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Pubbl. Ven, 25 Set 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

La contiguità mafia-impresa tra sociologia ed ecomafie

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Tommaso Passarelli
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Catanzaro Magna Græcia



La storia del rapporto di contiguità col mondo delle imprese rappresenta un risvolto relativamente recente del fenomeno mafioso. In particolare, esso nasce dalla duplice esigenza di controllare il territorio (e con esso le attività economiche che ivi insistono) e di ”ripulire” i proventi illeciti frutto delle attività delittuose, con lo scopo di immetterli nei circuiti dell´economia legale. Gli studi sociologici hanno rappresentato un avamposto scientifico per la giurisprudenza e per il legislatore. Negli ultimi anni, il fenomeno delle ”ecomafie” ha rappresentato una nuova ed inedita fonte di profitti illeciti , che il legislatore penale tenta di arginare facendo assurgere l´ambiente a bene giuridico primario.


ENG The history of the relationship of contiguity with the business world represents a relatively recent aspect of the mafia phenomenon. In particular, it arises from the dual need to control the territory (and with it the economy activities that insist) and to ”clean up” the illicit proceeds resulting from criminal activities, with the aim of entering them into the circuits of the legal economy. Sociological studies have been a scientific outpost of jurisprudence and legislators. In recent years, the phenomenon of ”ecomafie” has been a new and unprecedented source of illicit profits, wich the criminal legislature is trying to stem by making the environment become the primary legal good.

Sommario: 1. Un breve excursus storico sul fenomeno mafioso; 1.1 La fattispecie delittuosa ex art. 416-bis c.p.; 2. Il contributo della scienza sociologica allo studio dei rapporti di contiguità tra mafia e impresa.; 2.1.1 La tesi del prof. P. Arlacchi.; 2.1.2 Rilievi critici alla ricostruzione del prof. P. Arlacchi; 2.2 La tesi del prof. R. Sciarrone.; 2.3 Il contributo della prof.ssa S. Pellegrini; 3. Il fenomeno delle ecomafie e i delitti contro l’ambiente; 3.1 Il recente fenomeno delle ecomafie; 3.2 I delitti contro l’ambiente; 3.2.1 La fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p; 3.2.2 La circostanza aggravante ex art. 452 octies c.p.; 4. Considerazioni conclusive.

1. Un breve excursus storico sul fenomeno mafioso

La ricostruzione in chiave storica del fenomeno mafioso è risultata impresa assai ardua per i numerosi studiosi che vi hanno tentato nel corso degli ultimi due secoli[1]. Un ruolo decisivo è stato rivestito dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso, promossa su iniziativa dell'ARS. Si trattò di un passaggio istituzionale che risulterà decisivo, nel volgere di pochi anni, infatti, darà la vita al primo testo di legge contemplante le associazioni di tipo mafioso.

Invero, è doveroso specificare come nel caso di specie si trattasse di estendere l’applicabilità delle misure di prevenzione già contemplate dall'ordinamento dell'epoca (sorveglianza speciale e divieto od obbligo di soggiorno), mentre i soggetti destinatari si estendevano agli «indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso». La definizione e i caratteri dell'associazione mafiosa, non espressamente contemplati nel testo normativo, saranno oggetto di una successiva elaborazione giurisprudenziale e troveranno definitiva consacrazione in seno alla legge n. 646/1982, c.d. “Rognoni-La Torre”.

Le origini del fenomeno mafioso sarebbero da ricondurre, secondo l'opinione dei commissari, alla metà del secolo XIX, in concomitanza con la formazione dello Stato nazionale. Le manifestazioni più tipiche del fenomeno, quali la commissione di delitti e la ricerca di dialogo coi pubblici poteri, si hanno specialmente in quella parte di territorio storicamente più arretrata, la c.d. Sicilia “occidentale”.

È qui che più si avverte l’assenza del potere centralizzato statale, che apre la strada per l'esercizio della violenza privata ad opera dei potenti baroni feudali, disposti a tutto per difendere i loro possedimenti terrieri nei confronti della popolazione contadina, all'epoca monca di ogni tutela e soggetta alle più cruente forme di sfruttamento. Per contro, si registra una diversa tendenza nella Sicilia “orientale”, in particolare nella zona del messinese, dove l'assenza dello Stato è sopperita da una diffusa organizzazione comunale, la quale ultima favorisce la libertà di commercio e le iniziative economiche.

Invece, la posizione di forza esercitata dai Baroni feudali nella Sicilia occidentale era favorita dall'opera di mediazione esercitata in loro favore, e nei confronti della popolazione contadina, da un esercito privato di campieri, costituito per lo più da personaggi dediti alla commissione di delitti e alla pratica della violenza.Quest'ultimi prestavano la loro opera in cambio della impunità loro garantita dai potentati locali e non di rado profittavano direttamente di quanto prodotto nei latifondi sottoposti alla loro egida, imponendo tributi quali il diritto di cuccia ai coltivatori del fondo; ovvero una forma primordiale di “pizzo”.

Con la fine dello Stato Borbonico e l’abolizione del feudalesimo non avvenne quella emancipazione da molti auspicata e il nuovo Stato nazionale non riuscì a garantire quell'opera di controllo pubblico e quell'esercizio monopolistico della violenza che avevano costituito le precondizioni latu sensu politiche delle primitive prevaricazioni mafiose. La prassi di avvalersi dei servigi di malandrini e criminali da parte dei ricchi proprietari terrieri non andò diminuendo e le attività dei “mediatori” si estesero fino ad abbracciare nuovi settori, dai furti al credito privato, incontrando sempre di più il favore delle popolazioni locali, sempre più scoraggiate dalle inefficienze e dalle mancanze dello Stato nazionale.

I mafiosi consolideranno questo ruolo di mediatori nelle questioni sociali ed economiche fino al punto da divenire in certo senso indipendenti dai Baroni loro protettori, i quali verranno sovente taglieggiati e derubati dai loro campieri, senza possibilità di rivalersi e tantomeno di liberarsene, visto il fondamentale ruolo di “equilibratori sociali” da essi svolto. Tra le finalità precipue dell'agire mafioso vi è senza dubbio la conquista di posizioni di potere all'intero della comunità in cui le organizzazioni criminali operano. Una ricerca che non può prescindere dall'utilizzo della violenza, cui il soggetto mafioso sa (fin dal principio) di dover far ricorso almeno una volta nella vita, al fine di sfruttare ogni risorsa e/o fonte di ricchezza, lecita o illecita che sia.

Giova osservare che rapine ed estorsioni rappresentavano lo strumento di arricchimento originario del sodalizio criminoso, mentre l'uso della violenza privata era funzionale ad incutere quel timore che favoriva il consolidamento della posizione sociale dei clan mafiosi. Lo Stato, nonostante avesse emanato con frequenza provvedimenti e leggi repressive, non riusciva a garantire la pubblica sicurezza. Le guardie campestri e la milizia a cavallo non ottemperavano ai propri doveri con fedeltà e risultavano di frequente invischiati con le consorterie mafiose locali.

La tacita accettazione del potere mafioso da parte delle popolazioni locali impediva loro una leale collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura, rendendone ancora più difficoltoso l'operato. Il ritardo con cui la classe dirigente prese contezza del problema mafioso fu notevole e questi ne condizionò anche l'agire successivo. I tentativi di rimedio alla situazione esistente non portarono a risultati significativi e presero di mira sovente la “bassa mafia” (quella costituita dalla manovalanza criminale), con azioni militari volte a tenere le province interessate in stato di assedio. L'inchiesta condotta nel 1876 da due giovani intellettuali toscani (Sonnino e Franchetti, i quali misero in risalto la mancanza di un ceto medio efficiente), ebbe un’eco nazionale e i suoi contenuti risultano ancora oggi attuali ai fini della piena comprensione del fenomeno mafioso.

