ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 14 Lug 2020

La dignità dei ristretti: dalla sentenza Torreggiani all´ultima rimessione alle Sezioni Unite

Modifica pagina

Alessia Gervaso



Il vasto programma di riforma operato dal Legislatore in seguito alla condanna riportata dall´Italia con la sentenza della Corte EDU sul caso Torreggiani, ha investito la struttura tridimensionale del diritto penale, interessando questo sotto il profilo sostanziale, processuale ed ordinamentale. L´osmosi tra finalità repressivo-rieducativa della pena e la dignità umana, prerogativa irriducibile dell´uomo, ha destato preoccupazioni circa le condizioni di vita degradanti dei detenuti presso gli istituti di esecuzione pena italiani ed europei. Nel testo viene riportata la recente ordinanza della Prima Sezione Penale della Cassazione, pubblicata l´11/05/2020, che conviene sui parametri quantitativi e qualitativi da utilizzare per il computo dello ”spazio minimo vitale”.


Sommario: 1. Premessa: l’impatto del sistema C.e.d.u. sull’ordinamento interno. 2. La definizione di “spazio minimo vitale” secondo le moderne puntualizzazioni giurisprudenziali. 3. L’assetto dell’ordinamento penitenziario post Torreggiani. 4. La situazione negli istituti di pena in Italia: il rapporto 2019 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura. 5. L’ultima rimessione alle Sezioni Unite: ordinanza n. 14260 dell’11 Maggio 2020 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

1. Premessa: l’impatto del sistema C.e.d.u. sull’ordinamento interno

L’articolo 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo investe le pronunce della relativa Corte di un vincolante vigore per gli Stati Membri. Da tale disposto deriva il patente obbligo per questi di uniformarsi ai dicta pronunciati dai Giudici di Strasburgo ed altresì di ottemperare alle indicazioni ivi formulate, specie se prodotte nell’ambito di controversie delle quali gli Stati anzidetti siano parte attiva. A ciò deve aggiungersi, avuto riguardo il coevo panorama giuridico italiano, la clausola costituzionale di self-restraint prevista dall’art. 11 della Carta Fondamentale. Sul piano pratico si segnala invece l’art. 117 Cost. (come modificato dalla L. cost. n. 3/2001) il quale si assume come vero e proprio strumento di interpolazione normativa, giacche “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” [1]. L’avvento e la conquistata autorità dei sistemi giuridici sovranazionali si accompagna alla fisiologica conseguenza di una stratificata sedimentazione di pronunce e pone vieppiù in evidenza una fitta ed ingrovigliata rete legislativo-giurisprudenziale. In ausilio avverso dette criticità ricostruttive, la Corte Costituzionale ha originato un interessante doppio intervento, alquanto risolutivo, nel merito della questione. Trattasi delle celebri “sentenze gemelle” [2] con le quali si è inteso estendere il controllo di legittimità costituzionale sull’ordinario strumento legislativo anche alle ipotesi ove questo contrasti apertamente con le norme C.e.d.u., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 117 Cost. In estrema sintesi, il dovere di interpretazione conforme alla Convenzione è definitivamente riconosciuto anche dal Giudice delle Leggi. Se ne deduce orbene che, nel caso in cui si installi un attrito tra la legge ordinaria e la disposizione C.e.d.u., l’organo giudicante adito sarà onerato di ricercare, in prima facie, una linea interpretativa della norma domestica che, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, appaia coerente con la fonte sovranazionale e con le risultanze prodotte dalla giurisprudenza di Strasburgo. Quest’ultima infatti è parte essenziale della Convenzione ed insieme ad essa va a formare il cd. “sistema C.e.d.u.”.

2 . La definizione di “spazio minimo vitale” secondo le moderne puntualizzazioni giurisprudenziali
Il dato testuale dell’art. 6 della L.354/1975 asserisce che “i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente”. Detto ciò, lo spazio personale riservato ai ristretti per la conduzione delle loro vite non sembra sostanziarsi su solidi parametri quantitativi. Esso piuttosto è emblema di un assordante silenzio circa la questione dello spazio minimo pro capite che deve essere garantito per ciascun detenuto. Entro la compagine di diritti, inalienabili ed indisponibili, riconosciuti ai reclusi in ragione dell’intrinseca natura umana di costoro, si enumera quello del rispetto della loro dignità. Valga quindi il relativo corollario in base al quale ogni singolo individuo, posta la dignità incontrovertibilmente riconosciutagli, è ammesso a condurre una vita decorosa consumata in condizioni degne ed accettabili, in ossequio ai valori suffragati dalle società moderne.Per dare autorevolezza normativa a tutto quanto esposto sopra, si ricordi l’art.3 C.e.d.u., il quale proibisce fermamente la tortura, le pene disumane ed i trattamenti degradanti [3].

