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Pubbl. Mer, 8 Gen 2020

L´art. 131 bis c.p. non si applica al processo penale minorile

Pierfrancesco Divolo


In una recente sentenza (Cass. Pen., Sez. II, n. 49494/19, depositata il 5.12.2019) la Cassazione ha chiarito che, nel processo a carico di imputati minorenni, non trova applicazione la disposizione di cui all´art. 131 bis c.p., in quanto la materia è già regolata dall´art. 27 del D.P.R. 488/1988, norma avente carattere di legge penale speciale.


Sommario: 1. La vicenda giudiziaria; 2. Cenni sul processo penale minorile; 3. I caratteri dell'art. 27 d.p.r. 448/1988; 4. La sentenza della Corte: la non necessità della rimessione alle Sezioni Unite della questione di diritto; 5. Particolare tenuità del fatto e irrilevanza del fatto: un'actio finium regundorum; 6. La massima.

Sommario1. La vicenda giudiziaria; 2. Cenni sul processo penale minorile; 3. I caratteri dell'art. 27 d.p.r. 448/1988; 4. La sentenza della Corte: la non necessità della rimessione alle Sezioni Unite della questione di diritto; 5. Particolare tenuità del fatto e irrilevanza del fatto: un'actio finium regundorum; 6. La massima.

1. La vicenda giudiziaria

Il Tribunale per i minorenni di Catania condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 635 c.p. (danneggiamento aggravato).

La Corte di Appello catanese confermava la condanna.

Contro la sentenza di secondo grado la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131 bis c.p. poiché non era stata riconosciuta all'imputato, minorenne al momento della consumazione del reato,  la non punibilità per particolare tenuità del fatto .

La sentenza in esame ha il pregio di attuare una precisa actio finium regundorum in relazione all'ambito di operatività dell’art. 27 d.P.R. 488/1988 e dell’art. 131 bis c.p., evidenziandone chiaramente le diversità ontologiche e di applicazione.

2. Cenni sul processo penale minorile

La Corte si sofferma a ricordare, innanzitutto, un principio cui tutto il processo penale minorile deve informarsi, ovvero la specifica valutazione della personalità dell’imputato minorenne in quanto "soggetto il cui sviluppo risulta in divenire e rispetto a cui le finalità di garantire una equilibrata crescita legittima il legislatore ad ampliare il novero delle cause di non punibilità".

Appare allora opportuno evidenziare quelli che sono i caratteri fondamentali del processo penale minorile, anche al fine di comprendere appieno le differenze intercorrenti tra le due norme sopra citate.

Orbene, cardine del processo minorile è l’art. 31, co. 2 Cost, che impone alla Repubblica di proteggere e tutelare la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Emerge dalla norma "la centralità della finalità rieducativa della pena, anche a discapito delle esigenze di punizione e difesa sociale ma in un’ottica di responsabilizzazione del minore"1.

La necessità di rispettare tale citato equilibrio rende fondamentale compiere accertamenti anche approfonditi sulla personalità del minore durante l’intero svolgersi del procedimento, celebrando il “processo sul fatto” in contemporanea con il “processo sull’autore”2.

Principio cardine dell’intero sistema di giustizia penale minorile è dunque il finalismo rieducativo. Tale obiettivo emerge sin dall’art. 1 del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del processo minorile prevalgono su quelle del codice di procedura penale, nei confronti del quale si configurano come lex specialis. Al secondo comma, poi, la norma sancisce l’obbligo per il giudice di illustrare al minorenne il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, indicando anche le ragioni etico-sociali delle decisioni.

Da ciò consegue altresì l’impossibilità di esperire il patteggiamento o il decreto penale di condanna, trattandosi di istituti che non permettono un’adeguata analisi della personalità del reo.

Il processo minorile è caratterizzato da una minima offensività e tende ad evitare, ove possibile, la continuazione del rito laddove non strettamente necessario.

Rilievo notevole assume, in quest’ottica, anche la tutela della personalità e della riservatezza del minore, di cui è espressione il divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento e lo svolgimento dell’udienza dibattimentale a porte chiuse. Nel corso del procedimento il minore gode poi di un’assistenza non solo psicologica, ma anche affettiva, grazie alla presenza dei genitori o di altra persona idonea.

3. I caratteri dell’art. 27 d.p.r. 448/1988

In tale contesto, l’art. 27 del d.P.R. 448/1988, che regola l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, si configura quale chiara espressione dei principi sopra descritti.

L'istituto costituisce uno strumento processuale avente il precipuo fine di non pregiudicare, attraverso un processo penale non indispensabile, il sereno sviluppo del minorenne.

Qualora ricorrano la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio alle esigenze del minore in caso di continuazione del procedimento, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere3.

Primo requisito per l’operatività della norma è che il fatto sia tenue alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 c.p.