Il fenomeno mafioso affondava le sue radici nell'economia e nella società siciliana, ebbe il suo sviluppo laddove vi era, all’epoca, maggiore concentrazione di ricchezza, nella c.d. “fascia verde” del territorio isolano, caratterizzato dalla presenza di vasti agrumeti, i cui frutti venivano esportati in tutto il mondo[2]. L'agire mafioso è stato dunque funzionale alla classe dominante. L'aristocrazia terriera ha tratto notevoli benefici dalle intermediazioni violente poste in essere dalla mafia nei confronti della classe contadina. Non di minor conto è stato lo scambio “sinallagmatico” tra consorterie mafiose e Stato italiano nel periodo immediatamente successivo all’Unità d'Italia[3].

Il deleterio contributo della criminalità organizzata ha consentito il “pacifico” governo dell'isola, che uno Stato neonato e dalle strutture istituzionali ancora fragili non avrebbe altrimenti saputo garantire. Per contro, la mafia ne trasse legittimazione sociale e un potere di fatto che ne avrebbe determinato il perpetuarsi nel corso della storia.

Se una prima conclusione si può trarre, è quella che il fenomeno mafioso lungi dall'essere espressione delle classi povere e disagiate, derivava invece dalla classe più nobile e agiata della società. Essa nacque dall'esigenza di salvaguardare, con l'uso della violenza privata contro le classi più povere dei contadini, posizioni acquisite di potere e privilegio, cioè quelle dei campieri e dei gabellotti che agivano al servizio della ricca classe nobiliare di proprietari terrieri.

1.1 La fattispecie delittuosa ex art. 416-bis c.p.

Per lungo tempo lo studio del fenomeno mafioso è stato al centro delle  trattazioni criminologiche e sociologiche. Nel primo Novecento iniziò il dibattito sulla applicabilità a queste associazioni delle fattispecie di reato associativo contenute nel Codice Zanardelli prima e nel Codice Rocco poi, a partire dal 1930.[4]Il proliferare delle attività mafiose e degli studi su di esso metteranno in evidenza come la commissione di delitti non possa che costituire un aspetto intrinseco delle organizzazioni mafiose, essendo le stesse orientate in nuce alla accumulazione illecita di capitali, al controllo del territorio in contrapposizione all'autorità dello Stato e all'eliminazione fisica dei propri avversari[5].

La giurisprudenza tenterà di sopperire a tale carenza, con una serie di sentenze che assumeranno come paradigmi i caratteri sociologici del fenomeno mafioso, pur muovendo dal dato testuale offerto dall'art. 1 della legge n. 575/65. Il primo carattere a venir messo in risalto è quello dell'intimidazione sistemica.

Il frutto di questa lunga elaborazione giurisprudenziale viene colto dal legislatore: nel 1980 arriva in Parlamento la proposta di legge n.1581, che vide primo firmatario l’on. Pio La Torre. Dai lavori preparatori emerge come l'esigenza di reprimere efficacemente le condotte delittuose delle associazioni mafiose non possa essere soddisfatta da una norma come l'art. 416 c.p., stante la particolarità genetica e funzionale di dette associazioni, le quali delinquono grazie alla forte intimidazione che deriva dal vincolo associativo. Le mafie andavano invece perseguite nella loro veste di attori economico-finanziari, in quanto esse non esitavano ad aggredire i settori più redditizi del mondo economico, inserendosi con relativa facilità anche nei gangli della pubblica amministrazione[6].

La legge n. 646/82 venne introdotta a seguito degli omicidi dello stesso primo firmatario del progetto di legge, l'on. Pio La Torre, e del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’art. 416-bis c.p. si propone di sanzionare quelle condotte associative che non integravano di per sé gli estremi della semplice associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., che pertanto avevano goduto fino a quel momento di ampi margini di impunità.

Il comma terzo dell'art. 416-bis descrive nel dettaglio la mafiosità dell'associazione, enunciando che: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Il tipo associativo descritto al terzo comma dell'art. 416-bis c.p. è, pertanto, applicabile a ogni forma di associazionismo criminale, che si avvalga della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivino, ovvero, per usare le parole del legislatore: «comunque localmente denominate».

La tecnica legislativa così adoperata ha consentito di mettere in luce gli aspetti del fenomeno mafioso che afferiscono alle finalità di arricchimento illecito, in danno (potenzialmente) di ogni settore dell'apparato economico e di quello amministrativo. Si può dire ormai superata quella concezione di mafia che la relega a fenomeno criminale comune, connotato da miseria e devianza sociale. L'angolo visuale è mutato dopo l'inchiesta degli anni Sessanta e il ruolo di “fenomeno criminale di potere” di dette organizzazioni è oggi del tutto (o quasi) pacifico.

In tal senso, il carattere generale e l'accurata descrizione delle sue estrinsecazioni e delle condizioni di cui essa si avvale, nonché il lungo elenco di finalità perseguite, conferisce al concetto giuridico di mafia quel primato e quella specificità che nel corso della storia era appartenuto alle scienze storiche, sociologiche, politiche e criminologiche. L'accuratezza descrittiva che il legislatore ha impresso alla fattispecie emerge prepotentemente.

I caratteri tipici sono dunque da rinvenire nella forza di intimidazione di cui i membri dell'associazione si avvalgono onde creare le condizioni di assoggettamento ed omertà, che successivamente saranno funzionali a garantire loro un’impunità di massima nel perseguimento delle finalità illecite, quali la commissione di delitti, il controllo e la gestione di attività economiche, la realizzazione di vantaggi ingiusti e l'alterazione del voto nel corso delle consultazioni elettorali.

Il lavoro del legislatore poggia le basi sull'elaborazione giurisprudenziale inerente l'applicazione dell'art. 416 c.p. alle associazioni mafiose, sui risultati largamente insufficienti (donde la necessità di un ulteriore intervento legislativo) e sul lavoro della commissione di inchiesta del 1962, che abbiamo già esposto nelle pagine precedenti. L'opera del legislatore presenta ancora maggior pregio sol che si consideri come nel progetto di legge si “parte da un concetto metagiuridico (il concetto di mafia) per farne una categoria giuridica (la costruzione dogmatica dell'associazione di tipo mafioso)”[7].

2. Il contributo della scienza sociologica nello studio dei rapporti di contiguità tra mafia e impresa

Come già sopra accennato, a lungo il primato nello studio del fenomeno mafioso è spettato alle scienze socio-criminologiche[8]. Si ritiene doveroso un breve cenno ai contributi che la sociologia ha saputo fornire nel corso del tempo e che hanno sovente rappresentato la base di partenza e un costante riferimento anche per la scienza giuridica e per lo stesso legislatore. Verranno di seguito esposte le dottrine di alcuni autorevoli studiosi che hanno dedicato numerosi studi al fenomeno mafioso, mettendolo a fuoco da diverse angolazioni.

2.1 La tesi del prof. P. Arlacchi

Il professore Arlacchi ha offerto numerosi contributi allo studio sociologico del fenomeno mafioso. Quel che rileva ai fini della nostra esposizione è la ricostruzione offerta con riguardo ai rapporti tra mafia e impresa, esposta in una sua nota opera letteraria[9].

L'autore muove la sua ricostruzione a partire dai grandi cambiamenti avvenuti nel nostro Paese durante il secondo dopoguerra. In un clima di ricostruzione che vide il governo centrale intervenire per fare fronte all'impellenza della questione meridionale, prevedendo grandi e assai dispendiose manovre economiche in tema di investimenti e realizzazione di opere pubbliche.

Durante tale periodo, le mafie si adoperarono al fine di entrare nel grande business, che poteva valere molti miliardi di vecchie lire in termini di profitto. La necessità di attivarsi in questa direzione ha spinto le organizzazioni mafiose nell’andare alla ricerca di quella “accumulazione primaria” di capitali, che inevitabilmente ha comportato l’uso della violenza e di efferate (e redditizie) attività criminali, come i sequestri di persona[10].

