Sommario: 1. Introduzione; 2. L. 218/1995 e l’Accordo di Villa Madama, dubbi interpretativi e soluzioni prospettate; 3. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dinanzi alla Corte d’Appello; 4. L’efficacia delle sentenze pro nullitate matrimonii sull’assegno di mantenimento e sulla prole; 5. Il dilagante fenomeno del divorzio sacro. Il freno alle c.d. delibazioni “facili” posto dalle Sezioni Unite; 6. Conclusioni
1. Introduzione
Con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato[1] veniva innovato il sistema di riconoscimento delle sentenze straniere all’interno dell’ordinamento italiano, andando a modificare sostanzialmente una serie di disposizioni del codice di procedura civile in tale materia[2].
In via generale, la normativa previgente imponeva la necessità di una sentenza della Corte d’Appello che dichiarasse l’efficacia del provvedimento straniero in Italia, con l’onere del richiedente/parte interessata di provare che il rispetto da parte del giudice straniero di una serie di parametri che garantissero l’esecuzione nel nostro ordinamento del contenuto di tale sentenza (c.d. procedimento di delibazione).
Nei casi in cui la parte interessata risultava contumace durante il processo dinanzi al giudice straniero, la Corte d’Appello – territorialmente competente- doveva procedere al riesame della questione; il tutto era indubbiamente a vantaggio dell’interessato.
Con la legge n. 218 del 31 maggio 1995 - entrata in vigore il 10 gennaio 1997 - veniva disposto un sistema di riconoscimento automatico delle sentenza straniere, tutt’ora vigente, fatte salve alcune eccezioni.
Affinché possa verificarsi tale automatismo oggi è necessario che: siano stati rispettati dal giudice straniero i principi sui quali si basa il nostro sistema processuale (tra tutti: diritto di difesa, diritto al contraddittorio, principi di competenza e giurisdizione), che la costituzione in giudizio e l’eventuale dichiarazione di contumacia avvengano regolarmente e secondo le leggi del luogo di causa, che il contenuto di tale pronuncia non sia in contrasto con il principio di ordine pubblico[3] o con un precedente giudicato italiano, che sia avvenuto il passaggio in giudicato di tale sentenza, sempre secondo le norme processuali del paese straniero in cui il giudizio si è svolto e infine, che non sia pendente dinanzi all’autorità giudiziaria italiana un processo, instaurato prima di quello straniero, in cui vi siano le stesse parti e il medesimo oggetto.
Sarà inoltre necessario procedere all’esecuzione forzata qualora la sentenza straniera non sia spontaneamente adempiuta oppure aprire un procedimento di contestazione nei casi in cui si ritengano non sussistenti i requisiti sopra richiamati (ricorrendo alla Corte d’Appello[4] che in tal caso ha una competenza eccezionale in unico grado).
Sul tema, in ambito europeo, si ricorda il recente regolamento 1215/2012 – in vigore dal 10 gennaio 2015 – che ha previsto l’automatico e reciproco riconoscimento delle decisioni dei giudici statali in materia civile e commerciale (escludendo le materie fiscali, doganali ed amministrative), riconoscendone anche l’immediata esecutività (se già prevista nello stato d’origine).
I principi da rispettare per garantire tale automatismo sono gli stessi appena richiamati, previsti già dalla normativa del 1995 di riforma del diritto privato internazionale.
Nonostante l’apparente chiarezza e semplicità del nuovo sistema di riconoscimento delle sentenze straniere, la dottrina ha discusso a lungo in merito al rapporto intercorrente tra tale normativa e alcune particolari tipologie di sentenze emanate in ordinamenti stranieri, come appunto le sentenze ecclesiastiche, nello specifico quelle pro nullitate matrimonii[5] (emanate della Sacra Rota, Tribunale Apostolico che si occupa delle cause di nullità matrimoniale[6] o dai Vescovi diocesani).
Ciò potrebbe essere indice di un velato contrasto intercorrente tra i principi alla base della riforma in questione del diritto privato internazionale e una sorta di chiusura verso l’ordinamento canonico, quest’ultima emergente dagli orientamenti dei giudici delle Corti Superiori.
