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Pubbl. Mar, 10 Dic 2019

Esame avvocato 2019: traccia del parere n. 2 di civile

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Editoriale a cura di


Pubblichiamo la seconda traccia di civile dell´esame avvocato 2019


Sommario: a) Traccia del Parere n. 2; b) Prime indicazioni e massima risolutiva.

a) Parere n. 2 

L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.

Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.

Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

b) Prime indicazioni e massima risolutiva.

(Si ringrazia l'Avv. Olga Paola Greco del Comitato dei Revisori) 

Le norme di riferimento sono gli artt. 1326 e 1335 c.c. per la conclusione del contratto e 1671 c.c. per quanto concerne la legittimità del recesso e l’indennizzo.
Il contratto può ritenersi concluso dopo l'email di Caio nella quale egli accetta le modifiche (considerato che Sempronio aveva apportato modifiche non marginali all’originario progetto, comportando così una nuova proposta).
Caio, peró, non ha diritto di ottenere tutte le spese come richiesto dallo stesso, bensì solo un indennizzo ex art. 1671, che va valutato con le modalità chiarite da Cass. 16404/2017, di cui si riporta la massima:

"In tema di appalto il diritto di recesso del committente, di cui all'articolo 1671 del C.c., è esercitabile - a differenza del recesso ex articolo 1373 del C.c. - in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e, quindi, anche a iniziata esecuzione del medesimo e determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore - per le spese sostenute e lavori eseguiti - e al mancato guadagno. Il recesso legale di cui all'articolo 1671 del C.c., quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde - pertanto - in sé, da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte. Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può - in realtà - anche essere giustificato dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento, ma, poiché costituisce esercizio di un dritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso."