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Pubbl. Mar, 29 Set 2020

Riflessioni sull´elemento soggettivo nel delitto di inquinamento ambientale.

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Antonio Franchina



Il presente lavoro, prendendo spunto da una recente pronuncia, fornisce un inquadramento dogmatico e sistematico del nuovo delitto di inquinamento ambientale, soffermandosi sull´atteggiarsi dell´ elemento soggettivo.


ENG This paper, taking its cue from a recent pronouncement, provides a dogmatic and systematic framework for the new crime of environmental pollution, focusing on the attitude of subjective element.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il delitto di inquinamento ambientale; 3. L’elemento soggettivo nei reati ambientali; 4. La pronuncia della Suprema Corte; 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento[1], la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452 bis c.p., offrendo spunti di non indifferente interesse dogmatico, anche alla luce della teoria generale del reato. In particolare, ci si domanda se il delitto de quo sia sorretto o meno dal dolo generico e, in caso di risposta affermativa, se sia ammissibile la punibilità altresì a titolo di dolo eventuale. Il fulcro centrale della tematica ruota attorno all’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nei cd. eco-reati, introdotti dalla legge n. 68 del 2015, la quale ha innovato in maniera significativa il codice penale, introducendo un titolo apposito, il VI bis, che è dedicato, appunto, ai delitti contro l’ambiente. Tale scelta legislativa rinviene il proprio fondamento nell’evoluzione del progresso tecnologico, che ha costituito terreno fertile per l’emergere di nuove tecniche di aggressione del bene giuridico prima ignote, richiedendo, alla luce dell’inscindibile nesso che avvince diritto e realtà, una disciplina razionale e puntuale della materia.

Tra le numerose fattispecie delittuose introdotte, tra cui si può ricordare altresì il delitto di disastro ambientale, di cui all’art. 452 ter c.p., che rappresenta la cristallizzazione legislativa dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di disastro innominato[2], campeggia, per l’appunto, quella dell’inquinamento ambientale.

2. Il delitto di inquinamento ambientale.

Il delitto de quo rinviene il proprio fondamento normativo nell’art. 452 bis c.p., il quale dispone che: "è punito con la reclusione da due a sei anni e con pena pecuniaria chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Dall’esegesi della disposizione in discorso si arguisce che trattasi di reato a condotta alternativa, come emerge plasticamente dalla circostanza che questa debba cagionare una compressione o un deterioramento degli spazi ambientali presi in considerazione, tra i quali spicca, in particolare, l’ecosistema. In particolare, le due condotte appaiono essere indicative dell’attitudine tanto a produrre una lesione del bene giuridico tutelato rappresentato dall’ambiente[3], quanto della sua messa in pericolo, ciò essendo coerente con il principio di offensività e dando origine ad un’alternatività tra condotte di pericolo e condotte di danno.

Può apprezzarsi, inoltre, la precisione con la quale il legislatore, in ossequio al principio di frammentarietà, ritaglia la condotta penalmente rilevante, colorandola, similmente a quanto avviene nel caso del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater[4], di una clausola di illiceità speciale[5], ossia il lemma "abusivamente", che ne illumina, appunto, il carattere di abusività.

Rispetto al profilo da ultimo evocato, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di evidenziare che la tipizzata condotta abusiva non comprende soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, ma altresì quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali- ancorché non strettamente attinenti al settore ambientale- ovvero di prescrizioni amministrative.[6]

Volgendo lo sguardo all’evento di danno, questo si illumina nella compromissione o nel deterioramento[7] significativi e misurabili delle matrici ambientali specificate, da ciò discendendo che può dirsi di alternatività altresì per l’evento legislativamente tipizzato.

Degna di nota appare la circostanza che il legislatore, nel disegnare la fattispecie penale, abbia detto di significatività e di misurabilità[8], che, anche alla luce del dato letterale e linguistico, vanno riferite ad entrambi gli eventi, atteso che un’esegesi di diverso tenore si porrebbe in aperto contrasto con principi di ordine logico, nonché con l’esigenza di una tutela rafforzata dell’ambiente, che ha ispirato la novella del 2015.