Si precisa che, sul tema si era già pronunciata la Corte Costituzionale nel lontano 1982, affermando l’illegittimità delle disposizioni della vecchia normativa sul matrimonio concordatario (nello specifico art. 17 L. 847/1929), che prevedevano un automatismo nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità, impedendo quindi al giudice italiano ogni controllo sul piano sostanziale. Nello specifico la Consulta riteneva che tali provvedimenti ecclesiastici, seguiti dal procedimento apposito per dichiararne l’efficacia nel nostro sistema giuridico, incidevano profondamente e radicalmente sui poteri che l’ordinamento italiano attribuisce ai propri Giudici, addirittura sino a provocare la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri, derivante appunto dalla preclusione di qualsiasi sindacato che andasse oltre l’accertamento della propria competenza, il controllo meramente formale sulla presenza del decreto del Tribunale della Segnatura apostolica e la verifica sulla tipologia di matrimonio celebrato, ovvero, necessariamente un matrimonio concordatario ritualmente trascritto nei registri dello Stato Civile.
Pertanto, si concludeva affermando che tale strutturazione del discusso procedimento, in fase di concreta applicazione “…elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell’ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l’effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell’ordine pubblico italiano…”[7].
2. L. 218/1995 e l’Accordo di Villa Madama, dubbi interpretativi e soluzioni prospettate
Per quanto concerne le sentenze emanate dall’autorità giudiziaria ecclesiastica, sin da subito, sorgevano dubbi in merito all’applicabilità della L. 218/1995, in quanto la tesi interpretativa prevalente riteneva che data le peculiarità dell’ordinamento canonico e la delicatezza delle questioni toccate dal provvedimento che dichiara nulla l’unione matrimoniale tra i coniugi e considerato l’art. 2 della L. 218/95[8], si doveva far fede a quanto previsto nel 1984 con l’Accordo di Villa Madama[9] in luogo delle diposizioni della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Prevedendo, per l’esattezza, un procedimento di delibazione obbligatorio delle sentenze canoniche ad opera della Corte d’Appello territorialmente competente[10].
Negli anni, tale posizione ha trovato conferma sia tramite provvedimenti normativi[11] che in pronunce giurisprudenziali[12]; infatti dalla lettura dell’art. 63, comma 2, lett. g/h[13] del DPR 396/2000[14] non era difficile comprendere una voluta differenziazione operata tra le sentenze straniere di scioglimento o nullità del matrimonio e cessazione degli effetti civili e le sentenze della Corte d’Appello di delibazione delle pronunce ecclesiastiche di nullità.
Per quanto attiene alla giurisprudenza, è d’obbligo ricordare che la Cassazione, in più di un’occasione, ha confermato che in materia di delibazione delle sentenze emesse dall’autorità ecclesiastica, la normativa speciale, ovvero quella concordataria, prevale sulla legge di riforma del diritto privato internazionale.
Per dovere di completezza, si cita il Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003 nel quale viene trattato il tema del riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni matrimoniali pronunciate nei paesi europei. Nello specifico la disposizione contenuta nell’art. 63 disciplinata il regime di riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sulla base dei Concordati tra gli Stati e la Santa Sede[15]. Tale fonte normativa sembrerebbe affermare un sistema di riconoscimento automatico, fatti salvi, però gli eventuali patti internazionali conclusi con la Santa Sede[16].
Ma tale automatismo poteva ricondursi solo alla normativa portoghese, dove il Concordato del 1940 prevedeva ancora la giurisdizione esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale e il riconoscimento automatico delle sentenze canoniche, mentre i Concordati conclusi con l’Italia e la Spagna prevedono una giurisdizione concorrente con quella canonica ed un procedimento di delibazione. Con il nuovo Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica portoghese il 18 maggio 2004[17], è venuta meno la necessità per la Spagna, l’Italia e Malta di sottoporre ai controlli previsti dalla loro legislazione e dai relativi concordati anche le sentenze portoghesi, essendo stato previsto anche in questo ordinamento un procedimento di controllo[18].
Ciò che emerge da tali rilievi è una chiara e palpabile chiusura dell’ordinamento statale, rispetto alle pronunce dei giudici ecclesiastici, per questo si rende opportuna una disamina più approfondita dei vari aspetti del tema in questione, valutando anche l’opportunità delle scelte operate dal legislatore e dalla giurisprudenza[19].
3. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dinanzi alla Corte d’Appello
Il processo di delibazione[20] consiste nell’iter che un provvedimento proveniente da un ordinamento straniero deve affrontare per essere riconosciuto e posto in esecuzione in un altro ordinamento.
Nel caso che ci occupa è lampante che in seguito alla riforma del 1995, l’iter per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale risultava aggravato rispetto a quello per i provvedimenti di altri giudici stranieri, ma allo stesso tempo, si osserva che per ovvie ragioni, non era e non è possibile mettere sullo stesso piano una sentenza di un giudice statale (laico) straniero e un provvedimento del Tribunale ecclesiastico, tenuto conto delle non poche peculiarità dell’ordinamento canonico[21].
Giungendo all’aspetto tecnico, per dovere di completezza, saranno di seguito illustrati i passaggi principali dell’iter ex art. 8 dell’Accordo del 1984, tenendo conto deli canoni di riferimento, nonché delle modifiche apportate nel 2015 con il Mitis Iudex.
Il procedimento in questione deve essere incardinato dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, tale competenza è individuata sulla base del luogo, o meglio del Comune presso i cui uffici risulta trascritto il matrimonio concordatario[22]; la domanda per la delibazione può essere congiunta, e in tal caso si procederà tramite ricorso, o provenire da uno solo dei coniugi tramite citazione dell’altro a comparire.
Nel primo caso – domanda congiunta - viene applicato il rito camerale e il giudizio si conclude in tempi celeri; nel secondo caso, invece, si applica il rito ordinario, con le lungaggini da esso derivanti.
Per poter instaurare il giudizio, in passato[23] risultava fondamentale l’aver ottenuto la c.d. doppia conforme della nullità del matrimonio concordatario da parte del Tribunale Ecclesiastico (di prima e seconda istanza) e l’exequatur del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e ovviamente aver rispettato, per la proposizione del giudizio di delibazione, i principi dettati dal codice di rito.
Sul punto è importante precisare che nella nuova versione dei canoni 1679 e 1680 è statuita l’abolizione dell’istituto della doppia sentenza conforme summenzionato.
Infatti, “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva.” Pertanto, oggi, l’appello non è più obbligatorio, ma resta comunque possibile.
Si badi che non è richiesta alcuna coincidenza tra l’iter processuale dell’ordinamento italiano e quello canonico (caratterizzato per la sua peculiarità) ma semplicemente la Corte d’Appello dovrà controllare il rispetto di una serie di principi per poter delibare la sentenza ecclesiastica.
Per dovere di completezza, si evidenzia che in passato, la cessazione del matrimonio religioso aveva effetto immediato solo dopo due sentenze conformi emesse dal tribunale ecclesiastico. Quindi, se la prima istanza si fosse conclusa positivamente, era comunque necessario appellarsi in seconda istanza per ottenere una seconda sentenza di accoglimento (oggi non più); se le prime due sentenze non fossero state conformi, era necessaria una terza sentenza per dirimere la questione.
Si precisa inoltre, che i provvedimenti ecclesiastici anche se divenuti esecutivi, possono ancora essere impugnati (ex cann.1681, 1644 c.i.c.) qualora emergano nuovi e gravi prove o argomenti.
Tuttavia, Papa Francesco, ha limitato questa possibilità, stabilendo che non è ammesso il ricorso, dinanzi alla Rota Romana, per la nova causae propositio, quando una delle parti abbia contratto nuovo matrimonio canonico, salvo che non vi sia una manifesta ingiustizia della decisione[24].
Orbene, dopo la regolare instaurazione del giudizio, la Corte d’Appello è chiamata a controllare che non vi sia alcun caso di litispendenza o di giudicato contrastante con la sentenza da delibare e che il provvedimento ecclesiastico non abbia un contenuto discordante con l’ordine pubblico[25]; l’unica cosa che esula dalla competenza di tale giudicante è il riesame nel merito della vicenda di nullità matrimoniale definita con la sentenza canonica.
È il caso di precisare, che possono invece pendere contemporaneamente la causa civile di separazione/divorzio e quella presso il giudice ecclesiastico per l’ottenimento della dichiarazione di nullità del matrimonio, perché tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità- dipendenza.