Se la figura dell’imprenditore è caratterizzata per un certo grado di innovazione che egli è in grado di apportare nel complesso meccanismo del sistema produttivo, nel caso dell'impresa mafiosa questo contributo criminoso è certamente rappresentato dall'impiego del metodo mafioso tanto nel processo produttivo, quanto nella dinamica di mercato[11], che fa assumere all'impresa una posizione di monopolio. Orbene, gli elementi caratterizzanti dell’impresa mafiosa sembrano essere riconducili a tre tipologie.

Una prima finalità è quella di scoraggiare la concorrenza per mezzo dell'intimidazione, che favorisce l’approvvigionamento di materie prime, merci, appalti e canali di vendita al netto di quella pressione proveniente da altri soggetti economici in un contesto di libero mercato[12]. In zone a forte densità mafiosa non si rende neanche necessario il ricorso a pratiche estrinseche di violenza, alla luce del profondo radicamento e della diffusa accettazione di cui le organizzazioni fanno sfoggio nei territori di origine. In siffatto contesto, la concorrenza viene fortemente ridimensionata e si assiste al sorgere di monopoli di nuovo conio, che vanno a sostituire quelli di tipo tradizionale, caratterizzati dall’uso della violenza[13].

Il controllo del mercato del lavoro funge poi da volano per quello che è il secondo pilastro dell'impresa mafiosa: la compressione salariale[14], che avviene tramite l'evasione del versamento dei contributi fiscali e rendendo assai “fluido” l'utilizzo della manodopera, soprattutto nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura[15].

In questo solco, si registra una riedizione dell'antico fenomeno del caporalato, soprattutto per quello che concerne la manodopera femminile nel settore agricolo. Un “Caporalato 2.0” ad impronta mafiosa, in cui gli uffici per l'impiego vengono tagliati fuori e le braccianti agricole non godono di alcun diritto in termini di previdenza, salario, sicurezza, assistenza, orario e condizioni di lavoro[16]. Dunque, la prevaricazione mafiosa scoraggia qualunque iniziativa di protesta o di sciopero, con i lavoratori che si ritrovano a subire l'imposizione del sodalizio criminale, che incide sui loro salari fino al 50% dell'ordinaria tariffa contrattuale di categoria[17].

Un ulteriore parametro che caratterizza l'impresa mafiosa è la grande disponibilità di capitali, che sono il frutto delle accumulazioni realizzate con le attività strettamente criminali (traffico di droga, estorsioni, sequestri di persona), che i gruppi mafiosi riescono a traslare nei circuiti dell'economia legale per via delle scarse barriere predisposte dagli apparati istituzionali.

Quest'ultimo aspetto differenzia le attività della mafia italiana da quella americana, che è incorsa in più robuste resistenze dagli apparati istituzionali, ed opera in un mercato dell'illegalità assai più redditizio rispetto a quello italiano (che trova nel sequestro di persona e nel traffico di droga i soli canali ad alto tasso di redditività, anche se più di recente le relazioni annuali della DIA hanno evidenziato come il traffico illecito di rifiuti abbia assunto una certa rilevanza in quest’ottica)[18]. Va tenuta nella giusta considerazione anche in questo caso la capacità relazionale delle mafie, che grazie ai buoni uffici instaurati con soggetti apicali degli istituti di credito riescono a fruire di una liquidità che per gli altri imprenditori onesti risulterebbe poco realistica[19].

Secondo il prof. Arlacchi, è negli anni Settanta del secolo scorso che le mafie hanno compiuto il salto di qualità sul piano imprenditoriale, abbandonando le tradizionali posizioni di rendita parassitaria e passando ad un ruolo attivo di soggetti imprenditoriali[20]. In tal senso, gli anni precedenti vedevano le mafie nel ruolo di estortori e le imprese che subivano queste imposizioni, mettendole in conto ab initio, le qualificavano come un aggravio dei costi derivante dalle particolari situazioni ambientali. Quando però la strategia di tali organizzazioni criminose è passata ad un ruolo attivo, che si è esplicato in una maggiore partecipazione illecita nel contesto delle società e delle aziende, è mutata anche la posizione dei soggetti imprenditori, i quali hanno ritenuto spesso conveniente fruire della vicinanza alla criminalità organizzata, traendone vantaggi diretti e indiretti sui mercati di riferimento[21].

Il connubio tra le imprese mafiose locali e i grandi gruppi industriali del Nord Italia che erano chiamati ad eseguire la realizzazione di opere pubbliche ha permesso agli esponenti delle organizzazioni criminali di compiere un grande salto di qualità, passando da una posizione di media marginalità ad una di assoluta agiatezza, arrivando a detenere grandissimi possedimenti derivanti ad esempio dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti[22]. L'insieme di tutti questi fattori ha fatto sì che ad una enorme espansione dell'impresa mafiosa non abbia fatto seguito una valorizzazione del mercato in generale, in quanto le condizioni di operatività delle altre imprese non solo non hanno avuto un miglioramento, ma addirittura si sono deteriorate a causa della posizione monopolistica di mercato dell'impresa mafiosa.

2.1.2 Rilievi critici alla ricostruzione del prof. P. Arlacchi

La dicotomia tra una “vecchia mafia” povera e una “nuova mafia” c.d. imprenditrice come sopra configurata ha destato diverse perplessità in dottrina. Un autorevole studioso ha osservato come già i gabellotti del Secolo XIX fossero riconducibili alla categoria degli “industriali della violenza” e in anni successivi noti esponenti di Cosa Nostra risultavano in stretti rapporti con esponenti della grande industria chimica mondiale[23]. L’unico bene che le organizzazioni mafiose sono in grado di immettere sul mercato sarebbe, dunque, quello della c.d. “protezione”, che da sempre rappresenta il volano delle richieste estorsive perpetrate dalla criminalità organizzata ai danni degli operatori economici.

2.2 La tesi del prof. R. Sciarrone

Da lungo tempo gli studi del prof. R. Sciarrone mettono a fuoco i legami tra organizzazioni mafiose e gruppi economici. Le opere di riferimento sul punto sono molteplici[24], scegliamo per ragioni di continenza espositiva di prendere a riferimento la più recente in ordine cronologico. Tale ricostruzione teorica muove dall'assunto che in determinati settori della società e in particolare nel mondo economico vengano a crearsi “zone grigie” dove il perimetro che la legge disegna tende ad assumere contorni più sfumati[25]. In queste “zone grigie” vengono perseguiti interessi di tipo particolaristico, per mezzo di condotte che oltrepassano il limite del “legalmente consentito”, ma non sfociano ancora nell'illegalità.

Questo tipo di attività, per il suo carattere sfuggente e sommerso, tende a sfuggire a quei controlli “estrinseci” realizzati in seno alla società civile, in quanto collocati in zone d'ombra protette, avulse dalle ordinarie dinamiche sociali. Questo modus operandi crea però anche un certo grado di incertezza in seno agli attori stessi, determinando un forte grado di instabilità con riguardo ai patti stipulati secondo modalità poco lineari ed oscure.

Ciò ha generato un'ulteriore distorsione del sistema, conferendo al potere mafioso un peso decisivo nell’imporre il rispetto degli accordi contratti, ovviamente con l'utilizzo del metodo di cui all'art. 416 bis, terzo comma, c.p.[26]; in cambio dei loro “servizi”, le organizzazioni mafiose richiedono quelle risorse umane di cui sono carenti al proprio interno, mediatori capaci di investire grandi quantitativi di denaro e di stipulare accordi duraturi in vista di attività illecite future.

