Pubbl. Sab, 25 Lug 2020
Rapina aggravata o sequestro di persona?
Modifica paginaLa Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11634 del 2019, ha chiarito la linea della giurisprudenza prevalente sul rapporto tra la rapina aggravata (art. 628,n.2,c.p.) e il sequestro di persona (art. 605 c.p.), richiamando gli istituti di parte generale: concorso di reati, concorso apparente di norme e reato complesso. La Cassazione ha stabilito che se la limitazione di muoversi e di agire della vittima sia limitata al tempo necessario per commettere la rapina, tale condotta integrerà l´aggravante prevista per la rapina ; in caso contrario costituirà l´autonomo reato di sequestro ex art. 605 c.p.
Sommario: 1. Premessa; 2. Il concorso di reati; 3. Il concorso apparente di norme; 4. Il reato complesso ex art. 84 c.p.; 5. Il discrimen tra rapina aggravata (art. 628, n. 2, c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.) alla luce della recente giurisprudenza.
1. Premessa
I rapporti e le differenze intercorrenti tra i due delitti di rapina aggravata ex art. 628, n. 2, c.p. e sequestro di persona (art. 605 c.p.), sono stati analizzati dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza del 2019. Tuttavia, prima di accedere alla trattazione specifica della dizione giurisprudenziale è utile soffermarsi sugli istituti di parte generale che vengono in discussione: concorso di reati; concorso apparente di norme e reato complesso.
2. Il concorso di reati
Il concorso di reati sussiste laddove la commissione di una pluralità di reati comporti l’applicazione di una pluralità di pene.
Il concorso può essere materiale (art. 71- 80 c.p.) o formale (art. 81, 1°co., c.p.).
Il concorso materiale sussiste se una persona commette “più reati” con più azioni od omissioni. Ad esempio, un soggetto che ruba un’auto e poi uccide un uomo. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si applica il cumulo materiale temperato; cioè la sommatoria delle pene previste per i singoli reati, temperata dai limiti massimi di pena irrogabile ex art. 78 e 79 c.p. La ratio di questa disciplina sanzionatoria risiede nella volontà del legislatore di razionalizzare la pena, eliminando l’eccessivo rigorismo e l’afflittività della pena; perseguendo invece i valori costituzionali del fine rieducativo della pena e del principio di proporzionalità tra pena inflitta e fatto commesso (art. 27 Cost.).
Viceversa, il concorso formale sussiste se una persona con una sola azione od omissione, commette più reati. Ad esempio, un soggetto che con un colpo di pistola uccide un uomo e danneggia una vetrina. In questa ipotesi, il trattamento sanzionatorio previsto dal codice è quello del cumulo giuridico; cioè “la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo”. La ratio di tale scelta sanzionatoria più vantaggiosa è da ritrovarsi nella minore pericolosità sociale che desta l’autore del concorso formale, il quale con una sola azione od omissione commetta più reati, rispetto all’autore del concorso materiale che perpetri più delitti con più azioni od omissioni, il quale dunque mostra una maggiore pericolosità sociale e correlativamente vede applicarsi una pena più pesante.
Il concorso di reati sia formale che materiale può essere omogeneo, se è violata la stessa disposizione di legge; oppure eterogeneo se le disposizioni violate sono di specie diversa.
Giova sottolineare che il regime del concorso di reati concerne solo il trattamento punitivo, in quanto i reati mantengono comunque la propria autonomia.
3. Concorso apparente di norme
L’istituto del concorso apparente di norme sussiste se una fattispecie appare sussumibile al di sotto di due o più norme penali, ma in realtà se ne applica solo una. In questo caso, non vi sono più condotte criminose perché il reato è soltanto uno ed il concorso è solo “apparente”. Sussiste una differenza sostanziale con il concorso di reati che, come visto, prevede un trattamento sanzionatorio peculiare laddove una persona commetta una pluralità di reati ed il concorso apparente di norme. In quest’ultimo caso, non sussistono più reati.
La ratio del concorso apparente di norme è quella di evitare in “ne bis in idem sostanziale” in quanto applicando entrambe le norme che vengono in considerazione si punirebbe due volte la stessa condotta. Perciò il Codice penale ha previsto come criterio risolutivo del concorso apparente il principio di specialità ex art. 15 c.p. Infatti, se più norme regolano la “stessa materia”, allora la legge speciale deroga a quella generale. In dottrina sono state elaborate due teorie: quella pluralistica e quella monistica, che prevede come criterio risolutivo il solo principio di specialità, in quanto ritenuto l’unico rispettoso del principio di legalità.
