Sommario: 1. Famiglia, Costituzione, Codice civile: così vicini, così lontani. 2. Gli infiniti divari costituzionali tra famiglia legittima e famiglia di fatto. 3. La tutela economica del coniuge nella crisi di famiglia. 4. L’affidamento condiviso: meriti e difficoltà applicative. 5. Le Unioni Civili e le convivenze di fatto: la famiglia che cambia. 6. Essere genitori sempre: la “stepchild adoption”. 7. Donne e Parità (imperfetta) di genere: caccia alla dignità. 8. Brevi conclusioni: un’operazione a cuore aperto.
1. Famiglia, Costituzione, Codice civile: così vicini, così lontani
La tradizione giuridica, da sempre, marchia la famiglia come la prima “cellula” della società, una cellula che muta nel tempo per volontà non del diritto, bensì del genere umano, anche grazie alle tendenze di ciascun’epoca. Nel corso degli anni, in particolare dal 1948 in poi, la famiglia ha assunto differenti configurazioni (riconosciute o meno) ma non è mai stata posta in dubbio; la sua importanza[1] è lampante agli occhi di chiunque, tant’è che la stessa Costituzione Italiana parla di “società naturale”[2].
A differenza di qualsiasi altro fenomeno, non potrebbe mai concepirsi l’idea della famiglia come società estinta. Non è da escludere, invece, che vengano meno concezioni associate a codesta tematica, a causa dei numerosi mutamenti sociali. È come se, scomparsa la famiglia, il singolo non avrebbe alcuna ragione di esistere. Spenta la famiglia, l’uomo si “spoglia”, perde sostanza. L’approccio sociologico qualifica la famiglia come una vera e propria “istituzione” (c.d. teoria istituzionale). Il termine “istituzione”, nel contesto sociologico, indica “un insieme tendenzialmente coerente di elementi culturali – valori, simboli, regole, usanze – volto a soddisfare un bisogno sociale specifico, definendo e regolando i rapporti tra i membri del raggruppamento di cui è espressione e di questi con soggetti esterni”[3].
Tale definizione, in concreto, rappresenta l’incrocio tra due rilevanti pensieri: l’idea che un raggruppamento sociale risponda a certi bisogni e quella connessa che – per raggiungerli – si avvalga di un’apposita regolamentazione, tale da definirne i diritti e gli obblighi dei membri stessi. Sotto, il profilo sociologico, dunque, la famiglia-istituzione si mostra come un “universo culturale”.
Ciascun individuo, altresì, tende a identificare la famiglia in maniera diversa. Tale circostanza consente di smentire la credenza secondo cui spetti al diritto delimitare il concetto in esame. Una conferma deriva dai numerosi passi in avanti compiuti dalla tecnologia (ad es. le tecniche di fecondazione assistita) che hanno scardinato relazioni apparentemente immutevoli.
In chiave comparata, neppure il ricorso alla tradizione sembra in grado di poter giustificare la costruzione di una definizione esatta e puntuale del concetto di famiglia. A tal proposito, un interessante studio di Patrick Gleen sulle tradizioni giuridiche del mondo pone in luce la sussistenza di molteplici tradizioni differenti da quella occidentale (giudicata come eurocentrica e razionalistica) in termini di normatività, proprio con l'intento di avallare la tesi della dinamicità della realtà sociale.
Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, dedicato ai rapporti etico-sociali, l’art. 29 comma 1, statuisce che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e, al comma conseguente, che “il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Tale definizione costituisce una novità nel sistema costituzionale, dato l’intenso silenzio dello Statuto Albertino in materia di diritto di famiglia[4]. Il Codice civile del 1942, invece, era ben distante dai principi di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi e di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, (per via del contesto storico)[5] oggi consolidati negli articoli 29 e 30 del testo costituzionale. Il Codice civile del 1942 adotta un modello di famiglia che riflette l’impianto sociale borghese dell’Ottocento[6]. In tal codice e in quello del 1865, la famiglia non è mai delineata in forma unitaria, ma si preferisce definire specifici istituti e singole specie di relazioni.
La Costituzione Repubblicana del 1948, al contrario, riconosce tale istituto in maniera compatta. Per i nostri Padri Costituenti, la famiglia, non è altro che, lo “specchio”[7] dello Stato e dei suoi cittadini, alla luce del fatto che essa riflette le caratteristiche storiche di ogni epoca: si pensi ad esempio, alla famiglia patriarcale tipica del dopoguerra, incentrata sull’autorità dell’uomo nei confronti della donna. Il diritto, con costante frequenza, ha tentato di definire la “cellula famiglia” e i suoi relativi mutamenti, pervenendo però, ad esiti piuttosto scarsi.
Una spiegazione di ciò deve essere rintracciata nella natura stessa del diritto: esso, infatti, non è in grado di stare al passo dei tempi, il più delle volte interviene con ritardo in ordine a questioni che, invece, avrebbero meritato di essere affrontate e risolte tempo addietro. Si pensi, ad esempio, alla tanto esasperata parità tra uomo e donna, ancora oggi oggetto di scontri (in particolare nell’ambito lavorativo) o alla discriminazione riversata nei confronti dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio (c.d. figli naturali).
Una volta entrata in vigore la Costituzione, dottrina e giurisprudenza, palesemente condizionate dall’idea autoritaria e gerarchica, negavano il valore delle norme costituzionali. I connotati incerti, dovuti anche alla necessità di compensare le visioni delle pressanti forze politiche, hanno “fratturato” il panorama giuridico, dando così luogo a tesi contrapposte; ognuna di esse, infatti, recepisce, in modo differente, le norme costituzionali in materia di famiglia (artt. 29 e 30 Cost).
In particolare, la dottrina si divide nel determinare la natura del rapporto tra ordinamento familiare e statuale, individuandola, nel principio di sovranità e nel principio di autonomia. Una prima impostazione di pensiero incentra il rapporto tra i due ordinamenti sulla sovranità, attribuendo alla famiglia il supremo potere di predisporre regole proprie[8].
In rapporto a codesta concezione, una conferma potrebbe trarsi dalle previsioni normative del Codice civile del 1942, nonché dai principi di gerarchia ed unità, dall’alto potere riconosciuto al pater familias, astrattamente accostato all’apparato statale. Una seconda corrente di pensiero, invece, mette a punto tale rapporto in ordine al principio di autonomia[9]; alla famiglia spetta, un potere di autoregolamentazione, ma, non certo, quello di venir meno alle norme dell’ordinamento statale, in quanto l’autonomia ad essa riconosciuta non tramuta in sovranità.
A prescindere dalle suddette vedute, un fatto pare certo e non contestabile: la Costituzione Italiana, più di ogni altra fonte giuridica, riconosce alla famiglia “elevata dignità”, in ragione del carattere di stabilità e di certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri nascenti dal vincolo matrimoniale. La riforma del diritto di famiglia (1975) rinnova in toto la disciplina dell’istituto familiare, per altro, dando piena attuazione ai principi costituzionali. Tale riforma, infatti, attribuisce rilevanza alla volontà dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio, riconoscendo agli stessi eguali poteri nel contesto familiare[10], anche a riguardo della potestà genitoriale[11].
Circa i rapporti patrimoniali, la riforma in oggetto ha introdotto la comunione legale dei beni e disciplinato l’impresa familiare[12]. In particolare, il proposito del legislatore è quello di marcare l’operato realizzato dalla donna sia nel contesto familiare che nell’impresa del coniuge. Il distacco dalla concezione autoritaria e gerarchica, inevitabilmente, comporta una crescente tutela dei diritti individuali, relegando, quindi, in secondo piano la visione unitaria della famiglia. Una delle maggiori differenze che affiorano nel raffronto tra la Costituzione e il Codice civile concerne la mancanza di una definizione esplicita e solida di “famiglia”, la cui causa viene imputata all’insorgenza incessante di nuove configurazioni familiari[13].
Occorre sottolineare, però, che codesta lacuna non frena l’attività produttiva della dottrina, il cui intento consiste nel pervenire ad una nozione unitaria di “famiglia”.
