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Pubbl. Mer, 3 Giu 2015

Lo split payment: intenzioni, caratteristiche e falle del nuovo sistema di fatturazione per le PA

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Angela Cuofano


Nella legge di stabilità 2015 è stato introdotto il nuovo sistema della cd. "scissione dei pagamenti" che si sostanzia in un’ulteriore misura per contrastare l’evasione fiscale. Vediamo, nello specifico, cosa prevede.


Premessa

L'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n.190  del 23 dicembre 2014, cd. Legge di Stabilità 2015, ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina un meccanismo di scissione dei pagamenti (definito anche "split payament") per le PA acquirenti di beni e servizi. Esso si applica alle operazioni per cui le amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia d'IVA.

Lo Split Payament nel dettaglio

La disciplina previgente prevedeva che i soggetti che cedevano beni o prestavano servizi alla Pubblica Amministrazione emettessero ed incassassero fatture contenenti sia il prezzo del bene ceduto o del servizio prestato, sia l'IVA. Essa è sempre stata pagata all' Erario in un secondo momento, cosa che rendeva estramamente semplice l'evasione. Infatti, poichè l'imposta doveva essere versata direttamente dal prestatore d'opera, frequentemente accadeva che egli non la versasse.

Attraverso il sistema dello split payment, tutti gli enti compresi nel provvedimento - quali, ad esempio, aziende ed Università- a partire dal 1 gennaio 2015, una volta ricevuta la fattura, devono pagare all'azienda fornitrice di un servizio o che ha ceduto e prestato un bene, soltanto l'imponibile dell'IVA, trattenendo invece l'ammontare dell'imposta per poi versarla in un secondo momento direttamente all'Erario.

Per questo si parla di scissione del pagamento: il corrispettivo del bene o del servizio viene saldato dall'azienda che, però, non incassa, l'IVA, nonostante l'abbia prevista in fattura e, soltanto in un secondo momento, potrà chiederne il rimborso, in modo tale da attuare il meccanismo della compèensazione.

A seguito delle forti perplessità manifestate su tale disciplina,  si è resa necessaria la pubblicazione di un decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 che andasse a regolarla.

In primo luogo, i soggetti passivi dell'IVA continuano ad emettere fattura in base alle modalità previste dall'art. 21 d.P.R. n. 633/72, aggiungendovi l'annotazione "scissione dei pagamenti"; in questo modo, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

A tal punto, si apre un variegato scenario per l'Amministrazione che può tranquillamente optare per l'esigibilità anticipata al momento di ricezione della fattura. Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato entro il giorno 16 del mese siccessivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione. (1)

In proposito, l'articolo 5 ha stabilito come i soggetti passivi dell'IVA -vale a dire quelle PA che effettuino acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto- annotino le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Ciò posto, il problema principale riguarda quali organi della PA possano effettivamente usufluire del nuovo sistema.

Al riguardo si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate, la quale ha recentemente diramato la Circolare 15/E del 13 aprile 2015, con la quale ha chiarito che possono essere soggetti al sistema, oltre gli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.

Il meccanismo dello split payment non si applica, invece, agli enti pubblici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri,ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.

Riguardo alla possibilità di avvalersi dell’ausilio dell’indice delle Pa, con la circolare n.1/E, come già ricordato, è stata effettuata un’elencazione esemplificativa delle categorie di enti riconducibili nell’ambito applicativo della norma. Ora, con il nuovo documento, viene specificato che per gli enti appartenenti alle restanti categorie Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni), non menzionate nella precedente circolare, la valutazione sull’applicabilità del meccanismo dovrà essere effettuata sulla base dei chiarimenti dati e, per i fornitori, sarà sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla propria qualificazione.
 

Riflessioni critiche 

Nelle intenzioni del Governo e, in particolare del Ministero dell'Economia guidato da Pier Carlo Padoan, lo split payment dovrebbe garantire all'Erario il versamento diretto (dunque sicuro) dell'IVA da parte dello Stato, in tal modo scongiurando l'eventuale coinvolgimento della PA in situazioni di frode. Il fine è quindi quello di evitare che le aziende fornitrici finiscano per non versare l'IVA a debito incassata a loro volta da aziende pubbliche o direttamente dallo Stato.
 
E' quindi di cristallina evidenza che il principale obiettivo di questo sistema sia la lotta all'evasione fiscale. Infatti, ciò impedirebbe all'imprese di frodare il fisco, intascandosi le somme.
 
Se, da una parte, le intenzioni del Governo, risultano essere senz'altro condivisibili, dall'altra non si può non tener conto che il meccanismo in esame è stato salutato da un malcontento generale. Le imprese restano infatti convinte che la riforma finisca ancora una volta per ostacolare chi, nonostante il periodo di crisi, cerca, in ogni modo, di creare lavoro.
 
Non potendo incassare l'IVA, esiste il rischio concreto che le aziende non riusciranno poi a compensarla, danneggiando ulteriormente le proprie liquidità.
A ciò si aggiunga il fatto che lo sdoppiamento prevede un ulteriore adempimento da parte dell'impresa, la quale, dopo aver emesso la fattura, dovrà anche preoccuparsi di riscuotere l'IVA direttamente all'Erario (trimestralmente o annualmente) senza poterla compensare con altri acquisti di beni e servizi.
Ai tempi lunghi del saldo delle commesse da parte della PA, si aggiungerebbero quelli biblici del rimborso dell'IVA, con la conseguenza che si finirebbe senza dubbio per peggiorare uno stato di salute finanziaria già precario.
 
In conclusione, si può ritenere che tale meccanismo finisce per assestare il colpo di grazia alla burocrazia italiana, a dispetto di quelle che potevano essere le intenzioni iniziali.
 
 

(1) art. 4 co. 1 decreto ministeriale del 23 gennaio 2015