A livello esegetico, inoltre, è utile porre a confronto la fattispecie de qua con quella di disastro ambientale, da ciò discendendo che la significatività e la misurabilità della compromissione o del deterioramento, per rientrare nell’ambito del penalmente rilevante, devono essere connotate da una gravità tale da non essere ricompresi nell’alveo del disastro, come avviene nel caso della compromissione dell’ecosistema reversibile.

Proseguendo nello scandaglio del dato normativo, può dirsi che nel fuoco della condotta penalmente rilevante rientrano, come anticipato, l’acqua, l’aria, porzioni estese o significative del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L’attenzione degli interpreti si è concentrata, in particolare, sulla circostanza che la condotta debba incidere sull’ecosistema, che è un termine estraneo al dominio normativo, ciò implicando il ricorso, al fine di una corretta esegesi del dato positivo, al sapere scientifico di riferimento. Avuto riguardo a tale ultimo aspetto, può osservarsi che, nel pensiero ecologico, l’ecosistema, alla luce della moderna concezione dell’habitat naturale, racchiude al proprio interno tutti gli esseri viventi che si trovano in un determinato ambiente fisico e chimico, di talché non esiste un solo ecosistema, ma ne esistono molteplici, di volta in volta determinati dalle particolari associazioni biologiche che si verificano in rerum natura.

Alla luce di ciò, correttamente il legislatore ha detto non già della compromissione dell’ecosistema, bensì di "un ecosistema".

Quanto al momento consumativo, il delitto si consuma nel momento in cui si realizza la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili del bene ambientale, in ciò illuminandosi un reato permanente, atteso che l’offesa al bene giuridico perdura nel tempo[9].

Alla luce delle prefate riflessioni, può dirsi che a venire in rilievo è un delitto di evento e di danno[10], che è punito con maggior rigore allorché sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o arrechi un danno a specie animali o vegetali protette.

Consegue all’anzidetto che, ai fini del sorgere della responsabilità penale, governata dallo schema norma-fatto-effetto[11], occorre accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta abusiva e l’evento di danno, secondo lo standard previsto dall’art. 533 c.p.p.

A livello strutturale, infine, trattasi di delitto a dolo generico, poiché il reo deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tale affermazione imponendo una riflessione sull’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nei reati ambientali.

3. L’elemento soggettivo nei reati ambientali.

Il tema della colpevolezza negli eco-reati è stato per anni ai margini del dibattito scientifico, che si focalizzava maggiormente sulla disamina degli elementi strutturali del reato ambientale, sull’anticipazione delle tecniche di tutela, nonché sulla compatibilità con i principi di legalità e di offensività[12].

Più recentemente, accanto alla riflessione sul principio di precauzione[13] e la sua sempre più crescente rilevanza nell’illecito colposo, si è imposta quella sulla responsabilità dolosa, che ha rappresentato una novità nel panorama dei reati ambientali, tradizionalmente considerati alla stregua di contravvenzioni.

Ciò è stato reso possibile dalla sempre più crescente attenzione del legislatore nel regolamentare la materia in discorso, che è culminata nell’introduzione di fattispecie criminose, come il già menzionato disastro ambientale, in cui l’animus nocendi appare essere in re ipsa.

Quanto allo specifico atteggiarsi del dolo, che nel nostro sistema penale rappresenta la forma più intesa e più grave di imputazione soggettiva, ci si domanda se esso presenti dei caratteri peculiari rispetto alla previsione di carattere generale di cui all’art. 43 c.p.