2. Gli infiniti divari costituzionali tra famiglia legittima e famiglia di fatto
La Costituzione Repubblicana, di per sé, non riconosce come “società naturale” “una compagine semplicemente naturale, che non si fondi su di un certo atto costitutivo e fondativo rappresentato dal matrimonio”[14]. I mutamenti connessi alla dinamicità dei rapporti sociali sbiadiscono la visione della famiglia istituzionale costruita dall’art.29 Cost., stimolando l’introduzione di ulteriori modelli familiari che ricevono rilevanza giuridica, pur non essendo fondati su di un vincolo matrimoniale[15].
In particolare, si è assistiti ad un’evoluzione terminologica di tale fenomeno. L’espressione “famiglia di fatto”, infatti, è stata introdotta soltanto di recente nel linguaggio giuridico, come portatrice di taluni valori sostanziali quali, la solidarietà e l’assistenza morale, che in precedenza venivano considerati propri della famiglia fondata sul matrimonio[16].
Il primo termine impiegato, per identificare detto fenomeno, è quello di “concubinato”[17]. Tale vocabolo, utilizzato soprattutto verso gli anni Settanta, presentava una valenza negativa. In ragione di ciò, un intervento della Corte costituzionale abrogò il c.d. delitto di concubinato[18], introducendo un’ originaria espressione, quella di “convivenza more uxorio”,[19] sprovvista di disvalore.
L’ordinamento giuridico italiano accoglie la “famiglia di fatto” alla luce del riconoscimento del valore di tale unione ai sensi dell’art. 2 Cost, il quale prevede che “la Repubblica stabilisca e garantisca i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”[20]. Al contrario, come ben risaputo, la Costituzione Italiana rimane ancorata alla classica concezione della famiglia quale “società naturale”[21].
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul differente trattamento riservato al convivente more uxorio rispetto al coniuge, spesso, ha richiamato il Legislatore ad una maggior attenzione nei confronti di quelle vicende che “seppur non potranno avere mai la dignità di matrimonio, non possono essere ritenute costituzionalmente irrilevanti”.
In particolare, si è rilevato che, nell’esaminare i problemi attinenti alla “famiglia di fatto”, appare necessario capovolgere la prospettiva imperniata sulla tutela della famiglia intesa in forma compatta e prendere in considerazione la tutela del singolo che vive nel contesto in esame. Da tale considerazione, non ne discende affatto un’equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima.
L’intenzione, piuttosto, è quella di proteggere l’interesse della persona a realizzarsi nella famiglia, quale prima forma di contatto, nonché società naturale. Nel corso degli anni, la giurisprudenza penale ha tentato di garantire alle famiglie di fatto un primo accoglimento in materia, mediante il riconoscimento di determinate situazioni[22].
In materia di filiazione, prima della nota Riforma del 2012, l’ordinamento giuridico italiano ammetteva una pluralità di status[23] filiationis – legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile – e un singolo modello legale regolante la data relazione di coppia, cioè il matrimonio.
In virtù del principio di non discriminazione, l’art.2 della Legge 10 dicembre 2012, n. 219[24], attribuisce al Governo un’ampia delega affinché questi adotti tutte le modifiche della disciplina della filiazione volte a depennare ogni disparità tra figli. L’importanza della Riforma del 2012 risiede nell’introduzione dello “stato unico della filiazione”. In particolare, l’art. 1 comma 7 della sopra menzionata legge statuisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”[25].
Alla luce di codesto mutamento, l’ordinamento giuridico italiano non attua alcuna distinzione in termini di diritti e doveri nel rapporto tra genitori e figli, ma persiste, ove necessario, la distinzione tra figlio nato entro il matrimonio e figlio nato fuori dal matrimonio, nonostante l’esplicito richiamo al principio di responsabilità genitoriale[26]. Infatti, l’introduzione dell’unico stato di figlio non abolisce le distinzioni circa l’accertamento legale dello stesso.
La Riforma del 2012 non interviene sull’accertamento della maternità, che nell’ordinamento giuridico italiano, segue regole differenti in relazione alla presenza o meno del vincolo matrimoniale. La donna coniugata è madre in seguito alla denuncia di nascita, il rapporto si costituisce di diritto[27], a meno che questa dichiari di aver concepito il figlio nato fuori dal matrimonio o di voler restare anonima, mentre la donna non sposata lo diventa una volta effettuato, da parte della medesima, il riconoscimento[28].
Per quanto concerne la paternità, il nuovo art. 231 c.c. sancisce che “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. A sua volta il nuovo art. 232, co. 1, c.c. dispone che “si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora decorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il fatto che la presunzione di paternità operi per tutti i figli nati (e non più solo per quelli concepiti) nel matrimonio implica, comunque, un ripensamento della presunzione di concepimento[29].
In merito alla prova della filiazione, invece, gli artt. 236 ss. c.c., prima destinati alla filiazione legittima, trovano applicazione a tutti i figli; la filiazione, quindi, viene provata con l’atto di nascita e, in sua mancanza, con il possesso di stato di figlio[30]. Quanto al disconoscimento della paternità, una modifica era invocata a seguito della sentenza della Corte costituzionale[31]. Una volta abrogato l’art. 235 c.c., la disciplina viene affidata agli artt. 243 bis (“l’azione può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio, o da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio maggiore di 14 anni, del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio minore di tale età) e 245 c.c. La legge 219/2012, altresì, sopprime il preesistente divieto di riconoscimento dei figli incestuosi[32].
Prima della riforma, infatti, quest’ultima categoria di figli non poteva essere riconosciuta, a meno che al momento del riconoscimento i genitori non fossero in buona fede (cioè ignorassero l’esistenza del vincolo di parentela o di affinità) o nel caso in cui il matrimonio da cui derivava l’affinità fosse dichiarato nullo (art. 251 c.c.)[33].
Sotto il profilo della successione, affiorano ancora leggere disparità tra figli nati da genitori coniugati e figli nati fuori dal matrimonio. In particolare, il figlio naturale possiede gli stessi diritti successori di quello nato da genitori uniti in matrimonio, ma in caso di concorso con questi nella successione legittima, al secondo spetta il c.d. diritto di commutazione, cioè la facoltà di liquidare in danaro o in beni immobili ereditari la quota spettante al figlio naturale, a meno che quest’ultimo si opponga, con relativa pronuncia del giudice, chiamato a valutare le “circostanze personali e patrimoniali” (art. 537, comma 3, c.c.).
Per quanto concerne, invece, la donazione, merita un cenno la modifica dell’art. 803 c.c., che racchiude la disciplina della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli (“Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”).
In materia di filiazione, poi, appaiono particolarmente controverse, alla luce dei diritti fondamentali, due situazioni collocate al di fuori della normativa codicistica: l’adozione e la procreazione medicalmente assistita. Per quanto concerne l’adozione, il diritto del minore a una famiglia risulta circoscritto in ordine a una legge che subordina tale istituto a taluni requisiti obbligatori tra i quali, la presenza di una coppia coniugata da almeno tre anni e la sussistenza di canoni di età ritenuti idonei. Lo stato matrimoniale non è, ad ogni modo, sufficiente a dimostrare l’idoneità della coppia, in quanto occorre avere piena certezza della situazione di fatto, ossia della concreta comunione di vita materiale e spirituale.
In ragione di ciò, il giudice deve accertarsi non solo che i coniugi siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, ma che – nel triennio precedente – non vi sia stata alcuna richiesta di separazione. L’importanza riposta dalla disciplina[34] nei riguardi della resistenza del rapporto coniugale esclude dall’istituto, la famiglia di fatto, così come l’adozione da parte di un single, anche se in quest’ultimo caso il rigore sembra attenuarsi, nelle ipotesi di “adozione in casi particolari”[35].
Tali ipotesi convalidano l’assenza di un possibile contrasto tra l’adozione da parte del single e i principi sottesi alla tutela dell’interesse del minore[36]. Circa il requisito dell’età, il legislatore delinea un range di differenza tra l’età dell’adottando e quella degli adottanti per cui l’età di questi ultimi deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando[37]. Un ultimo requisito, assolutamente inderogabile, consiste, nel possesso da parte dei genitori adottivi, della capacità di “essere effettivamente idonei” e soprattutto “capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”[38].
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, invece, viene consentito solo a coppie in età potenzialmente fertile, maggiorenni e sposate o conviventi, di sesso diverso, entrambe fertili. Si evince, da dette indicazioni normative[39], il divieto di applicazione delle tecniche procreative su una donna single o che si trovi in menopausa precoce, così come la fecondazione in seguito alla morte del partner con seme prelevato quando costui era ancora in vita. Pesa, altresì, il silenzio del legislatore circa il divieto di surrogazione della maternità[40], un terreno da sempre ritenuto vulnerabile e pregiudizievole.
