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Pubbl. Gio, 4 Giu 2015

Daspo di gruppo: lo stop del Tar Lazio e del Tar Toscana

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Ilaria Ferrara


Il Viminale introduce il cd. "Daspo di gruppo", la giustizia amministrativa ne arresta gli effetti. Sollievo per i tifosi che "...non sarebbero stati individuati personalmente quali partecipanti agli scontri...".


Daspo è l'acronimo per "Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive" ed è una misura di prevenzione (così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 512/2002) prevista per legge al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi.

Il D.L. 119/2014, convertito con modificazioni dalla L. 146/2014, ha introdotto nella pregressa normativa in materia di violenza negli stadi, L. 401/1989, il cd. "Daspo di gruppo". Questo provvedimento prevede un periodo di interdizione dall'accesso allo stadio più lungo per i tifosi "violenti". Il divieto di accesso vale per almeno 3 anni nei confronti di responsabili di violenze di gruppo - qualora sia accertata la partecipazione attiva del singolo - e da 5 a 8 anni - con il cd. obbligo di firma - nel caso di recidivi. Inoltre è ampliata la platea dei potenziali destinatari, infatti l'interdizione dallo stadio è estesa anche a chi è denunciato o condannato per l'esposizione di striscioni offensivi o violenti o razzisti, per altri gravi delitti (tra i quali rapina, spaccio di stupefacenti e detenzione di materiale esplosivo) o per i reati contro l'ordine pubblico. In ogni caso, il Daspo colpisce, a prescindere da denunce o condanne, il tifoso che partecipa, anche all'estero, a scontri o minacce mettendo a rischio la sicurezza o l'ordine pubblico.

Oggi questa normativa può dirsi già priva di efficacia, in concreto. Infatti nel giro di pochi mesi prima il Tar Lazio, sezione di Latina, poi il Tar Toscana, Firenze, hanno arrestato gli effetti di daspo emessi a carico di alcune tifoserie. Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi presentati dai tifosi del Bari, colpiti da Daspo a segutio della partita Frosinone - Bari disputata il 13 settembre 2014, sospendendo così, fino alla definizione del merito, l'efficacia del provvedimento di interdizione; i giudici amministrativi hanno accolto le argomentazioni del legale difensore dei baresi che al ricorso aveva allegato l'archiviazione del caso disposta dal Tribunale di Frosinone per inconsistenza di prove specifiche a carico degli stessi tifosi che si trovavano a bordo del pullman bloccato dagli agenti della Digos, a causa degli episodi avvenuti in autostrada, al termine del match. Sulla stessa scia si è posto il Tar di Firenze, il quale ha sospeso il provvedimento emesso a carico di 35 ultras del Brescia colpevoli di rissa nell'area di servizio Chianti Ovest contro i tifosi del Verona, accaduta lo scorso 27 settembre. La sospensiva in questo caso è arrivata perche secondo i magistrati fiorentini "...i ricorrenti non sarebbero stati individuati personalmente quali partecipanti agli scontri...". 

Ecco, dunque, la solita discordanza tra legislatore e giurisprudenza: la lacuna normativa questa volta sembra colpire la mancata corretta e puntuale identificazione del soggetto da sottoporre a provvedimento di interdizione, dunque i giudici non possono ammettere provvedimenti cumulativi e di gruppo. In altre parole: il Viminale crea, il Tar arresta.