Onde rispondere a siffatto interrogativo, occorre premettere che in un ordinamento che si fonda più degli altri sul principio di non contraddizione è necessario che vi sia unitarietà nella disciplina delle categorie fondamentali che informano la dogmatica del reato, da ciò discendendo che se un delitto in materia ambientale viene realizzato in forma dolosa, a venire in rilievo non potrà che essere un atteggiamento interiore connotato non solo dalla volontà dell’evento criminoso, ma anche dalla persecuzione ed accettazione di questo da parte dell’agente.

Tuttalpiù, piuttosto che sulla tenuta della tradizionale dicotomia tra dolo generico e specifico, potrà riflettersi sull’atteggiarsi nel contesto in discorso di quella particolare forma di dolo rappresentata dal dolo eventuale, valutando l’applicabilità dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel noto caso Thyssen[14].

A tale specifico riguardo, la dottrina ha evidenziato l’applicabilità di alcuni indicatori, tra cui la personalità, la storia e le precedenti esperienze dell’agente, nonché la durata e la ripetizione della condotta, apparendo quella di altri più incerta, vuoi per il peculiare atteggiarsi degli eco reati, vuoi per il particolare contesto spazio- temporale nel quale essi vengono commessi[15].

Da quanto precede, può dirsi che, ferma restando l’indissolubilità dogmatica delle forme dell’imputazione soggettiva, nei reati in discorso il dolo si manifesta in maniera peculiare, il che ha spinto la dottrina più autorevole ad affermare il delinearsi in subiecta materia di una forma di dolo non dissimile dal quello della persona giuridica, siccome ritagliata sulla condotta di gestione dell’impresa ed incentrato su una volontà criminosa diretta a violare le norme precauzionali in materia ambientale[16].

In particolare, ad illuminarsi sarebbe una forma di imputazione soggettiva spuria, che si colloca a mezza via tra il dolo e la colpa, atteso che, se le note caratteristiche del primo si riscontrerebbero nella volontaria perseveranza nella condotta antigiuridica[17], quelle dell’illecito colposo rinverrebbero la propria ratio essendi nella reiterata inosservanza dei sistemi di gestione del rischio attuata dai dirigenti dei singoli stabilimenti, similmente a quanto avviene nell’ipotesi della colpa di organizzazione, assai nota nella legge 231 del 2001, disciplinante la responsabilità degli enti.

Ciò nondimeno, non manca chi sottolinea i rischi insiti nel nuovo modo di intendere il dolo negli eco-reati, tra i quali spiccherebbe la particolare pervasività ad esso attribuita mercé la previsione di cui all’art. 452 nonies c.p[18] di un’aggravante soggettiva comune, consistente nella volontà di eseguire uno o più delitti ambientali o di compiere una o più violazioni normative, il che costituirebbe terreno fertile per l’illuminarsi di un vero e proprio dolo specifico ambientale, tale da ricomprendere non solo i reati ambientali, ma anche le violazioni del TUA.

L’importante evoluzione normativa in materia ambientale, nonché la copiosa produzione dottrinale, hanno trovato riscontro altresì nella giurisprudenza di legittimità.

4. La sentenza della Suprema Corte.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguardava il sequestro preventivo di un impianto di depurazione di acque urbane, avente come criticità il bypass dei liquami all’ingresso, che viene ascritto come inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. In particolare, dai riscontri effettuati tramite videosorveglianza emergeva che i reflui fognari confluivano direttamente prima all’interno del bypass e poi nella condotta sottomarina, senza previo trattamento alcuno.

Ad avviso della ricorrente, che non contestava l’esistenza di detto meccanismo, nel caso di sequestro preventivo è pacifico che l’autorità giudiziaria si limiti a verificare l’astratta configurabilità di un reato soggettivamente collegato alla vittima del sequestro, che deve essere l’autore del reato.

Il giudice, pertanto, avrebbe l’obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che, alla luce del principio di personalità della responsabilità penale, non è sufficiente un mero nesso di causalità materiale rispetto alla commissione del fatto-reato, da ciò discendendo che la sua valutazione non deve essere fondata solo sulle risultanze processuali, ma anche su tutti gli elementi di fatto che ex actis consentano di ritenere fondata la prospettazione accusatoria nei confronti degli imputati.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto, sottolinea che, con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, per la sussistenza del fumus commissi delicti ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo è necessaria un’alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e della durata nel tempo degli scarichi contra legem.

