indirizzo politico di Governo; i ministri, nominati dal Re su proposta del Capo del Governo, dovevano essere responsabili degli atti e dei provvedimenti dei loro ministeri. 

[31] Il Gran Consiglio del fascismo, fondato nel 1922, fu il massimo organo del Partito Nazionale Fascista e, in seguito, massimo organo costituzionale del Regno d'Italia.

[32] La Camera dei fasci e delle corporazioni fu istituita con legge 19 gennaio 1939, n. 129. I membri della Camera dei fasci e delle corporazioni, non più denominati deputati ma consiglieri nazionali, erano in numero non limitato (nel 1939 erano 681). Non erano eletti tramite elezioni, ma ne facevano parte di diritto.

[33] Per un approfondimento su quanto accaduto in seguito, si veda e. piergigli, Le trasformazioni del sistema politico-istituzionale in Italia e la sostanziale continuità dello stato, in Revista de la facultad de Ciancias Jurìdicas, n. 5, 2011.

[34] Tale ordine del giorno, votato dal Gran Consiglio del fascismo, mise in ginocchio Benito Mussolini, in quanto si invitava il Re a riassumere i poteri delineati dallo Statuto.  

[35] Tornare allo Statuto avrebbe significato legittimare nuovamente e pienamente le istituzioni monarchiche, mentre i partiti antifascisti erano caratterizzati, invece, da ideologie repubblicane (in a. pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 26).

[36] Per un approfondimento sul tema, si veda l. cortesi, Palmiro Togliatti, la “Svolta di Salerno” e l’eredità gramsciana (Tredici documenti del marzo-giugno 1944, uno dell'aprile 1945), Belfagor, Vol. 30, n. 1, 1975, pp. 1-44. 

[37] Per un approfondimento sul tema, si veda g. ranzato, La liberazione di Roma: Alleati e Resistenza, Laterza, Roma-Bari, 2019. 

[38] Secondo P. Calamandrei, Nel limbo istituzionale, in Il Ponte, 1, I, 1945, pp. 4-19, il decreto ha assunto i caratteri di una costituzione provvisoria soltanto dopo, in quanto venne a mancare un’esplicita rottura con l’ordinamento precedente. In seguito, sarà ancora Calamandrei sostenere che il decreto aveva segnato una rottura nella continuità dell’ordinamento costituzionale e costituito “l’atto di nascita del nuovo ordinamento democratico italiano (si veda, p. calamandrei, Cenni introduttivi sulla costituente e i suoi lavori, in Commentario sistematico della costituzione italiana, p. calamandrei, a. levi (a cura di), Barbera, Firenze, 1950, p. CII.  

[39] L’art. 4 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946 regolamenta la durata in carica dell’Assemblea Costituente, statuendo che: “L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione.  Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi”.

[40] In particolare, ai sensi dell’art. 3 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, la mozione di sfiducia deve essere “intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione ed adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea”.

[41] In realtà già verso la fine del mese di aprile, il Re aveva fatto sapere riservatamente a Umberto, attraverso l’ex ministro della Real Casa P. Acquarone, che avrebbe abdicato tra il 2 e il 10 maggio e che desiderava farlo con un atto il “più semplice possibile”, accompagnato da una lettera personale rivolta ad Umberto (in. g. sale, Dalla monarchia alla repubblica: Santa Sede, cattolici italiani e referendum, Jaca Book, Milano, 2003, p. 55). 

[42] La Repubblica prevalse sulla Monarchia con uno scarto non particolarmente ampio: 12.717.923 voti contro 10.729.284.

[43] V. Foa, Questo Novecento, Einaudi, Torino, 1996, p. 193.

[44] Tale decisione non venne condivisa da tutti. In particolare, Piero Calamandrei avrebbe voluto che l’Assemblea Costituente procedesse unitamente sia alle riforme economico-sociali sia alla risoluzione della questione istituzionale, come previsto dalla prima costituzione provvisoria. Fu per questo che si batté strenuamente, anche dalle pagine de “Il Ponte”, contro la seconda costituzione provvisoria, che sottraeva all’Assemblea Costituente sia la decisione sulla questione istituzionale sia la funzione legislativa ordinaria (e. bindi, Piero Calamandrei e le promesse della Costituente, in I giuristi e la Resistenza: Una biografia intellettuale del Paese, b. pezzini, s. rossi (a cura di), FrancoAngeli, Milano, 2016).

[45] La prima sottocommissione era composta di 18 membri, sotto la presidenza del democristiano Umberto Tupini.

[46] La seconda sottocommissione era composta da 38 membri, sotto la presidenza del comunista Umberto Terracini.

[47] La terza sottocommissione, invece, era composta da 18 membri, sotto la presidenza del socialista Gustavo Ghidini. Al fine di coordinare i lavori della prima con la terza commissione venne istituito un apposito comitato di coordinamento composto da diciotto membri, avente il compito di procedere alla redazione del progetto finale.

[48] Si ricordi che, oltre al potere di redigere la Costituzione, l’Assemblea costituente ebbe quello di deliberare le leggi elettorali della Camera e del Senato, le leggi di approvazione dei trattati internazionali e il potere di sindacato politico sull’attività del Governo, che era verso di essa responsabile.

[49] In tale quadro, la definizione di “compromesso” ben si adatta alla Carta Repubblicana perché tale espressione ha una pluralità di significati: quale consenso immediato su determinati “valori” o “principi”; quale “programma comune” che viene elaborato o che deve ulteriormente elaborato in comune, con l’impegno reciproco ad isolare e neutralizzare le aree – anche interne – di dissenso; quale insieme di “garanzie reciproche” volte a consentire future possibilità di incontro pur all’interno di una dialettica che naturalmente andrà a durare oltre la fase costituente (in f. politi, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2017, p. 65). In occasione della seduta pomeridiana dell’11 marzo 1947, in Assemblea Costituente, l’On. Togliatti, fornì una puntuale definizione di “compromesso”: “Che cosa è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione, probabilmente l'hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso deteriore; ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene, scartiamola pure. In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori, per lo meno in quella parte della Costituzione alla cui elaborazione io ho cercato di partecipare attivamente. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità; cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una Costituzione, cioè, un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare”. Dopo aver accennato all’incrocio tra solidarismo marxista e solidarismo cristiano, Togliatti aggiungeva: “Signori, se questa confluenza di due diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarla come “compromesso”, fatelo pure. Per me si tratta, invece, di qualcosa di molto più nobile ed elevato, della ricerca di quella unità che è necessaria per poter fare la Costituzione non dell'uno o dell'altro partito, non dell'una o dell'altra ideologia, ma la Costituzione di tutti i lavoratori italiani e, quindi, di tutta la Nazione”.  

[50] A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 65.

[51] Ciò basta a differenziarla significativamente da numerose Costituzioni novecentesche: basti citare la Costituzione austriaca del 1920, potentemente influenzata dalle riflessioni teoriche di Hans Kelsen, e quella francese della V Repubblica, riconducibile al pensiero di Michel Debré (in g. delle donne, La resistenza in Assemblea Costituente e nel testo costituzionale italiano del 1948, in Historia Constitucional, n. 10, 2009, p. 218).

[52] Se nell’ordinamento dello Stato liberale i diritti esistevano attraverso la legge, nello Stato costituzionale essi esistono attraverso la Costituzione, che della legge rappresenta un di più e diverso. Essa, infatti, è la fonte prima della produzione giuridica ed il punto di riferimento di una società che riconosce in essa lo specchio della propria cultura e, nei suoi dettati, il fondamento delle proprie speranze. I diritti, i princìpi e i valori che essa contempla e garantisce e che la società condivide rappresentano, pertanto, un patrimonio da salvaguardare da quella mutevolezza di intenti e di interessi che di norma si riflettono nella legge (in s. gambino, La Costituzione e la Repubblica sessant’anni dopo, in Astrid-Online, 2006, p. 3-4).

[53] Al contrario, una costituzione è ordinativa quando deriva da un’unica forza politica.

[54] T. Martines, Diritto costituzionale, Giuffré, Milano, 2017, p. 194.