3. La tutela economica del coniuge nella crisi di famiglia
Nel contesto della crisi di famiglia, il riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge o di divorzio, trova la sua fonte nell’art. 156 c.c.[41]e nell’art. 5, commi 6, 7, 8, l. div. ed è inizialmente orientato alla protezione del coniuge più debole e all’obbligo del coniuge economicamente più forte di garantirgli, ove consentito dai suoi redditi, la conservazione dello stesso “tenore di vita”. Gli assegni di mantenimento e di divorzio presentano un dato comune: la natura assistenziale. La giurisprudenza, infatti, ha impiegato, anche in tema di assegno di divorzio, il criterio guida (“un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”) statuito in ordine all’assegno di separazione[42], a partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11492/1990[43].
Al contempo, la giurisprudenza, ha ribadito la cospicua differenza tra i due tipi di assegno. In particolare, l’assegno di mantenimento deve essere parametrato, tenuto conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato, in base al tenore di vita che il coniuge debole ha diritto di conservare anche dopo la separazione[44].
L’assegno di divorzio, invece, può subire, in occasione della determinazione del quantum, una falcidia, per effetto dell’applicazione degli altri criteri prescritti dall’art. 5 l. div, sino a giungere alla sua riduzione o anche alla soppressione, con integrale perdita del diritto del coniuge a riceverlo. Una svolta decisiva si è avuta, ad opera della Corte di Cassazione, con la sentenza[45] 10 maggio 2017, n. 11504, volta a relegare il criterio guida sopra menzionato[46]. Il giudizio sulla domanda di assegno divorzile si articola in due fasi distinte e successive, sull’ an e sul quantum debeatur, allineate rispettivamente ai principi dell’autoresponsabilità[47] e della solidarietà economica, con riguardo agli ex coniugi sotto la prospettiva individuale.
Nella prima fase, il giudice appura la presenza delle condizioni di legge per la concessione del diritto, ossia la mancanza, da parte del richiedente, di mezzi opportuni e l’impossibilità di procurarseli per ragioni reali, con esclusivo riferimento all’autosufficienza economica del medesimo, che è onerato della prova relativa. Nella seconda fase, a cui si accede solo in caso di esito positivo della prima, il giudice provvede alla quantificazione dell’assegno, alla stregua degli elementi indicati dall’art. 5 l. div.
Da ciò, ne deriva una contrapposizione tra i due assegni: al medesimo coniuge, economicamente debole, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento anche elevatissimo, e – successivamente – può essere negato l’assegno divorzile. Le polemiche[48] insorte in seguito a tale decisione hanno comportato, nel luglio del 2018[49], un intervento delle Sezioni Unite, che hanno optato per una terza via, offrendo una propria interessante lettura[50] dell’art. 5, comma 6, l. div. Secondo le Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la disparità economica costituisce elemento necessario, ma non sufficiente.
In particolare, il giudice deve accertare se quella condizione di squilibrio economico sia da ricondurre alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari svolti, che hanno generato il sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte del coniuge che abbia ricoperto un ruolo prevalente o esclusivo all’interno della famiglia, pur avendo comunque contribuito alla costituzione del patrimonio comune e a quello di ciascuno dei due.
In tale pronuncia, l’obiettivo dichiarato è quello di individuare un criterio flessibile ed “integrato”, in grado di conformarsi alla molteplicità dei modelli familiari. Le Sezioni Unite negano la rigida distinzione tra la fase dell’accertamento dell’an e la fase della determinazione del quantum, conferendo all’assegno una funzione per lo più sperequativa[51]. In merito all’onore della prova, spetta al richiedente dimostrare lo squilibrio economico e soprattutto che la discrepanza tra le reciproche condizioni economiche è stata causata dalla differente distribuzione dei compiti di cura e gestione della famiglia, e che codesto “handicap” non possa essere ripristinato, in ragione dell’età e dell’effettiva possibilità di una reintegrazione nel contesto lavorativo[52].
Il merito delle Sezioni Unite è duplice: da un lato, ponendo gli artt. 2 e 29 Cost. alla base della disciplina economica della famiglia, riconsegna ad essa quella valenza sociale e giuridica che la sentenza del 2017 aveva sminuito; dall’altro lato, restituisce alla ponderata valutazione del giudice, il bilanciamento dei vari elementi sulla base dei quali appurare la presenza del diritto all’assegno di divorzio, nonché la determinazione della misura dello stesso[53].
Con riguardo a quest’ultimo punto, la giurisprudenza sembra richiedere il serrato accertamento del fatto che i coniugi avessero deciso, in maniera concorde, che uno di essi si dedicasse prevalentemente alla famiglia e che tale impegno abbia contribuito in modo diretto e decisivo alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio individuale e comune. La sentenza in oggetto presenta anche numerose criticità[54].
In primo luogo, sebbene il principio del tenore di vita sembri essere stato confinato, il suo superamento non è stato espresso in maniera esplicita e definitiva. Un’ulteriore pecca della sentenza delle Sezioni Unite è quella di aver voluto dichiarare che il nostro sistema è conforme alle scelte attuate dagli altri paesi europei e ciò, non rispecchia la realtà vigente. A seguito di un periodo di quiete giurisprudenziale, ha destato particolare interesse, una sentenza del 2019[55].
In tal caso, il giudice di merito aveva revocato l’assegno divorzile a carico dell’ex marito, a fronte di certe sopravvenienze (il peggioramento delle condizioni economiche di quest’ultimo, pensionato, e l’oggettivo miglioramento di quelle dell’ex moglie). La Suprema Corte ha confermato quest’ultima statuizione dichiarando che non risultano più operanti né la funzione assistenziale né quella perequativa-compensativa.
4. L’affidamento condiviso: meriti e difficoltà applicative
La storica legge n. 54/2006, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, è preceduta dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975, la quale prevedeva che l’affidamento dei figli[56], a seguito di separazione e di divorzio, fosse stabilito dal giudice a favore dell’uno o dell’altro coniuge[57], sebbene l’art. 155[58] c.c. contemplasse astrattamente forme di affidamento congiunto.
Negli anni conseguenti, il legislatore ha avvertito la forte necessità, da parte del figlio, di mantenere rapporti solidi con entrambi i genitori anche in seguito alla scissione del nucleo familiare; codesta esigenza, venne manifestata nella legge divorzile n. 74/1987, che incluse la viva possibilità per il giudice di disporre l’affidamento congiunto o alternato invece dell’affidamento monogenitoriale[59].
A tal proposito, occorre ricordare le critiche a cui fu soggetto l’affidamento alternato: esso concretizzandosi in una forma di affido in cui il soggetto minore veniva affidato per periodi di tempo prestabiliti a ciascun genitore che in tale periodo esercitava in modo esclusivo la potestà sul figlio, era considerato fonte di volubilità per il minore tale da pregiudicarne pienamente l’equilibrio[60].
Circa l’affidamento congiunto, invece, la potestà sui figli spettava ad entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che il minore si trovasse temporaneamente presso uno di essi. Quest’ultima forma di affidamento, per volontà giurisprudenziale, presupponeva la vitale presenza di taluni requisiti[61], cosicché, esso venne accordato alle separazioni consensuali[62].
La normativa sull’affidamento condiviso viene approvata il 24 gennaio 2006, in seguito ad un iter parlamentare turbolento. L’intenzione del legislatore era quella di dar luogo a una rivoluzione in tema di affidamento, trasformando l’eccezione (l’affidamento condiviso) in regola.
L’affidamento condiviso comporta una genitorialità cooperativa e consensuale, una paritaria condivisione della veste genitoriale, nel prioritario interesse dei figli a conservare un rapporto stabile con il padre e la madre, nonostante la scissione dell’unione coniugale. Codesta legge persegue un triplice obiettivo: a) di adeguamento del sistema di affidamento previgente alla realtà sociale mutata dal 1975 ai giorni odierni; b) di indirizzo verso una nuova modalità di intendere la genitorialità; c) di allineamento della normativa nazionale alla normativa degli Stati europei ed ai principi espressi dalle convenzioni internazionali[63].
