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Pubbl. Mer, 5 Ago 2015

Tutela della reputazione online e neutralità dell’hosting provider: nessun obbligo di monitoraggio dei contenuti per Wikimedia.

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Concetta Pecora


Lo scorso 14 luglio il complesso mosaico giurisprudenziale in materia di responsabilità dell’internet provider si è arricchito di una nuova, significativa pronuncia, la quale, inserendosi nel solco del più noto precedente “Wikimedia vs. Angelucci”, contribuisce ad una più completa delineazione del profilo giuridico dell’hosting provider.


Con la sentenza n. 14522, il Tribunale di Roma – prima sezione civile - ha escluso la responsabilità di Wikimedia Foundation – gestrice della celebre enciclopedia libera Wikipedia – a fronte dell’eventuale illiceità o lesività dei contenuti ospitati, precisando come il ruolo assolto dalla società si esaurisca in una mera attività di hosting, ossia di fornitura di spazio virtuale per l’immissione di contenuti user-generated.

All’origine della pronuncia in commento vi è l’azione intrapresa dal “Moige” – associazione costituita con finalità di promozione e tutela dei genitori e dei minori – nei confronti di Wikimedia, per l’avere quest’ultima inserito all’interno della pagina Wikipedia una descrizione dell’associazione ritenuta inattuale e offensivamente distorsiva della realtà. A fronte delle deduzioni dell’attrice - la quale richiedeva, oltre al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza, la rimozione dall’enciclopedia della pagina dedicata al “Moige”- Wikimedia Foundation si difendeva rilevando come le modalità operative di Wikipedia – enciclopedia online i cui contenuti sono liberamente caricati e gestiti dagli utenti – fossero tali da escludere qualsiasi obbligo di monitoraggio da parte della società gestrice della pagina. La convenuta precisava altresì come la struttura dinamica della enciclopedia, i cui contributi sono illimitatamente modificabili e aggiornabili dall’utenza – seppur con alcune cautele -, ponesse Wikipedia in una posizione di sostanziale neutralità rispetto al flusso di informazioni ospitato, confinandola ad un ruolo evidentemente incompatibile con lo svolgimento di attività di controllo o di verifica preventiva.

Tale tesi, il cui perno è costituito dalla sostanziale estraneità di Wikimedia rispetto ai contenuti pubblicati, è integralmente accolta dal Giudice di prime cure, il quale, nella sentenza in commento, pone a fondamento della irresponsabilità della convenuta la qualificabilità della stessa come “hosting provider”, ovvero come mero “contenitore” di informazioni autonomamente elaborate dagli utenti sotto la loro esclusiva responsabilità. Al riguardo, la sentenza puntualizza come le modalità di funzionamento di Wikipedia, improntate a criteri di chiarezza e trasparenza, siano tali da non ingenerare alcun affidamento nel pubblico circa la veridicità e attendibilità delle informazioni pubblicate, anche grazie al ricorso ad un apposito disclaimer, con il quale la società informa l’utenza circa l’inesistenza di un controllo redazionale in grado di garantire la validità delle informazioni divulgate. L’estreneità di Wikimedia rispetto all’attività di elaborazione e gestione dei contenuti ospitati non lascia dubbi in ordine alla qualificazione della società come “hosting provider, e dunque al suo assoggettamento al regime di (ir)responsabilità delineato dagli articoli 16 e 17 del d.lgs 70/03. La normativa summenzionata, invero, nel delineare un modello di responsabilità graduato in base alla attività concretamente svolta dall’internet provider, contempla un’esplicita esenzione di responsabilità a favore del fornitore che si limiti alla sola attività di memorizzazione delle informazioni, senza esercitare alcuna influenza sui contenuti immessi. Più precisamente, l’art. 17 precisa che l’hosting provider – proprio in quanto figura neutrale e passiva rispetto al contenuto delle informazioni ospitate - non è gravato da alcun obbligo di sorveglianza, né di filtraggio preventivo dei contenuti, configurandosi la responsabilità dello stesso esclusivamente come successiva ed eventuale. In altre parole, l’unica responsabilità ascrivibile al provider che svolga una funzione di mera memorizzazione dei contenuti, è quella che discende dalla omessa informazione delle autorità competenti circa i profili di illiceità eventualmente riscontrati, ovvero dalla mancata o intempestiva attivazione per rimuovere i contenuti illeciti, una volta avutane conoscenza. Solo in una siffatta ipotesi, difatti – ovvero quando l’hosting provider sia reso edotto della illiceità dei caricamenti effettuati dai terzi – la posizione iniziale di neutralità viene meno e subentra un dovere giuridico di attivazione immediata per la rimozione delle informazioni illecite.

Ebbene, secondo quanto opportunamente rilevato dal Giudice, tale dovere giuridico di mobilitazione, proprio in quanto esplicitamente prescritto dal legislatore, non elide la estraneità del fornitore rispetto ai contenuti caricati, né tantomeno ne impedisce la qualificazione come “hosting provider”, “atteso che tale attività – di carattere demolitivo e non costruttivo rispetto ai contenuti della enciclopedia – è svolta al solo fine di non incorrere a sua volta in responsabilità”. Una modalità di prestazione di servizio, quella che connota Wikimedia, che pare esulare anche dalla nozione di hosting attivo, la quale presuppone un grado di autonomia nella elaborazione e organizzazione dei dati superiore a quello che pare riscontrarsi nel caso di specie, dove l’interferenza del fornitore appare limitata ad un controllo eventuale ed ex post. L’assenza di un obbligo di verifica preventiva delle informazioni ospitate – precisa il Tribunale – esclude inoltre la configurabilità di qualsiasi profilo di responsabilità penale in capo alla società a titolo di concorso omissivo nell’ eventuale illecito diffamatorio. Se è vero, difatti, che la ravvisabilità di una responsabilità penale per omissione è - a mente dell’art. 40 c.p. - subordinata alla sussistenza di una posizione di garanzia, dalla quale discenda uno specifico dovere di impedire l’evento lesivo, è evidente che nel caso di specie nessun concorso omissivo possa essere imputato a Wikimedia, dovendo l’eventuale illecito essere imputato esclusivamente ai singoli utenti autori della pagina. Ebbene - come opportunamente evidenziato dal Giudice - tale irresponsabilità rispetto alla gestione e organizzazione delle informazioni caricate sul portale non è esclusa neanche dalla circostanza per cui Wikimedia Foundation sia titolare del dominio Wikipedia, atteso che tale titolarità non postula l’esistenza di alcun dovere di vigilanza, né implica alcuna forma di interferenza da parte del provider nella selezione e nella scelta dei contenuti. D’altronde, Il riconoscimento di un dovere di monitoraggio preventivo sulla pubblicazione dei contenuti, risulterebbe radicalmente contrario alla logica stessa su cui si basa Wikipedia, quale portale fondato sulla libera compilazione delle voci enciclopediche da parte degli utenti, e dunque totalmente estraneo a qualsiasi tipo di controllo editoriale ex ante.