L'area grigia così Intesa può essere azionata anche da attori non necessariamente inseriti nel contesto delle organizzazioni criminali e richiede tre requisiti: reti di relazioni in seno ad ambienti istituzionali, compatibili con prassi non legali ed aventi un certo grado di accettazione sociale, una contiguità permanente e un sistema di vincoli, risorse e benefici per i suoi partecipanti[27].

Il tratto distintivo delle organizzazioni mafiose è rappresento dai rapporti intrattenuti col mondo ad esse circostante e questo rende assai labili i confini legali e quelli illegali[28]. L'espansione territoriale al di fuori dei territori di origine è stata indotta dalla necessità di ampliare il raggio di affari delle attività illecite, come ad esempio il traffico di droga e i sequestri di persona. Sotto tale profilo, gli spostamenti verso nuove aree territoriali sono stati funzionali al riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti all'interno dei circuiti dell'economia legale[29].

I rapporti tra mafiosi e imprenditori non sono sempre all'insegna dell'intimidazione, sovente poggiano le basi su negoziazioni che si sviluppano su un livello paritetico, dove alle richieste mafiose fanno da contrappeso le valutazioni imprenditoriali circa i costi e i benefici legati ad una possibile cooperazione criminosa[30]. Va poi osservato come l'atteggiamento degli imprenditori rispetto ai mafiosi sia la risultante della combinazione di due elementi: uno di tipo patrimoniale, dato dall'insieme di risorse e relazioni di cui si dispone; un altro di tipo dispositivo, concernente il tipo di posizione cognitiva nei riguardi dell'agire mafioso[31].

Le organizzazioni mafiose penetrano nel mondo imprenditoriale attraverso due modalità, non necessariamente alternative: creando e gestendo imprese in prima persona, ovvero in compartecipazione con altri operatori economici. Le caratteristiche dell'impresa mafiosa, come abbiamo già visto in precedenza, sono le particolari modalità e metodologie di gestione, da un lato; le modalità di finanziamento dall'altro. La redditività dell’impresa mafiosa non tocca quasi mai picchi elevati, essendo i soggetti mafiosi privi di capacità imprenditoriali. Le loro capacità sono limitate all'accumulo di capitali illeciti. Le fortune sul piano imprenditoriale dipenderanno poi la quella rete di relazioni col mondo esterno che i soggetti mafiosi andranno ad intessere di volta in volta con i settori dell'economia legale, della politica e delle istituzioni[32].

Gli intrecci tra mafia e imprenditoria vengono così declinati dal prof. Sciarrone, da principio, come “giochi cooperativi”[33], che rappresentano un terreno favorevole all'agire mafioso in termini di “accordi collusivi e, più in generale, consenso sociale”. In un quadro siffatto, l’imprenditore non viene ad essere prevaricato e può orientare il suo agire anche alla ricerca di vantaggi particolaristici. I rapporti tra mafia e imprenditoria si articolano attorno all'offerta di protezione mafiosa, che in contesti contraddistinti da un forte grado di incertezza nelle relazioni economiche trova nella protezione mafiosa un servizio indispensabile, un aggancio sicuro in assenza delle precondizioni legali che in un contesto di piena ed effettiva legalità costituirebbero il sostrato giuridico degli scambi economico-finanziarii[34].

Questo genere di protezione viene individuata come offerta di un servizio, che si distingue da quella di garanzia e da quella regolativa, che meglio attecchiscono in ambienti “contraddistinti da opacità diffusa e illegalità strutturale”[35]. Si tratta soprattutto di contesti istituzionali caratterizzati da consolidate prassi corruttive.

Al fine di accedervi, gli imprenditori necessitano della mediazione di particolari soggetti (appunto, i mafiosi) capaci di intessere legami e stipulare accordi. Emerge dunque la capacità mafiosa di insinuarsi in contesti ben diversi dal territorio di origine, caratterizzati da sviluppo sociale e fiducia istituzionale, ma che tuttavia si mostra particolarmente incline ad un certo tipo di prassi informale, quella che è diretta emanazione dei limiti del “sistema Paese”, che impedisce il proliferare dell’imprenditoria all'interno del perimetro legale. Il successo dell'infiltrazione mafiosa è determinato dalla sua capacità relazionale, nel senso che nei territori di nuovo insediamento le mafie abbandonano il sistema dell'estorsione e abbracciano quello della corruzione, più diffuso e socialmente “neutro”, che non dà luogo a riprovazione sul piano della morale collettiva[36]. In contesti di opacità e diffuso malaffare, le mafie trovano un terreno di coltura assai favorevole.

Quanto fin qui ricostruito trova una rilevante conferma in sede giurisprudenziale a seguito della sentenza emanata dalla Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento “Aemilia”. In particolare, il procedimento de quo ha consentito di ricostruire nel dettaglio le modalità ed il livello di invasività delle infiltrazioni ‘ndranghetiste in seno al tessuto economico-sociale della regione Emilia-Romagna.

La consorteria criminale, profittando a piene mani di un contesto assai florido sul piano economico-finanziario, aveva posto in essere dapprima una serie di attività usurarie ed estorsive in danno delle imprese autoctone e successivamente aveva assunto un ruolo di primo piano, mettendo in piedi una rete di imprese (in particolare, nei settori dell’edilizia e dell’autotrasporto) finalizzate al reimpiego dei proventi illeciti del sodalizio criminoso e a favorire l’insediamento mafioso nel territorio emiliano[37].

L’attività della locale cellula di ‘ndrangheta in terra emiliana ha poi trovato una sponda favorevole nell’attività di taluni soggetti fiancheggiatori (esponenti del mondo imprenditoriale e di quello politico), che hanno consentito all’organizzazione mafiosa di valersi di una serie di soggetti “prestanome”, con la finalità precipua di sfuggire alla minaccia rappresentata dalle misure di prevenzione antimafia (interdittive antimafia e ablazione patrimoniale)[38].

Tornando alla disamina offerta dal prof. R. Sciarrone, vediamo come la protezione-garanzia diverge dal precedente paradigma, per il fatto di avere ad oggetto non un servizio, bensì un'attività di vario genere (dallo scoraggiamento della concorrenza, alla limitazione dei costi in termini di salari ed altre attività aziendali). Il controllo del territorio assume, da ultimo, un'accezione regolativa.

Ciò si verifica quando un'impresa ha la necessità di disciplinare i rapporti con altre imprese, ovvero di instaurare relazioni col mondo della politica[39]. La protezione di servizio tende a stabilizzarsi nel tempo, data la carenza di alternative altrettanto certe. Il rapporto che ne deriva si configura come di reciproco vantaggio per imprenditori e mafiosi, fermo restando la posizione di preminenza, latu sensu strutturale, che il soggetto mafioso occupa[40]. L'offerta di protezione in senso garantistico offre all'organizzazione mafiosa il destro per instaurare rapporti duraturi con le imprese di riferimento, fino al punto da configurare una vera e propria “compartecipazione societaria”. Nonostante il rapporto rimanga sempre verticistico, col mafioso in posizione di preminenza, entrano in gioco nuovi fattori che contemperano i rapporti di forza[41].

La protezione in senso regolativo configura invece un'alleanza vera e propria, un rapporto di profonda collusione tra i soggetti interessati. Le contrattazioni tra imprenditori e mafiosi danno luogo alla creazione di strategie comuni, che per essere attuate necessitano talvolta dell'attività di soggetti terzi (politici, professionisti, pubblici amministratori). In un contesto così strutturato, gli esponenti della criminalità organizzata stessi potranno godere di quelle protezioni nelle alte sfere, derivanti dai rapporti instaurati nella dinamica della protezione-regolazione[42]: “prendono così forma alleanze trasversali, il cui obiettivo di fondo è perseguire un guadagno condivisibile, ossia realizzare una redistribuzione dei vantaggi tra tutti i partecipanti agli scambi, la cui regia non è sempre nelle mani dei mafiosi. Il potere contrattuale di ogni attore è variabile e dipende dalle competenze e risorse a sua disposizione, comprese quelle che derivano dal tipo di legami intrattenuti con altri soggetti, ovvero dal capitale sociale riconducibile alle connessioni presenti nella rete”[43].