Il principio cardine della riforma è, quindi, l’affermazione del diritto di tutti i minori alla bigenitorialità[64], principio già contemplato[65], e da poco, riproposto da fonti sovranazionali[66]. L’anima della riforma si evince palesemente dalla lettura del primo comma del riformato art. 155 c.c. “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Essa mira a proteggere la prole a prescindere dalla natura dell’unione, coniugale o meno, tra i genitori, sanando una lacuna del sistema normativo che non prevedeva alcuna norma in ordine alla regolamentazione della dissoluzione della coppia genitoriale non coniugata, specie sotto il profilo dell’affidamento dei figli[67].
Sebbene detta previsione fosse racchiusa nella legge di riforma del Codice civile, permaneva una disparità nei riguardi dei figli nati fuori dal matrimonio, in quanto la disciplina dell’affidamento dei figli era ubicata all’interno del Titolo V relativo al matrimonio. Solo con la legge n. 219 del 2012, attuata dal decreto legislativo n. 154 del 2013, si è pervenuti al superamento tra filiazione legittima e filiazione naturale[68].
Il proposito del legislatore di lasciare alle spalle la concezione tradizionale trova conferma nella scelta del termine impiegato per delineare il nuovo regime di affidamento. In particolare, la stessa Corte ha dichiarato che già la scelta del vocabolo da parte del nostro legislatore è ingente rispetto all’espressione previgente: “affidamento congiunto”, significa non solo affidamento ad entrambi, ma affidamento fondato sul consenso di gestione, cioè sulla condivisione[69].
Sotto un profilo puramente linguistico, il termine “condiviso” mostra maggiore resistenza rispetto al termine “congiunto”, tale da spazzare via le perplessità di chi sosteneva che codesti vocaboli potessero essere accostati e utilizzati come sinonimi[70]. Secondo una corrente di pensiero, con il suddetto termine, il legislatore ha inteso marcare l’aspetto della partecipazione di ambedue i genitori, e non di certo, l’assoggettamento degli stessi ad un determinato provvedimento[71].
L’art. 155, comma 2, c.c. prescrive il contenuto del provvedimento con cui il giudice determina il regime dell’affidamento. In particolare, il giudice deve a) predisporre i tempi e le modalità della presenza della prole presso ciascun genitore; b) fissare la misura e il modo in cui entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all’istruzione dei figli; c) prendere atto degli accordi avvenuti tra i coniugi; d) adottare qualsiasi altro provvedimento necessario nell’interesse della prole[72].
Una corrente di pensiero[73] ha osservato come, rispetto alla disciplina previgente, il potere di intervento che la legge conferisce al giudice sia, in tal ottica, molto più “prepotente”: il precedente art. 155 c.c., infatti, attribuiva al giudice il solo potere di decidere a quale dei due genitore doveva essere affidata la prole, di regolamentare il diritto di visita del genitore non affidatario e di calcolare l’assegno di mantenimento che quest’ultimo avrebbe dovuto erogare al genitore affidatario.
L’impossibilità per il giudice di disporre tale affidamento si ha solo nell’ipotesi in cui i contrasti tra i genitori siano tali da non consentire agli stessi, la piena condivisione di un progetto comune avente ad oggetto la crescita e lo sviluppo della prole[74]. Nel caso in cui, invece, una delle parti decida di non ricoprire la propria veste di genitore, non sussistono dubbi in merito alla mancata possibilità di disporre l’affidamento condiviso[75].
Prima della legge n. 54/2006, quando l’affidamento esclusivo rappresentava la modalità primaria di affido, vigeva la regola generale dell’esercizio disgiunto della potestà genitoriale, in quanto il giudice conferiva al genitore affidatario l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale[76] (soltanto le questioni di prevalente interesse dovevano essere assunte di comune accordo tra i genitori).
La scelta del legislatore del 2006, ribadita con la novella del 2013, è stata quella di introdurre la regola dell’esercizio congiunto della potestà (oggi responsabilità) genitoriale, anche se in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice potrebbe conferire a ciascun genitore il potere di adottare direttamente decisioni di natura quotidiana, senza il consenso dell’altro genitore, ove il figlio viva con lo stesso[77]. In tema di affidamento condiviso, particolare rilevanza viene attribuita agli accordi assunti dai genitori nell’esclusivo interesse del figlio.
La Riforma del 2013 introduce la previsione in base alla quale anche la decisione relativa alla residenza abituale del minore deve essere adottata di comune accordo dai genitori[78]. In mancanza di accordo tra questi, la decisione viene assunta dal giudice. L’abrogato art. 155-quater, comma 2, riconosceva al genitore non affidatario il diritto di chiedere al giudice la ridefinizione degli accordi, ogni qual volta il mutamento di residenza dell’altro genitore si riversasse sulle modalità dell’affidamento[79]. Con il decreto legislativo n. 154/2013, tale diritto non è stato riaffermato, in ragione del fatto che la possibilità di chiedere al giudice la modifica dei provvedimenti adottati, affiora da altre previsioni.
In particolare, l’art. 337-ter, comma 3, attribuisce al giudice il potere di valutare il comportamento del genitore, che non si sia attenuto alle condizioni dettate, in tema di affidamento; l’art. 337-quinquies c.c., al sopravvenire di nuove circostanze, consente la revisione dei provvedimenti inerenti all’affidamento e al mantenimento; infine, l’art. 709 c.p.c. accorda al giudice il potere di modificare il provvedimento in vigore, in caso di gravi inadempienze ovvero di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento[80].
Un ulteriore profilo che richiede l’accordo dei genitori è quello inerente al mantenimento della prole, come prescritto dall’art. 337-ter comma 4 (che riproduce l’abrogato comma 4 dell’art. 155 c.c.), in base al quale ciascuno di essi deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito. Tale norma prosegue conferendo al giudice il potere di disporre la corresponsione di un assegno periodico solo ove necessario, al fine di realizzare il principio della proporzionalità[81], in considerazione di taluni parametri (quali, ad es. le attuali esigenze del figlio, le risorse finanziarie dei coniugi).
Dal tenore della norma si evince l’intenzione del legislatore di distinguere due modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento della prole, in forma diretta ed indiretta. Secondo la dottrina prevalente[82], la legge del 2006 ha previsto, quale modus di osservanza dell’obbligazione, quello del “mantenimento diretto”, consistente nella rapida esecuzione di tutti i bisogni e di tutte le cure dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
La mancata trasparenza dei termini contemplati nell’articolo in discussione, ha condotto alcuni autori[83] a rievocare la tesi previgente[84] e ad assegnare all’assegno periodico carattere integrativo e perequativo, in quanto tendente a riaffermare il principio di proporzionalità. Per quanto concerne la posizione dei figli maggiorenni, la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ravvisare il fondamento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel “principio generale di tutela della prole”. Il fondamento della permanenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è stato riscontrato nel proseguimento dell’iter di formazione professionale, ovvero nel mancato, ed incolpevole, svolgimento di un’attività lavorativa[85]. L’assimilazione[86] della posizione del figlio maggiorenne, incolpevolmente non autonomo, a quella del figlio minore, ha trovato concretizzazione normativa[87] nell’art. 155-quinquies c.c. In tema di affidamento condiviso, appare vitale ritagliare un breve spazio alla questione del diritto di visita.
In particolare, occorre marcare che, l’affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori non esclude che il figlio minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia messo a punto uno specifico regime di visita con l’ulteriore genitore[88].
5. Le Unioni Civili e le convivenze di fatto: la famiglia che cambia
La legge n. 76/2016[89], denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso e disciplina delle convivenze”, riconosce e tutela l’unione civile e la convivenza more uxorio nell’ordinamento giuridico italiano. L’art. 1, comma 1, della legge in oggetto, delinea l’unione civile come una “specifica formazione sociale”, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., tra due persone dello stesso sesso[90].
Tale normativa trova concretizzazione solo in seguito alle sollecitazioni del Parlamento Europeo, che invita gli Stati Membri a sopprimere qualsiasi intoppo al riconoscimento delle “convivenze non fondate sul matrimonio, sia eterosessuali e sia omosessuali, e alla loro piena equiparazione alle coppie sposate”. In codesto scenario, un ruolo di particolare rilevanza spetta alla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV del 21 luglio 2015, nel caso Olivari, con la quale il nostro Paese veniva condannato poiché, in violazione dell’art. 8 CEDU[91], non aveva provveduto ad adottare una normativa volta al riconoscimento delle dei rapporti affettivi tra persone dello stesso.