In secondo luogo il comportamento del minore deve poter essere valutato, alla luce delle relazioni rese dai servizi sociali e delle dichiarazioni del minore sentito nel corso del procedimento, meramente occasionale.

Per dare applicazione alla norma, inoltre, il giudice deve ritenere che la prosecuzione dell’iter processuale possa arrecare un pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Ad un primo requisito di natura oggettiva, consistente nella modesta entità del pericolo cagionato, si aggiunge dunque un requisito soggettivo, rivolto all’analisi del soggetto.

La decisione è pronunciata all’esito di un procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ove, pur non essendo richiesto il consenso delle parti, il giudice è tenuto a sentire il minore, nonché l’esercente la responsabilità genitoriale e la persona offesa dal reato.

Nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere la richiesta di non luogo a procedere, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

4. La sentenza della Corte: la non necessità della rimessione alle Sezioni Unite della questione di diritto

La pronuncia dei Giudici di Legittimità ha il pregio di distinguere opportunamente gli istituti della peculiare tenuità del fatto ex art. 131 bis, da un lato, e del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. 448/1988, dall’altro.

Gli Ermellini, prima di considerare le differenze tra le due fattispecie, chiariscono che non sussiste contrasto giurisprudenziale tale da consentire, come prospettato dal ricorrente, la rimessione della questione dell'applicazione congiunta delle due norme alle Sezioni Unite.

È vero infatti che i Supremi Giudici in taluni, isolati casi, hanno affermato la possibilità di una applicazione congiunta delle due norme4.

È altrettanto vero, tuttavia – sostiene la Corte – che tali pronunce, proprio per il loro carattere isolato, non permettono di individuare un “effettivo orientamento costante” poiché esse, nella maggior parte dei casi analizzati, hanno ritenuto la materiale irrilevanza della questione.

5. Particolare tenuità del fatto e irrilevanza del fatto: un’actio finium regundorum

Come già affermato, la sentenza della Corte di Cassazione ha il pregio di esercitare una precisa actio finium regundorum fra l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e quello della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. 448/1988.

Gli Ermellini evidenziano in primo luogo una diversità di ratio tra i due istituti.

L’art. 27 d.P.R. 448/1988 risponde, infatti, all'esigenza di valutare specificamente la personalità di chi ha commesso il fatto per apportare una tutela specifica dello stesso nell’ottica di un suo recupero sociale.

L’art. 131 bis c.p. risponde, invece, alla diversa esigenza di definire quanto più rapidamente possibile i procedimenti relativi a condotte la cui minima lesività non giustifica alcun dispendio di risorse processuali.

I Supremi Giudici evidenziano altresì che l’art. 131 bis presenta “presupposti incompatibili con il rito minorile”. Infatti, il fatto che l’autore possa essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza richiede che egli abbia già raggiunto un sufficiente grado di maturità.

La Corte ricorda inoltre come la stessa efficacia di giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo di danno riconosciuta dall’art. 651 bis c.p.p. alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata ex art. 131 bis si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 10 d.P.R. 448/1988, secondo cui la sentenza penale nel rito minorile non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato da reato.

Tali considerazioni, secondo la Corte, evidenziano la sostanziale diversità dei due istituti, e ciò comporta una diversa applicabilità.

La Corte argomenta il proprio assunto anche in forza di una norma di carattere generale come l’art. 16 c.p., rubricato "leggi penali speciali". I Supremi Giudici specificano così che il principio generale di espansività delle disposizioni del Codice va applicato anche a norme regolate da altre leggi penali a meno che esse non abbiano già specificato un limite avente natura di clausola di salvaguardia della disciplina speciale.

È allora evidente, secondo i Supremi Giudici, che – essendo quella che regola il processo penale minorile una normativa speciale ex art. 16 c.p. – a tale rito non può trovare applicazione l’art. 131 bis c.p.: ciò perché, appunto, l’art. 27 d.P.R. 448/1988 già disciplina autonomamente la materia.

6. La massima

Nel rigettare il ricorso proposto dall’imputato, la Corte di Cassazione ha dunque svolto, in chiave nomofilattica, un’utile azione di ristabilimento dei confini tra gli artt. 131 bis c.p. e 27 d.P.R. 448/1988, chiarendo che "nel processo a carico di imputati minorenni, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto la materia è già regolata dall’art. 27 del D.P.R. 22.09.1988, n. 488, norma avente carattere di legge penale speciale".

Note e riferienti bibliografici

1 P. Tonini, Diritto Processuale Penale. Manuale breve, Giuffré 2019, p. 716.

2 Cfr. ancora: P. Tonini, Diritto Processuale Penale. Manuale breve, Giuffré 2019, p. 716.

3 P. Tonini, Diritto Processuale Penale. Manuale breve, Giuffré 2019, p. 719.

4 Cfr. Cass. Pen. n. 7499/2017, Cass. Pen. n. 15579/2017, Cass. Pen. n. 43567/2018, tutte non massimate.