[55] In particolare, Aldo Moro intendeva attribuire alla Costituzione un profilo di piramide rovesciata, secondo il criterio della socialità progressiva. 

[56] La forma repubblicana si differenzia da quella monarchica grazie al soggetto titolare della sovranità: nella Monarchia spetta al Re, in nome del quale si fa e si amministra la legge, a cui egli è superiore; nella Repubblica, invece, la sovranità appartiene al popolo, in nome del quale ogni legge è emanata ed ogni soggetto giudicato, senza che nessuno possa porsi al di sopra della legge (in g. leonardi, Diritto Costituzionale, Key, Milano, 2020, p. 105).

[57] Si tratta di differenze non esclusivamente lessicali, in quanto una Repubblica democratica di lavoratori avrebbe significato il superamento del modello della democrazia rappresentativa. Le diversità tra i costituenti hanno prodotto un testo che accoglie il lavoro quale elemento fondativo della democrazia repubblicana e valore primario da tutelare in ogni sua forma, informando a tal fine la politica nazionale (in b. consales, Compendio di diritto costituzionale e amministrativo, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 108).

[58] F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli, Torino, 2018, p. 22.

[59] M.S. Giannini, Rilevanza costituzionale del lavoro, in Riv. giur., lav., 1948, p. 19.

[60] C. Esposito, Commento all’art. 1 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi., p. 15.

[61] A. Pizzorusso, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it. Dir. Lav., I, 1990, p. 25.

[62] Al fine di una migliore comprensione dell’art. 2, occorre considerare il clima storico-culturale dell’Assemblea Costituente, prodotto dell’incontro di tre divergenti ideologie: liberale, cattolico e socialista. Sul punto, si veda e. rossi, Principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione, r. bifulco, a. celotto, m. olivetti, Utet, Torino, 2006, pp. 39-42.         

[63] Si veda, Corte Cost. n. 223 del 1996; Corte Cost. n. 139 del 1990; Corte Cost. n. 561 del 1987.

[64] Né tale visione è necessariamente garantista: poiché ad ogni diritto corrisponde un obbligo, questi nuovi diritti immessi attraverso la clausola generale dell’art. 2 creerebbero necessariamente nuovi obblighi che andrebbero a limitare diritti espressamente sanciti in Costituzione. Inoltre, dato poi che nessun diritto è in sé assoluto, ma ogni diritto ne limita altri, si andrebbe alla fine a contrapporre una evidente disposizione di principio quale l’art. 2, con altre norme che prevedono diritti soggettivi perfetti previsti da disposizioni costituzionali (in a. pisaneschi, Diritto costituzionale: Ristampa aggiornata al 31 luglio 2017, in Giappichelli, Torino, 2017, p. 462).

[65] Secondo P. Grossi, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1972, p. 160, ”i diritti proclamati inviolabili dalla disposizione suddetta sarebbero, quindi, in una prima approssimazione,  quelli che la coscienza giuridica ha da tempo ormai saldamente acquisito come diritti dell’uomo senza i quali altre  affermazioni come quelle sul principio della sovranità popolare o sulla democrazia [...] costituirebbero mere  espressioni verbali prive di un effettivo  e coerente  significato”.  In questa prospettiva, pertanto, il riconoscimento di eventuali nuovi diritti da parte del legislatore costituzionale s’intende circoscritto ai soli diritti elaborati e maturati nella coscienza sociale che vengono espressamente codificati nel sistema attraverso la legge costituzionale. Infatti, “il rinvio di cui all’art. 2 Cost. non dovrebbe intendersi come fisso, ma mobile in senso unilaterale e garantistico;  non chiuso e concluso in riferimento, cioè, ai soli diritti originariamente accolti nella Carta costituzionale, ma  aperto anche agli altri che successive leggi costituzionali o  di revisione costituzionale eventualmente introducano”.

[66] Corte cost., sentenza n. 11 del 1956, in Giur. Cost., 1956.

[67] Corte cost., sentenza n. 45 del 1965, in Giur. Cost., 1965.

[68] Corte cost., sentenza n. 98 del 1965, in Giur. Cost., 1965.