Qualora, però dovesse intervenire una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in pendenza di un giudizio di separazione, il giudizio civile si estingue conseguentemente alla dichiarazione di cessata materia del contendere da parte dello stesso giudice civile. Viene, inoltre revocata qualsiasi decisione comportante misure economiche a favore del coniuge più debole e qualsiasi decisione relativa all’addebito della separazione anche se il Giudice conserva il potere di adottare provvedimenti relativi al mantenimento e l’affidamento dei figli per garantire sempre e comunque la tutela dei minori.
Ordunque, una volta conclusosi con esito positivo il procedimento di delibazione, la Corte d’Appello ordina all’ufficiale di stato civile di operare l’annotazione della nullità a margine dell’atto di matrimonio e lo stesso si considera come mai esistito.
Negli ultimi anni, diverse sono state le pronunce adibite a chiarire alcuni aspetti particolari della disciplina in esame, soprattutto per fronteggiare le più variegate ipotesi verificatesi nel concreto.
Tra tutte, di particolar pregio è la sentenza n. 1637/2019 della Corte d’Appello di Bari[26]. Con tale pronuncia, si affrontava il caso della dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico celebrato all’estero e trascritto successivamente in Italia. La Corte affermava che per poter ritenere efficace nel nostro ordinamento una sentenzadi nullità di un matrimonio canonico, emessa da un tribunale ecclesiastico è necessario prima accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 797 c.p.c.[27]. Non si fa infatti riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 64 della legge 218/1995, che lo ha sostituito, non a caso, il rinvio operato dalla summenzionata norma codicistica all'art. 8 n. 2 dell'Accordo di Villa Madama, in relazione alle condizioni per poter dichiarare l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra cui l’esecutività della sentenza che dichiara la nullità di un vincolo matrimoniale, deve ritenersi di natura materiale e non meramente formale.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente, aveva contratto matrimonio con rito canonico in Germania, trascrivendolo successivamente in Italia. Però, dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità da parte dal Tribunale ecclesiastico della Puglia, aveva adito la Corte di Appello di Bari per veder dichiarare l’esecutività di tale provvedimento ecclesiastico.
Il Giudice adito, però, ha ritenuto inammissibile la domanda per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica in assenza di prova della sua esecutività, tramite il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica[28]. Contemporaneamente, dichiarava inammissibile anche la nuova o mutata domanda per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica come sentenza straniera, perché, l’Accordo del 1984 consente ancora l’applicabilità delle norme concordatarie nei rapporti tra Stato e Chiesa, avendo l’art. 2 della legge n. 218 del 1995 lasciato immutata l’applicazione delle convenzioni internazionali[29].
4. L’efficacia delle sentenze pro nullitate matrimonii sull’assegno di mantenimento e sulla prole
In apertura, risulta fondamentale riportare le principali modifiche introdotte in materia di procedimento canonico di nullità matrimoniale, da Papa Francesco nel 2015, attraverso il Mitis Iudex Dominus Iesus[30].
Con questa riforma, come accennato, è stato quasi stravolto il sistema previgente[31] tramite, ad esempio, l’eliminazione del sistema summenzionato della doppia conforme, nonché con l’introduzione di nuovi istituti, come appunto il Processus matrimonialis brevior coram Episcopo, ovvero, una procedura celere (può durare massimo due mesi) e semplificata per ottenere la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale.
Per eccesso di zelo, si ricorda che il Mitis Iudex Dominus Iesus consta di ventuno canoni ed è accompagnato da un ulteriore documento costituente le Regole procedurali formate a loro volta da ventuno disposizioni.
Per poter accedere al Processus matrimonialis brevior coram Episcopo è necessario prima verificare l’esistenza di specifici requisiti, ovvero, la domanda- indirizzata al Vescovo Diocesano - deve essere proposta dai coniugi su accordo degli stessi o da uno di loro con il consenso dell’altro e, inoltre, non deve risultare necessaria un’istruttoria accurata, dovendo emergere evidentemente una causa di nullità[32], corroborata da fatti e circostanze provate documentalmente o tramite testimoni.
