Sommario: 1. Premessa: il concetto di ius educandi o corrigendi – 2. I limiti legislativi al diritto di educare – 3. L’abuso di ius educandi: quali sono le conseguenze psico-pedadogiche? – 4. Conclusioni
1. Premessa: il concetto di ius educandi o corrigendi
Per ius educandi o corrigendi[1] si intende generalmente il diritto riconosciuto in capo a soggetti che ricoprono posizioni di autorità e che dunque possono impiegare l'uso della violenza fisica o morale nei confronti di coloro che risultano essere assoggettati a tale loro autorità onde educarli o comunque correggerne comportamenti non rispondenti alle regole del diritto o della civile convivenza.
Se l’esempio certamente più immediato da richiamare è quello dei genitori – che, per motivi evidenti, sono, entro certi limiti, non solo “autorizzati” ma anche “tenuti” ad utilizzare, quando necessario, dei mezzi di coercizione fisica o morale onde impartire ai propri figli un’adeguata educazione e correggerne comportamenti non desiderabili (e ciò è indirettamente riconosciuto addirittura dall’art. 30 della nostra Carta costituzionale) –, non v’è chi non veda come altro titolare del diritto in commento sia l’educatore (o docente o pedagogista)[2], il quale, nel contesto scolastico ma non solo, è chiamato non soltanto a trasmettere la conoscenza ma pure ad “insegnare” quali siano i comportamenti più consoni per far parte della società di appartenenza, onde evitare che, alla fine del percorso educativo, il discente finisca, benché altamente istruito, per risultare poco inserito nel contesto sociale di riferimento, in quanto non sufficientemente “educato” a tenere comportamenti che, secondo il comune sentire, si confacciano alle regole, non scritte, della civile convivenza.
Se ciò è vero non lo è di meno il fatto che l'art. 13 della Costituzione sancisce espressamente come inviolabile il diritto alla libertà personale e morale e lo tutela contro lo smoderato utilizzo dei mezzi di coazione fisica e morale[3].
2. I limiti legislativi al diritto di educare
Dal breve inquadramento sin qui condotto risulta evidente che, malgrado esista – e, rispetto a specifici ambiti, sia riconosciuto anche a livello costituzionale –, lo ius educandi può concretamente risultare in contrasto con altro diritto fondamentale della persona quale quello “inviolabile” alla libertà personale e morale, che si pone anche come indefettibile e logico presupposto per l’esercizio di qualunque altro diritto costituzionalmente riconosciuto.
Di questa circostanza si è reso conto anche il nostro legislatore, che, con l’intento di apprestare un’adeguata tutela al predetto inviolabile diritto al contempo escludendo qualunque presa di posizione circa la prevalenza di esso sullo ius educandi, ha introdotto nel codice penale l’art. 571, evocativamente rubricato “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, con il quale egli ha inteso punire colui che, investito del potere-dovere, tra l’altro, di educare una persona, abusi del potere disciplinare o correttivo riconosciutogli dall’ordinamento, trasmodando in apprezzabile eccesso l’uso che questi ne faccia[4]. Tuttavia la condotta – per la quale è sufficiente anche il semplice dolo eventuale[5] – risulterà punibile soltanto ove tale abuso cagioni alla persona offesa quanto meno il pericolo di soffrire una malattia nel corpo o nella mente: condicio sine qua non per la punibilità della condotta è quindi che l’agente metta la persona offesa in pericolo di subire delle ripercussioni fisiche o psicologiche[6].
Con questa disposizione il conditor legis, volutamente ricorrendo al termine “abuso”, ha sottinteso che l’utilizzo di mezzi di coercizione fisica o morale da parte dell’educatore nei confronti del discente è lecito purché esso non travalichi determinati limiti oltre i quali l’uso si trasforma in abuso e non può più dunque ritenersi consentito.
A fronte di ciò, lo ius educandi quindi è da inquadrare tra le cosiddette cause scriminanti o di giustificazione, vale a dire quelle circostanze al ricorrere delle quali colui che abbia commesso un fatto di reato non è comunque punibile in quanto lo ha fatto in presenza di una causa che ne giustificava il compimento. In particolare lo ius educandi è da ritenersi ricompreso nell’alveo dell’art. 51 c.p., il quale dispone che «L’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità», disposizione comunemente ritenuta espressione del principio di non contraddizione, nel senso che non sarebbe internamente coerente l’ordinamento che attribuisca un diritto e poi ne punisca l’esercizio.
