Pubbl. Mer, 3 Giu 2015
Lo split payment: intenzioni, caratteristiche e falle del nuovo sistema di fatturazione per le PA
Modifica paginaNella legge di stabilità 2015 è stato introdotto il nuovo sistema della cd. "scissione dei pagamenti" che si sostanzia in un’ulteriore misura per contrastare l’evasione fiscale. Vediamo, nello specifico, cosa prevede.
Premessa
L'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n.190 del 23 dicembre 2014, cd. Legge di Stabilità 2015, ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina un meccanismo di scissione dei pagamenti (definito anche "split payament") per le PA acquirenti di beni e servizi. Esso si applica alle operazioni per cui le amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia d'IVA.
Lo Split Payament nel dettaglio
La disciplina previgente prevedeva che i soggetti che cedevano beni o prestavano servizi alla Pubblica Amministrazione emettessero ed incassassero fatture contenenti sia il prezzo del bene ceduto o del servizio prestato, sia l'IVA. Essa è sempre stata pagata all' Erario in un secondo momento, cosa che rendeva estramamente semplice l'evasione. Infatti, poichè l'imposta doveva essere versata direttamente dal prestatore d'opera, frequentemente accadeva che egli non la versasse.
Attraverso il sistema dello split payment, tutti gli enti compresi nel provvedimento - quali, ad esempio, aziende ed Università- a partire dal 1 gennaio 2015, una volta ricevuta la fattura, devono pagare all'azienda fornitrice di un servizio o che ha ceduto e prestato un bene, soltanto l'imponibile dell'IVA, trattenendo invece l'ammontare dell'imposta per poi versarla in un secondo momento direttamente all'Erario.
Per questo si parla di scissione del pagamento: il corrispettivo del bene o del servizio viene saldato dall'azienda che, però, non incassa, l'IVA, nonostante l'abbia prevista in fattura e, soltanto in un secondo momento, potrà chiederne il rimborso, in modo tale da attuare il meccanismo della compèensazione.
A seguito delle forti perplessità manifestate su tale disciplina, si è resa necessaria la pubblicazione di un decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 che andasse a regolarla.
In primo luogo, i soggetti passivi dell'IVA continuano ad emettere fattura in base alle modalità previste dall'art. 21 d.P.R. n. 633/72, aggiungendovi l'annotazione "scissione dei pagamenti"; in questo modo, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
A tal punto, si apre un variegato scenario per l'Amministrazione che può tranquillamente optare per l'esigibilità anticipata al momento di ricezione della fattura. Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato entro il giorno 16 del mese siccessivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione. (1)
In proposito, l'articolo 5 ha stabilito come i soggetti passivi dell'IVA -vale a dire quelle PA che effettuino acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto- annotino le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Ciò posto, il problema principale riguarda quali organi della PA possano effettivamente usufluire del nuovo sistema.
Al riguardo si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate, la quale ha recentemente diramato la Circolare 15/E del 13 aprile 2015, con la quale ha chiarito che possono essere soggetti al sistema, oltre gli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.
Il meccanismo dello split payment non si applica, invece, agli enti pubblici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri,ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.
Riflessioni critiche
(1) art. 4 co. 1 decreto ministeriale del 23 gennaio 2015