Viene affermata con forza, in altre parole, la presenza di requisiti piuttosto stringenti, in ciò sembrando riecheggiare quell’alto grado di credibilità razionale e di probabilità logica espresso dalla storica sentenza Franzese in materia di causalità.

Passando alla disamina dei profili strutturali del delitto in discorso, i giudici tracciano interessanti coordinate di carattere dogmatico, precisando che trattasi di reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di abusare del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale.

Tale ordine di affermazioni consente di ritenere legittimo il provvedimento di reiezione emesso dal tribunale del riesame, atteso che risulta dalle emergenze processuali che la società Ecotec, cui spettava il servizio di gestione dell’impianto di depurazione, fosse pienamente consapevole dell’esistenza del by pass, da ciò discendendo che alcun rilievo può essere attribuito alla doglianza fondata sull’assenza di elemento psicologico.

Così argomentando, si sottolinea che, nell’ipotesi di inquinamento ambientale, allorché i soggetti garanti della tutela del bene giuridico ambientale siano più di uno, ciascuno è titolare per intero della posizione di garanzia affidatagli ex lege, il che implica che, onde evitare di incorrere in responsabilità penale, neppure può legittimamente invocarsi l’esaurimento del rapporto obbligatorio e l’eventuale modificazione soggettiva di questo mercé il subingresso di terzi, laddove il perdurare dell’illecito sia riconducibile alla condotta dell’originario titolare.

Un’affermazione siffatta appare particolarmente significativa, siccome rappresenta un’autentica dimostrazione della rigidità della responsabilità penale in materia ambientale, a riprova dell’intento legislativo di porre un argine alle condotte criminose, particolarmente riprovevoli, che recando danni all’ambiente.

Né può trascurarsi l’asserita consapevolezza della società titolare della gestione dell’impianto della situazione di irregolarità nella quale versava ab origine la siffatta gestione e, conseguentemente, dei profili di rischio ad essa connessi, da ciò discendendo l’accettazione del rischio da parte di essa del verificarsi dell’evento dannoso costituito dall’inquinamento ambientale come effetto della propria attività.

Consegue all’anzidetto che, come anticipato, si afferma la punibilità del delitto altresì a titolo di dolo eventuale, come emerge con nitore dall’espresso riferimento che i giudici muovono nella motivazione all’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, che, alla luce della giurisprudenza prevalente, fonda la categoria del dolo eventuale e la sua distinzione dalla colpa cosciente.

Alla luce delle prefate considerazioni, conclude la Cassazione, la responsabilità della società Ecotec appare palese, a nulla rilevando nemmeno l’asserita estinzione per prescrizione del reato paesaggistico, essendo il delitto in discorso un reato permanente, i cui effetti si esauriscono non appena è cessata la permanenza, rectius con l’astensione dell’agente dalla condotta abusiva.

5. Considerazioni conclusive.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si ritiene di poter aderire alla pronuncia della Suprema Corte per le ragioni che seguono.

In primo luogo, quanto al profilo cautelare, appare coerente ricollegare la sussistenza del fumus commissi delicti all’alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni giuridici tutelati, atteso che, stante l’inevitabile compenetrarsi tra il mondo sostanziale e quello processuale, l’emissione di un provvedimento cautelare non può non essere frutto di una valutazione giudiziale sulla ricorrenza degli elementi richiesti dalla fattispecie criminosa.

Ciò in ragione del fatto che una norma deve essere interpretata nel senso che abbia a produrre determinati effetti, non che non ne abbia a produrre alcuno, da ciò discendendo che il riferimento mosso dai giudici all’eventus damni ricompreso dall’art. 452 bis c.p. appare razionale.

