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Pubbl. Dom, 2 Feb 2020

Caso Cappato: depositate le motivazioni della Corte di Assise di Milano

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Editoriale a cura di


Pubblichiamo le motivazioni della Corte di Assise di Milano depositate il 30 gennaio 2020


La vicenda

Marco Cappato era stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 580 c.p. per aver indotto al suicidio Fabiano Antoiani, noto come Dj Fabo, rafforzando il proposito suicida di questi, accompagnandolo presso la clinica Dignitas, a Plaffikon in Svizzera, specializzata per i trattamenti fine vita per l'inezione del farmaco letale.

Con ordinanza del 12 febbraio 2018 la Corte di Assise di Milano aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui:

1) "incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;

2) prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione."

All'udienza del 24 ottobre 2018, la Corte Costituzionale constatando l'evidente vuoto normativo in merito al trattamento di fine vita per alcune situazioni meritevoli di protezione a livello costituzionale, aveva deciso di rinviare la trattazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. all'udienza del 24 settembre 2019, proprio per  consentire al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina.

A seguito dell'inerzia del legislatore, nell'udienza del 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. chi agevola a determinate condizioni l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Infatti, non essendoci una normativa in merito, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. 

La sentenza completa 

All'udienza del 23 dicembre 2019, la Corte di Assise di Milano ha assolto Marco Cappato con riferimento a entrambe le condotte perché il fatto non sussiste. 

Alleghiamo le motivazioni che sono state depositate nella giornata del 30 gennaio 2020.