Pubbl. Ven, 28 Feb 2020
L´aggravante del metodo mafioso non presuppone l´esistenza dell´associazione ex art. 416 bis c.p.
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Pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione 20 febbraio n. 6467 sul noto caso di aggressione nei confronti dei giornalisti Piervincenzi Daniele e Anselmi Edoardo
Pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione, ud. 13 novembre 2019, deposita il 20 febbraio 2020 n. 6467 che ha confermato la condanna nei confronti di Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson per le lesioni e le intimidazioni mafiose arrecate ai due giornalisti Piervincenzi Daniele e Anselmi Edoardo, per i reati di lesioni personali aggravate ex artt. 582, 583 n. 1, 585 c.p. e violenza privata ex art. 610 cpv. c.p. aggravati dall'uso del metodo mafioso ex art. 7 dl. 152/1991 (ora art. 416 bis.1 c.p.).
La sentenza della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto da Roberto Spada, ribadisce due importanti principi di diritto in merito ai reati contestati.
- Innanzitutto, si ribadisce che non è possibile configurare l’assorbimento tra il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. e il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. perché oltre a essere diversi i beni giuridici tutelati come ribadito dalla Corte di Cassazione in più pronunce[1], non sussiste il rapporto di specialità ex art. 15 c.p. Invero, come è stato anche precisato recentemente[2], si esclude il rapporto di specialità oltre che per la diversità dei beni giuridici tutelati dalle fattispecie in esame, anche perché la fattispecie ex art. 581 c.p. esclude il concorso con la violenza privata nell’ipotesi in cui la condotta violenta integri il reato di percosse. Pertanto, ai sensi dell’art. 581, secondo comma, c.p. nelle fattispecie che prevedono la violenza come requisito esplicito o implicito, questa resta assorbita nella sola ipotesi in cui la condotta si limiti alle percosse. Di conseguenza, è configurabile un concorso materiale o formale tra il reato di violenza ex art. 610 c.p. e il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p.
- Inoltre, per quanto riguarda l’aggravante del metodo mafioso ex art. 7 dl. 152/1991 (ora art. 416 bis.1 c.p.) si ribadisce il principio consolidato[3] per cui la suddetta circostanza aggravante non richiede per la sua applicazione l’esistenza di un’associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., essendo sufficiente il ricorso alle modalità che evochino la forza intimidatrice del metodo mafioso.
Infatti, si legge che “secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dunque, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo; in tal senso, è stato ribadito che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa”
Nel caso specifico, l’aggravante del metodo mafioso è stata comprovata con indici oggettivi, indipendentemente dall’esistenza del clan mafioso, come ad esempio la presenza, durante l'intera intervista, di un "guardaspalle", ossia il coimputato Alvez Del Puerto), nella rivendicazione del controllo del territorio e nella facoltà di cacciare chi non è gradito, nell’evocazione dell’intervento di terzi, nella minaccia di danneggiamento dell’auto e nel contesto omertoso.
Note e riferimenti bibliografici
Link della sentenza della Corte di Cassazione, quinta sezione, 20 febbraio n. 6467
[1] Vedi ad esempio Corte di Cassazione 17767/2017 “Tra il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. e quello di lesioni personali volontarie di cui all’art. 582 c.p. è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l’integrità fisica nel secondo.”
[2] Cass. sez. 5, 19 febbraio 2019 n. 9727
[3] Vedi ad esempio Cass Sez. 6, 13 giugno 2017 n. 41772; Cass. Sez. 2, 2 luglio 2019 n. 36431