Tra le novità in tale procedura, viene prevista altresì una maggiore specificità degli elementi fondamentali del libello, infatti come si legge nella disposizione contenuta nel can. 1684 MIDI, è necessaria l’indicazione chiara, concisa e precisa dei fatti di causa, delle prove immediatamente reperibili dall’istruttore, nonché l’allegazione dei documenti richiesti.
Come anticipato, il potere decisionale spetta al Vescovo Diocesano - derogando la tradizionale collegialità - che dovrà esaminare gli atti, nonché le osservazioni del difensore del vincolo o delle parti e dopo un consulto con l’istruttore e l’assessore, statuire sul raggiungimento o meno della certezza morale sulla nullità del vincolo matrimoniale.
Dopo aver esaminato le principali novità introdotte da Papa Francesco e il procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, sorge spontaneo chiedersi in che modo tale provvedimento, che una volta delibato entra a far parte del nostro ordinamento ed è in grado di fare stato tra le parti, possa incidere sulla situazione quo ante regolata da una sentenza di separazione o di divorzio (nello specifico sulla regolamentazione di natura economica). Oltre a questo interrogativo, ci si potrebbe anche domandare come e se tale provvedimento possa incidere sul rapporto di filiazione, eventualmente preesistente.
Sul primo punto, un chiarimento esaustivo è giunto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito in merito alle sorti dell’eventuale assegno di mantenimento già previsto, in caso di sentenza di nullità delibata. La Corte di Cassazione[33] ha ritenuto opportuno far venir meno l’obbligo in capo al coniuge condannato al pagamento del mantenimento in quanto la nullità travolgerebbe retroattivamente la validità del matrimonio. Secondo la S.C., infatti, non si tratterebbe di stabilire se la sopravvenuta delibazione del provvedimento del giudice ecclesiastico statuente la nullità matrimoniale possa considerarsi o meno, giustificato motivo per la modifica del provvedimento relativo all’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, quanto, piuttosto, di prendere atto del fatto che, una volta dichiarata l’invalidità ab origine del vincolo matrimoniale tra i coniugi, verrebbe meno il presupposto fondamentale sul quale si fonda il diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, nonché di tutti gli elementi accessori ad esso connessi e da esso inevitabilmente dipendenti[34].
In altri termini la risposta è data dalla stessa natura degli istituti della separazione e del divorzio. Pertanto dato che con la separazione non viene meno il vincolo matrimoniale, con la sentenza canonica di nullità, invece, “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) che giustifica l’assegno di mantenimento, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi contenute nella sentenza di separazione”[35].
Diversa è stata, invece, la posizione della S.C. per i casi in cui risultava già intervenuto il provvedimento di divorzio.
Si precisa che il fondamento dell’assegno divorzile[36] diverge da quello di mantenimento. Il primo, infatti, ha natura assistenziale e trova il suo fondamento nel principio di solidarietà post-coniugale (che si basa, a sua volta, sul principio costituzionale della solidarietà economica, a tutela del soggetto più debole.). Il diritto all’assegno divorzile scaturisce, in primo luogo, dall’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione di vita fra i coniugi, conseguente allo scioglimento del matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non è quindi fondato sulla validità del matrimonio, oggetto, invece, della sentenza ecclesiastica. Orbene, il giudizio civile per la pronuncia di divorzio e il giudizio canonico per la nullità del matrimonio possono coesistere essendo basati su presupporti diversi, quindi anche nei casi in cui si è già ottenuta una sentenza di divorzio, non è impedito al coniuge di rivolgersi all’autorità ecclesiastica – e poi procedere per la delibazione - per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario.
Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza, però, il giudicato che determina un assegno divorzile resta intangibile, nonostante una successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto si applica il principio del giudicato adibito proprio a garantire la certezza giuridica relativamente alla regolamentazione dei rapporti sostanziali tra le parti, per cui i provvedimenti economici accessori al divorzio restano validi anche a seguito della delibazione della pronuncia sulla nullità - ab origine - del vicolo matrimoniale[37], evitando anche un utilizzo strumentale e pretestuoso dei giudizi ecclesiastici pro nullitate matrimonii per non corrispondere più l’assegno all’ex coniuge.