Gli equilibri relazionali tra mafia e impresa sono assai sottili, in quanto l'offerta di protezione (variamente declinata) da parte degli esponenti dei clan criminali mira a trarre il massimo vantaggio possibile dall’interazione con l'impresa; per contro, le imprese mirano a mantenere uno spazio di autonomia più ampio possibile. Gli anelli che compongono la catena relazionale sono poi in numero assai ampio e il cedimento di uno solo di essi rischia di minare gli equilibri in maniera irreversibile. [44]

Sul punto, va precisato che il fattore fiduciario in questo contesto gioca un ruolo decisivo, in quanto ad ogni forma di protezione se ne accompagna una di fiducia. [45.

Data una disamina così particolareggiata, si può giungere ad una ricostruzione della c.d. “zona grigia”. Una parte della dottrina l’ha individuata come un'area esterna all'organizzazione mafiosa, avente al suo interno “diversi livelli di contiguità e collusione”[46].

Secondo autorevole ricostruzione dogmatica, mafia e zona grigia non sono entità separate, ma uno spazio unico, all'interno del quale i mafiosi vanno alla ricerca di Patti collusivi, offrendo in cambio il loro servizio di protezione[47]: “Quest'area non è prodotta da una mera estensione dell’area illegale in quella legale, quanto da una compenetrazione e, soprattutto, ibridazione tra le due aree, che genera confini mobili, opachi e porosi tra mercati leciti e illeciti. È uno spazio di relazioni e di affari in cui prendono forma accordi e intese tra attori diversi per competenze, risorse, interessi e ruoli sociali: insieme ai mafiosi, troviamo imprenditori, politici, professionisti, funzionari pubblici, esponenti delle stesse agenzie di contrasto”[48].

L'area della zona grigia appare strutturata come un campo organizzato, all'interno del quale ogni attore ha un compito predefinito, che si attaglia perfettamente alle sue caratteristiche e alle sue risorse. L'organizzazione del campo prevede la determinazione di regole ab initio, che sono ad un tempo essenziali e strumentali al raggiungimento dello scopo perseguito e non ammettono deroghe. Ogni attore conserva intatta la sua autonomia di azione nel perseguimento dello scopo comune, nel rispetto delle regole (non scritte) predisposte[49]. Il reciproco riconoscimento tra attori è retto dai legami fiduciari che vengono a formarsi. In questo contesto, i soggetti mafiosi occupano il ruolo di garanti e svolgono funzioni di regolazione. Il sistema si presenta come “policentrico” e fonda i suoi equilibri sui rapporti di c.d. “interdipendenza”, quelli cioè caratterizzati dalla intermediazione tra soggetti[50].

Nonostante la grande propensione ad un ruolo predominante, i soggetti mafiosi sono, in un contesto così opaco, pur sempre suscettibili di essere sostituiti nel loro ruolo di intermediari da altri soggetti aventi le stesse dotazioni “professionali” in termini di violenza e relazioni, ovvero quegli individui contigui, ben addentrati nei gangli relazionali del tessuto politico-economico ed in grado di intercedere, anche per mezzo di pratiche violente.

2.3 Il contributo della prof.ssa S. Pellegrini

L’evoluzione delle dinamiche che hanno condotto la criminalità organizzata ad infiltrare il settore economico è stata oggetto di trattazione in un recente studio offerto dalla prof.ssa S. Pellegrini[51].

La prima fase di questo lungo percorso viene identificata come fase di mediazione, ove gli appartenenti alle organizzazioni mafiose si pongono come obiettivo quello di infiltrare i gangli dell’economia legale al fine di accumulare capitali ed ostentare posizioni di potere. L’utilizzo della violenza risulterebbe pertanto strumentale al fine di scoraggiare la concorrenza e comprimere i salari[52].

In una seconda fase, detta di accumulazione, si registra la tendenza al reimpiego, dopo l’accumulazione, dei capitali illeciti. Infine, nella terza fase, l’apparato criminoso necessita di quelle relazioni che gli consentano di sfuggire all’operatività del sistema di prevenzione. Le organizzazioni mafiose hanno dunque la necessità di coinvolgere terze persone, al fine di mimetizzare le attività illecite sottese a quelle aziendali. Il perseguimento di profitti sempre maggiori ha condotto le organizzazioni criminali a delocalizzare sempre di più le proprie attività, arrivando ad infiltrare zone territoriali che storicamente erano ritenute estranee alla presenza mafiosa. Le prime ragioni di un tale fenomeno latu sensu migratorio sono state individuate nella sottoposizione dei criminali alla misura del soggiorno obbligato e nella fuga dai territori di origine a seguito delle varie guerre di mafie che si sono succedute nel corso del tempo[53].

Più di recente, autorevoli studi hanno individuato le cause nella facile permeabilità del tessuto socio-economico e nell'omertà diffusa in seno agli apparati istituzionali, che per lungo tempo hanno negato la presenza mafiosa nelle regioni settentrionali[54]. L’alterazione del mercato d’impresa ad opera delle organizzazioni mafiose ha come effetto quello di limitare la libertà di concorrenza e conseguentemente lo sviluppo e le innovazioni aziendali. Inoltre, l’iniziativa economica degli imprenditori ha subito un pregiudizio irreparabile a causa dell’oppressione eserciata dagli apparati criminali.

3. Il fenomeno delle ecomafie e i delitti contro l’ambiente

Quello delle ecomafie rappresenta un fenomeno recente circa l’ambito di operatività delle mafie, che da sempre rivolgono il loro sguardo e i loro interessi verso quei settori economico-finanziari in grado di garantire ampi margini di profitto. La tutela giuridica dell’ambiente si è articolata per lungo tempo attorno a fattispecie per lo più di tipo contravvenzionale, consacrate nel d. lgs. 152/206 (c.d. T.U.A.).[55. Il legislatore ha tentato di contrastare questa nuova frontiera con la legge n. 68/2015, che ha introdotto nel Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis, recante in particolare le nuove fattispecie di inquinamento e disastro ambientale.

3.1 Il recente fenomeno delle ecomafie

La novella legislativa del 2015 contiene al proprio interno i delitti contro l'ambiente. La legge de qua si configura come un'arma assai efficace nella lotta contro un fenomeno criminale assai in voga negli ultimi anni, in particolare nelle regioni del meridione connotate da una lunga tradizione criminale di tipo mafioso: le ecomafie, fenomeno criminale che ha traslato le attività mafiose nel settore dell’ambiente, con profitti stimati in 16.6 di miliardi di euro su base annua nel 2018.

I numeri di cui sopra ci giungono dall'ultimo rapporto di Legambiente[56] (da anni ormai un'istituzione nel settore), realizzato in collaborazione con gli apparati istituzionali statali che da sempre sono in prima linea nella lotta alle mafie: Forze dell’Ordine, Corte di Cassazione, Procura Nazionale Antimafia e altri ancora.

II numero dei reati ambientali per l'anno 2018 è stato stimato in 28.137, di cui quasi 8 mila ineriscono il ciclo illegale dei rifiuti. Nelle regioni del sud si registrano i picchi più alti, che nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia fa registrare quasi il 50% del totale nazionale. In questo contesto, la Legge n. 68/2015 ha trovato applicazione in 1.108 casi, con un incremento su base annua che ammonta a +129% per l'anno 2018. Numeri incoraggianti, che lasciano ben sperare in ottica futura. Fatte queste sommarie premesse, nei paragrafi seguenti si analizzeranno brevemente i contenuti della Legge n. 68/2015, con l'auspicio che le norme ivi contenute possano costituire un efficace deterrente, ovvero e a seconda dei casi, un effettivo rimedio, contro le attività dell'imprenditoria mafiosa in settori quali il traffico illecito di rifiuti, il racket di opere d’arte e reperti archeologici, l’abusivismo edilizio, shopper illegali e mercato nero dei gas HFC.