[69] Corte cost., sentenza n. 1 del 1969, in Giur. Cost., 1969.

[70] Corte cost., sentenza n. 27 del 1969, in Giur. Cost., 1969.

[71] Corte cost., sentenza n. 28 del 1969, in Giur. Cost., 1969.

[72] A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, vol. XI, 1990, p. 21. Secondo s. mangiameli, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in Giur. Cost., 2006, “Gli schemi entro cui si muove la problematica dei diritti inviolabili, al fine di ampliare i margini di tutela sono così, nelle loro linee essenziali, definibili in tre figure: a) la combinazione di un diritto costituzionale specifico con l’art. 2 Cost., che serve a rafforzare il diritto come tipizzante la forma dello Stato democratico-repubblicano; b) la riconduzione di una fattispecie riguardante una particolare facoltà ad un diritto costituzionale specifico e all’art. 2, al fine di ricondurre dette facoltà all’ambito normativo di un diritto costituzionale, intensificandone la tutela con la previsione dell’inviolabilità; c) l’autonoma individuazione di fattispecie, definite come diritti inviolabili in relazione diretta ed esclusiva con l’art. 2 Cost.”.

[73] Essi sono nuovi rispetto al contenuto tradizionalmente riconosciuto ai diritti costituzionalmente codificati di cui sono comunque espressione, sviluppo (in f. modugno, Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino, 2012, p. 561).

[74] G. Alpa, G. Conte, Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Giappichelli, Torino, 2018, p. 458. 

[75] Vi è anche un’altra forma di solidarietà, altrettanto importante, che può definirsi “verticale” e consiste nel dovere dello Stato di garantire, ancora prima degli altri cittadini, la realizzazione di due obiettivi, ovvero quello di consentire lo sviluppo del Paese e di cercare di liberare gli individui dal bisogno, eliminando le disuguaglianze che di fatto esistono nella società (m. ruotolo, La Costituzione…aperta a tutti, Roma Tre-Press, Roma, 2019, p. 55).

[76] Infatti, come enunciato da l. mezzetti, Diritti e doveri, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233, “la solidarietà è un valore costituzionale supremo e non mera sintesi di doveri e in essa sono ricompresi tutti i comportamenti che ogni soggetto, singolo e associato, pone in essere in vista della realizzazione dell’interesse alieno e, dunque, del bene comune, a prescindere dalla previsione di specifici obblighi posti dall’ordinamento”.

[77] In realtà, tale principio era già presente nelle Costituzioni liberali, come dimostra l’art. 24 dello Statuto Albertino, in base al quale “Tutti regnicoli, comunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alla legge”.

[78] Ad un primo esame, sembrerebbe dover essere il legislatore colui che formula queste valutazioni relative all’ammissibilità di distinzioni sia in riferimento al generale principio dell’uguale trattamento di distinzioni sia in riferimento al generale principio dell’uguale trattamento che in riferimento agli specifici criteri espressi. Tuttavia, è evidente che se il potere di compiere il giudizio comparativo fosse affidato alla discrezionalità del legislatore, si svuoterebbe il contenuto precettivo del principio di eguaglianza formale, sia nella sua portata generale che riferita ai singoli parametri espressi: se al legislatore spettasse insindacabilmente la determinazione degli uguali e dei diversi, il senso del principio fondamentale di eguaglianza come limite al potere politico verrebbe totalmente meno (in M. Dogliani, I.M. Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 171-172).

[79] Un apporto decisivo alla scrittura dell’art. 3 comma 2 fu dato inizialmente dal deputato socialista Lelio Basso, il quale presentò un emendamento che mirava ad asserire l’insufficienza dell’eguaglianza formale. Egli sosteneva che, oltre a costituire un comando per il legislatore futuro, il principio di eguaglianza sostanziale reca in sé un’elevata carica politica facendosi conduttore del principio di contrapposizione antagonistica tra il concetto di democrazia formale e quello di democrazia sostanziale. 

[80] V. Onida, Compendio di diritto costituzionale, Giuffré, Milano, 2018, p. 96.

[81] In particolare, l’art. 1 comma 3 del Codice delle Pari opportunità prevede che: “Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.