Certamente, per zelo argomentativo, diviene di iperbolico spessore la nozione di “spazio minimo vitale” e la sua precipua contestualizzazione entro gli schemi del vigente ordinamento penitenziario. Secondo il pacifico orientamento facente capo alla Suprema Corte, con la locuzione predetta si suole indicare l’estensione della superficie della cella fattualmente fruibile per il singolo ristretto. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione circa l’essenza degradante del trattamento, debba essere onnicomprensiva [4], tale da constare dei dati relativi ad innumerevoli aspetti quali: la misura minima essenziale, per metro quadro, dell’area calpestabile volta ad assicurare il movimento nella cella, di almeno 3 mq; la quantificazione delle ore giornaliere di stabile permanenza presso la cella; le ore d’aria garantite per giorno; l’organizzazione di peculiari attività per i detenuti da svolgersi sia in cella che fuori; le condizioni igienico-sanitarie generali dell’istituto penitenziario; la sussistenza di ulteriori fattori negativi [5].

3. L’assetto dell’ordinamento penitenziario post Torreggiani

Il punto di partenza nella disamina della giurisprudenza della Corte e.d.u., e precisamente della sentenza Torreggiani [6], impone un cenno alla pregnante trasformazione avutasi grazie all’apertura dell’ordinamento nazionale al sistema della Convenzione Europea, favorito dalla Consulta con le ricordate sentenza gemelle del 2007.

I Giudici di Strasburgo hanno confezionato per l’Italia un rigido dictum insito nella pronuncia Torreggiani, dal quale ne è conseguita una capillare opera di riforma attuata per mezzo di azioni legislative strutturali e settoriali che hanno coinvolto le radici sostanziali, processuali ed ordinamentali del sistema penale. E, in effetti, è sopraggiunta una fruttuosa chance per il Legislatore per ripensare radicalmente al sistema dell’esecuzione penale nella sua interezza. Tutto ciò per il più alto fine di prospettare il suddetto in maniera compatibile ai principi e diritti fondamentali inseriti nella Convenzione, anche in termini di dignità umana, di rieducazione e risocializzazione del reo, nonché di funzionale reinserimento di costui in società. La citata sentenza Torreggiani ha interessato diversi ricorsi avanzati da alcuni reclusi presso gli istituti carcerari di Piacenza e Busto Arsizio. Essi si dolevano di numerosi ed eterogenei punti, tutti riconducibili sotto l’ombrello di tutela dell’art. 3 C.e.d.u., tra i quali: la scarsa e malfunzionante illuminazione, la mancanza di acqua calda nelle docce e la limitata superficie delle celle per persona [7].

La C.e.d.u., per ciò che attiene il profilo sostanziale della questione, ha constatato la violazione dell’art. 3 della Convenzione, condannando similmente l’Italia al pagamento di una congrua somma di denaro a titolo risarcitorio per ciascuno dei ricorrenti. La Corte non si è limitata tuttavia ad accertare la lamentata infrazione ma, usufruendo dello strumento della “sentenza pilota”, dopo aver eseguito un minuzioso esame del sistema carcerario italiano, giungeva all’ineluttabile conclusione, ex art. 45 C.e.d.u. e 117 Cost., di imporre allo Stato di uniformarsi alle statuizioni di condanna e porre in essere le misure auspicate dai giudici, entro un anno dalla definitività della pronuncia. La Corte Europea dei Diritto dell’Uomo asseriva poi che una violazione dei diritti fondamentali dei ristretti tanto macroscopica, non può addursi a singoli episodi sporadici di negligenza e circoscritta disorganizzazione. Piuttosto, la trasgressione rilevata sembrava essere foriera di un “malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano” [8].

Non può sottacersi la manifesta lacuna di competenza della Corte e.d.u. nell’elaborazione delle politiche repressivo-sanzionatorie degli Stati Membri. Ciononostante la Corte, forte della volontà di coadiuvare lo Stato Italiano nell’impegnativa attività richiesta, indispensabile per rispondere positivamente alla sentenza di condanna, ha puntualmente indicato all’Italia talune possibili modifiche necessarie per il sistema penitenziario. La via maestra suggerita si dispiegava nei seguenti punti focali:

  • Prevedere sanzioni penali alternative all’esecuzione intramuraria;
  • Intraprendere una massiccia opera di depenalizzazione;
  • Disporre appropriate reazioni repressive non costrittive della libertà personale.