Tale legge ha dovuto combinare due divergenti e opposte esigenze: da un verso, l’intensa necessità sociale di assicurare un riconoscimento giuridico, con relativi diritti e doveri, alle coppie omosessuali e dall’altro verso, quella di introdurre per detti legami un istituto non analogo al matrimonio[92], ma comunque comparabile ad esso. In particolare, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno aderire alla visione espressa dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 138/2010 e 170/2014[93].
Secondo l’art. 1, comma 2, della l. n. 76/2016, l’unione civile si costituisce tramite una dichiarazione derivante da due persone maggiorenni dello stesso sesso, in presenza di due testimoni, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale deve provvedere alla registrazione degli atti nell’archivio di Stato Civile (art. 1, comma 3).
Dal confronto tra le norme che disciplinano il matrimonio civile (dall’art. 106 c.c. all’art. 113 c.c.) e la disposizione in vigore per l’unione civile (art. 1, comma 2), emergono delle differenze, innanzitutto terminologiche. In ordine al matrimonio civile, infatti, si impiega il termine “celebrazione”, mentre riguardo alle unioni civili si ricorre, invece, al vocabolo “costituzione”[94].
Il matrimonio civile, altresì, prevede il rito della celebrazione pubblica nella casa comunale, di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla quale segue l’ufficializzazione dell’atto. Diversamente dalla celebrazione del matrimonio, l’unione civile è stata concepita come atto nel quale l’Ufficiale di Stato Civile assolve meramente il ruolo di ricevente delle dichiarazioni delle parti.
Codesta autorità non è portatore di alcuna indicazione sugli effetti della costituzione dell’unione civile, effetti peraltro testualmente sanciti dai commi 11 e 12 della legge in esame[95]. La novella legislativa prevede la possibilità per i contraenti di poter assumere, per tutta la durata dell’unione civile, tramite la dichiarazione all’ufficiale di stato civile, un cognome comune (art. 1, comma 10)[96]. Per i coniugi, invece, non è contemplata la possibilità di scegliere tra i due cognomi[97]. In linea con la disciplina codicistica, la legge n. 76/2016 prevede numerosi impedimenti alla costituzione di una valida unione civile, i quali possono essere differenziati in due categorie.
La prima racchiude le cause impeditive che determinano la nullità dell’unione, la cui impugnazione non è soggetto ad un limite di tempo[98](art. 1 comma 4). La seconda categoria, invece, comprende le cause impeditive che innescano l’annullabilità del matrimonio, la cui impugnazione è esperibile entro un anno (art. 1 comma 7)[99]. In tal contesto, non sfugge il mancato richiamo all’errore che riguardi una “anomalia o deviazione sessuale” (art. 122 comma 3 c.c.).
In particolare, quest’ultima omissione, imputata a una dimenticanza del legislatore nazionale, ha indotto una parte della dottrina, a sostenere che l’orientamento sessuale sia stato considerato alla stregua di una “anomalia o deviazione sessuale”[100].
Con la costituzione dell’unione civile, poi, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Sul tema dei diritti e dei doveri, è riscontrabile una differenza tra matrimonio ed unione civile. In particolare, l’art. 1 comma 11, della legge in esame, non menziona l’obbligo di fedeltà e di collaborazione, contemplati invece nell’art. 143 comma 2 c.c.
L’omissione del richiamo al dovere di fedeltà delle parti dell’unione civile riflette l’intenzione di allontanare codesto istituto dal matrimonio, nella controversa prospettiva che le coppie omosessuali non posseggano quei valori di stabilità ed esclusività tipiche del matrimonio.
Secondo la dottrina prevalente, tale lacuna non deve affatto indurre a pensare che le parti possano astenersi da rapporti sessuali extraconiugali, al contrario, il dovere di fedeltà deve essere concepito in senso ampio come dovere di non tradire la fiducia reciproca ed il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra le parti (dunque, nel più generale obbligo di assistenza morale e materiale)[101].
Sotto il profilo patrimoniale, la disciplina ricalca quasi interamente il modello codicistico dei rapporti patrimoniali tra i coniugi[102]. In assenza di diversa indicazione, trova applicazione il regime della comunione dei beni. In tema di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali, si fa rinvio agli artt. 162, 163, 164, 166 c.c. Esplicitamente invocate, in quanto applicabili anche all’unione civile, sono le sezioni II, III, IV, V, VI del capo VI del titolo VI c.c. (rispettivamente riservate alla disciplina del fondo patrimoniale, della comunione legale, della comunione convenzionale, della separazione dei beni e dell’impresa familiare).
Per quanto concerne lo scioglimento dell’unione civile, l’art. 1 comma 2 della l. 76/2016 menziona la morte e la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile. L’art. 1 comma 23 della stessa legge statuisce che, oltre alla morte, l’unione civile si scioglie anche negli specifici casi previsti dall’art. 3 comma 1 della legge 10 dicembre 1970, n.898[103] e in quelli stabiliti dall’art. 3 comma 2 della stessa legge[104].
La disciplina dello scioglimento volontario dell’unione risulta più moderna rispetto a quella matrimoniale. In particolare, l’unione si scioglie “quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile”.
In tal caso, la domanda di scioglimento deve obbligatoriamente essere proposta decorsi tre mesi da quella di manifestazione della volontà[105] (art. 24 comma 1). Sul punto, il legislatore italiano non ha delineato le modalità in cui debba essere manifestata la volontà, né la forma e il contenuto, né tanto meno quale sia l’Ufficiale dello Stato Civile incaricato a ricevere la suddetta dichiarazione di volontà[106].
Oggetto di autonoma regolamentazione è l’ipotesi della rettificazione di sesso, quale causa di scioglimento dell’unione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 aprile 2015, n.8097, aveva riconosciuto alla coppia unita in matrimonio, in caso di avvenuta rettificazione del sesso, i diritti e i doveri derivanti dal vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non avesse consentito ad essi di “di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata” che ne garantisca adeguatamente diritti ed obblighi[107]. Le suddette carenze sono state colmate (parzialmente) dalla legge sulle unioni civili.
In particolare, l’art. 1 comma 27, l. n. 76/2016, stabilisce che: “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, segue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Il decreto attuativo della l. n.76/2016[108], ha introdotto il comma 4 bis, all’art. 31 del d.lgs. 1 settembre n. 150[109], accordando la possibilità, per la persona che ha avanzato con esito favorevole la domanda di attribuzione di sesso e per il suo coniuge, di esprimere attraverso dichiarazione resa personalmente e congiuntamente, l’intenzione di costituire un’unione civile nel corso del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso.
L’intervento del legislatore del 2006 risulta piuttosto incompleto. In particolare, l’art. 26 comma 1 della legge in esame stabilisce che la sentenza di attribuzione di sesso comporta lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, senza però chiarire che l’effetto estintivo automatico dell’unione civile si determini al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica di sesso[110]. L’art. 36 della l. 76/2016 comincia ad affrontare una questione particolarmente delicata, nonché quella della convivenza di fatto[111].
Per “conviventi di fatto”, il legislatore intende “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio ovvero da un’unione civile”. Le unioni di fatto, oggi etichettate “convivenze di fatto”, avevano già ricevuto nella giurisprudenza costituzionale riconoscimento giuridico tramite il richiamo all’art. 2 Cost., entrando a far parte di quelle “formazioni sociali” meritevoli di tutela all’interno dei quali i soggetti svolgono la propria personalità. In tale ottica, pesa la mancanza nella definizione sopramenzionata, di un esplicito riferimento all’art. 2[112].
La norma, per altro, non include un’indicazione temporale chiara, che stabilisca dopo quanto tempo una convivenza possa essere qualificata come stabile e, al contempo, esclude che essa possa trovare applicazione nei confronti di convivenze di tipo diverso, in cui le relazioni reciproche tra i componenti non prevedono l’apertura alla sessualità: per esempio, la convivenza tra due anziane sorelle rimaste sole[113]. La l. n.76/2016, in ordine alle convivenze di fatto, prescrive una disciplina mista. Essa prevede accanto ad una normativa minima relativa al riconoscimento di taluni diritti, la possibilità per i conviventi di definire contrattualmente i vari aspetti, soprattutto quelli patrimoniali.