3.2 I delitti contro l’ambiente

Come già accennato, la Legge n. 68/2015 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis contenente i delitti contro l’ambiente. Al suo interno sono contenute cinque nuove figure di reato: l'inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 452 ter c.p. se da esso derivino lesioni o morti) e il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.). Questi primi due sono puniti anche a titolo colposo. Il catalogo prosegue con il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) e omessa bonifica (art. 452 tredecies c.p.). Seguono una serie di circostanze (aggravanti ed attenuanti), una misura riparatoria e una nuova confisca obbligatoria e per equivalente (art. 452 undecies c.p.)[57].

La fattispecie di inquinamento ambientale[58] prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da diecimila a centomila euro per “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Al secondo comma si prevede una circostanza aggravante “quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

La normativa precedente in materia di diritto penale dell'ambiente prevedeva reati di mera condotta, sanzionati a mezzo di contravvenzioni. Le condotte incriminate erano quelle che riguardavano l'immissione nell'ambiente di sostanze nocive in misura superiore a quella consentita dalla legge. La novella legislativa del 2015 segna dunque il passaggio da un reato di pericolo astratto ad un reato di evento. Con la novella vengono anche raddoppiati i termini di prescrizione, ritenuti più congrui in questo genere di procedimenti[59]. L'ambiente viene così elevato al rango di bene giuridico autonomo, essendo prima della riforma relegato al mero ruolo di bene strumentale rispetto all’incolumità pubblica.

La fattispecie de qua si articola attorno ai concetti di compromissione e deterioramento, che non trovano adeguata definizione nell'apparato normativo penale. Si rende necessario rifarsi al linguaggio comune, col primo concetto che sembra evocare una situazione di stabile deterioramento e il secondo un peggioramento soltanto relativo e transitorio (o, in ogni caso, rimediabile)[60]. La previsione che le due forme di peggioramento debbano essere significative e misurabili testimonia la volontà del legislatore di ancorare la responsabilità ad una soglia di gravità del danno che sia certa. Il legislatore non stabilisce parametri-soglia da accertare tassativamente, lasciando al giudice l’apprezzamento delle risultanze probatorie in maniera discrezionale nel caso concreto, prevedendo solamente che il danno non sia esiguo ed abbia una consistenza materiale[61].

I concetti di aria, acqua, suolo e sottosuolo non destano particolari problemi interpretativi, neanche con riguardo all’estensione degli ultimi due. Maggiori difficoltà attengono alla distinzione tra questi concetti e quello di “ecosistema”, che la norma contempla subito dopo. Tale termine non si presta ad essere inquadrato in alcun riferimento normativo esistente e pertanto potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni estensive in sede applicativa. Il reato presenta una struttura eziologicamente orientata e a forma libera, potendo essere realizzato anche mediante omissione ove il reo avesse l'obbligo giuridico di impedirne l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p.; Il dolo è generico ed apre la via alla diffusa configurazione in sede ermeneutico-applicativa del dolo eventuale, così come configurato dalle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp. In tal senso, al fine di evitare un accertamento assai rigoroso, il legislatore ha previsto all'452 quinques c.p. che il delitto possa essere punito anche a titolo di colpa, con pena ridotta da un terzo a due terzi e prevedendo un'ulteriore diminuzione di un terzo qualora dalla condotta derivi un mero pericolo di inquinamento, configurando così una sorta di tentativo-colposo[62].

L'art. 452 ter c.p. disciplina invece la circostanza aggravante nel caso non cui dall'inquinamento derivi la morte di una o più persone, sulla falsariga della norma di cui all'art. 586 c.p. Non ha convinto fino in fondo la scelta del legislatore, che ha circoscritto questa circostanza aggravante al solo inquinamento (ne rimane fuori il disastro, che in caso di eventi nefasti vedrà l'applicabilità dell'art. 586 c.p.). La pena prevista dalla norma de qua è inoltre inferiore rispetto alla norma generale di cui all'art. 586 c.p., configurando dunque un trattamento sanzionatorio più tenue nel caso di evento morte susseguente a inquinamento ambientale, ex artt. 452 bis e ter c.p.[63]; la novità legislativa di maggiore impatto è rappresentata dall'introduzione della fattispecie di disastro ambientale, ex art. 452 quater c.p. L’intentio legis era quella di porre rimedio all'horror vacui che aveva indotto la giurisprudenza ad aderire ad un’interpretazione estensiva, che aveva ricondotto i profili del disastro ambientale sotto l'alveo della fattispecie del disastro innominato, ex art. 434 c.p. Il legislatore ha fatto tesoro dell'elaborazione giurisprudenziale sulla materia, recependone il portato nella riforma legislativa del 2015.[64]

La nuova fattispecie di disastro ambientale[65] viene contemplata in seno alla norma di cui all'art. 452 quater c.p. che prevede la reclusione da cinque a quindici anni per chiunque "fuori dei casi previsti dall’articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Si prevede una circostanza aggravante al comma secondo “quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”[66].

Come per il delitto di inquinamento, il legislatore ha previsto una fattispecie d’evento a forma libera. Tale fattispecie penale sembra collocarsi in “una sorta di progressione criminosa rispetto alle forme di danneggiamento dell'ambiente descritte dalla norma sull’inquinamento”[67]. I due requisiti della stabilità del danno (irreversibilità) e della particolare onerosità delle operazioni di ripristino delle aree danneggiate, non appaiono particolarmente dettagliati. Sarebbe stato più opportuno ancorare (soprattutto la particolare onerosità) questi requisiti a parametri più specifici, pur avendo fornito il legislatore l'indicazione di ipotesi di assai grave compromissione di un dato ecosistema[68]. Il tipo di evento descritto dalla norma ha destato alcune perplessità in dottrina[69], a partire dall’offesa all'incolumità pubblica.

 Quest'ultimo concetto appare inidoneo a ricomprendere al proprio interno l'integrale entità della violazione del bene giuridico che singoli soggetti dovessero riscontrare a seguito del disastro ambientale.

Un caso emblematico è rappresentato dall'integrazione di eventuali lesioni o morte della vittima che avrebbero un disvalore giuridico-penalistico autonomo, come già ha rilevato la Corte di Cassazione nel caso Eternit (si era invero ancora sotto l’alveo dell'art. 434 c.p., ma l'operazione ermeneutica del Supremo Consesso appare fruibile anche alla luce della nuova fattispecie penale di cui all'art. 452 quater c.p.). Il concetto di offesa sembra dunque doversi declinare nel senso di mera esposizione a pericolo della collettività[70].

La realizzazione del reato non è tuttavia da ritenersi ancorata alla sola esposizione a pericolo della collettività, richiedendosi pur sempre l'evento di una compromissione estesa, ovvero di una alterazione irreversibile o particolarmente onerosa[71]. Il dolo rimane generico, mentre per quello che concerne il rapporto con la fattispecie di disastro innominato ex art. 434 c.p. il legislatore ha previsto una apposita clausola: “fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.”. La ratio di una tale previsione era quella di non interferire con i processi già in corso, ma la formulazione così espressa ha finito col sovrapporre la fattispecie di disastro ambientale di cui al numero 3 dell'art. 452 quater c.p. (in termini di offesa alla incolumità pubblica) a quella di disastro innominato ex art. 434 c.p., così come configurata dal diritto vivente[72]. La nuova fattispecie di disastro ambientale sembra dunque da collocare in posizione di specialità rispetto a quella di disastro innominato, per via dell’elemento caratterizzante rappresentato dalla contaminazione ambientale[73].

