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Pubbl. Gio, 30 Apr 2020

Le Sezioni Unite sulla prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e la confisca urbanistica

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola, 38



Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile la confisca urbanistica nel caso in cui sia stato dichiarato prescritto il reato di lottizzazione abusiva, ma deve essere accertata la sussistenza del reato sia sotto il profilo dell´elemento oggettivo che soggettivo. Inoltre, in caso di intervenuta prescrizione il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti a decidere sull´ impugnazione secondo il disposto dell’art. 578-bis c.p.p.


Le Sezioni Unite con la sentenza n. 13539/2020 hanno risolto un ulteriore quesito in merito alla confisca urbanistica ex art. 44 D.P.R. 380/2001.  La questione verteva sull'applicabilità o meno dell'art. 578 bis c.p.p. al fine di consentire anche nel giudizio in Cassazione l'annullamento con rinvio, in caso di avvenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, per verificare il rispetto del principio di proporzionalità espresso dalla sentenza della Corte EDU G.I.E.M. 

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite era

"se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia."

Le Sezioni Unite hanno risolto nel seguente modo la questione:

"La confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001 può essere disposta anche in presenza di un causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129 c.1 c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusive per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001."

A breve pubblicheremo un approfondimento sul tema. 


Note e riferimenti bibliografici