A seguito della l. n. 162/2014 di conversione del d.lgs. n. 132/2014 – che ha introdotto la c.d. negoziazione assistita – oggi, la legge sulle unioni civili potenzia l’idea di contrattualizzazione delle relazioni familiari. Il quadro normativo sulle convivenze di fatto appare impreciso, insufficiente e confusionario tanto da attirare svariate critiche[114].
La legge n. 76/2016 (art. 38) estende ai conviventi le norme dell’ordinamento penitenziario in ordine ai rapporti tra carcerati e rispettivi coniugi, senza però preoccuparsi di modificare la norma generale (art. 307, comma 4, c.p.) che non prende in considerazione la figura del convivente[115]. Il comma 39 della legge in esame disciplina i diritti dei conviventi nei casi di ricovero ospedaliero del partner sotto un duplice profilo: visite e accesso alle informazioni sulla salute.
Circa le visite, la norma potrebbe considerarsi innovativa soltanto nel caso di ospedali che permettano ai soli congiunti legati con il ricoverato da un rapporto giuridico familiare l’accesso a tutti quei reparti (es. di rianimazione) i cui motivi sanitari impongono di contenere i visitatori esterni[116]. Per quanto riguarda, invece, le informazioni sanitarie, il comma 39 non introduce alcuna concreta innovazione. Da un punto di vista strettamente letterale, il fatto che detta indicazione normativa sia posta in parallelo a quella sulle visite, potrebbe indurre a pensare che l’accesso alle informazioni sia disciplinato dai regolamenti interni delle strutture sanitarie[117]. Particolare attenzione merita il comma 40 della legge in oggetto, il quale conferisce a ciascun convivente la facoltà di designare l’altro come proprio rappresentante al fine di adottare le decisioni sui trattamenti sanitari, sulla donazione degli organi, sulle modalità di trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie. In particolare, in tal contesto, l’espressione “poteri pieni e limitati” risulta vaga, tale da richiedere, da parte del legislatore, una precisazione.
La disciplina del contratto di convivenza trova ubicazione nei commi 50 ss. della legge n. 76/2016. Ai sensi dell’art. 50, “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. I maggiori problemi interpretativi interessano il comma 53 nel punto in cui, afferma che “il contratto può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. La dottrina maggioritaria sostiene che il “può” in essa contenuto apra alla possibilità di interpretare la disposizione nel senso più ampio (funzione esemplificativa)[118].
Al contrario, la disposizione deve interpretarsi in senso restrittivo in ordine ai profili mortis causa: ai sensi dell’art. 458 c.c., i conviventi non possono stipulare patti successori. La legge sulle unioni civili, dunque, non si è preoccupata di introdurre una deroga a codesto divieto. Altro aspetto delicata della legge in esame concerne l’apposizione di termini o condizioni, che se previsti, vengono considerati non apposti. In particolare, tale questione si complica nel punto in cui è previsto che le parti non possano stabilire un quantum da corrispondere nel caso di interruzione della convivenza. Quest’ultima tematica, da sempre, coinvolge la dottrina. Prima della legge Cirinnà, infatti, si tendeva a negare la possibilità per i conviventi di inserire nel contratto una clausola penale associata all’ipotesi in cui una delle parti fosse stato infedele[119]. Nel testo originario presentato in Senato, anche per i conviventi di fatto, era previsto l’obbligo di mantenimento al momento della cessazione del rapporto, al pari di quanto avviene per la separazione dei coniugi[120].
A seguito di numerose opposizioni sollevate da coloro i quali ritenevano che una disciplina così severa contrastasse con la ratio della convivenza di fatto, il legislatore ha introdotto l’obbligo di prestazione degli alimenti. Ai sensi dell’art. 65 della legge in esame, “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno[121] e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento[122]”. Il comma successivo dell’art. 65 prevede che “in tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale[123] alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del Codice civile”.
La previsione del diritto agli alimenti comporta che potranno avvalersi di codesta forma di tutela soltanto i conviventi che rispondano ai requisiti prescritti dalla legge in oggetto. In particolare, il diritto agli alimenti viene riconosciuto al convivente economicamente più debole qualora la convivenza venga interrotta per volontà unilaterale o comune delle parti. Occorre marcare che, in tale contesto, il legislatore del 2016 pone un limite al convivente: ai fini della determinazione degli obbligati ai sensi dell’art. 433 c.c., precedenza spetta ai fratelli e alle sorelle[124]. Un vuoto normativo, invece, si registra in materia di successione.
6. Essere genitori sempre: la “stepchild adoption”
Per “stepchild adoption” si intende l’adozione, da parte del coniuge unito civilmente, del figlio della controparte. La stepchild adoption è una fattispecie, di mera creazione giurisprudenziale, che prende le mosse dall’istituto dell’adozione in casi particolari[125], disciplinata dall’art.44 della Legge 4 maggio 1984, n.183, quale ipotesi residuale di adozione di minori rispetto all’adozione legittimante[126].
Tale istituto giuridico presenta una duplice finalità: da un lato, consolidare i legami familiari in una famiglia ricostituita; dall’altro lato, tutelare l’interesse del minore affinchè venga garantita l’instaurazione di un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un individuo al quale egli non è legato biologicamente, ma determinato ad assumere nei suoi riguardi un effettivo ruolo genitoriale. A quattro anni esatti dall’entrata in vigore della l. n. 76/2016[127], il panorama giuridico sembra ancora propenso a riporre in un angolo tale istituto giuridico[128].
Sotto il profilo del riconoscimento di una genitorialità non pregiudicata dalla discriminazione sessuale, più volte, la Corte EDU ha sostenuto che gli Stati, seppur liberi di dilatare o meno la disciplina della CEDU in materia di adozione dei minori alle unioni matrimoniali tra individui dello stesso sesso o stabilmente legata da un accordo, non debbano però differenziare le coppie.
In particolare, secondo i giudici di Strasburgo, la condizione di una convivenza di coppia, in cui viva il figlio di uno dei partner ed al cui benessere provvedono entrambi, deve essere assicurata dalla tutela accordata dalla CEDU (art. 8) e dal principio di autodeterminazione. La sentenza del 2014[129], con la quale il Tribunale di Roma ha sancito l’adozione di una bambina da parte della compagna della madre naturale, conferma la confusione in materia e pone in luce numerose questioni[130].
Il panorama giuridico appare timoroso del fatto che sentenze del genere possano mutare gli assetti relazionali e, di conseguenza, allentare il senso di corresponsabilità. In codesta sentenza, l’adozione è disposta in quanto ritenuta dal giudice[131] come la scelta più adeguata a soddisfare l’interesse della minore, che da sempre riconosce quali suoi genitori la mamma biologica e la mamma sociale, senza avvertire alcuna forma di disagio.
Ad orientare il giudice è il c.d. the best interest of the child[132], statuito dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo. La pronuncia del Tribunale di Roma soddisfa il sacro diritto della minore ad avere una famiglia[133]. A dire di questo giudice, la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, presupposto per tale tipo di adozione, dovrebbe intendersi correttamente non soltanto come impossibilità di fatto, che ricorre quando, per esempio, l’affidamento preadottivo è rifiutato per le difficoltà caratteriali del minore o per una sua grave disabilità fisica o psichica, ma anche come “impossibilità di diritto”. Secondo il Tribunale di Roma, il fatto che lo sviluppo psichico del minore possa essere assicurato esclusivamente dal suo mantenimento da parte di una coppia eterosessuale rimane espressione di un pregiudizio, data la mancanza di conferme scientifiche[134].
A partire dalla suddetta pronuncia, ulteriori Tribunali, nella maggior parte dei casi, hanno seguito la medesima linea[135]. Diversamente, il Tribunale per i minorenni di Milano, nella sentenza del 13 settembre 2016, ha sostenuto che le ipotesi di cui all’art. 44 lettere a), c) e d) atterrebbero a situazioni che presuppongono “l’abbandono o gravi carenze delle figure genitoriali”, condizione che non si constaterebbe nella fattispecie in discussione[136].