Ciò posto, occorre operare riflessioni di più ampia profondità in punto di elemento soggettivo, l’accertamento della natura del quale rappresenta il punto focale attorno al quale ruota la pronuncia resa dalla Suprema Corte.

Da un punto di vista strutturale, appare corretto affermare che il delitto de quo sia sorretto dal dolo generico, atteso che sostenere la ricorrenza del dolo specifico tradirebbe l’inequivocabile tenore della norma, che, è bene ricordare, può essere oggetto non già di manipolazione, bensì di interpretazione.

Né appare contestabile la circostanza che nel fuoco della volontà criminosa debba rientrare l’abuso del titolo amministrativo di cui l’agente abbia la disponibilità, giacché è proprio in ragione di un titolo siffatto che l’agente può avere il dominio di una situazione dalla mala gestio della quale può scaturire un inquinamento ambientale, come nel caso della società Ecotec[19].

Tale ordine di considerazioni, peraltro, trova conferma nella considerazione unitaria del fatto tipico, che deve essere connotato da una sintesi armonica degli elementi che lo compongono, di talché è razionale che il carattere di illiceità speciale che informa l’azione criminosa colori anche l’atteggiamento mentale che siffatta azione sorregge.

Inoltre, può dirsi che l’ampiezza del dolo deve essere tale da ricomprendere non solo la compromissione o il deterioramento del bene giuridico protetto, ma altresì i requisiti della loro significatività e misurabilità, siccome inscindibilmente avvinti al disvalore dell’evento criminoso.

Volgendo lo sguardo all’ammissibilità del dolo eventuale, può dirsi che appare razionale farla discendere dall’asserita natura dolosa del delitto di inquinamento ambientale, atteso che, anche alla luce del principio espresso dal brocardo entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem, all’affermazione della natura dolosa di un delitto non può conseguire l’affermazione della punibilità della medesima condotta in termini affatto diversi, ossia colposi.

Un’affermazione di tal fatta trova conforto nelle riflessioni della dottrina, che non ha mancato di evidenziare che, trattandosi di reato di danno, appare pacifico ritenere configurabile il dolo eventuale, specie laddove un soggetto agisca in assenza di un’autorizzazione amministrativa alla quale si doveva attenere[20].

La configurabilità di siffatta forma di dolo, peraltro, è pienamente riscontrabile in rerum natura, atteso che, in disparte della ricorrenza di delitti punibili a titolo di dolo intenzionale, specie nel contesto delle eco-mafie, appare pacifico che l’agente, pur non volendo l’evento dannoso, agisca anche a costo di provocarlo, non adoperandosi per evitare che questo si verifichi.

Quanto all’accertamento della sussistenza di tale atteggiamento interiore in capo all’agente, è bene ricordare che tale accertamento è un’attività di carattere complesso, poiché non è possibile ricostruire in via diretta l’atteggiamento interiore dell’agente, l’unica strada possibile essendo il ricorso alla prova indiretta, rectius indiziaria.

Nè è possibile ricorrere alle presunzioni di dolo, finanche nei casi delle fattispecie soggettivamente pregnanti –dove si parla di dolus in re ipsa, che ben parrebbe attagliarsi al delitto in discorso -poiché a ciò osta il principio di personalità della responsabilità penale.

Nel rifuggire da alieni meccanismi presuntivi, è necessario che l’indagine giudiziale prenda le mosse da quelle circostanze esteriori dalle quali è possibile desumere la sussistenza del dolo eventuale, che va accertato in tutti i suoi elementi strutturali, ossia previsione e volontà, ciò essendo coerente anche con il principio BARD.

In particolare, similmente a quella che regola l’accertamento della causalità, l’inferenza che viene in rilievo è di tipo abduttivo, comportando, attraverso il noto procedimento dell’ipotesi contro il fatto, la verifica del teorema accusatorio sulla sussistenza del dolo eventuale tramite l’esclusione delle ipotesi alternative e dell’esistenza di circostanze concomitanti nella mente dell’agente che abbiano determinato la decisione di agire.