Per l’operare della causa di giustificazione è tuttavia necessario che l’attività posta in essere sia una corretta espressione del diritto asseritamente esercitato, realizzandosi diversamente un abuso del diritto (nel nostro caso, appunto, un abuso di mezzi di correzione o di disciplina)[7]. Proprio su questo aspetto è stata fondamentale l’opera esegetica condotta negli anni dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha stabilito che possono ritenersi ammessi da parte dell’educatore atti di pressione morale o di coercizione fisica volti a rafforzare nel discente il sentimento di proibizione di manifestazioni di gratuita indisciplina o ad impedirne condotte violente mentre sarebbe comunque non giustificabile l’uso di mezzi di coartazione volti all’umiliazione del discente o all’oggettivizzazione del medesimo attraverso la sua trasformazione in un esempio per altri che volessero imitarlo (i.e. i casi di c.d. “pena esemplare”)[8].
Tuttavia, malgrado il legislatore abbia esplicitamente previsto una sanzione per i casi di abuso in parola, vi sono poi delle situazioni in cui il comportamento dell’educatore non può più dirsi rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 571 c.p. ma sfocia in quello dell’art. 572 c.p., che punisce, tra l’altro, chi – anche con semplice dolo generico[9] – maltratti una persona sottoposta alla propria autorità per ragioni di educazione «fuori dei casi indicati nell’articolo precedente».
È lo stesso art. 572 c.p., infatti, che si pone come norma di chiusura volta a non lasciare impunito chi, non essendo sanzionabile ai sensi dell’art. 571 c.p., abbia comunque tenuto un comportamento penalmente rilevante. Occorre però comprendere quale sia la sottile linea di demarcazione tra i casi qualificabili come “abuso di mezzi di correzione o di disciplina” e quelli che invece integrano dei “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, per i quali il conditor legis ha previsto un trattamento sanzionatorio ben più grave, vista la costanza con cui le vessazioni vengono poste in essere.
Secondo chi si è occupato del tema[10] la differenza consiste proprio nel carattere di sistematicità che qualifica il ricorso all’uso di mezzi di coazione fisica e/o morale da parte dell’educatore. In nuce, se costui si rende responsabile di un abuso di ius educandi limitato sotto un profilo cronologico, si ricadrà nell’ambito dell’art. 571 c.p.; qualora, di converso, l’abuso cessi di essere lo sporadico frutto di circostanze contingenti ed assuma invece caratteri di sistematicità e ricorrenza, tanto da smettere di essere l’eccezione per trasformarsi in regola comportamentale, esso non sarà più sussumibile nell’alveo dell’abuso di mezzi di correzione o disciplina ma andrà ad integrare il più grave reato di c.d. maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.[11]
Ad esito di ciò possiamo affermare che, attraverso le disposizioni penali in commento, il nostro legislatore abbia voluto compiere una difficile opera di bilanciamento tra la necessità di impartire, a chi non ce l’abbia, un’educazione adeguata alla corretta convivenza civile e quella di evitare che, per perseguire tale finalità, l’educatore finisca con l’abusare di tale suo diritto-dovere, utilizzando metodi in concreto eccedenti lo scopo o comunque non adeguati. L’attenta analisi dottrinale e giurisprudenziale su quali siano poi in concreto i limiti entro i quali il diritto-dovere de quo può essere esercitato, nonostante la non unanimità di pensiero che la caratterizza, ci conduce a poter fondatamente sostenere che siano da ritenere ammissibili quelle forme di coercizione morale o fisica finalizzate a mettere in risalto la non correttezza di determinati comportamenti o ad evitare manifestazioni di aggressività da parte del discente, purché essi non sfocino in fenomeni di umiliazione, vessazione o oggettivizzazione di costui, non siano caratterizzati da sistematicità e non risultino comunque eccessivi in un’ottica di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi utilizzati per raggiungerlo.
3. L’abuso di ius educandi: quali sono le conseguenze psico-pedagogiche?
Atteso che l’art. 571 c.p. rende punibile la condotta abusiva qualora da essi derivi quanto meno il pericolo di una malattia, oltre che al corpo, alla mente della persona offesa, occorre ora indagare, alla luce delle più recenti ricerche in ambito psicologico e pedagogico[12], quali possano essere in concreto le conseguenze che il discente[13] potrebbe subire.
Per prima cosa il bambino maltrattato o abusato può presentare una variazione nelle sue normali attività, ovvero nell‘alimentazione, nel sonno, nel gioco[14]. L’essere sottoposto ad abusi da parte del proprio insegnante, infatti, può causare nel discente ripercussioni emotive che non rimarranno limitate allo spatium temporis in cui egli si trova all’interno dell’ambiente scolastico ma che sono destinate ad influenzare la sua vita di tutti i giorni anche oltre il contesto all’interno del quale gli abusi vengono perpetrati.
Se l’abuso non viene subito riscontrato ed eliminato, poi, la semplice variazione delle attività della vita quotidiana può sfociare in situazioni ben più gravi quali depressione, disturbi d'ansia, disturbi alimentari, disfunzioni sessuali, disturbi dissociativi, disturbi della personalità, disturbi post traumatici e abuso di sostanze stupefacenti, nonché in condizioni di sfiducia da parte del bambino nei confronti degli adulti, nei quali finisce per vedere soggetti che, anziché curarsi di lui e dei suoi bisogni, tradiscono costantemente la sua fiducia, sottoponendolo a vessazioni ingiustificate[15].