A prescindere dalle pronunce adottate negli anni, data la negativa consuetudine di mettere da parte la tematica, un intervento del legislatore appare urgente, anche alla stregua di una recente equiparazione tra figli nati da genitori coniugati e figli nati fuori dal matrimonio (l. n. 219/2012) che sembra abbattere le prime barriere in materia di filiazione, e del riconoscimento delle unioni civili e delle convivenze di fatto[137]. Tale triste realtà, peraltro, risulta nettamente in contrasto con la ratio dello stesso principio del the best interest of the child, nato con l'intento di riconoscere al minore la garanzia della titolarità dei diritti fondamentali. Sul punto, appare opportuno segnalare come il suddetto principio comporti sempre un giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali potenzialmente confliggenti. Tuttavia, il bilanciamento viene spesso ostacolato dalle concezioni del diritto, di solito non svelate o addirittura date per scontate dagli studiosi. Data la complessità della questione, non stupisce la condotta posta in essere dalla dottrina, diretta a screditare il principio del the best interest of the child in un contesto altamento spinoso come quello dell'omosessualità. In particolare, si è finito per mettere in discussione la valenza giuridica del principio, qualificandolo come una "mera clausola di stile bonne à tout faire". In scenari vulnerabili, come quello in analisi, il principio del the best interest of the child dovrebbe invece essere invocato con l'intento di "spegnere" tutti gli attacchi volti a compromettere la possibilità di instaurare rapporti di filiazione differenti da quelli considerati da sempre "normali" o meglio "naturali".
7. Donne e Parità (imperfetta) di genere: caccia alla dignità
Oltre alle disparità venutesi a creare, nel corso degli anni, all’interno dell’ambito familiare in materia di filiazione e riconoscimento di nuove relazioni affettive, merita considerazione anche la questione relativa alla parità di genere, che da sempre vede la donna impegnata a ritagliarsi un posto nel “mondo”[138].
Si ricordi come su 21 donne deputate, elette nel 1946 all’Assemblea costituente, solo cinque di queste parteciparono alla Commissione incaricata di redigere la Costituzione. A prescindere dal numero piuttosto scarso, il contributo delle suddette divenne decisivo poiché, nonostante la presenza di prepotenti[139] forze politiche, esse riuscirono in maniera solida e pacifica, ad ottenere il riconoscimento dei diritti delle donne e delle cittadine[140]. Il proposito delle costituenti non era solo quello di ottenere la parità d’accesso nel mondo del lavoro, ma anche quello di assicurare alla donna lavoratrice la sua essenziale funzione familiare[141].
In tal contesto, un intervento discutibile provenne da Giovanni Leone, secondo il quale: “Che la donna possa partecipare, con profitto per la società, a quella amministrazione della giustizia, dove più può far sentire le qualità che le derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, non può essere negato. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni”[142].
Un discorso di gran spessore, invece, giunse[143] da Teresa Mattei, per la quale: “nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo senza che sia accompagnato da una emancipazione femminile”. L’emancipazione non si traduce solamente nel togliere le barriere al libero sviluppo delle singole personalità femminili, ma implica un effettivo progresso e una concreta liberazione per tutte le masse femminili nel campo giuridico e anche nella vita economica, sociale e politica del Paese”. In materia di lavoro[144], la produzione normativa è ricca. Una prima serie di leggi (anni ’50 e ’70) puntava ad abrogare la netta condizione di sottosviluppo che caratterizzava lo status della donna lavoratrice[145]. Verso gli anni ’90, l’intento paritario inizia a farsi sentire grazie all’importante riconoscimento delle “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”[146], nonché “interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare uno squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda”[147].
L’inizio del nuovo secolo si caratterizza per una serie di rilevanti interventi giurisprudenziali e normativi prettamente comunitari[148]. Con riferimento, poi, alla tutela della maternità, a prescindere dalla raccolta normativa in materia, una singolare considerazione merita l’art. 37[149] della Costituzione il quale al comma 2, stabilisce che “Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Sin dalle prime battute, l’attenzione dei Costituenti si è concentrata sull’utilizzo del termine “essenziale”. A tal proposito, si segnala un acceso raffronto tra l’On. Merlin e l’On. Moro. In particolare, l’On. Merlin era contraria all’impiego del vocabolo “essenziale”, in quanto riteneva che esso avrebbe potuto determinare una limitazione dell’attività della donna alla sola prospettiva familiare[150]. Al contrario, l’On. Moro interpretava l’uso del vocabolo come “un avviamento necessario ed un chiarimento per il futuro legislatore, affinché esso, nel disciplinare l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita”.
Altro aspetto delicato connesso alla parità di genere concerne il cognome. Secondo una corrente di pensiero[151], l’attribuzione del cognome del marito (e non della donna) alla prole costituisce una forma di discriminazione di genere. La tematica in esame è rimasta per lungo tempo ai confini del dibattito giuridico e tradotta come segno distintivo dell’unità familiare.
La ratio di codesto atteggiamento viene individuata nell’insufficiente considerazione pubblica accordata dall’epoca post-costituzionale al cognome di famiglia. In precedenza, l’attribuzione del cognome maritale rifletteva l’acquisizione di uno status considerato piuttosto proficuo per la donna[152], la quale passava dall’essere “signorina” al divenire “signora”. Al contrario, l’equivalente maschile (“signorino”) richiamava l’elevato ceto sociale. L’impiego del cognome maritale da parte della moglie[153], quindi, assolveva la funzione di esporre pubblicamente l’appartenenza della medesima alla famiglia del marito.
Più conforme al principio di parità è la legislazione di vari Paesi, come Germania, Svizzera, Austria, Francia, Grecia, Lituania, Portogallo ed Ungheria, che consente agli stessi coniugi di decidere se assumere come cognome di famiglia, da trasmettere ai figli, quello del marito o quello della moglie, o entrambi (nel caso della Spagna, tale decisione spetta alla prole)[154].
Le decisioni della giurisprudenza italiana hanno riguardato spesso la richiesta di utilizzo, da parte della moglie, del cognome maritale a seguito della rottura del vincolo coniugale[155]. In un primo momento, con le ordinanze n. 186 e 856 del 1988, la Corte, nel pronunciarsi sulla questione dell’attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio, riteneva che nonostante dovesse considerarsi “consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente con un criterio differente, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi”, tale innovazione costituiva solo una opzione di politica legislativa, riservata al Parlamento. Un ventennio dopo, con la sentenza n. 61 del 2006 e la successiva ordinanza n. 145 del 2007, il giudice delle leggi sostenne che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”[156].
A questi due primi atti, ne è scaturito un terzo, decisivo. La Corte costituzionale, con la sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286, mette fine ad una serie di incertezze createsi nel corso degli anni, a causa dalla mancanza di un’opportuna e soddisfacente giurisprudenza sul tema. In tale circostanza, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli art. 237, 262, 299 c.c., oltre che dall’art. 72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile), e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione[157].
Alcune perplessità, altresì, sorsero in merito all’inserimento del cognome del marito nelle tessere oggetto di rinnovo e nei certificati trasmessi alle elettrici. Tale questione ha innescato delle accanite diatribe il 26 maggio del 2019 in occasione della nomina da parte del corpo elettorale dei propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo. Secondo quanto sostenuto[158] dagli organi di stampa, l’inserimento del cognome del marito sarebbe avvenuto d’ufficio senza che in suo favore si fossero espressi né la titolare del documento né l’uomo il cui cognome è stato speso.
Di fatto, l’art.4, comma 1, lett. a), della legge n. 1058 del 1947, stabilisce che nelle liste elettorali la donna sia identificata anche con il cognome maritale. L’art. 13 della legge n. 120 del 1999, invece, appare più attento all’identità personale e all’eguaglianza tra i sessi, in quanto prevede che la tessera elettorale “contiene i dati anagrafici del titolare”, senza far alcun riferimento all’aggiunta del cognome del marito. Tuttavia, codesta osservanza è parziale, alla luce del fatto che il regolamento cui rinvia l’art.13 della legge n.120 del 1999 specifica che “per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito”. L’art. 143-bis c.c., rubricato “Cognome della moglie”[159], sostiene espressamente che la stessa “aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
Sebbene qualche corrente di pensiero ricavi in quest’ultima disposizione una grave lesione del principio dell’identità personale e del principio di eguaglianza[160], in concreto, l’aggiunta del cognome del marito non comporta una vera e propria modifica del nome civile della moglie[161]. Una conferma deriva anche da una pronuncia recente della Corte costituzionale, secondo la quale “il cognome d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporta alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane quindi immodificato”[162]. Tuttavia, codesta disciplina, nella misura in cui comporta l’introduzione del cognome maritale accanto al nome dell’elettrice coniugata, differenzia[163] palesemente i coniugi in ragione del sesso, in un ambito in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare non presenta alcuna importanza. Il diritto di voto è un atto personale, uguale, libero e segreto[164]. Coniugio ed esercizio dei diritti politici non possiedono alcun tipo di legame tra loro, in quanto il primo prescinde dal secondo, e viceversa. Una valida soluzione al problema in esame potrebbe essere quella di introdurre una disciplina analoga a quanto prescritto in materia di unione civile (art.1, comma 10, l. n.76/2016)[165].