In altre parole, se eliminando mentalmente l’evento verificatosi risulta che questo non si sarebbe verificato se non in virtù dell’adesione ad esso da parte dell’agente, allora si potrà affermare la sussistenza del dolo eventuale, ricorrendo invece la colpa cosciente ove la tenuta dell’inferenza non regga al contrasto con le ipotesi antagoniste.

Calando tali riflessioni nel contesto in discorso, può dirsi che qualora l’evento della compromissione o del deterioramento delle matrici ambientali specificate dalla norma non si sarebbe prodotto se non in ragione dell’accettazione del rischio del suo verificarsi da parte del reo, allora questi sarà punibile a titolo di dolo eventuale.

Avviandosi alle conclusioni, può ribadirsi che l’accertamento del dolo eventuale dovrà avvenire oltre ogni ragionevole dubbio, che deve rispondere non solo a criteri di intrinseca razionalità, ma deve poter essere argomentato con ragioni verificabili sulla base del materiale probatorio acquisito nel processo.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Un recente commento alla sentenza in esame si trova altresì in Guida al diritto, 32, 2019.

[2] Il riferimento è al noto caso Eternit, in relazione al quale la Suprema Corte ha tracciato importanti coordinate ermeneutiche in materia di disastro innominato, che ricomprendeva, prima dell’entrata in vigore della novella del 2015, altresì il disastro ambientale. In particolare, dopo aver effettuato un’interessante riflessione sui delitti aggravati dall’evento, la Corte ha evidenziato che l’evento disastro è un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza, tale da porre in pericolo la pubblica incolumità e che, ai fini della sua consumazione, è sufficiente la sola immutatio loci ed il verificarsi del pericolo.

[3] Cfr. R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale e speciale, Roma, 2019, p. 604.

[4] Tale circostanza appare essere manifestazione della presunzione di costanza nell’utilizzo dei termini da parte del legislatore, la quale, soprattutto nel caso delle norme penali e della loro ermeneusi, appare di particolare rilevanza.

[5] Un altro esempio, in tal senso, è quello dato dal frequente utilizzo legislativo nella descrizione di alcune fattispecie delittuose dell’avverbio arbitrariamente, come nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di invasione. Secondo la dottrina, l’utilizzo delle clausole siffatte contrassegnerebbe le ipotesi in cui tale illiceità derivi da una norma diversa da quella incriminatrice, seppur non espressamente prevista da quest’ultima. Sul punto cfr. PULITANO', Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv.it.dir.proc.pen., 1967, pp.66 ss. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano 2004.

[6] Cfr. Cass.pen. Sez. III n.28732 del 2019.

[7] Sulla perimetrazione dei requisiti siffatti cfr. Cass. pen. Sez. III. n. 15865 del 2017, secondo la quale la compromissione contrassegna uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni ed interessi che il bene medesimo deve soddisfare, mentre il deterioramento indica la riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso.

[8] La dottrina ha dubitato della capacità selettiva di tali indici, che richiamano sia la definizione di danno ambientale di cui all’art. 300 del TUA, sia la nozione di danno ambientale contenuta nella direttiva 2004/35 CE. In particolare, la significatività indicherebbe che l’evento di inquinamento debba essere di dimensioni rilevanti, mentre la misurabilità rimanda, come il termine stesso suggerisce, alla possibilità di un’oggettiva quantificazione della gravità dell’alterazione.

[9]Sulla distinzione tra reati istantanei e permanenti cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, sedicesima edizione, Milano 2003, pp.266 ss., G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, ottava edizione, Bologna 2019, pp. 211 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, nona edizione, Padova 2015, pp. 428 ss. Sia consentito, inoltre, il richiamo ad A. FRANCHINA, Spunti di riflessione sul delitto di illecito trattamento di dati personali: reato istantaneo o permamente, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3.