La dottrina dominante aderisce alla teoria pluralistica secondo la quale, nel nostro ordinamento, il concorso apparente di norme va accertato mediante il ricorso ad una pluralità di criteri quali quello di specialità, quello di sussidiarietà e quello dell’assorbimento. La dottrina in esame circoscrive il criterio di specialità alle sole ipotesi in cui dal raffronto astratto tra le norme in concorso emerga che tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie (generale) siano contenuti in altre fattispecie (speciale), la quale ne contiene gli elementi specializzanti.
Il criterio di sussidiarietà indica la disponibilità vicaria di una norma il cui intervento postula la non utilizzabilità di un’altra norma. Il rapporto di sussidiarietà si riscontra in relazione a norme che prevedono un grado diverso di offesa di un medesimo bene, sicché l’offesa maggiore contiene in sé quella minore.
Il criterio dell’assorbimento induce ad identificare un concorso apparente di norme ogni qual volta in base ad un criterio di normalità sociale, la realizzazione di un reato comporta la realizzazione di un’altra fattispecie criminosa il cui disvalore rimane, tuttavia, assorbito nel primo reato. Ad esempio, il reato di violenza sessuale che assorbe la contestuale ingiuria.
Le Sezioni Unite nel 2005 hanno ritenuto applicabile la teoria monistica, poiché il criterio di specialità sarebbe l’unico rispettoso del principio di legalità, in quanto è l’unico criterio di risoluzione del concorso apparente ad essere positivizzato esplicitamente in una norma (l’art. 15 c.p.). Tuttavia, nella pratica giudiziaria, l’applicazione del solo art. 15 c.p. è eccessivamente rigida e non sempre praticabile. Altra parte della giurisprudenza ha osservato che i criteri di sussidiarietà ed assorbimento possono essere considerati espressioni e declinazioni dello stesso principio di specialità, il quale sostanzialmente è considerato come una fonte degli altri due criteri di risoluzione del concorso apparente.
Riguardo al mancato rispetto del principio di legalità riguardo all’applicazione dei criteri di sussidiarietà ed assorbimento, la giurisprudenza ha correttamente osservato che esistono molteplici norme penali le quali afferiscono, sia pure implicitamente ai due criteri. Ad esempio, l’art. 84 c.p. sul reato complesso costituirebbe un aggancio normativo per il principio di assorbimento.
4. Il reato complesso ex art. 84 c.p.
L’art. 84 c.p. prevede una deroga al regime del concorso di reati, cioè l’istituto del reato complesso. La legge può stabilire che un fatto, il quale costituisca un autonomo reato, sia invece un elemento costitutivo o una circostanza aggravante di un solo reato. il caso di un elemento costitutivo ad esempio è quello della rapina, la quale è composta dal furto e dalla violenza privata. Pertanto, pur essendo in presenza di due reati autonomi, la legge stabilisce in una norma di parte speciale che questi siano disciplinati come un reato unico; un reato complesso. Il caso della circostanza aggravante è quello dell’art. 576, n. 5, c.p., cioè l’omicidio commesso in occasione di una violenza sessuale etc. Anche in tal caso il reato di violenza sessuale è un’autonoma fattispecie di reato, ma il legislatore stabilisce che sia catalogata come circostanza aggravante del delitto di omicidio (art. 575 c.p.).
In queste ipotesi il reato pur essendo “composito” da più fattispecie criminose suscettibili di autonoma rilevanza, sono considerate dal legislatore come un reato unico. Nel reato complesso il trattamento sanzionatorio è stabilito dalla legge stessa; se la pena non è determinata, comunque “non possono essere superati i limiti massimi degli artt. 78 e 79 c.p.” (art. 84, 2°co.,c.p.). Autorevole dottrina (Antolisei-Fiandaca Musco) ritiene che la fattispecie del reato complesso sarebbe espressione del concorso apparente di norme, in quanto a fronte di due o più norme alle quali ricondurre la fattispecie se ne applica una soltanto indicata dalla legge stessa in particolare. Tuttavia, l’art. 84 c.p. non deve leggersi come una ripetizione dell’art. 15 c.p., ma costituirebbe, invece, la base normativa del principio di assorbimento. Il reato complesso indicherebbe la fattispecie in grado di esprimere compiutamente il disvalore del fatto concreto.
5. Il discrimen tra rapina aggravata (art. 628, n. 2, c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.) alla luce della recente giurisprudenza.
La Corte di Cassazione nel 2019 con sentenza n. 11634 si è interrogata circa il rapporto tra il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e la rapina aggravata “se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire” (art. 628, n. 2, c.p.).