La questione relativa al cognome familiare, inevitabilmente, porta a galla un’ulteriore forma di parità, quella tra i coniugi. Il principio costituzionale, sancito dall’art. 29, comma 2,[166] in virtù del quale il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha piena concretizzazione soltanto con la Riforma del diritto di famiglia. La disciplina previgente prevedeva, infatti, un modello di famiglia imperniato sull’autorità del marito[167] e sulla diversificazione dei ruoli dei coniugi[168]. Fino alla fine degli anni ’60, la Corte mantiene un atteggiamento prudente, nell’attesa di un intervento da parte del legislatore. Nelle pronunce di questo primo periodo si evince l’intenzione della Corte di evidenziare le contraddizioni tra l’impianto del Codice civile e il dettato costituzionale[169].
In un secondo periodo giurisprudenziale, che parte dalla fine degli anni Settanta, la Corte si mostra meno comprensiva, non più propensa ad attendere l’intervento del legislatore. Sul tema dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, decisiva fu la sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 126, a seguito della quale l’adulterio femminile non fu più ritenuto reato[170]. Sotto il profilo normativo, oltre alla l. 19 maggio 1975, n. 151, con la quale è stata riformato il diritto di famiglia, particolare rilevanza è stata assunta dalla l. 5 agosto 1981, n. 442, tramite la quale è stata abrogata la rilevanza penale della causa d’onore. Sul piano della parità nella partecipazione politica, le prime leggi in materia di promozione della rappresentanza femminile furono adottate, dall’organo legislativo, all’inizio degli anni Novanta.
A tal proposito, si ricorda la l. n. 81/1993, relativa all’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale e la l. n. 277/1993, recante modifiche al d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati[171], dichiarate poco dopo costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale[172]. Occorre sottolineare che, l’esigenza di una rappresentanza paritaria delle donne nella vita pubblica è stata avvertita soprattutto a livello locale e regionale[173]. A seguito della Riforma costituzionale del Titolo Ve degli Statuti Speciali[174], le leggi elettorali regionali compresero sia la norma sulle liste dirette a includere candidati di ambedue i sessi, sia la (tanto attesa) preferenza di genere[175]. Sulla scia della legislazione regionale, a livello statale, si è provveduto a modificare la legge elettorale della Camera dei deputati e quella del Senato della Repubblica e ad “intrufolare” tra i principi fondamentali della legislazione elettorale regionale[176], a norma dell’art. 122 Cost., “la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive”[177].
Circa la parità di genere nell’accesso alle cariche pubbliche, si ricordi per prima la l. 27 dicembre n. 1441, con la quale il legislatore ordinario consentiva alle donne di far parte delle Corti d’Assise, stabilendo però che dei sei giudici popolari tre dovevano essere uomini. La Corte costituzionale investita del giudizio, con sentenza del 29 settembre 1958, n. 56, riconosceva la legittimità costituzionale della legge del 1956. Nel negare la violazione del principio di eguaglianza, secondo la Consulta, l’art. 56 aveva voluto lasciare all’organo legislativo “qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell’intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone”[178].
Alla luce di una situazione non accettabile[179] in quanto palesemente discriminatoria, un cambio di rotta si ebbe poco dopo, con la sentenza n.33 del 1960[180]. La Corte costituzionale, infatti, dichiarò illegittima la norma (l’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176) che escludeva ingiustamente le donne da una serie di uffici pubblici implicanti l’esercizio di diritti e potestà politiche. Da detta pronuncia, ne scaturì, con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, l’ammissione della figura femminile in magistratura[181].
Infine, merita un cenno la legge 20 febbraio 1958, n. 75, - “Abolizione della regolamentazione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” – comunemente nota come “legge Merlin”. In particolare, l’intenzione primario della senatrice Merlin non era quella di sopprimere il fenomeno della prostituzione, che essa stessa sapeva bene essere una piaga insopprimibile di ogni società, quanto quello dell’abolizione della prostituzione di stato. Tale condizione si poneva in contrasto[182] con l’art. 3 Cost. e perciò richiedeva un immediato intervento[183].
Il contesto europeo, rispetto al territorio nazionale, sul tema della parità di genere, presenta una situazione più confortante. Si prenda, ad esempio, in considerazione il caso spagnolo. Secondo il preambolo della Legge 22 marzo 2017, n. 3, “la parità è un principio giuridico universale”. L’art. 14 della Costituzione Spagnola del 1978, invece, statuisce espressamente che: “gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che possa prevalere alcuna discriminazione per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale”. L’art. 35 della Costituzione spagnola prevede, poi, il dovere di lavorare ed il diritto al lavoro “senza che in alcun caso si possa fare discriminazione per ragioni di sesso”. Gli obiettivi fondamentali della Legge 22 marzo 2007, n. 3 per le pari opportunità effettive tra donne e uomini sono due, nonchè: “creare le condizioni necessarie per raggiungere le pari opportunità”, e soprattutto, “evitare la discriminazione per ragioni di sesso”[184].
8. Brevi conclusioni: un’operazione a cuore aperto
Sebbene il processo di costituzionalizzazione della famiglia abbia confinato la concezione gerarchica e guardato sia ai diritti inviolabili dell’individuo (libero di esprimere la propria personalità), che all’affermazione del principio di eguaglianza, ancora oggi, il panorama giuridico e la coscienza morale appaiono timorosi nel prendere atto dell’evoluzione delle dinamiche familiari. Il problema di fondo sembra consistere nell’effettiva mancanza di una definizione unitaria di famiglia che ne chiarisca i contenuti[185]. L’unica nozione positiva di famiglia, presente allo stato attuale tra le fonti vigenti, è quella offerta dalla Costituzione Repubblicana all’art. 29, che ammette i diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, senza però specificare il sesso dei coniugi o concedere una breve apertura al riconoscimento delle convivenze more uxorio. Il diritto costituzionale della famiglia è oggi chiamato ad occuparsi di temi non affrontati dai Padri Costituenti all’epoca della scrittura della Carta costituzionale. I principi costituzionali elaborati nel 1948 riflettono la volontà di costruire un’immagine di famiglia diversa ma che, al contempo, tenga conto della realtà vigente. I passi compiuti dalla Costituzione, in materia di famiglia, non possono reputarsi irrilevanti e lacunosi, tenuto conto del delicato periodo storico in cui la medesima venne concepita. Piuttosto, spetta al legislatore nazionale adeguare definitivamente la materia alla realtà familiare odierna.
L’assenza di una normativa specifica che chiarisca, una volta per tutte, la questione relativa al cognome maritale e, al contempo, allontani tutti i dubbi in termini di discriminazione, mette in luce la mancanza di coraggio del legislatore nazionale. Un discorso analogo deve farsi anche in merito alla “stepchild adoption”, dato il violento stralcio della previsione normativa che includeva l’istituto, dal testo definitivo della legge sulle unioni civili. Sul tema della parità di genere, invece, appare evidente come i principi costituzionali di per sé non siano affatto sufficienti a promuovere la presenza femminile nell’ambiente di lavoro e ad assicurare alla donna la sua “essenziale funzione familiare”[186].
Riguardo alla filiazione, poi, la parificazione dei figli nati fuori dal matrimonio ai figli nati da genitori coniugati, non ha abolito del tutto l’identificazione dei primi come “inferiori” rispetto ai secondi, data la sussistenza di una disciplina ancora carente sotto taluni aspetti. Secondo il pensiero[187] di Luigi Ferraioli, “l’uguaglianza è stipulata perché, di fatto, siamo differenti e disuguali, a tutela delle differenze e in opposizione alle disuguaglianze”. “Differenti” e “disuguali”, ma non discriminati. È da qui che il legislatore nazionale deve partire per sopprimere tutte le disparità ancora presenti nel contesto familiare e non più accettabili innanzi alle logiche moderne.