[82] T. Groppi, A. Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Giappichelli, Torino, 2013, p. 138.

[83] Per un approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in tema di eguaglianza, si veda G. Di Cosimo, Uno sguardo ai percorsi del principio d’eguaglianza: il contributo della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2017.

[84] Per un approfondimento sul tema, si veda S. Sicardi, Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni), in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006.

[85] Corte Cost. n. 203/1989.

[86] R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, 96.

[87] Sul tema, si veda A. Bettetini, Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica, in www.statoechiesa.it, 2012.

[88] Per un excursus storico, si veda G. Leonardi, Diritto Costituzionale, Key, Milano, 2020, pp. 121-122.

[89] Corte europea, 18 marzo 2011, Lautsi contro Italia, ricorso n. 30814/06, in Min. giust., www.giustizia.it. Per un approfondimento sul tema, si veda M. Bignami, Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta, in Rivista AIC, n. 2, 2011; m. g. belgiorno de stefano, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani, in www.statoechiese.it, 2010; V. Turchi, La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus, in www.statoechiese.it, 2011; F. Rinaldi, “Il segno della Croce”. Il caso dell’affissione del crocifisso nella scuola di Abano Terme in Lautsi e altri c. Italia II e il problema del “trapianto” della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel nostro ordinamento, in Rivista AIC, n. 1, 2012; P. Giugliano, Libertà e crocifisso: la fine di un equivoco, in Federalismi, n. 1, 2012.

[90] Per una rapida elencazione delle disposizioni costituzionali, si veda b. consales, Compendio di diritto costituzionale e amministrativo, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011, pp. 237-238.

[91] I. A. Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 64. 

[92] M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione Repubblicana, in Rivista AIC, n. 1, 2013, p. 1, sostiene che “si tratta di un’ambizione che è logicamente destinata ad essere sempre soddisfatta: l’ordinamento e  la “sua” costituzione stanno e cadono assieme, sicché la morte di una costituzione e la morte dell’ordinamento che ne è fondato non possono essere distinte. Non lo possono quando si tratta di costituzioni scritte (e ad esse, in particolare, sono dedicate le riflessioni che seguono), ma a maggior ragione non lo possono quando si tratta di costituzioni non scritte, per le quali, anzi, fra costituzione e ordinamento complessivo v’è continuità più ancora che contiguità”.

[93] Sul punto, C. Deodato, La crisi (del settantesimo anno) della Costituzione italiana, in Federalismi, n. 2, 2018, p.4, sostiene che “l’utilizzo sviato e abnorme del decreto legge, l’abuso delle questioni di fiducia, l’interpretazione (sovente) monocratica dei poteri del Presidente del Consiglio, lo spostamento del baricentro decisionale dal  Parlamento al  Governo, la  prevalenza della finanza sulla politica, la compressione, se non lo svuotamento, del ruolo dei corpi  intermedi nei processi decisionali  e,  in  definitiva,  il  sacrifico  del pluralismo hanno,  infatti,  snaturato,  nell’ambito  di un “processo di presidenzializzazione, la concezione originaria, evincibile dall’assetto istituzionale disegnato nella Costituzione, della decisione politica come consacrazione  di  una  democrazia autenticamente  rappresentativa e fedele al principio maggioritario”.

[94] E’ interessante notare come s. romano alla voce Costituente, in Il Digesto italiano, VIII, parte 4°, Torino, UTET, 1900, p. 352, ritiene che il contenuto di una Carta Costituzionale “non si estende a tutto il diritto pubblico, come, dall’altra parte, se si prendono a guida alcune delle così dette carte costituzionali, specie le più antiche, non si può dire che escluda tutti i rapporti di diritto privato. Il vero si è che non si tratta di un concetto determinabile per mezzo della logica giuridica, e, ad ogni modo, relativo e variabile quant’altro mai”.

[95] C. Pinelli, La costituzione di Santi Romano e i primi maestri dell’età repubblicana, in Rivista AIC, n. 2, 2012, p. 7.

[96] Si veda, M. Cartabia, L’attività della Corte Costituzionale nel 2019, in www.cortecostituzionale.it, 28 aprile 2020.