Il Legislatore italiano ha fatto tesoro dell’indirizzo abbozzato dalla C.e.d.u. ed ha aviato coraggiose iniziative di riforma, le quali hanno riverberato all’unisono sul diritto penale sostanziale, sul processo penale e sull’ordinamento carcerario.Partendo dal piano più generale, ovvero quello del diritto penale sostanziale, i d.lgs. del 15 Gennaio 2016, n. 7 e 8, hanno depenalizzato alcune fattispecie incriminatrici, ridefinendole come illeciti amministrativi e prevedendo per queste soltanto sanzioni tipiche coniate dall’ordinamento civilistico, quali, ad esempio, il versamento di equa somma di denaro come risarcimento del danno.

Il codice del rito penale si è arricchito dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ora disponibile anche per i maggiorenni, limitatamente per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, di cui all’art. 464bis e ss cpp, introdotto con la L. 67/2014.

Da ultimo, la sentenza Torreggiani ha mosso il Legislatore domestico verso un vantaggioso obiettivo di deflazione carceraria. Si faccia cenno all’art. 3 del d.lgs. 146/2013 che ha ampliato i presupposti operativi dell’affidamento in prova al servizio sociale, ora concedibile anche più volte ad alcolisti e tossicodipendenti.

L’art. 4 del medesimo decreto poi ha introdotto la possibilità di liberazione anticipata speciale.

E si ricordi anche l’art. 6 del d.lgs. 146/2013, che ha snellito la procedura di espulsione dei soggetti extracomunitari, adesso strumento alternativo e preferibile, di gran lunga, alla detenzione.

Sono altresì noti i cambiamenti apportati alla disciplina delle misure cautelari attraverso il d.l 92/2014. L’art. 280 cpp, per l’appunto, riconosce il ricorso alla detenzione cautelare in carcere solo per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L’art. 275, comma 2bis, cpp, anch’esso di nuovo conio, predilige espressamente, in via cautelare, l’opzione della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cp, ove ricorrano i requisiti dell’articolo anzidetto.

Infine venga alla mente il fondamentale principio inscritto tra le righe del terzo comma dell’art. 275 cpp, che qualifica la custodia cautelare come extrema ratio, o meglio come l’ultimo strumento utile di cui fruire ove non sia possibile provvedere con misure meno afflittive.

4. La situazione negli istituti di pena in Italia: il rapporto 2019 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura

Il sovraffollamento carcerario è ad oggi uno dei fenomeni che contribuisce per la maggiore all’acuimento, in negativo, delle complessive condizioni di vita dei detenuti. L’Agenzia Europea per i Diritto Fondamentali sulle condizioni di detenzione ha riscontrato un dato davvero allarmante circa il tema oggetto di odierna analisi. Essa, nel suo rapporto per l’anno 2019, prodotto a beneficio del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura [9], ha prestato grande attenzione a quei fattori che partecipano nel problema e nella sua addotta imperiosità. Pertanto si è così evidenziato il diffuso problema relativo alla scarsa igiene e alla mancanza di pulizia nelle celle, ma anche la scandalosa insufficienza del surriferito parametro dello “spazio vitale”, ben al di sotto dei 3 mq pro capite. Il Comitato ha ben pensato di denunciare pubblicamente siffatte indecenti condizioni che stigmatizzano la violazione della dignità umana dei ristretti. Dalla presente valutazione si è evinto parimenti che non si è ancora raggiunto, relativamente alle condizioni generali degli istituti di pena degli Stati Europei, un condiviso standard che permetta di coniugare le esigenze repressive dello Stato con le imprescindibili prerogative umane dei detenuti. A titolo esemplificativo, si tratti brevemente delle ore d’aria giornaliere in media concesse a costoro. In Italia esse ammontano a 4 ore per dì. Tuttavia nella maggior parte degli Stati Europei arrivano a ridursi sino ad una sola ora d’aria al giorno, ad eccezione della Danimarca la quale permette agli occupanti degli istituti di soggiornare, anche per tutto il giorno, fuori dalla propria cella. Livelli eccessivamente distanti dalle auspicabili 8 ore al giorno che, a detta dello studio del CTP, dovrebbero essere garantite per sostenere l’apparato psicofisico dei detenuti ed adeguarsi ai trattamenti consentiti ex art. 3 C.e.d.u.