I reati di inquinamento e disastro ambientale sono stati concepiti attorno ad eventi naturalistici cagionati ‘abusivamente’ e su tale ultimo avverbio non vi sono interpretazioni unanimi. L'idea più intransigente vuole che il reato non sia configurabile quando l'attività posta in essere sia ‘protetta’ da un'autorizzazione amministrativa. Una dottrina più moderata propende invece per un'interpretazione votata all'accertamento circa la riconducibilità delle attività a quelle pericolose, ma pur sempre consentite in ragione della loro rilevanza economica e sociale[74].

La presenza della sola autorizzazione amministrativa non appare sufficiente a fungere da scriminante, in quanto ben potrebbe essa stessa non essere rispettosa delle prescrizioni di legge o addirittura promanare da un pactum sceleris di tipo corruttivo[75]. Se l'attività risultasse inoltre aderente alle prescrizioni normative in materia si configurerebbero problemi ulteriori, in quanto l'attore ben potrebbe conoscere l'inadeguatezza della normativa e perseguire ugualmente la propria attività. Potrà configurarsi un'imputazione colposa in assenza di una formale violazione normativa? La formulazione generica della norma non appare di alcun ausilio[76].

Problemi di non poco conto attengono al momento di consumazione del reato. Le riflessioni sul punto muovono dalla sentenza della Cassazione sul caso Eternit, che ha ritenuto il reato consumato al momento della cessazione delle attività inquinanti. La fattispecie di riferimento era quella del disastro innominato, ma la prossimità strutturale delle nuove fattispecie a quella precedente impone di tenere in considerazione i dicta della suprema Corte. La giurisprudenza di merito aveva ritenuto, invero, che il permanere dell'evento nel tempo (in termini di contaminazione ambientale ed epidemia) fosse sintomatico di una consumazione ancora in corso. Al fine di attenuare i fenomeni di denegata giustizia, il legislatore della novella del 2015 ha raddoppiato i termini prescrizionali.[77]

3.2.1 La fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (in origine contemplato in seno all’art. 260 T.U.A. e successivamente traslato nel codice penale con il d.lgs. n. 21/2018) ha rappresentato la prima fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto al fine di combattere il fenomeno delle ecomafie. La fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. si presenta come monosoggettiva e di tipo comune, sebbene l’organizzazione di attività continuative (così come previste in seno alla norma) sembri richiamare la figura dell’imprenditore di cui all’art. 2082 c.c.[78]; l’attività d’impresa è proiettata al perseguimento di profitti illeciti tramite la gestione abusiva di quantitativi ingenti di rifiuti, da considerarsi nella loro globalità. Il dolo è quello specifico, in quanto si fa riferimento all'ingiusto profitto.

Per quanto concerne il rapporto tra la fattispecie ex art. 452 quaterdecies c.p. e la fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., quest'ultima si presenta come a concorso necessario tra tre o più persone e il dolo consiste nella realizzazione di un programma criminoso, non individuato a priori; a dispetto del carattere monosoggettivo e della finalità predeterminata della fattispecie di cui al titolo VI bis c.p.[79]

3.2.2 La circostanza aggravante ex art. 452 octies c.p.

La circostanza in esame prevede un aumento delle pene contemplate in seno agli artt. 416 e 416 bis c.p., nel caso in cui tali fattispecie penali siano preordinati in maniera esclusiva o concorrente, alla realizzazione di uno dei delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale.

Invero, la dottrina si è interrogata sulla collocazione dell’aggravante in commento. In particolare, si ritiene che l'allocazione più congeniale di tale disposizione possa inquadrarsi nel modello penale delle fattispecie associative di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.[80]; al fine di scongiurare eventuali cortocircuiti in sede applicativa, una parte della dottrina ha avanzato, seppure in maniera problematica e tenendo contro di tutte le criticità del caso la proposta di punire l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti mediante la formulazione di una specifica norma ad hoc, dedicata al contrasto dell'associazione per delinquere nel contesto dei reati ambientali.  [81]

4. Considerazioni conclusive

Il lungo percorso delle condotte di contiguità tra ambienti mafiosi e imprenditoriali ha visto una significativa evoluzione nel corso degli anni. Si è passati dalle iniziali richieste estorsive, che avevano come duplice finalità il controllo del territorio e l’accumulazione primaria di capitali, alle diffuse infiltrazioni aventi la finalità di gestire quelle attività che già il legislatore del 1982 aveva individuato in seno al comma terzo dell’art. 416 bis c.p.; l’attenzione da parte delle mafie per gli affari lucrosi (leciti o illeciti che siano) ha portato al nuovo fenomeno delle ecomafie, caratterizzato dal traffico illecito di rifiuti e sostanze inquinanti. L’iniziativa legislativa del 2015 si propone di arginare il fenomeno e i numeri forniti da Legambiente lasciano ben sperare.

Alla luce di quanto ut supra, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 452 bis e ss. c. p. introdotte dal legislatore del 2015 appaiono perfettamente compatibili con il modello di associazione per delinquere di tipo mafioso, disciplinato in seno all’art. 416 bis c.p. I delitti contro l’ambiente, così come disciplinati a seguito della novella del 2015, presuppongono la gestione o comunque il controllo di aziende operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Non manca in dottrina chi auspica l’inserimento di una fattispecie associativa contro l’ambiente, con la duplice finalità di anticipare la tutela dei beni giuridici (punendo l’associazione in quanto tale, secondo la ratio sottesa a tutte le fattispecie plurisoggettive necessarie) e fornire un elevato standard  in termini di tassatività e determinatezza (corollari indefettibili del principio di legalità in materia penale, che sovente entrano in tensione quando si tratta di fattispecie plurisoggettive) al reato associativo di nuovo conio. [82 

In particolare, tale proposta de jure condendo si premura di fornire una visione integrale sulle dinamiche eco-mafiose, preoccupandosi di formulare quei comportamenti che rappresentano solo un frazionamento di un più ampio iter criminis organizzato e che pertanto sarebbero sanzionati per il solo fatto illecito che caratterizza la loro condotta monosoggettiva.[83] Tuttavia, occorre chiedersi se un tertium genus rappresentato dall’associazione per delinquere contro l’ambiente rappresenterebbe un momento di svolta nella lotta al fenomeno eco-mafioso, ovvero si collocherebbe in quella superflua proliferazione legal-penalistica che caratterizza la legislazione dell’emergenza.

Sulla base delle pregresse considerazioni, gli strumenti apportati dal legislatore del 2015 ben si concilierebbero con le preesistenti fattispecie associative. In particolare, con l’introduzione del Titolo VI bis c.p. si è superata la natura contravvenzionale che caratterizzava le fattispecie ambientali in seno al T.U.A., elevandole al rango di “delitti”[84], rendendole dunque perfettamente compatibili con le norme di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.; ne consegue poi, quale inevitabile corollario, che i grandi introiti derivanti dallo smaltimento illecito di rifiuti risulterebbero idonei ad integrare quei “profitti o vantaggi ingiusti” che il legislatore del 1982 ha individuato come una delle finalità tipiche dell’organizzazione mafiosa.


Note e riferimenti bibliografici

[1] È doveroso rinviare a L. FRANCHETTI, La Sicilia nel 1876, le condizioni politiche e amministrative, Edizioni di storia e studi sociali, Milano, 2013, il cui pensiero fu assai influente per tutto il Novecento; per venire ai giorni nostri, si rimanda a P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno, il Saggiatore, Milano, 2007; R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove, Donzelli, Roma, 2009; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003; S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli, Roma, 2004.

[2] In questo senso J. DICKIE, Cosa nostra, storia della mafia siciliana, Laterza, Bari, 2017, p. 14, ove si legge che «La mafia nacque non dalla povertà e dall'isolamento, ma dal potere e dalla ricchezza».