Il caso di specie concerneva una rapina durante la quale la vittima era stata limitata nella libertà di muoversi o di agire da parte dei rapinatori. Lo stato di costrizione in cui la vittima era posta, era tale che la vittima non era in grado di potersi trarre in salvo o allertare le Forze dell’Ordine. In particolare, la sentenza della Corte d’Appello di Torino confermava la condanna del Tribunale di Vercelli condannando l’imputato per rapina aggravata, sequestro di persona e danneggiamento; avverso tale sentenza si proponeva ricorso per Cassazione. Il motivo di doglianza che rileva ai fini della presente trattazione concerneva l’applicazione della pena del sequestro di persona, dal momento che il rapinatore aveva chiuso a chiave in un bagno l’operatore della Cooperativa al solo scopo di garantirsi la fuga.
Tale fattispecie potrebbe costituire un concorso di reati, se la condotta di limitazione della libertà della vittima venisse ascritta come sequestro di persona, oltre al reato di rapina. Quindi il giudice dovrebbe applicare il concorso formale di reati, commisurando la pena prevista per il reato più grave, ossia la rapina, aumentandolo sino al triplo.
Altresì potrebbe trattarsi di un concorso apparente di norme, in quanto il caso apparirebbe riconducibile ai due reati, mentre la fattispecie concretamente applicabile è quella della rapina aggravata (art. 628, n.2, c.p.). In particolare, si tratterebbe di un reato complesso ex art 84 c.p., base normativa del principio di assorbimento, perché la limitazione della libertà personale pur costituendo un autonomo reato è definito dalla norma come una circostanza aggravante del reato di rapina che assorbe il disvalore. In questo caso il giudice applicherà la pena prevista per l’aggravante suddetta, la quale come indicatore della maggiore colpevolezza è utile a commisurare la pena proporzionalmente al reato commesso. È interessante sottolineare che secondo questa ipotesi, si stratificherebbero due reati complessi: quello di rapina che è tale ex lege e quello dell’aggravante ex art. 628 n. 2 c.p.
La Corte di Cassazione ha concluso per questa ultima impostazione. Altresì ha richiamato un orientamento consolidato, in base al quale se la privazione della libertà di muoversi o di agire sia limitata al tempo necessario alla perpetrazione della rapina e tale stato sia strumentale alla rapina stessa, allora non si configura l’autonomo reato di sequestro di persona ma la condotta è assorbita nel reato complesso di rapina aggravata ex art. 628, n.2, c.p.
Nel caso di specie, la Seconda Sezione ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto:
“La persona offesa, pur potendo astrattamente liberarsi dal luogo ove era stata rinchiusa in un momento precedente a quando realmente avvenuto, e segnatamente quando ancora l’azione delittuosa era in corso, scientemente decise di non farlo per non correre il rischio di mostrarsi ai rapinatori ed esporsi a quasi certe pericolosissime ritorsioni da parte di questi ultimi, soggetti violenti e determinati e che già avevano mostrato la loro spregiudicatezza colpendo al capo il colpendo al capo il F. e minacciandolo di morte. Il sequestro di persona, si è protratto ben oltre la durata temporale della rapina non per volontà o libera scelta del sequestrato ma come conseguenza imposta dalla condotta dei rapinatori. E, per questo motivo, appare ampiamente giustificata la conclusione dei giudici di merito secondo cui la privazione della capacità di movimento a cui la persona offesa è stata sottoposta non è stata funzionale alla commissione della rapina bensì a permettere la successiva fuga dei rapinatori, e si è protratta per tutto il tempo della rapina e per quello successivo occorso al F. per compiere l’anzidetta effrazione e riconquistare la libertà, con sufficiente autonomia e certezza di non poter subire azioni di ritorsioni da parte dei rapinatori.”
Nel caso concreto quindi sussiste il concorso formale tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona. Inoltre, per quanto concerne la configurazione del delitto di sequestro nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia la concreta possibilità di fuga la Corte ritiene che: “il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. Nella fattispecie, la concreta possibilità di fuga, in particolare, conferma e non esclude l’esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona.”
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che se porre la vittima nell’impossibilità di muoversi o di agire durante una rapina, è una condotta strumentale e limitata alle tempistiche per porre in essere la rapina stessa, allora è da considerarsi quale circostanza aggravante ex art. 628, n.2 c.p., configurata come reato complesso espressiva del principio di assorbimento quale criterio risolutivo del concorso apparente di norme.
Invece se la limitazione di movimento cui è posta la vittima non si estrinsechi in maniera da essere strumentale rispetto alla rapina, allora si applicherà il concorso formale del reato del sequestro di persona e di rapina.
1. Concorso di reati- Manuale Diritto Penale Antolisei; Diritto Penale Parte Generale Fiandaca- Musco
2. Concorso Apparente di norme- Manuale Diritto Penale Antolisei; Diritto Penale Parte Generale Fiandaca- Musco
3. Reato Complesso- Manuale Diritto Penale Antolisei; Diritto Penale Parte Generale Fiandaca- Musco
4. Cass. Sez. II, n. 11634 del 2019