Per quanto concerne il secondo punto di indagine, ovvero le conseguenze sul rapporto di filiazione, l’iter logico da seguire risulta molto semplice e lineare. Sicuramente come anzidetto, la pronuncia di nullità del vincolo matrimoniale può comportare, talvolta la perdita dell’assegno di mantenimento in capo al coniuge beneficiario per il venir meno del presupposto giustificante tale obbligo, ma tale effetto non può travolgere soggetti estranei al patto invalido, come appunto i figli.
La pronuncia di nullità equivale al non aver mai contratto matrimonio, ma ciononostante potrebbero essere nati dei figli, nei cui confronti tale statuizione non produce alcun effetto giuridico. Soprattutto in seguito alla riforma sulla filiazione[38], lo status dei figli nati sia durante il matrimonio che fuori dallo stesso, risulta equiparato, pertanto non sarebbe stato giusto ripristinare o attuare alcuna forma di discriminazione a seguito dell’invalidità del matrimonio dei genitori.
Quindi, anche in seguito ad una delibazione, i figli nati dal matrimonio dichiarato nullo vengono tutelati e permangono, in capo ai genitori, tutti i diritti e doveri previsti dalle disposizioni codicistiche.
5. Il dilagante fenomeno del divorzio sacro. Il freno alle c.d. delibazioni “facili” posto dalle Sezioni Unite
La frequenza del ricorso al Tribunal Rotae Romanae per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio, provocò, per diverso tempo, un abuso di tale meccanismo, con lo scopo principale di eludere il sistema processuale italiano, favorendo il coniuge interessato a non versare alcuna somma a titolo di mantenimento per l’altro coniuge. La prassi adibita ad eludere i propri doveri giuridici nei confronti del coniuge tramite il ricorso al giudice ecclesiastico, andò avanti per diverso tempo, provocando palesemente degli illegittimi squilibri tra le posizioni dei coniugi separati o divorziati tramite il ricorso al Giudice ordinario e tutti coloro che abusando della possibilità di annullare il vincolo matrimoniale ricorrendo all’oneroso giudizio ecclesiastico, riuscivano a liberarsi definitivamente di qualsiasi vincolo e obbligo giuridico di mantenimento.
Per placare il fenomeno della c.d. delibazione facile fu necessario un intervento deciso della Cassazione a SS. UU., la quale nel 2014[39] affermò che qualora la convivenza tra i coniugi si fosse protratta per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio concordatario, ciò avrebbe comportato l’impossibilità per l’autorità giudiziaria italiana di delibare la sentenza canonica di nullità della predetta unione, in quanto tale situazione avrebbe comportato la contrarietà della stessa a norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, fonti, tra l’altro di diritti e doveri inviolabili (riferendosi principalmente al rapporto di filiazione)[40].
Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio canonico pronunciata dal Giudice ecclesiastico, indipendentemente dal vizio accertato e dichiarato dallo stesso, per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. Qualora il giudizio per la delibazione fosse stato già instaurato, a pena di decadenza sarà la parte interessata a poter sollevare tale eccezione in giudizio (eccezione a tutela della parte debole).
A seguito di tale statuizione, non sono tardate le critiche di gran parte della dottrina la quale evidenziava che la rilevanza della convivenza risultava bilanciata dalla peculiarità dell’ordinamento canonico[41], quando in realtà il concetto di convivenza comporta inevitabilmente una serie di conseguenze giuridiche, costituzionalmente rilevanti[42] (artt. 2 - 29 Cost.).
Nella sentenza in esame – SS.UU. n. 16379/2014 – i giudici di legittimità sostengono che il matrimonio-rapporto è la base di una nuova formazione sociale nella quale ogni membro sviluppa la sua personalità e ciò determina il sorgere al suo interno di diritti, doveri, responsabilità e aspettative giuridicamente rilevanti. Per questi motivi le stesse SS.UU., resesi conto del perpetuarsi dell’abuso del processo di delibazione, decideva di fissare un termine oltre il quale, il protrarsi della convivenza non avrebbe consentito il riconoscimento del provvedimento canonico pro nullitate matrimonii nell’ordinamento giuridico italiano, adducendo che per i motivi sopra esposti, tale situazione sarebbe risultata paradossale e per tanto contraria al principio dell’ordine pubblico.