5. L’ultima rimessione alle Sezioni Unite: ordinanza n. 14260 dell’11 Maggio 2020 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione

Il quadro giurisprudenziale di riferimento si completa con l’ordinanza n.14260 del 21 Febbraio 2020, depositata l’11 Maggio 2020, della Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, relativa ai criteri di computo dello “spazio minimo vitale” per ristretto. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ed è oggi pendente.

È fondamentale, a questo punto, ripercorrere sinteticamente le tappe fattuali più salienti della vicenda de quo. Gli Ermellini sono stati chiamati a vagliare la legittimità del provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di Appello de L'Aquila, aveva rigettato il reclamo sollevato dal dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, con la quale veniva accolto, in parte, l’istanza promossa dal detenuto ex art. 35-ter L. 354/1975 [10]. Il Giudicante aveva propeso per acconsentire la pretesa risarcitoria del suddetto per il danno da lui patito a causa del periodo detentivo (12 anni) trascorso in condizioni poco dignitose e decisamente degradanti, in violazione del disposto di cui all’art. 3 C.e.d.u. L’art. 35-ter della legge sull’ordinamento penitenziario, come modificato dalla L.92/2014, promulgata in pieno “clima Torreggiani”, stabilisce, quale equo rimedio compensativo alla sofferenza sopportata dai detenuti, una volta accertata l’inumanità della condizione imposta a costoro, alternativamente quello della riduzione della pena residua da espiare [11], o quello della corresponsione di una congrua somma di denaro a titolo integrativo-risarcitorio [12]. Il Ministero della Giustizia si opponeva alla convalida da parte del Tribunale di sorveglianza. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione valorizzava il conflitto giurisprudenziale emerso, soprattutto sulla modalità di calcolo della metratura per lo “spazio minimo vitale”.

La presunzione di trasgressione dell’art 3 C.e.d.u. rispetto le condizioni di vita dei reclusi negli istituti di esecuzione pena intramuraria deve essere frutto di una complessa analisi multifattoriale. Si confrontino due filoni giurisprudenziali.

  1. Il primo ritiene che la nozione di “spazio minimo vitale” debba avere cura del computo materiale dell’area personale pro capite per cella. Tale spazio disponibile sarà conforme al parametro di “umanità del trattamento detentivo” solo se assicura sempre, nel minimo, da 3 a 4 mq per ristretto.
  2. Il contrapposto indirizzo esclude invece da calcolo predetto tutte le aree occupate dall’arredo funzionale della cella (es: il letto), sicché lo spazio minimo vitale” dovrà conteggiarsi tenuti ben a mente questi cd. “parametri compensativi”. L’area personale effettivamente a disposizione del detenuto si otterrà sottraendo dalla superficie totale della cella lo spazio destinato gli arredi. In ogni caso, anche il secondo orientamento ritiene che lo “spazio minimo vitale” non debba mai scendere al di sotto dei 3/4mq.

Data l’imprescindibilità della questione, e la sua lampante difficoltà tecnica, la stessa si palesava di ardua e non univoca risoluzione. Ciò ha giustappunto convinto la Prima Sezione a rimettere alla Sezione Plenaria della Corte quest’ultima, con ordinanza n. 14260/2020.

In attesa di ulteriori risvolti, l’udienza delle Sezioni Unite sul punto de quo è fissata in data 24 Settembre 2020.


Note e riferimenti bibliografici

1- Art. 117 Cost. I comma.

2- Corte Cost. n. 348/2007; Corte Cost. n. 349/2007.

3- Art. 3 CEDU "Divieto della Tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

4- Cass. Pen. Sez. I, 30 Ottobre 2017, n. 49793.

5- soprattutto con riferimento agli elementi più semplici e ricorrenti della vita quotidiana. Si pensi all'illuminazione delle celle, allo stato d'igiene, alla disponibilità di acqua calda.

6- Corte e.d.u., Sez II, 8 Gennaio 2013, Torreggiani c. Italia.

7- gli istituti in causa erano soliti includere entro una cella di 9 mq circa almeno 3 detenuti.

8- Corte e.d.u., Sez. II, 8 Gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, par. 88.

9- d'ora in avanti "CTP".

10- Legge n. 354/1975, nota come "Legge sull'ordinamento penitenziario", modificata con la Legge del 26 Giugno 2014, n. 92.

11- in misura di un giorno per ogni 10 giorni di scontata detenzione in violazione dell'art. 3 C.e.d.u.

12- da quantificarsi in € 8 per ciascun giorno di detenzione non conforme all'art. 3 Ce.d.u.