[10] Cfr. Cass. pen. Sez. III n. 50018 del 2018, secondo la quale il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza arrecati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli art. 240 ss. del TUA.

[11] Per un approfondimento della responsabilità penale e della sua ricostruzione in termini scientifici cfr. F. BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale, I, Cap I, Bari, 2015.

[12] Per un approfondimento della problematica cfr. per tutti C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore, in Dirittopenalecontemporaneo Web, nonché Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, 23 giugno 2015 in, www.lexambiente.com

[13] Il tema è assai approfondito in dottrina. Per una ricostruzione in chiave moderna del principio siffatto v. F. BELLOMO, op. cit., vol. II, pp. 557 ss.

[14] Cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 38343 del 2014, secondo la quale non è la previsione dell’evento, bensì la volizione, a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente: la previsione in termini di concretezza e di probabilità costituisce infatti solo uno degli strumenti offerti al giudice per accertare la sussistenza della volizione. Ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d’azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all’evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia, si potrebbe dire. In questo risiede propriamente la rimproverabilità, la colpevolezza dell’atteggiamento interno che si denomina dolo eventuale. L’accettazione del rischio quindi non può avvenire per pura disattenzione, noncuranza o mero disinteresse, ma a seguito di un’opzione, di una deliberazione con la quale l’agente consapevolmente sceglie fra l’agire accettando l’eventualità di commettere l’azione vietata e il non agire. Occorrerà comprendere se l’agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa. In tale indagine il giudice potrà avvalersi di una pluralità di elementi indizianti, tra cui assume carattere preponderante, quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo giudizio controfattuale, la circostanza che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Tale giudizio controfattuale riconduce virtualmente l’atteggiamento dell’agente a quello proprio del dolo diretto e dunque riduce, ma definisce nitidamente l’area occupata dalla figura soggettiva in esame. Al giudice è richiesto un estremo sforzo di analisi e comprensione dei dettagli; un atteggiamento, cioè, immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono ed al contempo attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psichici, alieno dall’applicazione pigra di meccanismi presuntivi. In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l’imputato e rinunziare all’imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge.

[15]  Cfr. C. RUGA RIVA, op. cit., p. 20, secondo il quale risulterebbe essere problematica l’applicabilità dell’indicatore della condotta successiva al fatto, atteso che le Sezioni Unite lo riferiscono ai reati istantanei, mentre i reati ambientali come evidenziato, sono perlopiù reati permanenti. Inoltre, particolari problemi appare suscitare l’applicazione della prima formula di Frank, poiché il dato probatorio è reso incerto dal notevole lasso temporale che generalmente intercorre tra la condotta inquinante e il concreto manifestarsi dei danni ambientali, nonché delle conseguenze che questi arrecano alla salute umana.

[16] Così C. RUGA RIVA, op.cit., p. 12. La tesi in discorso appare pregevole, anche alla luce dell’intrecciarsi di due tra le direttive più promettenti di sviluppo del sistema penale moderno, ossia la responsabilità penale della persona giuridica e i reati ambientali.

[17] Appare chiaro che un’imputazione dolosa in un contesto tradizionalmente caratterizzato da violazioni di natura contravvenzionale accentua ancor di più il disvalore dell’evento lesivo.

[18] La norma richiamata, disciplinante l’aggravante ambientale, dispone che “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio”.

[19] L’agente, pertanto, deve essere consapevole di porsi in aperto contrasto con le prescrizioni amministrative in materia ambientale e deve rappresentarsi il rischio consentito dall’ordinamento giuridico.

[20] Così C. RUGA RIVA, op. cit. par. 1.5, dove si afferma che sono configurabili tutte le forme di dolo, finanche quello eventuale, che andrà comunque accertato facendo riferimento ai criteri Thyssen, onde evitare di fornire un’interpretazione del tutto oggettivizzata del dolo, che si porrebbe in aperto contrasto con la sua natura di elemento soggettivo del reato.