Si precisa, ai fini di una maggiore chiarezza e comprensione di tale scelta, che il termine di tre anni non è affatto casuale in quanto, gli ermellini hanno utilizzato la ratio contenuta nella L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, c. 1 e 4, (Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 6, c. 1, (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo 8 del libro I c.c.), secondo i quali ai coniugi uniti in matrimonio o semplicemente conviventi (in maniera stabile e continuativa prima del matrimonio[43]) da almeno tre anni – senza che sia intervenuta alcuna tipologia di separazione - è concesso iniziare un procedimento di l’adozione.
Quindi, tale limite generale cristallizzato dalla giurisprudenza individua chiaramente il sottile ma intravalicabile confine tra le peculiarità dell’ordinamento canonico, per quanto attiene ai vizi genetici del matrimonio concordatario, e il principio dell’ordine pubblico nel quale è intrinseco il carattere laico dello Stato Italiano.
Tale decisione per quanto logica e funzionale a ridurre l’assalto alle Corti d’Appello per ottenere il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, fu aspramente criticata e creò dei dissidi all’interno della stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, costringendo la S.C. ad intervenire nuovamente dopo pochi anni[44]. Questo secondo intervento fu particolarmente severo e mirato a prevedere una sorta di escamotage, a determinate condizioni, per tale limitazione temporale dei tre anni. Con tale statuizione, infatti, viene introdotta un’eccezione al limite dei tre anni di convivenza, ovvero si ritiene possibile la delibazione nei soli casi in cui vi sia un’istanza congiunta dei coniugi in tal senso.
Nello specifico, ripercorrendo i tratti salienti della pronuncia della S.C., sarebbe necessaria la proposizione di un ricorso congiunto adibito ad ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Ciò risulterebbe l’unica soluzione per escludere l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente configurata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Tali conclusioni, sarebbero coerenti con una crescente importanza attribuita alla convivenza e con la qualificazione della convivenza coniugale stessa come eccezione in senso stretto, rimessa, in tal caso, esclusivamente alla disponibilità della parte che intende farla valere. In tal modo e a seguito di tale precisazione, appare palese la prevalenza e quindi il valore superiore attribuito alla c.d. consapevole concorde manifestazione delle parti (S.S. U.U. n. 16379 del 2014 …)[45].
6. Conclusioni
Giunti al termine di questa breve disamina su un tema tanto complesso quanto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il momento di tirare le somme e provare a mettere insieme i vari tasselli derivanti da anni di dibattiti, operando una concreta valutazione dei progressi ottenuti e delle criticità ancora presenti.
Risulta sicuramente evidente l’evoluzione e l’adattamento subito dalla normativa sul riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, in quanto già dopo il fenomeno della costituzionalizzazione dei Patti divenne possibile delineare un sistema di delibazione molto più concreto e specifico, adibito appunto alla verificazione del rispetto dei principi processuali del nostro ordinamento.
Addirittura, esaminando oggi la normativa, anche alla luce della riforma intervenuta nel 1995, sembra che il trattamento riservato per il riconoscimento dei provvedimenti dei giudici ecclesiastici sia maggiormente gravoso rispetto a quello delle altre sentenze straniere per le quali vale un vero e proprio automatismo. Tale considerazione anche e sicuramente a fronte di anni di abusi di tale procedimento al fine di eludere gli obblighi di mantenimento degli ex- coniugi.
Ciò considerato, sembra affiorare un forte contrasto tra l’impronta universalistica insita alla L. 218/1995 e la tendenza laico-statalista che emerge dalla previsione di un procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità[46], giustificabile solo alla luce di un evanescente concetto, summenzionato, di ordine pubblico.
In dottrina, c’è anche chi, con tono sarcastico, ha ritenuto che tale ostruzionismo verso le pronunce dei giudici ecclesiastici potrebbe accentuarsi qualora “qualcuno, accorgendosi che le sentenze ecclesiastiche si aprono con l’invocazione del nome di Dio, possa sostenere che simile riferimento contrasti con il principio supremo di laicità dello Stato”[47], comportando l’impossibilità di riconoscere effetti giuridici nel nostro ordinamento a qualsivoglia sentenza canonica; come dargli torto?
