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Pubbl. Ven, 13 Dic 2019

Questione Casapound contro Facebook: il Tribunale di Roma ordina la riattivazione delle Pagine

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Editoriale a cura di


Considerato l´interesse mediatico sulla vicenda, pubblichiamo il provvedimento integrale del Tribunale che ha statuito in via cautelare sulla vicenda.


Il Tribunale di Roma si è espresso in via cautelare (art. 700 c.p.c.) sulla richiesta di riattivazione delle Pagine dell’Associazione Casapound Italia, oscurate a settembre 2019 direttamente social network Facebook per asserita violazione delle proprie Condizioni d’Uso.

Il Tribunale, nel provvedimento di estremo interesse per gli operatori del diritto, in ordine alle funzioni del social network che qui si preme evidenziare, oltre alle necessarie riflessioni tecniche in ordine alla libertà di espressione, ha escluso un mero rapporto tra privatistico tra Facebook ed associazioni o esponenti politici, affermando che “E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente.”

Il provvedimento affronta anche altre questioni di rilievo, anche se in modo necessariamente sommario, che vanno dalla responsabilità penale dei singoli individui appartenenti alle associazioni alla responsabilità oggettiva di queste ultime, circoscritta e tassativamente individuata dal legislatore.

L'ordinanza ha anticipato profili di approfondimento che sono senz'altro meritevoli di analisi, quali - tra gli altri - i richiami alla giurisprudenza straniera che ha affrontato casi in cui le Pagine venivano usate per promuovere partiti che perseguivano scopi contrari alla Costituzione. Tali profili, però, non sono stati considerati dal Giudice cautelare, rimettendone la valutazione nell'eventuale giudizio di merito.

Ecco qui il provvedimento integrale.