[3] COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO MAFIOSO 1962-1976, “La genesi della mafia”, pp. 112-113.

[4] Il dibattito dottrinale sviluppatosi nel primo Novecento registrava posizioni nettamente contrapposte, a seconda che si adottasse un’idea di mafia declinata latu sensu culturalmente, ovvero in ottica di associazionismo delittuoso. Cfr. sull’argomento  G.M. PUGLIA, Il mafioso non è associato per delinquere, in Scuola positiva 1/1930, p. 452; G. LO SCHIAVO, Il reato di associazione per delinquere nelle provincie siciliane, in Giust. Pen. 1/1951, pp. 13 ss.; In giurisprudenza, di avviso contrario sul punto il Trib. di Sciacca, Vernaccini e altri, 30 maggio 1893, in Il circolo giuridico, 3/1893, pp. 50 ss.; favorevole invece la Corte di Cassazione, con le sentenze Trupia del 18 dicembre 1929, in Giust. Pen. 1/1930, p. 458, Balla e altri del 20 marzo 1931, in Giust. Pen. 1/1931, p. 1265, Maria ed altri del 31 marzo 1939, in Giust. Pen. 2/1939, p. 90.

[5]Si cita, per tutti, la lucida e pregna analisi di G. FALCONE e G. TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, in Cass. Pen. 1983, p. 1039.

[6] Si rinvia sul punto alla lunga trattazione offerta da G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2015, p. 24.

[7] G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 3.

[8] Si rinvia sul punto alle opere di L. FRANCHETTI, La Sicilia nel 1876, le condizioni politiche e amministrative, op. cit.; G. MOSCA, Che cos’è la mafia, Il Grano, 2015, e-book; Sulla rilevanza degli studi sociologici in materia di mafia si veda lo studio di R. CHINNICI, La mafia: aspetti storici e sociologici e sua evoluzione come fenomeno criminoso, in www.CSM.it; G. FIANDACA, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di G. FIANDACA e C. VISCONTI, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 203-211.

[9] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, op. cit.

[10] Assai nota alle cronache è la vicenda del sequestro di Paul Getty III, diretto discendente dell'omonimo petroliere.

[11] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, op. cit., p. 100.

[12] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 101.

[13] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 102.

[14]P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 106.

[15] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 106

[16] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice Ibid. p. 107.

[17]P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 108.

[18]  P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. pp. 111-112.

[19]P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 113.

[20] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 114.

[21] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. p. 115.

[22] P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Ibid. pp. 116-120.

[23] S. LUPO, Storia della mafia, op. cit., pp. 24-31.

[24] R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove, Donzelli, Roma, 2009; a cura dello stesso autore, R. SCIARRONE, Alleanze nell'ombra, mafie ed economie locali in Sicilia e nel mezzogiorno, Donzelli, Roma, 2011; dello stesso autore e in collaborazione con L. STORTI e R. SCIARRONE, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Il Mulino, Bologna, 2019.

[25] “In altri termini, esistono zone liminali in cui le norme formali si rivelano ambigue relativamente a quali condotte vadano proibite”, R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid., pos. 908.

[26] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto Ibid. pos. 1009.

[27] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1022.

[28] “Attraverso l'uso di capitale sociale i mafiosi riescono a creare legami di sostegno attivo e a ottenere il consenso necessario alla loro sopravvivenza e riproduzione”, R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1240.

[29] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1300.

[30]R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1321.

[31]R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1421.

[32] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1444.

[33] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1454.

[34] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1489.

[35] R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1502.

[36]R. SCIARRONE e L. STORTI, Le mafie nell'economia legale.  Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Ibid. pos. 1559.

[37] Cass. Pen. Sez. V, n. 15041/2019, pp. 9-10, in DeJure.it

[38]  Cass. Pen. Sez. V, n. 15041/2019, Ibid. p. 11.

[39] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, op. cit., pos. 1582.

[40]R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1638.

[41] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1638.

[42]R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1651.

[43]R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1707.

[44]R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1720.

[45] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1732. Sostiene l’autore che alla “protezione di servizio” faccia da corrispondente una “fiducia reciproca” tra i due contraenti, mentre nella “protezione di garanzia” il corrispettivo è rappresentato da una “fiducia di intermediazione”. Da ultimo, la “protezione regolativa” si fonda sulla “fiducia nella terza parte”, in difetto di fiducia tra gli attori primigenei.

[46] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1744. Aderisce a questa prospettiva il prof. N. Dalla Chiesa, nella sua opera L'impresa mafiosa: tra capitalismo violento e controllo sociale, richiamata puntualmente da R. SCIARRONE, op. ult. cit.

[47]R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1757.

[48] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. 1757

[49] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1804.

[50] R. SCIARRONE, Le mafie nell’economia legale, Ibid. pos. 1839.

[51] S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-giuridica, Ediesse, Roma, 2018.

[52] S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-giuridica, Ibid. pp. 80 ss.

[53] S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-giuridica, Ibid. pp. 100 ss.

[54] S. PELLEGRINI L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-giuridica, Ibid. L’autrice fa riferimento agli studi del professore N. Dalla Chiesa.

[55] Si rinvia sul punto al contributo di C. BONGIORNO, La lotta alle ecomafie tra tutela dell’ambiente e dell’ordine pubblico: un equilibrio precario attraverso l’(ab)uso di concetti elastici, in DPC, vol. 3-4/2012, pp. 126-142.

[56] Si menziona il report Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, in www.legambiente.it

[57] L. MASERA,I nuovi delitti contro l’ambiente. Voce per il “Libro dell'anno del diritto Treccani 2016, in DPC , 2015 , pp. 1-2.

[58] D. ZINGALES, La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell’ambiente in chiave “ecocentrica” approntata dal codice penale, in Cass. Pen. 8/2019, pp. 2900 ss.

[59] L. MASERA, I nuovi delitti, op. cit., p. 3.

[60]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 4.

[61] L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 5.

[62]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 7.

[63]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 8.

[64] L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. pp. 8-9.

[65] M. C. AMOROSO, Il disastro ambientale tra passato e futuro, in Cass. Pen. 9/2018, pp. 2953 ss.

[66] L. MASERA I nuovi delitti, op. cit., p. 9.

[67] L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 10.

[68]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 10

[69] M. POGGI D’ANGELO, Il doppio evento (Danno/Pericolo) del nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario, in Cass. Pen. 2/2019, pp. 630 ss.

[70] L. MASERA, I nuovi delitti, op. cit., p. 11.

[71] L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 11.

[72] E. MAZZANTI, Il delitto inquinato. Ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato, in Cass. Pen. Fasc. 5-6/2019, pp. 2060 ss.

[73] L. MASERA, I nuovi delitti, op. cit., p. 12.

[74]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 14.

[75]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 14.

[76] L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. p. 14.

[77]L. MASERA, I nuovi delitti, Ibid. pp. 15-16.

[78] M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in DPC 1/2018, p. 99.

[79] In questo senso M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 101, ad avviso del quale «nel caso in cui gli autori dell’illecito siano due o non si rinvenga un pactum sceleris finalizzato alla commissione di ulteriori reati sarà contestato il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in concorso con l’art. 110 c.p.; negli altri casi, il medesimo reato potrebbe assurgere a reato-fine dell’art. 416 c.p.».

[80] Cfr. sul punto M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 102, il quale sostiene che «Rispetto all’art. 416 bis si potrebbe inoltre assistere ad una duplicazione dell’aggravamento di pena previsto in dipendenza di un dato fattuale identico, “l’aver agito con metodo mafioso”».

[81] M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 102. Sul punto, si legga la prudente posizione di B. ROMANO, L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata, in Le associazioni di tipo mafioso, B. ROMANO (a cura di), Torino, 2015, p. 7.

[82] M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 105.

[83] M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 106.

[84] In senso contrario vedi M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, Ibid. p. 107.