L’abuso dello ius educandi, poi, può risultare anche controproducente: anziché portare ad un miglioramento delle prestazioni scolastiche e ad un adeguamento dei propri comportamenti a quelli socialmente conformi e richiesti può anzi condurre il discente ad un peggioramento. Come insegnano i fautori dell’approccio socio-costruttivista[16], nell’apprendimento un ruolo di grande importanza è giocato dal contesto sociale e culturale in cui esso avviene. Le condizioni dell’ambiente esterno in cui vive, insomma, hanno un profondo impatto nello sviluppo del discente e influenzano enormemente la sua capacità di apprendere e di assimilare gli insegnamenti che gli vengono dati[17].
Come è stato icasticamente ritenuto[18], infatti, «Lo sviluppo umano è intesto come un viaggio continuo e talvolta imprevedibile attraverso la vita, facendo leva da mari ormai familiari verso oceani per ora sconosciuti in direzione di destinazioni ancora da immaginare, da definire, da ridefinire nel corso del viaggio; tutto ciò mentre circostanze inattese occasionalmente trasformano, spesso in modi imprevisti, la nostra nave, le nostre capacità di velisti e gli oceani sopra cui navighiamo».
Per questi motivi non pare illogico che i metodi di coazione fisica e morale utilizzabili nei confronti dei discenti siano cambiati nel corso del tempo e sarebbe forse auspicabile un ulteriore rimodulazione di quelli attualmente in essere, onde renderli quanto più possibile idonei ad ottenere i risultati educativi cui in ultima istanza il loro utilizzo tende e leciti sotto il profilo più squisitamente penale.
4. Conclusioni
L’indagine sin qui condotta ci permette di trarre alcune importanti conclusioni circa la posizione dell’educatore che agisca nel contesto scolastico.
Preliminarmente occorre sottolineare ch’egli è chiamato ad un ruolo di assoluta importanza estrinsecantesi nel potere-dovere di trasmettere ai discenti non solo dei freddi concetti scientifici ma anche di insegnare loro quali sono i valori di fondo su cui la nostra società si basa e a come adeguare ad essi i loro comportamenti: non soltanto, quindi, a farsi “maestro di scienza” ma anche maestro di vita.
Nel fare ciò egli può, quando necessario, ricorrere anche a dei mezzi di coazione fisica e/o morale che gli permettano di rendere più efficace il proprio insegnamento, essendo a ciò legittimato dal c.d. ius educandi o corrigendi. I limiti entro cui tale ius possa essere esercitato, però, vanno individuati, secondo la ricostruzione esegetica che di essi ha dato nel tempo la giurisprudenza, facendo sempre riferimento al criterio di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo perseguito: se il fine cui essi tendono deve essere l’educazione del discente, questi non possono trascendere il limite di quanto quest’ultimo possa in ultima istanza percepire come giusta “punizione” per il proprio inadeguato comportamento e non, invece, come un sopruso del tutto sproporzionato, onde evitare che il mezzo di correzione o di disciplina in concreto adottato dall’educatore, più che come la “normale” conseguenza del proprio errore, venga avverti da chi lo subisce come un’ingiustizia gratuita, così perdendo qualunque efficacia rieducativa. Si deve, in nuce, cercare di operare un esatto bilanciamento tra la finalità rieducativa e la finalità retributiva della pena tipiche della miglior dottrina giuspenalista.
Nel condurre tale ardua operazione vanno tenuti in debita considerazione anche i risultati cui le scienze psico-pedagogiche sono addivenute, non potendosi certo sottacere come un errore nell’utilizzo dei mezzi di coazione de quibus, oltre che portare a risultati affatto opposti a quello perseguito, è idoneo a produrre nel destinatario ripercussioni che potrebbero influenzarne per sempre lo sviluppo psicologico e la capacità di inserimento e di relazione sociale.
Se tanto non avviene, l’educatore, lungi dall’essere legittimato ad invocare in sua difesa la scriminante dello ius educandi, si troverà a dover rispondere in sede penale del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina di cui all’art. 571 c.p. o, qualora l’abuso de quo assuma caratteri di sistematicità e ricorrenza nel tempo, del più grave delitto previsto e punito dall’art. 572 c.p.
Tutto ciò, ci teniamo a precisarlo, senza che il potere d'intervento dell'educatore, per la paura di subire (ingiuste) condanne in sede penale, venga tanto ridotto da sminuire oltremodo il prestigio di questa figura. Non si deve dimenticare, dopotutto, che se nel contesto scolastico (quanto meno nell'ambito della scuola primaria) il termine utilizzato per riferirsi all'educatore è quello di "maestro" – dal latino magister, vale a dire colui che, eccellendo in una qualche disciplina, si è reso degno di rispetto – vi sarà pure un qualche motivo.
